(Accordo-art. 21)
                             Articolo 21 
 
    Per  dare  applicazione  al  presente  Accordo,  le   due   Parti
contraenti decidono  di  istituire  una  commissione  mista,  che  si
riunira' alternativamente nelle capitali dei due  Paesi  al  fine  di
esaminare lo sviluppo della  cooperazione  culturale  e  di  redigere
programmi esecutivi pluriennali. 
      a) la commissione a livello di tecnici si riunira' annualmente,
alternativamente in Italia e in Mozambico, in  vista  della  riunione
della commissione mista; 
      b) la commissione a livello di tecnici presentera' in occasione
della riunione annuale dei ministri la relazione sull'implementazione
dell'Accordo; 
      c) ogni qualvolta lo ritenga necessario, ciascuna  delle  Parti
potra' richiedere la convocazione di una riunione straordinaria. 
    La  commissione  mista  esaminera'  inoltre  lo  sviluppo   della
cooperazione scientifica e tecnologica.