(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
 
               Cooperazione Archeologica ed Etnologica 
 
  Le  Parti  Contraenti  favoriranno   la   cooperazione   in   campo
archeologico ed etnologico, in particolare attraverso lo  scambio  di
informazioni e di esperienze, simposi, seminari  e  ricerche  comuni.
Esse, inoltre, promuoveranno reciprocamente le missioni archeologiche
ed etnologiche dell'altra Parte Contraente sul proprio territorio.