Articolo 16 Le Parti contraenti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente, delle scienze agrarie, delle scienze basiche, delle scienze della salute, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tra quelle previste nella Strategia di scienza, tecnologia ed innovazione. Detta cooperazione sara' attuata attraverso visite di esperti dei due Paesi, lo scambio di informazioni e documentazione, l'organizzazione congiunta di seminari, conferenze e mostre, la realizzazione di studi e progetti di ricerca comuni, ed ogni altra attivita' concordata dalle Parti nell'ambito delle finalita' del presente Accordo.