Articolo 7 Cooperazione Scientifica Le Parti Contraenti concorderanno periodicamente le aree di cooperazione e le aree prioritarie di ricerca che possono essere considerate di particolare reciproco interesse per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici. Al fine di promuovere cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti Contraenti incoraggeranno: a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica; b) lo scambio di visite di esperti e di specialisti; c) l'organizzazione di conferenze, seminari scientifici e tecnologici e corsi di formazione; d) lo sviluppo di progetti comuni di ricerca, studi e pianificazioni in settori di ricerca concordati. Inoltre le Parti Contraenti incoraggeranno e promuoveranno relazioni e collaborazioni piu' strette tra le rispettive organizzazioni e le istituzioni scientifiche pubbliche o private che favoriscano in particolare l'introduzione di nuove tecnologie.