Articolo 8 Cooperazione Archeologica ed Etnologica Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione in campo archeologico ed etnologico, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Esse, inoltre, promuoveranno reciprocamente le missioni archeologiche ed etnologiche dell'altra Parte Contraente sul proprio territorio.