Articolo 21 Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di istituire una commissione mista, che si riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali. a) la commissione a livello di tecnici si riunira' annualmente, alternativamente in Italia e in Mozambico, in vista della riunione della commissione mista; b) la commissione a livello di tecnici presentera' in occasione della riunione annuale dei ministri la relazione sull'implementazione dell'Accordo; c) ogni qualvolta lo ritenga necessario, ciascuna delle Parti potra' richiedere la convocazione di una riunione straordinaria. La commissione mista esaminera' inoltre lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica.