(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
 
           Partecipazione di Organizzazioni Internazionali 
 
  Le Parti Contraenti potranno  richiedere,  di  comune  accordo,  la
partecipazione  di  organismi  internazionali  al   finanziamento   o
all'attuazione di programmi o di progetti derivanti  dalle  forme  di
cooperazione  proposte  nel  presente   Accordo   o   negli   accordi
complementari che potrebbero scaturirne.