(Accordo-art. 17)
                             Articolo 17 
 
    Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra
i due Paesi, le Parti contraenti favoriranno inoltre  la  stipula  di
specifici accordi ed  intese  tra  universita',  enti  di  ricerca  e
associazioni scientifiche pubblici dei due Paesi e la  partecipazione
congiunta a programmi multilaterali.