Articolo 2 Cooperazione tra Istituzioni Accademiche e Istituti di Ricerca Le Parti Contraenti, in accordo con la legislazione e le normative vigenti, favoriranno la cooperazione tra le loro rispettive Universita', gli Istituti di alta formazione nei settori dell'arte e della musica e gli Istituti scientifici e culturali nei settori di reciproco interesse. Le due Parti Contraenti favoriranno e faciliteranno la collaborazione in campo accademico tra i due Paesi, incrementando la cooperazione tra le Universita' mediante lo scambio di docenti, lettori e ricercatori e promovendo gli scambi inter-universitari, cosi' come le ricerche scientifiche congiunte in campi di interesse comune.