(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
 
    Ciascuna  delle  due  Parti  contraenti  favorira'  sul   proprio
territorio, su base di reciprocita' e di comune accordo, la creazione
di istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi
a garantire le migliori facilitazioni possibili per il  funzionamento
e l'attivita' di tali istituzioni.