Articolo 10 Protezione dei Beni Culturali Le Parti Contraenti si impegnano alla collaborazione al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati. Le Parti Contraenti si impegnano altresi' a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.