(Accordo-art. 10)
                             Articolo 10 
 
                    Protezione dei Beni Culturali 
 
  Le Parti Contraenti si impegnano alla  collaborazione  al  fine  di
contrastare il traffico  illecito  di  opere  d'arte  con  azioni  di
prevenzione,   repressione   e   rimedio,   secondo   le   rispettive
legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti  dalla
Convenzione  Internazionale  UNESCO  del  1970  sulla  Prevenzione  e
Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e
Trasferimento di Beni Culturali e tenendo conto  dei  principi  della
Convenzione  UNIDROIT  del  1995  sui   Beni   Culturali   Rubati   o
Illecitamente Esportati. 
  Le Parti Contraenti  si  impegnano  altresi'  a  collaborare  nella
protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo  le  rispettive
legislazioni in materia di archeologia subacquea, tenendo  conto  dei
principi della  Convenzione  Internazionale  UNESCO  del  2001  sulla
Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.