Articolo 13 Le Parti contraenti s'impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche amministrazioni competenti al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.