(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2 
 
   Cooperazione tra Istituzioni Accademiche e Istituti di Ricerca 
 
  Le Parti Contraenti, in accordo con la legislazione e le  normative
vigenti,  favoriranno  la  cooperazione  tra   le   loro   rispettive
Universita', gli Istituti di alta formazione nei settori dell'arte  e
della musica e gli Istituti scientifici e culturali  nei  settori  di
reciproco interesse. 
  Le  due   Parti   Contraenti   favoriranno   e   faciliteranno   la
collaborazione in campo accademico tra i due Paesi, incrementando  la
cooperazione tra le  Universita'  mediante  lo  scambio  di  docenti,
lettori e ricercatori e  promovendo  gli  scambi  inter-universitari,
cosi' come le ricerche scientifiche congiunte in campi  di  interesse
comune.