(Accordo-art. 20)
                             Articolo 20 
 
    Le due Parti contraenti favoriranno, mediante la  conclusione  di
un apposito Protocollo, lo sviluppo della cooperazione bilaterale nel
settore della protezione  della  proprieta'  intellettuale  creata  o
trasferita nell'ambito del presente Accordo e delle  relative  intese
per la sua esecuzione.