(Accordo-art. 13)
                             Articolo 13 
 
    Le  Parti  contraenti  s'impegnano  a   mantenere   una   stretta
collaborazione fra le reciproche amministrazioni competenti  al  fine
di impedire e reprimere,  attraverso  l'adozione  di  idonee  misure,
l'importazione,  l'esportazione  e  il  traffico  illegale  di  opere
d'arte,  beni  culturali,  mezzi   audiovisivi,   beni   soggetti   a
protezione, documenti ed altri oggetti di valore.