(Accordo-art. 23)
                             Articolo 23 
 
    Le   Parti   contraenti   convengono   di   risolvere   qualsiasi
controversia  tra  di  esse  nell'ambito   di   quest'Accordo.   Ogni
controversia  relativa  all'interpretazione  e   applicazione   delle
disposizioni  del  presente  Accordo  verranno   risolte   attraverso
negoziati e canali diplomatici.