(Accordo-art. 19)
                             Articolo 19 
 
    Ciascuna delle Parti  contraenti  si  impegna  a  facilitare  nel
proprio  territorio  l'ingresso,  la  permanenza  e  l'uscita   delle
persone, dei materiali e  delle  attrezzature  dell'altra  Parte  che
siano previsti nell'ambito  delle  attivita'  indicate  nel  presente
Accordo.