(Accordo-art. 25)
                             Articolo 25 
 
    Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della  ricezione
della seconda delle due notifiche con  cui  le  Parti  contraenti  si
saranno  comunicate  ufficialmente  l'avvenuto   espletamento   delle
rispettive procedure interne all'uopo previste. 
    Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso  potra'  essere
denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto sei  mesi
dopo la notifica all'altra Parte contraente. 
    Tale denuncia non  incidera'  sull'esecuzione  dei  programmi  in
corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo salvo che
entrambe le Parti contraenti decidano diversamente. 
 
    In  fede  di  che  i  sottoscritti  rappresentanti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
 
    Fatto a Maputo l'11 luglio 2007 in due originali, ciascuno  nelle
lingue italiana e portoghese, entrambi  i  testi  facenti  egualmente
fede. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico