(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  7
  OTTOBRE 2020, N. 125 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 3, lettera b), il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
      «1) il numero 16-ter e' sostituito dal seguente: 
  "16-ter. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27"»; 
    al comma 3,  lettera  b),  dopo  il  numero  6)  e'  inserito  il
seguente: 
      «6-bis) al numero  32,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino  al
termine dello stato di emergenza"»; 
    al comma 3, lettera b), numero  8),  capoverso  34-bis,  dopo  le
parole: «n. 104»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. All'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  "Si  procede,  in
ogni caso,  al  rinnovo  dei  mandati  dei  componenti  degli  organi
statutari degli enti di cui al presente comma, laddove  scaduti  alla
data  di  entrata  in  vigore  della   legge   di   conversione   del
decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021". 
  4-ter. Al fine di garantire la qualita' delle  indagini  effettuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi degli articoli
7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel  periodo
dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura  dei
dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del  citato  articolo
7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono
riaperti fino al 31 marzo  2021.  L'ISTAT  provvede  alla  riapertura
delle relative piattaforme informatiche o  alla  comunicazione  delle
diverse modalita' per la fornitura dei dati statistici da  parte  dei
soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7 fino al 31  marzo
2021, data dalla quale decorrono i termini per  l'accertamento  delle
violazioni. 
  4-quater. All'articolo 104, comma 1,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono  sostituite  dalle
seguenti: "al 30 aprile 2021". 
  4-quinquies. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal   seguente:
"Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre
di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi  762  e  767,  della  legge  27
dicembre  2019,  n.  160,  sono  differite,  rispettivamente,  al  31
dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021". 
  4-sexies. Resta fermo il termine  per  il  versamento  dell'imposta
municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre  2020  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  da
effettuare sulla base degli atti pubblicati  nel  sito  internet  del
Diparti-mento delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  4-septies. L'eventuale  differenza  positiva  tra  l'IMU  calcolata
sulla base degli atti pubblicati ai sensi  del  comma  4-quinquies  e
l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020  sulla  base  degli  atti
pubblicati ai sensi del comma 4-sexies e' dovuta  senza  applicazione
di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.  Nel  caso  emerga
una differenza negativa, il rimborso  e'  dovuto  secondo  le  regole
ordinarie. 
  4-octies. All'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il  termine   previsto
dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132, per  l'adozione  dei  provvedimenti  di  riorganizzazione  degli
uffici del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ivi
compresi  quelli  di  diretta  collaborazione,  e'  differito  al  31
dicembre 2020". 
  4-novies. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo  settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le  parole:  "31
ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021". 
  4-decies. All'articolo 17,  comma  3,  del  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 112, le parole:  "entro  il  31  ottobre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021". 
  4-undecies.   In   considerazione   della   crescente    diffusione
dell'accesso ai servizi finanziari in modalita' digitale da parte  di
cittadini e imprese durante l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,
della comunicazione della Commissione europea al Parlamento  europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e  al  Comitato
delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale
per l'UE del 24 settembre 2020 (COM(2020) 591 final),  nonche'  delle
proroghe di cui al comma 3, lettera b), numeri 3) e 4), del  presente
articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2-bis,  le  parole  da:  "entro"  fino  a  "presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021"; 
    b) al comma 2-ter: 
      1) alla lettera  a),  dopo  le  parole:  "diciotto  mesi"  sono
aggiunte le seguenti: "prorogabili per un massimo di ulteriori dodici
mesi"; 
      2) alla lettera e), dopo le parole: "definizione di  perimetri"
sono inserite le seguenti: "e limiti"; 
    c) al comma  2-quater,  dopo  la  lettera  a)  sono  inserite  le
seguenti: 
    "a-bis)  i  casi  in  cui  un'attivita'  puo'  essere  ammessa  a
sperimentazione; 
    a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga"; 
    d) al  comma  2-quinquies,  le  parole:  "al  comma  2-ter"  sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 2-ter e 2-quater"; 
    e) al comma 2-sexies, le parole  da:  "ciascuna  autorita'"  fino
alla fine  del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la  Banca
d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e
delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla
sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis ed  ogni  altra
iniziativa  ad  essi  propedeutica.  Nel  rispetto  della   normativa
inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione  alla  sperimentazione
puo' comportare la  deroga  o  la  disapplicazione  temporanee  degli
orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale  emanati
dalle autorita' di vigilanza, nonche' delle norme o  dei  regolamenti
emanati dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i  profili
di cui al comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g),  h),  i)  e
l). Alle attivita' della Banca d'Italia, della  CONSOB  e  dell'IVASS
relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e
10 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
nonche' gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della  legge  28  dicembre
2005, n. 262"; 
    f)  al  comma  2-octies,  dopo  le   parole:   "stabiliscono   le
attribuzioni del Comitato." e' inserito il seguente periodo: "Per  le
attivita' svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
permanenti  collaborano  tra  loro,   anche   mediante   scambio   di
informazioni,  e  non  possono  reciprocamente  opporsi  il   segreto
d'ufficio". 
  4-duodecies. In  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, dalla data del 17 marzo 2020 e fino al  15  dicembre  2020,
non si applica l'articolo 11, comma 15, del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 175. Nel suddetto periodo, agli organi delle societa'
in house si applicano gli articoli 2385, secondo comma, e 2400, primo
comma, ultimo periodo, del codice civile. Nel medesimo  periodo  sono
fatti salvi gli atti posti  in  essere  da  tali  organi  e  la  loro
eventuale cessazione, per scadenza del termine, non  produce  effetti
fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti. 
  4-terdecies. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti
ai  sensi   dell'articolo   143   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, gia' indette per le date del 22  e  23  novembre
2020, sono rinviate e si svolgono entro il  31  marzo  2021  mediante
l'integrale rinnovo del procedimento di  presentazione  di  tutte  le
liste e le candidature a sindaco e a consigliere  comunale.  Fino  al
rinnovo degli organi di cui al primo periodo e' prorogata  la  durata
della gestione della commissione straordinaria  di  cui  all'articolo
144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.  267  del
2000. 
  4-quaterdecies. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del
consiglio del comune capoluogo, il  termine  per  procedere  a  nuove
elezioni del consiglio metropolitano, di cui  all'articolo  1,  comma
21, della legge 7 aprile 2014,  n.  56,  e'  fissato  in  centottanta
giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo. 
  4-quinquiesdecies.  Le  consultazioni  elettorali  concernenti   le
elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera  d-bis),  del  decreto-legge  20
aprile 2020, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
giugno 2020, n. 59, sono rinviate,  anche  ove  gia'  indette,  e  si
svolgono entro il 31 marzo 2021,  mediante  l'integrale  rinnovo  del
relativo procedimento elettorale. 
  4-sexiesdecies. Fino al  rinnovo  degli  organi  di  cui  ai  commi
4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies e' prorogata la durata del mandato
di quelli in carica. 
  4-septiesdecies.  Dall'attuazione  dei  commi  da   4-terdecies   a
4-sexiesdecies non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti  alla  relativa
attuazione vi provvedono con le sole  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  4-duodevicies.  In  considerazione  delle  difficolta'   gestionali
derivanti dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  in  deroga  al
limite di cui all'articolo 24, comma 3, del codice  della  protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo  stato
di emergenza dichiarato  con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri
dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi  meteorologici
verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, e' prorogato di  ulteriori
dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica.
Alle conseguenti attivita' e alle relative spese si fa fronte con  le
risorse gia' assegnate allo scopo  con  delibere  del  Consiglio  dei
ministri. 
  4-undevicies. Al  solo  fine  di  consentire,  senza  soluzione  di
continuita' e  in  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, la conclusione degli interventi finanziati con  le  risorse
di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136,  la  durata  delle  contabilita'  speciali   aperte   ai   sensi
dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, e sulle quali sono  confluite  le  relative  risorse,  e'
prorogabile fino al 31 dicembre  2024  con  ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento  della  protezione   civile   da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, previa  verifica  del  cronoprogramma  dei  pagamenti  predisposto
tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, in relazione agli interventi di  cui  al  presente  comma.  Alle
risorse disponibili sulle  predette  contabilita'  speciali  relative
agli stanziamenti disposti  a  valere  sul  Fondo  per  le  emergenze
nazionali di cui all'articolo 44 del decreto  legislativo  n.  1  del
2018 si applicano le procedure di cui all'articolo  27  del  medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018». 
  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  1-bis  (Disposizioni  in  materia  di  riscossione).  -   1.
All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nei commi 1 e 2-ter, le parole: "15 ottobre"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre"; 
    b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis.  Con  riferimento  ai  carichi,   relativi   alle   entrate
tributarie e non tributarie, affidati  all'agente  della  riscossione
durante il periodo di sospensione di cui ai commi  1  e  2-bis,  sono
prorogati di dodici mesi: 
    a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2,  lettera  a),  del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
    b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo  3,  comma  3,
della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  e  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  i
termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la
notifica delle cartelle di pagamento.  Relativamente  ai  termini  di
decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per  la  notifica
delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159". 
  2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le  parole:  "15  ottobre"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "31
dicembre". 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 109,5  milioni
di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro  per  l'anno  2021  in
termini di saldo netto da finanziare e in 316  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e 210 milioni di euro  per  l'anno  2021  in  termini  di
indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede: 
    a) quanto a 275,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  da
parte dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, a valere
sulle  somme   trasferite   alla   predetta   Agenzia   per   effetto
dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo
28  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) quanto a 72,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  2,  comma  55,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2  milioni
di euro per l'anno 2021, in termini di  indebitamento  e  fabbisogno,
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  4. Nei confronti  degli  armatori  delle  imbarcazioni  sequestrate
dalle autorita' libiche in data 1°  settembre  2020,  ferma  restando
l'aliquota  di   computo   delle   prestazioni   pensionistiche,   e'
riconosciuta la sospensione dei  termini  per  gli  adempimenti  e  i
versamenti  dei  tributi  nonche'  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, dal 1° settembre 2020  e  fino
al 31 dicembre 2020. I versamenti sospesi possono essere  eseguiti  a
decorrere dal 10 gennaio 2021  mediante  corresponsione  del  70  per
cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero  massimo
di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.  Non
si procede alla restituzione degli eventuali versamenti eccedenti  il
70 per cento dell'importo dovuto. 
  5. Il beneficio previsto al comma 4  e'  concesso  ai  sensi  della
sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante  un
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e  nei  limiti  ed
alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle
disposizioni del comma 4 e' subordinata, ai sensi dell'articolo  108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. 
  6. Agli oneri derivanti  dall'applicazione  del  comma  4,  pari  a
204.000 euro per l'anno 2020,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo dello stanziamento  del  Fondo  per  il  riaccertamento  dei
residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter,  comma
5, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  Art. 1-ter (Proroga di  termini  in  materia  di  assunzioni  nelle
pubbliche  amministrazioni).  -  1.  All'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge   31   dicembre   2014,   n.   192,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,  le  parole:  "31
dicembre 2020", ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2021"». 
  All'articolo 2: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai fini del miglioramento delle  azioni  di  prevenzione  e
dell'efficientamento nell'uso della piattaforma unica  nazionale  del
sistema di allerta COVID, e' consentito  ai  lavoratori  del  settore
pubblico e privato l'utilizzo dei  propri  dispositivi  telematici  e
telefonici durante l'orario di lavoro, limitatamente  alle  finalita'
di cui al presente comma,  in  via  temporanea  anche  in  deroga  ai
regolamenti aziendali  fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, le parole: «recante "Misure urgenti per il sostegno e
il  rilancio  dell'economia"»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 »; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. In considerazione della situazione di crisi  economica  per
le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-l9,  al
regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 180, quarto  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Il  tribunale  omologa  il  concordato  preventivo
anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o
degli enti gestori di forme di previdenza o  assistenza  obbligatorie
quando l'adesione e' determinante ai fini  del  raggiungimento  delle
maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base  delle
risultanze della relazione del  professionista  di  cui  all'articolo
161, terzo comma,  la  proposta  di  soddisfacimento  della  predetta
amministrazione o  degli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza  o
assistenza  obbligatorie  e'  conveniente  rispetto   all'alternativa
liquidatoria"; 
    b) all'articolo 182-bis, quarto comma, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: "Il tribunale omologa l'accordo' anche in  mancanza
di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria  o  degli  enti
gestori di forme  di  previdenza  o  assistenza  obbligatorie  quando
l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento  della  percentuale
di cui al primo comma e quando, anche  sulla  base  delle  risultanze
della relazione del professionista  di  cui  al  medesimo  comma,  la
proposta di soddisfacimento della predetta  amministrazione  o  degli
enti gestori di forme di  previdenza  o  assistenza  obbligatorie  e'
conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"; 
    c) all'articolo 182-ter: 
      1) al  comma  1,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "natura
chirografaria"  sono  inserite  le  seguenti:  "anche  a  seguito  di
degradazione per incapienza"; 
      2) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
"In tali casi l'attestazione  del  professionista,  relativamente  ai
crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto
anche  la  convenienza  del  trattamento   proposto   rispetto   alla
liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di  specifica
valutazione da parte del tribunale"; 
      3) al comma 5, dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:
"Ai fini della proposta di  accordo  su  crediti  aventi  ad  oggetto
contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza  ed
assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e
della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso  il
tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente  sulla  base
dell'ultimo domicilio fiscale del debitore". 
  1-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto cessa di  avere  applicazione  il  provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 32, comma  6,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2»; 
    alla rubrica sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
nonche'  applicazione   di   norme   in   materia   di   accordi   di
ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi». 
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis  (Proroga  degli  effetti  di  atti  amministrativi  in
scadenza). - 1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: "il 31  luglio  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "la data  della  dichiarazione  di  cessazione  dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
    b) dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente: 
  "2-sexies. Tutti i certificati, attestati,  permessi,  concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  di  cui  al
comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125,
e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e  sono  soggetti
alla disciplina di cui al medesimo comma 2". 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8,  comma  10,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  le  previsioni  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 non si applicano ai  documenti  unici  di
regolarita' contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 125  del  1°  giugno  2015,  che  continuano  ad  essere
assoggettati alla disciplina ordinaria di  cui  al  medesimo  decreto
ministeriale. 
  3. I permessi di soggiorno e i  titoli  di  cui  all'articolo  103,
commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020,  conservano
la loro validita' fino  alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il  7  ottobre  2020  e  avente
scadenza il 31 gennaio 2021». 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis (Disposizioni  in  materia  di  poteri  di  istruttoria
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni).  -  1.   In
considerazione delle difficolta'  operative  e  gestionali  derivanti
dall'emergenza sanitaria in atto, in armonia con i  principi  di  cui
alla sentenza della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea  del  3
settembre 2020, nella causa C-719/ 18,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
per i successivi  sei  mesi,  nel  caso  in  cui  un  soggetto  operi
contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e  in
un  mercato  diverso,   ricadente   nel   sistema   integrato   delle
comunicazioni (SIC), anche  attraverso  partecipazioni  in  grado  di
determinare un'influenza notevole ai  sensi  dell'articolo  2359  del
codice civile, l'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  e'
tenuta ad avviare un'istruttoria, da concludere entro il  termine  di
sei mesi dalla data di avvio del procedimento, volta a verificare  la
sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive  del
pluralismo, sulla base di criteri  previamente  individuati,  tenendo
conto, fra l'altro, dei ricavi, delle barriere  all'ingresso  nonche'
del  livello  di  concorrenza  nei  mercati   coinvolti,   adottando,
eventualmente, i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma  5,  del
testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inibire  l'operazione
o rimuoverne gli effetti. 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  altresi'  ai
procedimenti gia'  conclusi  dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni in applicazione  del  comma  11  dell'articolo  43  del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
  3. L'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  provvede  agli
adempimenti previsti ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica». 
  Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  «Art. 5-bis (Disposizioni in materia di assemblee  condominiali)  -
1. All'articolo 66, sesto comma, delle disposizioni per  l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
30 marzo 1942, n.  318,  le  parole:  "di  tutti  i  condomini"  sono
sostituite dalle seguenti: "della maggioranza dei condomini"». 
  Al  titolo  del   decreto-legge,   dopo   le   parole:   «emergenza
epidemiologica da COVID-19» sono inserite  le  seguenti:  «,  per  il
differimento di consultazioni elettorali  per  l'anno  2020»  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e disposizioni  urgenti  in
materia di riscossione esattoriale».