(Accordo-art. 14)
                             Articolo 14 
 
                      Proprieta' Intellettuale 
 
  Le Parti Contraenti si  impegnano  a  proteggere  i  diritti  sulla
Proprieta'  Intellettuale  derivanti  dall'attuazione  del   presente
Accordo nel rispetto degli obblighi derivanti dalle proprie  Leggi  e
dagli Accordi Internazionali in materia di tutela dei  Diritti  sulla
Proprieta'  Intellettuale   sottoscritti   da   entrambe   le   Parti
Contraenti. 
  Qualora necessario, entrambe le Parti Contraenti  si  consulteranno
ed esamineranno la  possibilita'  di  finalizzare  accordi  specifici
volti a proteggere i Diritti sulla Proprieta' Intellettuale  relativi
alle materie di cui al presente Accordo. 
  Le informazioni scientifiche e tecnologiche  soggette  alla  tutela
dei Diritti sulla Proprieta' Intellettuale e derivate  dall'attivita'
cooperativa ai sensi del presente Accordo, non  saranno  divulgate  a
Terze Parti senza il previo consenso scritto  di  entrambe  le  Parti
Contraenti  ed  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito  dalle   norme
internazionali in materia di Proprieta' Intellettuale. 
  Le Parti Contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologia  fra
i  rispettivi  Enti  Statali  e  Pubblici,  le  Associazioni   e   le
Organizzazioni, nel rispetto  degli  obblighi  derivanti  da  accordi
specifici.