(Accordo-art. 15)
                             Articolo 15 
 
                          Commissione Mista 
 
  Le Parti Contraenti concordano di istituire una  Commissione  Mista
per dare applicazione al presente Accordo,  per  discutere  questioni
che possono derivare dalla sua  applicazione  e  per  dare  tutte  le
direttive necessarie per il raggiungimento dei suoi obiettivi. 
  La  Commissione  mista  sara'  composta  da  un  eguale  numero  di
rappresentanti di entrambe le  Parti  Contraenti  e  si  riunira'  di
comune accordo, quando ritenuto opportuno, alternativamente nello Sri
Lanka e in Italia. La  Commissione  Mista  potra',  qualora  ritenuto
necessario, creare gruppi di lavoro. 
  Ai fini di un'efficace applicazione del presente Accordo, le  Parti
Contraenti stileranno Programmi Esecutivi pluriennali.