(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                  Istituti e Associazioni Culturali 
 
  Le Parti Contraenti favoriranno sul proprio territorio,  di  comune
accordo e nella  misura  delle  proprie  disponibilita'  finanziarie,
l'attivita' di istituzioni  culturali  dell'altra  Parte  Contraente,
quali Istituti  di  Cultura,  Associazioni  Culturali  e  Istituzioni
Scolastiche. Tali istituzioni usufruiranno di tutte le  facilitazioni
necessarie all'effettiva  realizzazione  delle  loro  attivita',  nel
rispetto delle leggi in vigore nel Paese ospitante.