Articolo 15 Commissione Mista Le Parti Contraenti concordano di istituire una Commissione Mista per dare applicazione al presente Accordo, per discutere questioni che possono derivare dalla sua applicazione e per dare tutte le direttive necessarie per il raggiungimento dei suoi obiettivi. La Commissione mista sara' composta da un eguale numero di rappresentanti di entrambe le Parti Contraenti e si riunira' di comune accordo, quando ritenuto opportuno, alternativamente nello Sri Lanka e in Italia. La Commissione Mista potra', qualora ritenuto necessario, creare gruppi di lavoro. Ai fini di un'efficace applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti stileranno Programmi Esecutivi pluriennali.