(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
 
    Le Parti contraenti favoriranno  l'insegnamento  della  lingua  e
letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Universita'  ed
in altri istituti di istruzione superiori, nonche' nelle  istituzioni
scolastiche, mediante l'attivazione di cattedre e lettorati.