Articolo 17 Ratifica ed Entrata in Vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste e restera' in vigore sino a quando non sara' denunciato secondo le procedure previste dal presente Articolo. Ciascuna delle Parti Contraenti potra' chiedere per iscritto una revisione o un emendamento, in parte o in toto, del presente Accordo. Le revisioni o gli emendamenti che sono stati concordati da entrambe le Parti Contraenti entreranno in vigore con le stesse modalita' di cui al comma uno del Presente Articolo. Il presente Accordo potra' essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data della sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia di questo Accordo non incidera' sulla validita' e sulla durata dei programmi o delle attivita' in corso avviati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, a meno che le Parti Contraenti non concordino diversamente. IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il 16 aprile 2007, in due originali nelle lingue italiana, singalese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione fara' fede il testo inglese. Parte di provvedimento in formato grafico