(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
 
    Le Parti  contraenti  incoraggeranno  la  collaborazione  tra  le
rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche  e  i  musei
dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche
dati e di esperti.