(Accordo-art. 17)
                             Articolo 17 
 
                    Ratifica ed Entrata in Vigore 
 
  Il presente Accordo entrera'  in  vigore  alla  data  di  ricezione
dell'ultima  notifica  con  cui  le  Parti  Contraenti   si   saranno
comunicate attraverso i canali  diplomatici  l'avvenuto  espletamento
delle rispettive procedure interne a tal fine previste e restera'  in
vigore sino a  quando  non  sara'  denunciato  secondo  le  procedure
previste dal presente Articolo. 
  Ciascuna delle Parti Contraenti potra' chiedere  per  iscritto  una
revisione o un emendamento, in parte o in toto, del presente Accordo.
Le revisioni o gli emendamenti che sono stati concordati da  entrambe
le Parti Contraenti entreranno in vigore con le stesse  modalita'  di
cui al comma uno del Presente Articolo. 
  Il presente Accordo potra' essere denunciato in qualsiasi momento e
la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data  della  sua  notifica
all'altra  Parte  Contraente.  La  denuncia  di  questo  Accordo  non
incidera' sulla validita'  e  sulla  durata  dei  programmi  o  delle
attivita'  in  corso  avviati   durante   il   periodo   di   vigenza
dell'Accordo,  a  meno  che  le  Parti  Contraenti   non   concordino
diversamente. 
 
  IN  FEDE  DI  CHE  i   sottoscritti   Rappresentanti,   debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo. 
 
  FATTO a Roma il 16 aprile  2007,  in  due  originali  nelle  lingue
italiana, singalese ed inglese,  tutti  i  testi  facenti  egualmente
fede. In caso di divergenza nell'interpretazione fara' fede il  testo
inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico