Articolo 14 Proprieta' Intellettuale Le Parti Contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla Proprieta' Intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo nel rispetto degli obblighi derivanti dalle proprie Leggi e dagli Accordi Internazionali in materia di tutela dei Diritti sulla Proprieta' Intellettuale sottoscritti da entrambe le Parti Contraenti. Qualora necessario, entrambe le Parti Contraenti si consulteranno ed esamineranno la possibilita' di finalizzare accordi specifici volti a proteggere i Diritti sulla Proprieta' Intellettuale relativi alle materie di cui al presente Accordo. Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette alla tutela dei Diritti sulla Proprieta' Intellettuale e derivate dall'attivita' cooperativa ai sensi del presente Accordo, non saranno divulgate a Terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti Contraenti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprieta' Intellettuale. Le Parti Contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologia fra i rispettivi Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi specifici.