(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                      Cooperazione Scientifica 
 
  Le  Parti  Contraenti  concorderanno  periodicamente  le  aree   di
cooperazione e le aree prioritarie  di  ricerca  che  possono  essere
considerate di particolare reciproco interesse per  il  conseguimento
dei loro comuni obiettivi scientifici. 
  Al fine di promuovere cooperazione scientifica  e  tecnologica,  le
Parti Contraenti incoraggeranno: 
    a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica; 
    b) lo scambio di visite di esperti e di specialisti; 
    c)  l'organizzazione  di  conferenze,  seminari   scientifici   e
tecnologici e corsi di formazione; 
    d)  lo  sviluppo  di  progetti  comuni  di   ricerca,   studi   e
pianificazioni in settori di ricerca concordati. 
  Inoltre  le  Parti  Contraenti   incoraggeranno   e   promuoveranno
relazioni  e  collaborazioni   piu'   strette   tra   le   rispettive
organizzazioni e le istituzioni scientifiche pubbliche o private  che
favoriscano in particolare l'introduzione di nuove tecnologie.