(Accordo-art. 16)
                             Articolo 16 
 
    Le Parti contraenti si impegnano a promuovere lo  sviluppo  della
cooperazione   scientifica   e   tecnologica   tra   istituzioni    e
organizzazioni scientifiche dei  due  Paesi  nei  settori  di  comune
interesse,  ed  in   particolare   in   quello   della   salvaguardia
dell'ambiente, delle scienze agrarie, delle  scienze  basiche,  delle
scienze della salute,  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione,  tra  quelle  previste  nella  Strategia  di  scienza,
tecnologia  ed  innovazione.   Detta   cooperazione   sara'   attuata
attraverso  visite  di  esperti  dei  due  Paesi,   lo   scambio   di
informazioni  e   documentazione,   l'organizzazione   congiunta   di
seminari, conferenze e mostre, la realizzazione di studi  e  progetti
di ricerca comuni, ed ogni altra  attivita'  concordata  dalle  Parti
nell'ambito delle finalita' del presente Accordo.