(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
 
    Le  Parti  contraenti  potranno,  ove  lo  ritengano  necessario,
richiedere  di  comune  accordo  la   partecipazione   di   Organismi
internazionali al finanziamento o all'attuazione di  programmi  o  di
progetti  derivanti  dalle  forme  di  cooperazione  contemplate  nel
presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.