(Allegato) (parte 1)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  28
OTTOBRE 2020, N. 137 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, dopo le parole: «24 ottobre 2020»  sono  inserite  le
seguenti: « , pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  265  del  25
ottobre 2020, »; 
    il comma 2 e' soppresso; 
    al comma  4,  le  parole:  «di  cui  al  precedente  comma»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3» e le parole: «soggetti
riportati nell'Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti:  «soggetti
che dichiarano di svolgere come attivita' prevalente  una  di  quelle
riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1»; 
    al comma 5, le parole: «che non abbiano  restituito  il  predetto
ristoro» sono sostituite dalle seguenti: «che non abbiano  restituito
il predetto contributo indebitamente percepito»; 
    al comma 6, le parole:  «procedura  web»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «procedura telematica»; 
    al comma 7, dopo le parole: «sia superiore a 5 milioni  di  euro»
sono inserite le seguenti: «nel periodo d'imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»; 
    al comma 9, le parole: «e a 2.000  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e di 2.000 euro»; 
    al comma  11,  le  parole:  «della  presente  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»; 
    il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
      «14. Per gli operatori dei settori  economici  individuati  dai
codici ATECO 561030 - Gelaterie e pasticcerie, 561041 -  Gelaterie  e
pasticcerie ambulanti, 563000 - Bar e  altri  esercizi  simili  senza
cucina e 551000 - Alberghi, con domicilio fiscale  o  sede  operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da  uno  scenario
di elevata o massima gravita'  e  da  un  livello  di  rischio  alto,
individuate con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  del  3  novembre  2020,  pubblicato  nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  275  del  4  novembre  2020,  e
dell'articolo 19-bis del presente  decreto,  il  contributo  a  fondo
perduto di cui al presente articolo e' aumentato di un  ulteriore  50
per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1»; 
    dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti: 
      «14-bis. Il contributo a  fondo  perduto  di  cui  al  presente
articolo e' riconosciuto  nell'anno  2021  agli  operatori  con  sede
operativa nei centri commerciali e agli  operatori  delle  produzioni
industriali del comparto  alimentare  e  delle  bevande,  interessati
dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nel limite  di  spesa  di
280 milioni di euro. Il  contributo  e'  erogato  dall'Agenzia  delle
entrate  previa  presentazione  di  istanza  secondo   le   modalita'
disciplinate  dal  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate di cui al comma 11. 
      14-ter. Fermo restando il limite  di  spesa  di  cui  al  comma
14-bis, per i soggetti di cui al medesimo comma 14-bis  che  svolgono
come attivita' prevalente una di  quelle  riferite  ai  codici  ATECO
riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo  di  cui
al predetto comma 14-bis e' determinato entro il  30  per  cento  del
contributo a fondo  perduto  di  cui  al  presente  articolo.  Per  i
soggetti  di  cui  al  comma  14-bis  che  svolgono  come   attivita'
prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che  non  rientrano
tra quelli riportati nell'Allegato 1, il contributo di cui  al  comma
14-bis spetta alle  condizioni  stabilite  ai  commi  3  e  4  ed  e'
determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei
dati presenti nell'istanza trasmessa  e  dei  criteri  stabiliti  dai
commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. 
      14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro
per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per  l'anno  2020  e  280
milioni  di  euro  per  l'anno  2021  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si  provvede,  quanto  a  2.930
milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34 e,  quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle  risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13. 
      14-quinquies. All'articolo 13, comma  9,  del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, il secondo periodo e' soppresso». 
  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  1-bis  (Contributo  a  fondo  perduto  da  destinare  agli
operatori IVA dei settori economici interessati  dalle  nuove  misure
restrittive di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3  novembre  2020).  -  1.  Al  fine  di  sostenere  gli
operatori dei settori economici interessati dalle misure  restrittive
introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
del 3 novembre 2020 per  contenere  la  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19, e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore  dei
soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020,  hanno  la  partita  IVA
attiva,  dichiarano,  ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di svolgere come
attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la
sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da
uno scenario di massima gravita' e da un  livello  di  rischio  alto,
individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente  decreto.  Il
contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a
partire dal 25 ottobre 2020. 
    2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al  comma
1,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  3  a  11
dell'articolo 1. Il valore del contributo e' calcolato  in  relazione
alle percentuali riportate nell'Allegato 2. 
    3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  563
milioni di  euro  per  l'anno  2020,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  276  del  5  novembre  2020,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 34. 
    Art.  1-ter  (Estensione  dell'applicazione  dell'articolo  1  ad
ulteriori  attivita'  economiche).  -  1.  Le  disposizioni  di   cui
all'articolo 1 si applicano anche ai soggetti che, alla data  del  25
ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai  sensi  dell'articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, abbiano dichiarato di svolgere come attivita' prevalente una  di
quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 al presente
decreto. 
    2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  446
milioni di euro per  l'anno  2020  e,  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, in 338 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 34. 
    Art. 1-quater (Fondo  perequativo).  -  1.  Per  l'anno  2021  e'
istituito  un  Fondo  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5.300  milioni  di
euro per l'anno 2021,  alimentato  con  quota  parte  delle  maggiori
entrate fiscali  e  contributive  di  cui  agli  articoli  13-quater,
13-quinquies,  13-septies   e   13-novies   del   presente   decreto,
finalizzato alla perequazione  delle  misure  fiscali  e  di  ristoro
concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,   n.   27,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del decreto-legge
20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente decreto, per i soggetti
che  con  i  medesimi  provvedimenti  siano  stati   destinatari   di
sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa
perdita  di  fatturato.  Per  tali  soggetti  puo'  essere   previsto
l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei  versamenti  fiscali  e
contributivi sulla base dei parametri  individuati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni  parlamentari  da  rendere  entro
sette giorni dalla trasmissione, decorsi  i  quali  il  decreto  puo'
essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300 milioni di euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
    Art.  1-quinquies  (Modificazioni  urgenti   della   legislazione
emergenziale). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio  2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,  n.
74, dopo il comma 16-bis, come introdotto  dall'articolo  19-bis  del
presente decreto, e' aggiunto il seguente: 
      "16-ter. L'accertamento della permanenza per quattordici giorni
in un livello di  rischio  o  scenario  inferiore  a  quello  che  ha
determinato le misure restrittive,  effettuato  ai  sensi  del  comma
16-bis,   come   verificato   dalla   cabina   di   regia,   comporta
l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle
misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che  la
cabina di regia ritenga congruo  un  periodo  inferiore.  Sono  fatti
salvi gli atti gia' adottati conformemente ai principi  definiti  dal
presente comma". 
    Art. 1-sexies (Controlli  antimafia).  -  1.  Le  previsioni  del
protocollo  d'intesa  di  cui  al  comma  9  dell'articolo   25   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  sottoscritto  tra  il  Ministero
dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e  l'Agenzia
delle entrate, si applicano anche in relazione ai contributi a  fondo
perduto disciplinati dal presente decreto. 
    Art. 1-septies (Imprese  sociali  e  inserimento  lavorativo  dei
lavoratori svantaggiati). - 1. L'articolo 14 del decreto  legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 14 (Cooperative sociali, imprese  sociali  e  inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati). - 1.  Al  fine  di  favorire
l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori
disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1,  della  legge  12
marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo  6,  comma
3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, stipulano con le
associazioni sindacali dei datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di
lavoro comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale  e
con le associazioni di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  delle
cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, con i consorzi di  cui  all'articolo  8  della
stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro  su  base  territoriale,  che
devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli  organismi
di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre  1997,  n.
469, aventi ad oggetto il conferimento di  commesse  di  lavoro  alle
cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese
associate o aderenti. 
      2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti: 
        a)  le  modalita'  di  adesione  da   parte   delle   imprese
interessate; 
        b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da
inserire  al  lavoro   in   cooperativa   e   nell'impresa   sociale;
l'individuazione  dei  disabili  e'  curata  dai   servizi   di   cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
        c) le modalita' di attestazione del  valore  complessivo  del
lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa  e  la  correlazione
con il numero dei  lavoratori  svantaggiati  inseriti  al  lavoro  in
cooperativa e nell'impresa sociale; 
        d) la determinazione del coefficiente di calcolo  del  valore
unitario delle commesse, ai fini del  computo  di  cui  al  comma  3,
secondo criteri di congruita' con i costi  del  lavoro  derivati  dai
contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali
e dalle imprese sociali; 
        e) la promozione e lo sviluppo delle  commesse  di  lavoro  a
favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali; 
        f) l'eventuale costituzione, anche  nell'ambito  dell'agenzia
sociale di cui all'articolo 13, di  una  struttura  tecnico-operativa
senza scopo di  lucro  a  supporto  delle  attivita'  previste  dalla
convenzione; 
        g) i limiti di percentuali massime di copertura  della  quota
d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione. 
      3. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e
nelle imprese sociali, realizzato ai sensi dei commi 1 e 2,  riguardi
i lavoratori disabili, che presentino particolari  caratteristiche  e
difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo  ordinario,  in  base
all'esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso  si  considera  utile  ai
fini della copertura della quota di riserva, di  cui  all'articolo  3
della stessa legge, cui sono tenute le imprese conferenti. Il  numero
delle coperture per ciascuna impresa  e'  dato  dall'ammontare  annuo
delle commesse dalla stessa conferite diviso per il  coefficiente  di
cui al comma 2, lettera d),  e  nei  limiti  di  percentuali  massime
stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma  1.  Tali  limiti
percentuali  non  hanno  effetto  nei  confronti  delle  imprese  che
occupano da 15 a 35 dipendenti. La  congruita'  della  computabilita'
dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale
e' verificata dalla Commissione provinciale del lavoro. 
      4. L'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  3  e'
subordinata  all'adempimento  degli   obblighi   di   assunzione   di
lavoratori disabili ai fini  della  copertura  della  restante  quota
d'obbligo a loro carico determinata ai sensi  dell'articolo  3  della
legge 12 marzo 1999, n. 68"». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:
«primo comma»; 
    al comma 2, le parole: «comma precedente» sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 1»; 
    alla  rubrica,  le  parole:  «comma  1»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «primo comma». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, le parole: «Fondo per il sostegno delle  Associazioni
Sportive Dilettantistiche e delle Societa' Sportive Dilettantistiche»
sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per  il  sostegno  delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche» e le  parole:  «50
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «142 milioni»; 
    al comma 2, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «I
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con il
provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza
del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Le   risorse   di   cui   all'articolo   218-bis   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  gia'  nella  disponibilita'  del
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  sono
portate ad  incremento,  nell'ambito  del  predetto  bilancio,  delle
risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1». 
  All'articolo 4: 
    alla rubrica, le parole: «nella prima casa» sono sostituite dalle
seguenti: «sulla prima casa». 
  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 4-bis (Modifiche in materia di fondo  di  garanzia  per  la
prima casa). - 1. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, la lettera a) e' abrogata.  A  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, riacquistano  efficacia  le  disposizioni  dell'articolo  1,
comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, nel testo vigente prima della data  di  entrata  in  vigore  del
citato decreto-legge n. 104 del 2020. 
    Art. 4-ter (Semplificazioni in materia di accesso alle  procedure
di sovraindebitamento per le imprese e  i  consumatori  di  cui  alla
legge 27  gennaio  2012,  n.  3,  e  norme  relative  alle  procedure
pendenti). - 1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) e'  sostituita  dalla
seguente: 
        "b) per 'consumatore': la persona fisica che agisce per scopi
estranei  all'attivita'  imprenditoriale,  commerciale,  artigiana  o
professionale eventualmente svolta,  anche  se  socio  di  una  delle
societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e  VI
del titolo V del  libro  quinto  del  codice  civile,  per  i  debiti
estranei a quelli sociali"; 
      b) all'articolo 7: 
        1) al comma 1, il terzo periodo e' soppresso; 
        2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 
          "d-bis) ha  gia'  beneficiato  dell'esdebitazione  per  due
volte; 
          d-ter)  limitatamente  al   piano   del   consumatore,   ha
determinato la situazione  di  sovraindebitamento  con  colpa  grave,
malafede o frode; 
          d-quater) limitatamente all'accordo di  composizione  della
crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le  ragioni  dei
creditori"; 
        3) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
          "2-ter.  L'accordo  di  composizione  della   crisi   della
societa'  produce  i  suoi  effetti  anche  nei  confronti  dei  soci
illimitatamente responsabili"; 
      c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
        "Art. 7-bis (Procedure familiari). - 1. I membri della stessa
famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione  della
crisi da  sovraindebitamento  quando  sono  conviventi  o  quando  il
sovraindebitamento ha un'origine comune. 
        2. Ai fini del comma 1,  oltre  al  coniuge,  si  considerano
membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto  grado  e  gli
affini entro il secondo, nonche' le  parti  dell'unione  civile  e  i
conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. 
        3. Le masse attive e passive rimangono distinte. 
        4. Nel  caso  in  cui  siano  presentate  piu'  richieste  di
composizione della crisi  da  sovraindebitamento  riguardanti  membri
della stessa famiglia, il giudice adotta  i  necessari  provvedimenti
per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice
adito per primo. 
        5. La  liquidazione  del  compenso  dovuto  all'organismo  di
composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia  in
misura proporzionale all'entita' dei debiti di ciascuno.  Quando  uno
dei debitori non e' un consumatore, al progetto unitario si applicano
le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi"; 
      d) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        "1-bis. La proposta di piano del consumatore  puo'  prevedere
anche la falcidia e  la  ristrutturazione  dei  debiti  derivanti  da
contratti di finanziamento con cessione del quinto  dello  stipendio,
del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle  operazioni
di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1,
secondo periodo. 
        1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta  di
accordo  formulata  dal  consumatore  possono  prevedere   anche   il
rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto
di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del
debitore se lo stesso, alla data  del  deposito  della  proposta,  ha
adempiuto le proprie obbligazioni o se il  giudice  lo  autorizza  al
pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. 
        1-quater. Quando l'accordo e' proposto da un soggetto che non
e' consumatore e contempla la continuazione dell'attivita' aziendale,
e' possibile prevedere il rimborso, alla  scadenza  convenuta,  delle
rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante  su
beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data
della presentazione  della  proposta  di  accordo,  ha  adempiuto  le
proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza  al  pagamento  del
debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo  di
composizione della crisi attesta che il  credito  garantito  potrebbe
essere soddisfatto integralmente con il ricavato  della  liquidazione
del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle  rate
a scadere non lede i diritti degli altri creditori. 
        1-quinquies. L'organismo di composizione della  crisi,  entro
sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico  da  parte  del
debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e  agli  uffici
fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla  base  dell'ultimo
domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta  giorni  debbono
comunicare  il  debito   tributario   accertato   e   gli   eventuali
accertamenti pendenti"; 
      e) all'articolo 9: 
        1) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
          "3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve  essere
allegata una relazione dell'organismo di  composizione  della  crisi,
che deve contenere: 
          a) l'indicazione delle  cause  dell'indebitamento  e  della
diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 
          b)  l'esposizione  delle   ragioni   dell'incapacita'   del
debitore di adempiere le obbligazioni assunte; 
          c) la valutazione sulla completezza  e  sull'attendibilita'
della documentazione depositata a corredo della domanda; 
          d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; 
          e) l'indicazione del fatto che, ai fini  della  concessione
del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto
del  merito  creditizio  del   debitore   valutato,   con   deduzione
dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di  vita,  in
relazione al suo reddito disponibile. A tal fine  si  ritiene  idonea
una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale,
moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti
del nucleo familiare della scala di  equivalenza  dell'ISEE  prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159"; 
        2) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: 
          "3-bis.1. Alla domanda di  accordo  di  composizione  della
crisi  deve   essere   allegata   una   relazione   particolareggiata
dell'organismo di composizione della crisi, che comprende: 
          a) l'indicazione delle  cause  dell'indebitamento  e  della
diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 
          b)  l'esposizione  delle   ragioni   dell'incapacita'   del
debitore di adempiere le obbligazioni assunte; 
          c)  l'indicazione  dell'eventuale  esistenza  di  atti  del
debitore impugnati dai creditori; 
          d) la valutazione sulla completezza  e  sull'attendibilita'
della documentazione depositata  a  corredo  della  domanda,  nonche'
sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; 
          e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; 
          f)  la   percentuale,   le   modalita'   e   i   tempi   di
soddisfacimento dei creditori; 
          g) l'indicazione  dei  criteri  adottati  nella  formazione
delle classi, ove previste dalla proposta. 
          3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, nella sua
relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore,  ai  fini
della concessione del finanziamento, abbia tenuto  conto  del  merito
creditizio del  debitore.  Nel  caso  di  proposta  formulata  da  un
consumatore, si applica quanto previsto alla  lettera  e)  del  comma
3-bis. 
          3-bis.3. L'organismo di  composizione  della  crisi,  entro
sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico  da  parte  del
debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e  agli  uffici
fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla  base  dell'ultimo
domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta  giorni  debbono
comunicare  il  debito   tributario   accertato   e   gli   eventuali
accertamenti pendenti"; 
      f) all'articolo  12,  dopo  il  comma  3-bis  sono  inseriti  i
seguenti: 
        "3-ter. Il creditore  che  ha  colpevolmente  determinato  la
situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di
accordo proposto dal consumatore, che ha violato i  principi  di  cui
all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo  in
sede di omologa, anche se  dissenziente,  ne'  far  valere  cause  di
inammissibilita'  che  non  derivino  da  comportamenti  dolosi   del
debitore. 
        3-quater. Il  tribunale  omologa  l'accordo  di  composizione
della   crisi   anche   in   mancanza   di    adesione    da    parte
dell'amministrazione finanziaria quando  l'adesione  e'  decisiva  ai
fini del raggiungimento delle percentuali  di  cui  all'articolo  11,
comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della  relazione
dell'organismo  di  composizione  della   crisi,   la   proposta   di
soddisfacimento  della  predetta   amministrazione   e'   conveniente
rispetto all'alternativa liquidatoria"; 
      g) all'articolo 12-bis: 
        1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          "3. Verificate l'ammissibilita' e la fattibilita' del piano
nonche' l'idoneita' dello  stesso  ad  assicurare  il  pagamento  dei
crediti impignorabili e risolta ogni  altra  contestazione  anche  in
ordine all'effettivo ammontare dei crediti,  il  giudice  omologa  il
piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma  idonea  di
pubblicita'. Quando il piano prevede la cessione  o  l'affidamento  a
terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il  decreto  deve
essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.
Con l'ordinanza di rigetto  il  giudice  dichiara  l'inefficacia  del
provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato"; 
        2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          "3-bis. Il creditore che ha  colpevolmente  determinato  la
situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato  i
principi di cui all'articolo  124-bis  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  non  puo'  presentare
opposizione o reclamo in sede di omologa, ne'  far  valere  cause  di
inammissibilita'  che  non  derivino  da  comportamenti  dolosi   del
debitore"; 
        3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",
e comma 3-bis"; 
      h) all'articolo 13: 
        1) al comma 3, le parole: "e dei crediti di cui  all'articolo
7, comma 1, terzo periodo" sono soppresse; 
        2) al comma 4-bis, dopo le  parole:  "di  cui  alla  presente
sezione" sono inserite  le  seguenti:  ",  compresi  quelli  relativi
all'assistenza dei professionisti,"; 
      i)  all'articolo  14-ter,  dopo  il  comma  7  e'  aggiunto  il
seguente: 
        "7-bis. Il  decreto  di  apertura  della  liquidazione  della
societa'  produce  i  suoi  effetti  anche  nei  confronti  dei  soci
illimitatamente responsabili"; 
      l) l'articolo 14-decies e' sostituito dal seguente: 
        "Art.  14-decies  (Azioni   del   liquidatore).   -   1.   Il
liquidatore,  autorizzato  dal  giudice,  esercita  o,  se  pendente,
prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la
disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore  e  ogni
azione diretta al recupero dei crediti. 
        2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice,  esercita  o,  se
pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci  gli
atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori,  secondo  le
norme del codice civile. 
        3. Il  giudice  autorizza  il  liquidatore  ad  esercitare  o
proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e'  utile  per  il
miglior soddisfacimento dei creditori"; 
      m) dopo l'articolo 14-terdecies e' inserito il seguente: 
        "Art. 14-quaterdecies (Debitore incapiente). - 1. Il debitore
persona fisica meritevole,  che  non  sia  in  grado  di  offrire  ai
creditori  alcuna  utilita',  diretta   o   indiretta,   nemmeno   in
prospettiva futura, puo'  accedere  all'esdebitazione  solo  per  una
volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del  debito  entro  quattro
anni dal decreto del giudice nel caso in cui  sopravvengano  utilita'
rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori  in  misura
non inferiore al 10 per cento.  Non  sono  considerati  utilita',  ai
sensi del periodo precedente, i  finanziamenti,  in  qualsiasi  forma
erogati. 
        2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve  essere
condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito  e
quanto occorrente al mantenimento del debitore e della  sua  famiglia
in misura pari all'ammontare  dell'assegno  sociale  aumentato  della
meta', moltiplicato per un parametro  corrispondente  al  numero  dei
componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza  dell'ISEE
prevista dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
        3. La domanda di esdebitazione e' presentata per  il  tramite
dell'organismo di composizione della  crisi  al  giudice  competente,
unitamente alla seguente documentazione: 
          a) l'elenco di tutti i creditori, con  l'indicazione  delle
somme dovute; 
          b) l'elenco degli  atti  di  straordinaria  amministrazione
compiuti negli ultimi cinque anni; 
          c) la copia delle dichiarazioni dei  redditi  degli  ultimi
tre anni; 
          d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari
e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. 
        4.  Alla  domanda  deve   essere   allegata   una   relazione
particolareggiata dell'organismo di  composizione  della  crisi,  che
comprende: 
          a) l'indicazione delle  cause  dell'indebitamento  e  della
diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 
          b)  l'esposizione  delle   ragioni   dell'incapacita'   del
debitore di adempiere le obbligazioni assunte; 
          c)  l'indicazione  dell'eventuale  esistenza  di  atti  del
debitore impugnati dai creditori; 
          d) la valutazione sulla completezza  e  sull'attendibilita'
della documentazione depositata a corredo della domanda. 
        5.  L'organismo  di  composizione  della  crisi,  nella   sua
relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore,  ai  fini
della concessione del finanziamento, abbia tenuto  conto  del  merito
creditizio  del  debitore,  valutato  in  relazione  al  suo  reddito
disponibile, dedotto l'importo necessario a  mantenere  un  dignitoso
tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione  non
inferiore a quella indicata al comma 2. 
        6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono
ridotti della meta'. 
        7.  Il  giudice,  assunte  le  informazioni  ritenute  utili,
valutata la meritevolezza del debitore  e  verificata,  a  tal  fine,
l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave  nella
formazione dell'indebitamento, concede con  decreto  l'esdebitazione,
indicando le modalita' e il termine entro il quale il  debitore  deve
presentare,  a  pena  di  revoca  del  beneficio,  ove  positiva,  la
dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi
dei commi 1 e 2. 
        8. Il decreto e' comunicato al debitore  e  ai  creditori,  i
quali possono proporre opposizione  nel  termine  di  trenta  giorni.
Decorsi trenta giorni dall'ultima delle  comunicazioni,  il  giudice,
instaurato nelle forme ritenute piu' opportune il contraddittorio tra
i creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il decreto. La
decisione e' soggetta a  reclamo  da  presentare  al  tribunale;  del
collegio non  puo'  far  parte  il  giudice  che  ha  pronunciato  il
provvedimento. 
        9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice  ne
fa  richiesta,  compie  le   verifiche   necessarie   per   accertare
l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2". 
    2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure pendenti alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
    3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del
consumatore pendenti alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il debitore puo'  presentare,  fino
all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27  gennaio
2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non
superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova  proposta  di
accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformita' a
quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla  data
del decreto con  cui  il  tribunale  assegna  il  termine  e  non  e'
prorogabile. L'istanza e' inammissibile se presentata nell'ambito  di
un procedimento di omologazione della proposta di accordo  nel  corso
del quale e' gia' stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte
le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2,  della  legge  27
gennaio 2012, n. 3. 
    4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini  di
adempimento dell'accordo di ristrutturazione o  del  piano,  deposita
fino  all'udienza  fissata  per  l'omologa  una  memoria   contenente
l'indicazione   dei   nuovi   termini,   depositando   altresi'    la
documentazione che comprova la necessita' della modifica dei termini.
Il differimento dei termini non puo' essere  superiore  di  sei  mesi
rispetto alle  scadenze  originarie.  Il  tribunale,  riscontrata  la
sussistenza  dei  presupposti  di  cui  all'articolo  12  o  di   cui
all'articolo 12-bis della  legge  27  gennaio  2012,  n.  3,  procede
all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze. 
    Art.  4-quater  (Sospensione  delle  procedure  di  sequestro   o
pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia). - 1.
A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine
di  assicurare  la  compiuta  attuazione  degli  interventi  per   la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la
ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati  1,
2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  le  risorse
provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate  di
cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su
conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla  gestione
del Commissario delegato o straordinario del Governo per la  relativa
ricostruzione,  nonche'  i  contributi  e  ogni   ulteriore   risorsa
destinati   al   finanziamento   degli   interventi   inerenti   alla
ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla  popolazione  e
alla ripresa economica dei territori  colpiti  non  sono  soggetti  a
procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso,  a  esecuzione
forzata in virtu'  di  qualsivoglia  azione  esecutiva  o  cautelare,
restando  sospesa  ogni  azione  esecutiva  e  privi  di  effetto   i
pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al
primo periodo non sono altresi' da  ricomprendere  nel  fallimento  e
sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della  legge
fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  nonche'
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e
al secondo periodo si applicano fino al 31 marzo 2021». 
  All'articolo 5: 
    al comma  1,  dopo  la  parola:  «convertito»  sono  inserite  le
seguenti: « , con modificazioni, »; 
    al comma 4, le parole: «dalla  data  di  entra»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalla data di entrata»; 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, le parole: "esistenti almeno  dal  1°  gennaio
2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da  almeno  un  anno
prima della richiesta di accesso alla  misura"  e  le  parole:  "fino
all'importo massimo di 200.000 euro  nei  tre  anni  d'imposta"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000  euro
nei tre anni d'imposta"; 
        b) il comma 4 e' abrogato. 
      4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si  applicano  nei
limiti delle risorse appositamente stanziate e previa  autorizzazione
ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126»; 
    al comma 6, lettera a), le parole: «1 luglio», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio»; 
    al comma 7, le parole: «pari a» sono sostituite  dalle  seguenti:
«valutati in» e le parole: «e a» sono sostituite dalle  seguenti:  «e
in»; 
    dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      «7-bis. In considerazione del persistente stato  di  crisi  del
settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e
5,  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  si  applicano,
alle  medesime  condizioni,  anche  con   riferimento   all'anno   di
contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma  4  del  medesimo
articolo  96  si  applicano,  alle  medesime  condizioni,  anche  con
riferimento al contributo dovuto per l'annualita' 2020». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:
«primo comma»; 
    al comma 3, numero 2), dopo  le  parole:  «vigenti  disposizioni»
sono inserite le seguenti: «dell'Unione  europea»  e  le  parole:  «1
marzo» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo». 
  Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-bis (Misure urgenti  per  il  sostegno  dei  settori  del
turismo e della cultura e  per  l'internazionalizzazione).  -  1.  Il
fondo di  parte  corrente  di  cui  all'articolo  89,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021. 
    2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1,  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato
di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo  le  parole:  "accompagnatori
turistici" sono inserite le seguenti: "e le imprese, non  soggette  a
obblighi di servizio  pubblico,  autorizzate  ai  sensi  del  decreto
legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,  e  delle  relative  leggi
regionali di attuazione, esercenti,  mediante  autobus  scoperti,  le
attivita' riferite al codice ATECO 49.31.00,". 
    3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2,  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato
di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni  di  euro  per
l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di  350  milioni  di
euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite  subite
dal settore delle fiere e dei congressi. 
    4. Il fondo di cui al comma 3 e' incrementato  di  1  milione  di
euro per l'anno 2021 per il ristoro, nella misura  di  1  milione  di
euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa  massima,  delle
perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi  internazionali
in  programma  nel  territorio  italiano,  limitatamente  alle  spese
sostenute per garantire la presenza in sicurezza  del  pubblico,  nei
dieci giorni successivi alla data di entrata in  vigore  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020  e  del
conseguente annullamento delle presenze di pubblico  a  tali  eventi.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del  presente
decreto. 
    5. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238,
dopo le parole: "i festival  musicali  e  operistici  italiani"  sono
inserite le seguenti: "e le  orchestre  giovanili  italiane"  e  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "nonche',  a   decorrere
dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro  a  favore  della
Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini". 
    6. Nel titolo della legge 20  dicembre  2012,  n.  238,  dopo  le
parole: "dei festival musicali ed operistici italiani" sono  inserite
le seguenti: "e delle orchestre giovanili italiane". 
    7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge  30  aprile
1985, n. 163. 
    8. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le parole:  "a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione"  sono
sostituite dalle seguenti: "nelle more della pubblicazione". 
    9. I contributi percepiti ai sensi degli articoli  72,  comma  1,
lettera d), e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli  articoli
182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' dell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, non concorrono alla formazione della  base  imponibile  delle
imposte sui redditi e non rilevano altresi' ai fini del  rapporto  di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  ne'  alla  formazione  del  valore   della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446. 
    10. Con riferimento ai settori del turismo e  della  cultura,  ai
soli fini dell'erogazione  dei  contributi  di  cui  al  comma  9,  i
documenti unici di regolarita' contributiva  in  corso  di  validita'
alla data del 29  ottobre  2020  conservano  la  loro  validita'  nel
periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021. 
    11. Per il ristoro delle  perdite  subite  nel  2020  dagli  enti
gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte,  situati  nei
territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale citta'
delle Grotte, in conseguenza delle misure  restrittive  adottate  per
contenere l'epidemia da COVID-19, nel  limite  di  spesa  di  cui  al
presente comma che costituisce tetto di spesa massimo,  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo  un  Fondo  per  la  valorizzazione  delle
grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. 
    12. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali
e per il turismo, da adottare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite le modalita'  di  assegnazione  e  ripartizione  delle
risorse agli  enti  gestori  dei  siti,  tenendo  conto  dell'impatto
economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 
    13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 2  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del
presente decreto. 
    14. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le disponibilita'
del  fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,  primo   comma,   del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400  milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  e  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro  per  l'anno  2020,
per le finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma. 
    15. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di cui al
presente comma, le strutture destinate all'ospitalita' degli studenti
universitari  fuori  sede,  ai   collegi   universitari   di   merito
accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  68,  e'
riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021. 
    16. Con decreto del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 15. 
    17. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 3 milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,  del  presente
decreto. 
    18. All'articolo 27, comma 6, del  testo  unico  dei  servizi  di
media audiovisivi e radiofonici, di cui  al  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "In
caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione
sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione  della  forma
giuridica del titolare, la concessione e' convertita in concessione a
carattere comunitario o commerciale secondo  i  requisiti  del  nuovo
titolare". 
    19. L'articolo 27, comma 6, del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche  alle  emittenti
nazionali. 
    20. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2,  3  e  14  del  presente
articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
    Art. 6-ter (Misure urgenti a sostegno dell'attivita' di rivendita
di giornali e riviste). - 1. A titolo di sostegno economico  per  gli
ulteriori   oneri   straordinari   sostenuti   per   lo   svolgimento
dell'attivita' durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione
del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita  esclusivi
per la rivendita di giornali e riviste, non titolari  di  reddito  da
lavoro dipendente, e' riconosciuto un contributo una  tantum  fino  a
1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per  l'anno  2021,
che costituisce tetto di  spesa.  Nel  caso  di  insufficienza  delle
risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede  alla
ripartizione delle stesse tra i beneficiari in  misura  proporzionale
al contributo spettante. Il contributo e' riconosciuto previa istanza
al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del
Consiglio dei  ministri,  da  presentare  entro  il  termine  del  28
febbraio 2021, secondo le modalita' di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020. Per quanto non  previsto  dal
presente articolo si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. 
    2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle  risorse
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della
quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che  e'
corrispondentemente incrementato di 7,2 milioni di  euro  per  l'anno
2021. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari  a
7,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto». 
  L'articolo 7 e' soppresso. 
  Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
    «Art. 7-bis (Misure di sostegno ai  familiari  del  personale  di
bordo posto sotto sequestro). -  1.  Le  risorse  del  Fondo  di  cui
all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono
destinate, nei limiti dello  stanziamento  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure
di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi alle
imprese di pesca, nei casi di sequestro in  alto  mare  da  parte  di
forze straniere anche non regolari. 
      2. Ai fini indicati dal comma 1, il Fondo di  cui  all'articolo
5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e'  incrementato
di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021. 
      3.  Con  decreto  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' di erogazione  dei  contributi
di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma  2,
che costituisce tetto di spesa massimo, anche  con  riferimento  agli
avvenimenti verificatisi nell'anno 2020. 
      4. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  0,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,
del presente decreto». 
  All'articolo 8: 
    al  comma  1,  le  parole:  «riportati  nella  tabella   di   cui
all'Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui  ai  codici
ATECO riportati nell'Allegato 1»; 
    al comma 4, le parole: «in 259,2 milioni di euro per l'anno  2020
e in 86,4 milioni di euro per  l'anno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni
di euro per l'anno 2021». 
  Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 8-bis (Credito d'imposta per i canoni  di  locazione  degli
immobili a uso non abitativo  e  affitto  d'azienda  per  le  imprese
interessate dalle nuove misure restrittive  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020). - 1. Alle
imprese operanti nei  settori  riferiti  ai  codici  ATECO  riportati
nell'Allegato 2, nonche' alle imprese che svolgono  le  attivita'  di
cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la  sede  operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da  uno  scenario
di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate  con
le  ordinanze  del  Ministro   della   salute   adottate   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 e  dell'articolo  19-bis  del  presente  decreto,
spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli  immobili
a uso non abitativo e affitto d'azienda di  cui  all'articolo  8  del
presente decreto, con riferimento a ciascuno  dei  mesi  di  ottobre,
novembre e dicembre 2020. 
    2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in  234,3
milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno,  conseguenti
all'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del  4  novembre   2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5  novembre  2020,  si
provvede ai sensi dell'articolo 34. 
    Art. 8-ter (Riduzione degli oneri delle bollette  elettriche).  -
1. Ai fini di ridurre nell'anno 2021 la spesa sostenuta dai  titolari
delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli  usi
domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita  IVA
attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  dichiarano  di  svolgere  come
attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
negli Allegati al presente decreto, con riferimento alle  voci  della
bolletta identificate come "trasporto e  gestione  del  contatore"  e
"oneri generali di sistema", nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione
iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021. 
    2. Per l'attuazione del comma 1, l'Autorita' di  regolazione  per
energia  reti  e  ambiente   (ARERA),   con   propri   provvedimenti,
ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate  e  in
via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia
elettrica nonche' le componenti a copertura degli oneri  generali  di
sistema, definendo altresi' il periodo temporale di  rideterminazione
delle tariffe e delle componenti e le relative modalita' attuative ai
fini del rispetto della spesa autorizzata di cui al comma 1, in  modo
che: 
      a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel
terzo trimestre dell'anno 2020,  delle  componenti  tariffarie  fisse
applicate per punto di prelievo; 
      b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore  a  3,3
kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma  1  non
superi quella che, in  vigenza  delle  tariffe  applicate  nel  terzo
trimestre dell'anno  2020,  si  otterrebbe  assumendo  un  volume  di
energia prelevata  pari  a  quello  effettivamente  registrato  e  un
livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. 
    3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,
del presente decreto. 
    4. Il Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
versare l'importo di cui al comma  1  sul  conto  emergenza  COVID-19
istituito presso la Cassa per  i  servizi  energetici  e  ambientali,
nella misura del 50 per cento  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  e,
per il restante 50 per  cento,  entro  il  30  maggio  2021.  L'ARERA
assicura, con propri provvedimenti,  l'utilizzo  di  tali  risorse  a
compensazione della riduzione delle tariffe  di  distribuzione  e  di
misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema». 
  All'articolo 9: 
    al  comma  1,  le  parole:  «indicate  nella   tabella   di   cui
all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «riferite  ai  codici
ATECO riportati nell'Allegato 1»; 
    al comma 3, al primo periodo, la parola:  «101,6»  e'  sostituita
dalla seguente: «112,7»  e  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo
si provvede con i decreti di cui al  comma  5  dell'articolo  78  del
decreto-legge n. 104 del  2020,  che  sono  adottati  entro  sessanta
giorni a far data dal 9 novembre 2020»; 
    al comma 4, la parola:  «121,3»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«137»; 
    alla  rubrica  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti   parole:
«concernente  gli  immobili  e  le  relative  pertinenze  in  cui  si
esercitano  le  attivita'  riferite   ai   codici   ATECO   riportati
nell'Allegato 1». 
  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 9-bis (Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli
immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano  le  attivita'
riferite ai codici ATECO  riportati  nell'Allegato  2).  -  1.  Ferme
restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020,  n.  126,  e  dell'articolo  9   del   presente   decreto,   in
considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta
municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738  a  783,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere  versata  entro
il  16  dicembre  2020,  concernente  gli  immobili  e  le   relative
pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 2, a condizione che  i  relativi  proprietari
siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate e che gli immobili
siano  ubicati  nei  comuni  delle  aree  del  territorio  nazionale,
caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di
rischio alto, individuate,  alla  data  del  26  novembre  2020,  con
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre
2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto. 
    2. Per il ristoro ai comuni delle minori  entrate  derivanti  dal
comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato  di  31,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Alla ripartizione  degli  incrementi  di  cui  al  primo
periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo  78
del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati  entro  sessanta
giorni a far data dal 9 novembre 2020. 
    3. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  38,7
milioni di  euro  per  l'anno  2020,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  276  del  5  novembre  2020,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 34. 
    Art. 9-ter (Individuazione dei  soggetti  esenti  dal  versamento
dell'IMU e disposizioni per il sostegno  delle  imprese  di  pubblico
esercizio). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo  177,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  all'articolo  78,
comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, e agli articoli 9, comma 1,  e  9-bis,  comma  1,  del  presente
decreto si applicano  ai  soggetti  passivi  dell'imposta  municipale
propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  che  siano  anche  gestori  delle
attivita' economiche indicate dalle predette disposizioni. 
    2. Al fine di promuovere la ripresa delle  attivita'  turistiche,
danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese  di
pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto  1991,
n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto  stabilito
dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8, gia' esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021,  dal  pagamento
del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti,  della  legge
27 dicembre 2019, n. 160. 
    3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i
titolari   di   concessioni   o   di    autorizzazioni    concernenti
l'utilizzazione temporanea del suolo  pubblico  per  l'esercizio  del
commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 114, gia' esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai
sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  34  del
2020, sono esonerati, dal 1° gennaio  2021  al  31  marzo  2021,  dal
pagamento del canone di cui all'articolo 1,  commi  837  e  seguenti,
della legge n. 160 del 2019. 
    4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al  31  marzo  2021,  le
domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di
ampliamento delle superfici gia'  concesse  sono  presentate  in  via
telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con  allegata  la
sola planimetria, in deroga al regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160,  e  senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
    5. Ai soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di
distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal  1°
gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in  opera
temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti  di  interesse
culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al  comma  2,
di strutture amovibili, quali  dehors,  elementi  di  arredo  urbano,
attrezzature,  pedane,  tavolini,  sedute   e   ombrelloni,   purche'
funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del
1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21
e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al  periodo
precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera e-bis), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
    6. Per il ristoro ai comuni delle minori  entrate  derivanti  dai
commi 2 e 3, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro  per
l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista  dal
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.
281, il decreto e' comunque adottato. 
    7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del
presente decreto. 
    8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  la  parola:  "adiacenti"  e'  sostituita  dalla   seguente:
"prospicienti"; 
      b) la  parola:  "particolare"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"eccezionale". 
    Art. 9-quater (Fondo per la sostenibilita'  del  pagamento  degli
affitti di unita' immobiliari residenziali). - 1. Per l'anno 2021, al
locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune  ad  alta
tensione  abitativa,  che  costituisca  l'abitazione  principale  del
locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in  essere
alla data del 29 ottobre 2020, e' riconosciuto, nel limite massimo di
spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per
cento della riduzione del canone, entro il limite  massimo  annuo  di
1.200 euro per singolo locatore. 
    2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al  comma  1,
il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la
rinegoziazione del canone di  locazione  e  ogni  altra  informazione
utile ai fini dell'erogazione del contributo. 
    3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  sono  individuate  le
modalita'  applicative  del  presente  articolo,  la  percentuale  di
riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle
domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di
cui  al  comma  4,  nonche'  le  modalita'  di   monitoraggio   delle
comunicazioni di cui al comma 2. 
    4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito  nello  stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  un
fondo denominato "Fondo per la  sostenibilita'  del  pagamento  degli
affitti di unita' immobiliari residenziali", con una dotazione pari a
50 milioni di euro per l'anno 2021. 
    5. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a 50 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto. 
    Art.  9-quinquies  (Estensione  della  proroga  del  termine   di
versamento del secondo acconto  per  i  soggetti  che  applicano  gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale). - 1.  Nei  confronti  dei
soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono  stati
approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale,  individuati
dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
operanti nei settori economici riferiti  ai  codici  ATECO  riportati
nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, aventi domicilio  fiscale  o  sede
operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da  uno
scenario di massima  gravita'  e  da  un  livello  di  rischio  alto,
individuate con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 novembre 2020  e  dell'articolo  19-bis  del  presente
decreto, ovvero esercenti l'attivita' di gestione di ristoranti nelle
aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di
elevata gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre
2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, la  proroga  al  30
aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o  unica
rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive (IRAP), dovuto per  il  periodo  d'imposta
successivo  a  quello  in  corso  al  31  dicembre   2019,   prevista
dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge  n.  104  del  2020,  si
applica indipendentemente  dalla  diminuzione  del  fatturato  o  dei
corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98.  Non  si
fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
    2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  35,8
milioni di  euro  per  l'anno  2020,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  276  del  5  novembre  2020,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 34.». 
  Nel titolo I, dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art. 10-bis (Detassazione di contributi, di indennita' e di ogni
altra misura a favore di  imprese  e  lavoratori  autonomi,  relativi
all'emergenza COVID-19).  -  1.  I  contributi  e  le  indennita'  di
qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima  della
medesima emergenza, da chiunque  erogati  e  indipendentemente  dalle
modalita' di fruizione e  contabilizzazione,  spettanti  ai  soggetti
esercenti  impresa,  arte  o  professione,  nonche'   ai   lavoratori
autonomi, non concorrono alla formazione del  reddito  imponibile  ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai  fini
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  e  non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,  nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e  successive  modifiche,  alle
misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello  stato  di
emergenza  sul  territorio  nazionale  avvenuta  con   delibera   del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe. 
    Art.  10-ter  (Proroga  dell'esercizio  di  poteri  speciali  nei
settori di rilevanza strategica). - 1.  Ai  commi  3-bis  e  3-quater
dell'articolo 4-bis del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133,
le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 30 giugno 2021".». 
  All'articolo 11: 
    al comma 1, le parole: «in relazione ai quali »  sono  sostituite
dalle seguenti: «in relazione al quale ». 
  All'articolo 12: 
    al comma  1,  ultimo  periodo,  le  parole:  «sei  settimane  del
presente comma » sono sostituite dalle seguenti:  «sei  settimane  di
cui al presente comma»; 
    al comma 3, le parole:  «primo  gennaio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio»  e  le  parole:  «di  cui  al  comma  2»  sono
soppresse; 
    il comma 7 e' soppresso; 
    al comma 12, dopo le parole: «Cassa integrazione in deroga  »  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «.»; 
    al comma 14, dopo le parole:  «14  agosto  2020,  n.  104,»  sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge  13
ottobre 2020, n. 126,»; 
    al comma 15, dopo le parole:  «14  agosto  2020,  n.  104,»  sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge  13
ottobre 2020, n. 126,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«La facolta' di cui al  periodo  precedente  puo'  essere  esercitata
anche per una frazione del  numero  dei  lavoratori  interessati  dal
beneficio»; 
    dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti: 
      «16-bis. All'articolo 1, comma 220,  della  legge  27  dicembre
2017, n.  205,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il
contributo di cui al presente  comma  e'  attribuito  anche,  per  un
periodo massimo di dodici mesi ed entro  il  limite  di  spesa  di  1
milione  di  euro  per  l'anno  2021,  con  riferimento  alle   nuove
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a  decorrere
dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021". 
      16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 1 milione  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del
presente decreto»; 
    al  comma  17,  le  parole:  «valutate  in  3  milioni  di»  sono
sostituite dalle seguenti: «, valutate in 3 milioni di euro»; 
    alla rubrica, le parole:  «per  aziende»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per datori di lavoro». 
  Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 12-bis (Misure in materia di integrazione salariale). -  1.
Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini  decadenziali  di  invio
delle domande di accesso ai trattamenti  collegati  all'emergenza  da
COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati  necessari  per
il pagamento o per il saldo degli stessi che, in  applicazione  della
disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. 
    2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12
sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza  alla  data
del 9 novembre 2020. 
    3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi  nel  limite
massimo di spesa pari a 57,8  milioni  di  euro,  ripartito  in  41,1
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione  ordinaria  e
assegno ordinario e in 16,7 milioni di  euro  per  i  trattamenti  di
cassa integrazione in deroga. L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
limite di spesa di  cui  al  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via  prospettica
il limite di spesa, l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori
domande. 
    4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi  2
e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e  a
1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 2,5  milioni
di euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate  derivanti  dai
commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021, ai  sensi
dell'articolo 34 e, quanto a 1  milione  di  euro  per  l'anno  2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    Art.  12-ter  (Ulteriori  misure  in  materia   di   integrazione
salariale). - 1. I  trattamenti  di  integrazione  salariale  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  sono
riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del  9
novembre 2020, nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartito in  24,9
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione  ordinaria  e
assegno ordinario e in 10,2 milioni di  euro  per  i  trattamenti  di
cassa integrazione in deroga. 
    2. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  35,1
milioni di euro per l'anno 2021 e valutati in 0,6 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
    Art. 12-quater (Misure in favore degli  operatori  volontari  del
servizio civile  universale).  -  1.  In  deroga  a  quanto  previsto
all'articolo  14  del  decreto  legislativo  6  marzo  2017,  n.  40,
nell'anno 2021 sono ammessi a svolgere il servizio civile  universale
i giovani che, alla data  di  presentazione  della  domanda,  abbiano
compiuto il ventottesimo e non  superato  il  ventinovesimo  anno  di
eta', a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio
civile  nell'anno  2020  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 ». 
  All'articolo 13: 
    al comma 1, dopo le  parole:  «assicurazione  obbligatoria»  sono
inserite le seguenti: «contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
professionali»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  segno  di
interpunzione: «.»; 
    al comma 2, le parole:  «a  cura  dall'Agenzia»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a cura dell'Agenzia»; 
    alla rubrica, dopo le parole: «l'assicurazione»  e'  inserita  la
seguente: «obbligatoria». 
  Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  13-bis  (Sospensione   dei   versamenti   dei   contributi
previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede
operativa nei territori interessati dalle  nuove  misure  restrittive
appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO  riportati
nell'Allegato  1  e  nell'Allegato  2).  -  1.  La  sospensione   dei
versamenti contributivi dovuti nel mese  di  novembre  2020,  di  cui
all'articolo 13, si applica anche in  favore  dei  datori  di  lavoro
privati appartenenti ai settori economici riferiti  ai  codici  ATECO
riportati  nell'Allegato  1.  La  predetta  sospensione   non   opera
relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL. 
    2. E' altresi' sospeso il versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali dovuti nel mese  di  novembre  2020,  in  favore  dei
datori di lavoro privati che abbiano unita' produttive  od  operative
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da  uno  scenario
di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate  con
le  ordinanze  del  Ministro   della   salute   adottate   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 e  dell'articolo  19-bis  del  presente  decreto,
appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO  riportati
nell'Allegato 2. 
    3. I dati identificativi relativi ai suddetti  datori  di  lavoro
sono comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'INPS, al fine
di  consentire  il  riconoscimento  ai   beneficiari   delle   misure
concernenti la sospensione. 
    4. I  pagamenti  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali
sospesi  ai  sensi  del  presente  articolo  sono  effettuati,  senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il
16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  quattro
rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata
entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate,  anche  non
consecutive,   determina   la   decadenza   dal    beneficio    della
rateizzazione. 
    5. I benefici di cui al  presente  articolo  sono  attribuiti  in
coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in  materia  di
aiuti di Stato. 
    6. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  206
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
34. 
    Art. 13-ter (Sospensione dei versamenti tributari). -  1.  Per  i
soggetti che esercitano le  attivita'  economiche  sospese  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale,  sede  legale  o  sede
operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per i  soggetti
che esercitano le attivita' dei servizi  di  ristorazione  che  hanno
domicilio fiscale, sede  legale  o  sede  operativa  nelle  aree  del
territorio nazionale, caratterizzate da uno  scenario  di  elevata  o
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli  articoli
2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  3
novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del  presente  decreto,  nonche'
per i soggetti che operano nei settori economici riferiti  ai  codici
ATECO  riportati  nell'Allegato  2,  ovvero  esercitano   l'attivita'
alberghiera, l'attivita' di agenzia  di  viaggio  o  quella  di  tour
operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da  uno  scenario
di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate  con
le  ordinanze  del  Ministro   della   salute   adottate   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, sono
sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: 
      a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli
articoli 23 e 24 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e alle  trattenute  relative  all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita'  di
sostituti  d'imposta.  Conseguentemente  sono  regolati  i   rapporti
finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato,  le
regioni e i comuni; 
      b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. 
    2. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
    3. I versamenti sospesi ai sensi del  comma  1  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di
quattro rate mensili di pari importo, con il versamento  della  prima
rata entro il 16 marzo 2021. 
    4. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  549
milioni di  euro  per  l'anno  2020,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  276  del  5  novembre  2020,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 34. 
    Art.  13-quater   (Sospensione   dei   versamenti   tributari   e
contributivi in scadenza nel mese di dicembre). - 1. Per  i  soggetti
esercenti attivita' d'impresa,  arte  o  professione,  che  hanno  il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel  territorio
dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro
nel periodo d'imposta precedente a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  e  che  hanno  subito  una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di  almeno  il  33  per
cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo  stesso  mese
dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese  di
dicembre 2020 relativi: 
      a) ai  versamenti  delle  ritenute  alla  fonte,  di  cui  agli
articoli 23 e 24 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e delle trattenute  relative  all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita'  di
sostituti  d'imposta.  Conseguentemente  sono  regolati  i   rapporti
finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato,  le
regioni e i comuni; 
      b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto; 
      c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. 
    2. I versamenti di cui al  comma  1  sono  sospesi  anche  per  i
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno
il domicilio  fiscale,  la  sede  legale  o  la  sede  operativa  nel
territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa,
di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019. 
    3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a  prescindere
dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e  alla  diminuzione  del
fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti  che
esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi  dell'articolo  1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre
2020, aventi domicilio fiscale,  sede  legale  o  sede  operativa  in
qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti  che  esercitano
le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale,
sede legale o sede operativa nelle  aree  del  territorio  nazionale,
caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da  un
livello di rischio alto, come individuate alla data del  26  novembre
2020 con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai  sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 novembre 2020  e  dell'articolo  19-bis  del  presente
decreto, nonche'  ai  soggetti  che  operano  nei  settori  economici
riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ovvero esercitano
l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia di viaggio o di  tour
operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da  uno  scenario
di massima gravita' e da un livello di rischio alto, come individuate
alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze  del  Ministro  della
salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis
del presente decreto. 
    4. I versamenti sospesi  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e  3  sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in  un'unica
soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a  un
massimo di quattro rate mensili di pari importo,  con  il  versamento
della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al  rimborso
di quanto gia' versato. 
    5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in  3.925
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
34. 
    Art. 13-quinquies (Proroga del termine di versamento del  secondo
acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP). - 1. Per  i  soggetti
esercenti attivita' d'impresa,  arte  o  professione,  che  hanno  il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel  territorio
dello Stato, il termine di versamento  della  seconda  o  unica  rata
dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il  30
novembre 2020 e' prorogato al 10 dicembre 2020. 
    2. Restano ferme le  disposizioni  di  cui  all'articolo  98  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo  9-quinquies  del
presente  decreto,  che  disciplinano  la  proroga  del  termine   di
versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte  sui
redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici
di affidabilita' fiscale. 
    3.  Per  i  soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello  Stato,  con  ricavi  o  compensi  non
superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  d'imposta  precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel primo  semestre  dell'anno  2020  rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente, il  termine  di  versamento
della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui  redditi  e
dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2019, e' prorogato al 30 aprile 2021. 
    4. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano  altresi',  a
prescindere dai requisiti  relativi  ai  ricavi  o  compensi  e  alla
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel  suddetto
comma, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o  professione
che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO  riportati
negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle
aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di
massima gravita' e da un livello di rischio  alto,  come  individuate
alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze  del  Ministro  della
salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis
del  presente  decreto,  ovvero  per   gli   esercenti   servizi   di
ristorazione nelle aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da
uno scenario di elevata gravita' e da un  livello  di  rischio  alto,
come individuate alla medesima data  del  26  novembre  2020  con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre
2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto. 
    5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
quattro rate mensili di pari importo, con il versamento  della  prima
rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso  di  quanto
gia' versato. 
    6. All'articolo 42-bis, comma  5,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, le parole: "30 novembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 aprile 2021". 
    7. Agli oneri derivanti dai  commi  3  e  4,  valutati  in  1.759
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
34. 
    Art. 13-sexies (Proroga del termine per  la  presentazione  della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi  e  IRAP).  -  1.  Il
termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in
materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita'
produttive, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  in  scadenza
il 30 novembre 2020, e' prorogato al 10 dicembre 2020. 
    Art.  13-septies  (Proroga  del  termine   per   le   definizioni
agevolate). - 1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole: "10  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1° marzo 2021". 
    2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 34. 
    Art.  13-octies  (Proroga  dell'accesso   al   cosiddetto   Fondo
Gasparrini). - 1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 2, le parole: "nove  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ventiquattro mesi"; 
      b)  al  comma  2-bis,  le  parole:  "31  dicembre  2020"   sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 
    Art. 13-novies (Proroga dei termini per i versamenti del prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773). - 1.  Il  versamento  del  saldo  del  prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettera a) e lettera b), del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  del
canone concessorio del quinto bimestre 2020 e' effettuato  in  misura
pari al 20 per cento del dovuto sulla base della  raccolta  di  gioco
del medesimo bimestre, con scadenza entro il  18  dicembre  2020.  La
restante quota, pari all'80 per cento, puo' essere versata  con  rate
mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati
giorno per giorno. La prima rata e' versata entro il 22 gennaio  2021
e le successive entro l'ultimo giorno  di  ciascun  mese  successivo;
l'ultima rata e' versata entro il 30 giugno 2021. 
    2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  559
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
34. 
    Art.    13-decies    (Razionalizzazione    dell'istituto    della
rateizzazione). - 1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: 
        "1-quater. A seguito della presentazione della  richiesta  di
cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto  della  stessa
richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla  dilazione  ai  sensi
del comma 3: 
          a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
          b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e
ipoteche,  fatti  salvi   quelli   gia'   iscritti   alla   data   di
presentazione; 
          c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive"; 
      b) dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti: 
        "1-quater.1. Non puo'  in  nessun  caso  essere  concessa  la
dilazione delle  somme  oggetto  di  verifica  effettuata,  ai  sensi
dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla  data  di
accoglimento della richiesta di cui al comma 1. 
        1-quater.2.  Il  pagamento   della   prima   rata   determina
l'estinzione delle procedure  esecutive  precedentemente  avviate,  a
condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito  positivo
o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero  il  terzo
non abbia reso dichiarazione positiva o non  sia  stato  gia'  emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati". 
    2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai  provvedimenti  di
accoglimento emessi con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione
presentate a decorrere dal 30 novembre 2020. 
    3. Con riferimento alle  richieste  di  rateazione  presentate  a
decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre
2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma  1,  ultimo
periodo, del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  602
del 1973,  la  temporanea  situazione  di  obiettiva  difficolta'  e'
documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in  cui  le
somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro. 
    4. Relativamente ai  provvedimenti  di  accoglimento  emessi  con
riferimento alle richieste di rateazione  di  cui  al  comma  3,  gli
effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a),  b)  e  c),  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602  del   1973   si
determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di  rateazione,
di dieci rate, anche non consecutive. 
    5. I carichi contenuti  nei  piani  di  dilazione  per  i  quali,
anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1
e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
intervenuta la decadenza  dal  beneficio  possono  essere  nuovamente
dilazionati ai sensi dell'articolo  19  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  602  del  1973,  presentando  la  richiesta  di
rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessita' di saldare  le
rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di
accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4. 
    6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Tali  dilazioni
possono essere accordate anche relativamente ai debiti per  i  quali,
alla medesima data, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni
di cui all'articolo 6 del decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
e all'articolo 1, commi  da  4  a  10-quater,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute". 
    Art.  13-undecies  (Disposizioni  in  materia  di   contribuzione
volontaria).  -  1.  In  via  eccezionale,  in  considerazione  della
situazione di emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  in  deroga  a
quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari  all'INPS,
dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre  2020,  sono
considerati validi anche se effettuati in ritardo,  purche'  entro  i
due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021. 
    2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del  presente
decreto. 
    Art.   13-duodecies   (Disposizioni   di   adeguamento    e    di
compatibilita' degli aiuti con le disposizioni europee). - 1. Per  la
classificazione  e  l'aggiornamento   delle   aree   del   territorio
nazionale, caratterizzate  da  uno  scenario  di  elevata  o  massima
gravita' e da un livello di rischio alto, si  rinvia  alle  ordinanze
del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 19-bis. 
    2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui  agli
articoli  1,  1-bis,  8-bis,  9-bis,  9-quinquies,  13-bis,   13-ter,
13-terdecies e 22-bis,  anche  in  conseguenza  delle  ordinanze  del
Ministro della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.  280  del  10  novembre  2020,  del  13  novembre  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14  novembre  2020,  e
del 20 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290  del
21 novembre 2020, nonche' in conseguenza delle  eventuali  successive
ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi  dell'articolo
19-bis, si provvede nei limiti del fondo allo scopo  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  con
una dotazione di 1.790 milioni  di  euro  per  l'anno  2020  e  190,1
milioni di euro per l'anno 2021. 
    3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono  utilizzate  anche
per le eventuali  regolazioni  contabili  mediante  versamento  sulla
contabilita' speciale n. 1778, intestata: "Agenzia  delle  Entrate  -
Fondi di bilancio". In relazione  alle  maggiori  esigenze  derivanti
dall'attuazione degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e  22-bis,
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo di  cui  al
comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 
    4. Le risorse del fondo non utilizzate alla  fine  dell'esercizio
finanziario 2020 sono conservate nel conto  dei  residui  per  essere
utilizzate per le medesime finalita' previste dal comma 2 anche negli
esercizi successivi. 
    5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis  e  9-bis
si applicano nel rispetto dei  limiti  e  delle  condizioni  previsti
dalla comunicazione della  Commissione  europea  del  19  marzo  2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",  e
successive modificazioni. 
    6. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 34. 
    Art. 13-terdecies (Bonus baby-sitting). - 1.  A  decorrere  dalla
data del 9 novembre  2020  limitatamente  alle  aree  del  territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un
livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della
salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis
del presente decreto, nelle quali sia stata disposta  la  sospensione
dell'attivita' didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo
grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto  1995,   n.   335,   o   iscritti   alle   gestioni   speciali
dell'assicurazione generale obbligatoria, e  non  iscritti  ad  altre
forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a  fruire  di  uno  o
piu' bonus per l'acquisto  di  servizi  di  baby-sitting  nel  limite
massimo complessivo di 1.000  euro,  da  utilizzare  per  prestazioni
effettuate nel periodo di  sospensione  dell'attivita'  didattica  in
presenza prevista dal predetto decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente  articolo  e'
riconosciuta alternativamente ad  entrambi  i  genitori,  nelle  sole
ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere  svolta  in
modalita' agile, ed e' subordinata alla  condizione  che  nel  nucleo
familiare non vi sia altro  genitore  beneficiario  di  strumenti  di
sostegno  al  reddito   in   caso   di   sospensione   o   cessazione
dell'attivita'  lavorativa  o  altro  genitore  disoccupato   o   non
lavoratore. 
    2. Il beneficio di  cui  al  presente  articolo  si  applica,  in
riferimento ai  figli  con  disabilita'  in  situazione  di  gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per  le  quali
sia  stata  disposta  la  sospensione  dell'attivita'  didattica   in
presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per  i
quali sia stata  disposta  la  chiusura  ai  sensi  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020  e  del  3
novembre 2020. 
    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche  nei
confronti dei genitori affidatari. 
    4. Il bonus non e'  riconosciuto  per  le  prestazioni  rese  dai
familiari. 
    5. Il bonus e' erogato  mediante  il  Libretto  Famiglia  di  cui
all'articolo  54-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  La
fruizione del bonus di cui al presente articolo e' incompatibile  con
la fruizione del  bonus  per  la  frequenza  di  asili  nido  di  cui
all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
    6. I benefici di cui ai commi da 1  a  5  sono  riconosciuti  nel
limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base
delle   domande   pervenute,   l'INPS   provvede   al    monitoraggio
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
monitoraggio emerga il superamento del limite  di  spesa  di  cui  al
primo periodo, l'INPS procede  al  rigetto  delle  ulteriori  domande
presentate. 
    7. Agli oneri derivanti dal comma 6, primo periodo,  pari  a  7,5
milioni di euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e a 7,5 milioni di euro per  l'anno  2021  in  termini  di
indebitamento  netto  e  fabbisogno,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  276  del  5  novembre  2020,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 34. 
    Art. 13-quaterdecies (Fondo straordinario per il  sostegno  degli
enti del Terzo settore). - 1.  Al  fine  di  far  fronte  alla  crisi
economica degli enti del  Terzo  settore,  determinatasi  in  ragione
delle misure in materia di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello  stato  di  previsione
del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  il  "Fondo
straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore", con  una
dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021,  per  interventi  in
favore delle organizzazioni di  volontariato  iscritte  nei  registri
regionali e delle province autonome, di  cui  alla  legge  11  agosto
1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale  iscritte  nei
registri nazionale, regionali e delle province autonome di  Trento  e
di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge  7  dicembre  2000,  n.
383, nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale,
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.
460, iscritte nella relativa anagrafe. 
    2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono stabiliti i criteri di  ripartizione  delle  risorse
del fondo tra le regioni e le province autonome,  anche  al  fine  di
assicurare  l'omogenea  applicazione  della  misura   su   tutto   il
territorio nazionale. 
    3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui  al  presente
articolo non e' cumulabile con le misure previste dagli articoli 1  e
3. 
    4. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 34. 
    Art. 13-quinquiesdecies (Rifinanziamento dei CAF). - 1.  Al  fine
di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali  agevolate  di
ricevere  l'assistenza  nella   presentazione   delle   dichiarazioni
sostitutive  uniche  ai  fini  dell'ISEE,  affidata  ai   centri   di
assistenza fiscale (CAF), e' autorizzata per l'anno 2020 la spesa  di
5 milioni di euro, da trasferire all'INPS. Agli oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020  in  termini
di saldo netto da finanziare e a 5 milioni di euro per l'anno 2021 in
termini di indebitamento netto e fabbisogno,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 34. 
    2. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1  sono  altresi'
utilizzate le risorse residue di cui al comma 10 dell'articolo 82 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento  ivi
previsto, per la parte non gia' utilizzata ai  fini  del  Reddito  di
emergenza. 
    Art. 13-sexiesdecies (Modifiche al decreto legislativo  9  aprile
2008, n. 81.  Attuazione  della  direttiva  (UE)  2019/1833  e  della
direttiva (UE) 2020/739). - 1. Gli allegati XLVII e XLVIII annessi al
decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
                           "ALLEGATO XLVII 
           INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO 
        Le  misure  previste  nel  presente  allegato  devono  essere
applicate secondo la  natura  delle  attivita',  la  valutazione  del
rischio per  i  lavoratori  e  la  natura  dell'agente  biologico  in
questione. 
        Nella  tabella,  'raccomandato'  significa  che   le   misure
dovrebbero essere applicate in linea  di  principio,  a  meno  che  i
risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario. 
    

+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |       B. Livelli di contenimento     |
|A. Misure di contenimento   +--------------------------------------+
|                            |2        |3            |4             |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Luogo di lavoro                                                    |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|1. Il luogo di lavoro deve  |         |             |              |
|essere separato da qualsiasi|         |             |              |
|altra attivita' svolta nello|         |             |              |
|stesso edificio             |No       |Raccomandato |Si'           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|2. Il luogo di lavoro deve  |         |             |              |
|essere sigillabile in modo  |         |             |              |
|da consentire la fumigazione|No       |Raccomandato |Si'           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Impianti                                                           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|3. Il materiale infetto,    |         |             |              |
|compreso qualsiasi animale, |         |Si', in caso |              |
|deve essere manipolato in   |         |di infe-     |              |
|cabine di sicurezza o in    |         |zione tras-  |              |
|condizioni di isolamento o  |Se del   |messa per via|              |
|di adeguato contenimento    |caso     |aerea        |Si'           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Attrezzature                                                       |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|4. L'aria in entrata e in   |         |             |              |
|uscita dal luogo di lavoro  |         |Si', per     |              |
|deve essere filtrata con un |         |l'aria in    |Si', per      |
|sistema di filtrazione      |         |entrata e    |l'aria in     |
|HEPA(1) o simile            |No       |in uscita    |uscita        |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|                            |         |Si', per     |              |
|                            |         |bancone,     |              |
|                            |         |pavimento e  |              |
|                            |         |altre super- |              |
|                            |         |fici deter-  |Si' per ban-  |
|                            |Si', per |minate nella |cone, pareti, |
|5. Superfici impermeabili   |bancone e|valutazione  |pavimento e   |
|all'acqua e facili da pulire|pavimento|del rischio  |soffitto      |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|6. Il luogo di lavoro deve  |         |             |              |
|essere mantenuto a una      |         |             |              |
|pressione negativa rispetto |         |             |              |
|alla pressione atmosferica  |No       |Raccomandato |Si'           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|7. Superfici resistenti ad  |         |             |              |
|acidi, alcali, solventi e   |Racco-   |             |              |
|disinfettanti               |mandato  |Si'          |Si'           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Sistema di funzionamento                                           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|                            |         |             |Si', attra-   |
|8. L'accesso deve essere    |         |             |verso una zona|
|limitato soltanto agli      |Racco-   |             |filtro (air-  |
|operatori addetti           |mandato  |Si'          |lock)(2)      |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|9. Controllo efficace dei   |         |             |              |
|vettori, per esempio        |Racco-   |             |              |
|roditori e insetti          |mandato  |Si'          |Si'           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|10. Procedure specifiche di |         |             |              |
|disinfezione                |Si'      |Si'          |Si'           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|                            |         |             |Si', stoc-    |
|11. Stoccaggio in condizioni|         |             |caggio in     |
|di sicurezza dell'agente    |         |             |condizioni    |
|biologico                   |Si'      |Si'          |di sicurezza  |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|12. Il personale deve fare  |         |             |              |
|una doccia prima di uscire  |         |Racco-       |              |
|dall'area di contenimento   |No       |mandato      |Raccomandato  |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Rifiuti                                                            |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|13. Processo di             |         |             |              |
|inattivazione convalidato   |         |             |              |
|per lo smaltimento sicuro   |Racco-   |Si', sul sito|              |
|delle carcasse di animali   |mandato  |o fuori sito |Si', sul sito |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Altre misure                                                       |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|14. Il laboratorio deve     |         |             |              |
|contenere la propria        |         |Racco-       |              |
|attrezzatura                |No       |mandato      |Si'           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|15. Presenza di una finestra|         |             |              |
|di osservazione, o di una   |         |             |              |
|soluzione alternativa, che  |         |             |              |
|consenta di vedere gli      |Racco-   |             |              |
|occupanti                   |mandato  |Raccomandato |Si'           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
    
  (1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza 
  (2) Airlock/zona filtro: l'accesso  deve  avvenire  attraverso  una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla  parte
ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente
da porte interbloccanti. 
 
                           ALLEGATO XLVIII 
                CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI 
        Nella  tabella,  'raccomandato'  significa  che   le   misure
dovrebbero essere applicate in linea  di  principio,  a  meno  che  i
risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario. 
        Agenti biologici del gruppo 1 
        Per le attivita' con agenti biologici del gruppo 1,  compresi
i vaccini vivi attenuati, devono  essere  rispettati  i  principi  in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 
        Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 
        Puo' essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni
di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad  una
valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o  a  una
sua parte. 
    

+--------------------------+--------------------------------------+
|                          |B. Livelli di contenimento            |
|A. Misure di contenimento +------------+------------+------------+
|                          |2           |3           |4           |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Informazioni generali                                            |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|1. Gli organismi vivi     |            |            |            |
|devono essere manipolati  |            |            |            |
|in un sistema che separi  |            |            |            |
|fisicamente il processo   |            |            |            |
|dall'ambiente             |Si'         |Si'         |Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|2. I gas di scarico del   |            |            |            |
|sistema chiuso devono     |minimizzare |            |            |
|essere trattati in modo   |la          |impedire la |impedire la |
|da:                       |dispersione |dispersione |dispersione |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|3. Il prelievo di         |            |            |            |
|campioni, l'aggiunta di   |            |            |            |
|materiale a un sistema    |            |            |            |
|chiuso e il trasferimento |            |            |            |
|di organismi vivi ad un   |            |            |            |
|altro sistema chiuso      |minimizzare |            |            |
|devono essere effettuati  |la          |impedire la |impedire la |
|in modo da:               |dispersione |dispersione |dispersione |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|4. La massa dei fluidi di |inattivati  |inattivati  |inattivati  |
|coltura non puo' essere   |con mezzi   |con mezzi   |con mezzi   |
|rimossa dal sistema chiuso|chimici o   |chimici o   |chimici o   |
|a meno che gli organismi  |fisici      |fisici      |fisici      |
|vivi non siano stati:     |convalidati |convalidati |convalidati |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|                          |minimizzare |            |            |
|5. I sigilli devono essere|la          |impedire la |impedire la |
|progettati in modo da:    |dispersione |dispersione |dispersione |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|6. L'area controllata deve|            |            |            |
|essere progettata in modo |            |            |            |
|da trattenere l'intero    |            |            |            |
|contenuto del sistema     |            |            |            |
|chiuso in caso di         |            |            |            |
|fuoriuscita               |No          |Raccomandato|Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|7. L'area controllata deve|            |            |            |
|essere sigillabile in modo|            |            |            |
|da consentire la          |            |            |            |
|fumigazione               |No          |Raccomandato|Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Impianti                  |                                      |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|8. Il personale deve avere|            |            |            |
|accesso a impianti di     |            |            |            |
|decontaminazione e di     |            |            |            |
|lavaggio                  |Si'         |Si'         |Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Attrezzature                                                     |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|9. L'aria in entrata e in |            |            |            |
|uscita dall'area          |            |            |            |
|controllata deve essere   |            |            |            |
|filtrata con un sistema di|            |            |            |
|filtrazione HEPA (1)      |No          |Raccomandato|Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|10. L'area controllata    |            |            |            |
|deve essere mantenuta a   |            |            |            |
|una pressione negativa    |            |            |            |
|rispetto alla pressione   |            |            |            |
|atmosferica               |No          |Raccomandato|Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|11. L'area controllata    |            |            |            |
|deve essere adeguatamente |            |            |            |
|ventilata per ridurre al  |            |            |            |
|minimo la contaminazione  |            |            |            |
|dell'aria                 |Raccomandato|Raccomandato|Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Sistema di funzionamento                                         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|12. I sistemi chiusi (2)  |            |            |            |
|devono essere situati     |            |            |Si', e      |
|all'interno di un'area    |            |            |costruiti a |
|controllata               |Raccomandato|Raccomandato|tal fine    |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|13. Affissione di avvisi  |            |            |            |
|di pericolo biologico     |Raccomandato|Si'         |Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|                          |            |            |Si',        |
|                          |            |            |attraverso  |
|                          |            |            |una zona    |
|14. L'accesso deve essere |            |            |filtro      |
|limitato soltanto al      |            |            |(airlock)   |
|personale addetto         |Raccomandato|Si'         |(3)         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|15. Il personale deve fare|            |            |            |
|una doccia prima di uscire|            |            |            |
|dall'area controllata     |No          |Raccomandato|Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|16. Il personale deve     |Si',        |            |Si', cambio |
|indossare indumenti       |indumenti da|            |completo di |
|protettivi                |lavoro      |Si'         |indumenti   |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Rifiuti                                                          |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|17. Gli effluenti dei     |            |            |            |
|lavandini e delle docce   |            |            |            |
|devono essere raccolti e  |            |            |            |
|inattivati prima dello    |            |            |            |
|scarico                   |No          |Raccomandato|Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|                          |Inattivati  |Inattivati  |Inattivati  |
|                          |con mezzi   |con mezzi   |con mezzi   |
|18. Trattamento degli     |chimici o   |chimici o   |chimici o   |
|effluenti prima dello     |fisici      |fisici      |fisici      |
|scarico finale            |convalidati |convalidati |convalidati |
+--------------------------+------------+------------+------------+
    
  (1)  HEPA:  filtro  antiparticolato  ad   alta   efficienza   (High
Efficiency Particulate Air Filter) 
  (2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente  il  processo
dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.). 
  (3) Airlock/zona filtro: l'accesso  deve  avvenire  attraverso  una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla  parte
ad  accesso   limitato   tramite   uno   spogliatoio   o   docce   e,
preferibilmente, da porte interbloccanti". 
 
 
     Art.  13-septiesdecies  (Modifiche   all'articolo   42-bis   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). - 1.  All'articolo  42-bis  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) al comma 1, dopo le parole: "21 dicembre 2020" sono inserite
le seguenti: "o scaduti nelle annualita'  2018  e  2019"  e  dopo  le
parole: "sono effettuati" sono inserite le seguenti:  ",  nel  limite
del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione  dell'imposta  sul
valore aggiunto (IVA),"; 
      b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Per i soggetti che svolgono attivita'  economica,  la
riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica  nel  rispetto
delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti 'de minimis', del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo, e del regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che  intendono  avvalersi
dell'agevolazione   devono    presentare    apposita    comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di presentazione e
il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni a  far
data dal 9 novembre 2020". 
    2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  al  comma  1,
valutati in 14,8 milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 34. 
    Art.  13-duodevicies   (Proroga   della   disposizione   di   cui
all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in  materia  di
potenziamento delle risorse umane dell'INAIL). - 1.  La  disposizione
di cui all'articolo 10  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
prorogata fino al 31 dicembre 2021. 
    2. Al relativo onere, pari ad  euro  20.000.000,  si  provvede  a
valere  sul  bilancio  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
contro gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  sulle  risorse  per  la
copertura dei  rapporti  in  convenzione  con  i  medici  specialisti
ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di fabbisogno e indebitamento  netto,  pari  a  euro  10.300.000  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
    Art. 13-undevicies (Finanziamento dei  fondi  bilaterali  di  cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,
per l'erogazione dell'assegno  ordinario  COVID-19).  -  1.  I  fondi
bilaterali  di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo   14
settembre 2015, n. 148,  sono  autorizzati  ad  utilizzare  le  somme
stanziate dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19  fino
alla data del 12 luglio 2020 ». 
  All'articolo 14: 
    al comma 2, alinea, le parole: «relative alle mensilita'  »  sono
sostituite dalle seguenti: «relativa alle mensilita' »; 
    al comma 4, le parole: «decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  »
sono sostituite dalle seguenti: «medesimo  decreto-legge  n.  34  del
2020 ». 
  All'articolo 15: 
    al comma 6, il secondo periodo e' soppresso e, al terzo  periodo,
le parole: «dal 1 gennaio » sono sostituite dalle seguenti:  «dal  1°
gennaio »; 
    al comma 8, le parole: «trova applicazione di quanto  previsto  »
sono sostituite dalle seguenti: «si applica quanto previsto »; 
    al comma 10, dopo le parole: «L'autorizzazione » sono inserite le
seguenti: «di spesa ». 
  Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
    «Art. 15-bis (Indennita' per i lavoratori stagionali del turismo,
degli stabilimenti termali, dello spettacolo  e  per  gli  incaricati
alle  vendite  nonche'  disposizioni  per  promuovere   l'occupazione
giovanile). - 1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di  cui
all'articolo  15,  comma  1,  e'  erogata  una  tantum   un'ulteriore
indennita' pari a 1.000 euro. 
    2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo  e
degli stabilimenti termali che  hanno  cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il
30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione  lavorativa  per
almeno  trenta  giornate  nel  medesimo  periodo,  non  titolari   di
pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASpI,  alla
data  del   30   novembre   2020,   e'   riconosciuta   un'indennita'
onnicomprensiva  pari  a  1.000  euro.  La  medesima  indennita'   e'
riconosciuta ai  lavoratori  in  somministrazione,  impiegati  presso
imprese utilizzatrici  operanti  nel  settore  del  turismo  e  degli
stabilimenti  termali,  che  abbiano  cessato  involontariamente   il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il
30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione  lavorativa  per
almeno  trenta  giornate  nel  medesimo  periodo,  non  titolari   di
pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASpI,  alla
data del 30 novembre 2020. 
    3. E' riconosciuta un'indennita'  onnicomprensiva  pari  a  1.000
euro  ai  lavoratori  dipendenti  e  autonomi  che   in   conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno  cessato,  ridotto  o
sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di  lavoro,  individuati
nei seguenti: 
      a) lavoratori  dipendenti  stagionali  appartenenti  a  settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che  hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo; 
      b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da  13  a  18
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020; 
      c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre  2020  siano  stati  titolari  di
contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere  alla  data  del  30  novembre  2020.  Gli  stessi,  per  tali
contratti, devono essere gia' iscritti alla data del  17  marzo  2020
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con accredito nello  stesso  arco  temporale  di
almeno un contributo mensile; 
      d) incaricati alle vendite a domicilio di cui  all'articolo  19
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito  nell'anno
2019 derivante dalle medesime attivita' superiore  ad  euro  5.000  e
titolari di partita IVA attiva, iscritti alla  Gestione  separata  di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla
data del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie. 
    4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
      a) titolari di altro contratto di lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
      b) titolari di pensione. 
    5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del  settore  del
turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente  dei
requisiti  di  seguito  elencati,   e'   riconosciuta   un'indennita'
onnicomprensiva pari a 1.000 euro: 
      a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
30  novembre  2020  di  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali,  di
durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
      b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro
a tempo determinato o stagionale nel medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
      c) assenza di titolarita', alla data del 30 novembre  2020,  di
pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 
    6. Ai lavoratori iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri  versati  dal  1°
gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo  Fondo,  cui  deriva  un
reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di  pensione  ne'
di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal
contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18  del
decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  senza  corresponsione
dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo
decreto, e' riconosciuta un'indennita' pari a 1.000 euro. La medesima
indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo  pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno sette  contributi  giornalieri
versati dal 1° gennaio 2019  al  30  novembre  2020,  cui  deriva  un
reddito non superiore a 35.000 euro. 
    7.  Il  requisito  di  cui  all'articolo   38,   comma   2,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  richiesto  anche  ai  sensi
dell'articolo 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
si  riferisce  esclusivamente  a  contratti   di   lavoro   a   tempo
indeterminato. 
    8. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro
cumulabili. La domanda per le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e  6
e' presentata all'INPS entro il 15 dicembre 2020 tramite  modello  di
domanda predisposto dal medesimo Istituto  e  presentato  secondo  le
modalita' stabilite dallo stesso. 
    9. Le indennita' di cui al presente articolo non concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono  erogate
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo  di  466,5
milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita'
al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono  adottati  altri
provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di
cui al primo periodo del presente  comma  trova  applicazione  quanto
previsto dall'articolo 265, comma  9,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. 
    10. Le indennita' di cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, possono essere richieste, a pena di  decadenza,
entro quindici giorni a decorrere dal 30 novembre 2020. 
    11. Agli oneri derivanti dal presente articolo ad esclusione  del
comma 12, pari a 466,5 milioni di euro per l'anno  2020  e,  in  soli
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 26,5 milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
    12. Al fine di promuovere  l'occupazione  giovanile,  per  l'anno
2021, per i contratti  di  apprendistato  di  primo  livello  per  la
qualifica e  il  diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione
secondaria superiore e il  certificato  di  specializzazione  tecnica
superiore, stipulati nell'anno 2021, e'  riconosciuto  ai  datori  di
lavoro, che occupano alle proprie dipendenze  un  numero  di  addetti
pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100  per  cento
con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi  dell'articolo  1,
comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  per
i periodi contributivi maturati nei  primi  tre  anni  di  contratto,
fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i  periodi
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. 
    13. All'onere derivante dal comma 12, valutato in 1,2 milioni  di
euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5  milioni
di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro  per  l'anno  2024,  0,1
milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2026, si provvede: 
      a) quanto a 1,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto; 
      b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4  milioni  di
euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di  euro  per  l'anno  2024  e  0,5
milioni di euro per l'anno 2026,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
      c) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1  milione  di
euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per  l'anno  2024  e  0,  1
milioni di euro per l'anno  2025,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 12.». 
  All'articolo 16: 
    al comma 1, secondo periodo, le parole: «previsti dalla normativa
» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla normativa ». 
  Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  16-bis  (Esonero  contributivo  a  favore  delle   filiere
agricole, della pesca e  dell'acquacoltura  appartenenti  ai  settori
economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 3).  -  1.
Agli stessi soggetti  interessati  dall'esonero  dal  versamento  dei
contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16,  che
svolgono  le  attivita'  identificate  dai  codici  ATECO   riportati
nell'Allegato 3, e' riconosciuto il medesimo beneficio anche  per  il
periodo retributivo del mese di dicembre 2020. 
    2.  L'esonero  e'  riconosciuto  nel  rispetto  della  disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 
    3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in  112,2
milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di  euro  per  l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
    Art.  16-ter  (Quarta  gamma).  -  1.   L'articolo   58-bis   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 58-bis (Interventi per la gestione della crisi di mercato
dei  prodotti  ortofrutticoli  di  quarta  gamma  e  di  prima  gamma
evoluta). - 1. Al fine di  far  fronte  alla  crisi  di  mercato  dei
prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge  13  maggio
2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta,  ossia
freschi,  confezionati,  non  lavati  e  pronti   per   il   consumo,
conseguente  alla  diffusione   dell'epidemia   da   COVID-19,   alle
organizzazioni dei produttori  ortofrutticoli  riconosciute  ed  alle
loro associazioni e' concesso  un  contributo  per  far  fronte  alla
riduzione del valore della produzione  commercializzata  verificatasi
nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al  medesimo
periodo dell'anno precedente. 
      2. Il contributo e' concesso, nel limite complessivo  di  spesa
di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la  raccolta  prima  della
maturazione  o  la  mancata  raccolta  dei  prodotti   ortofrutticoli
destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta,  sulla  base
delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro
dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
Il contributo e' pari alla differenza tra l'ammontare  del  fatturato
del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato  dello
stesso periodo dell'anno  2020.  Il  contributo  e'  ripartito  dalle
organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori  in
ragione  della  riduzione  di  prodotto  conferito.   Nel   caso   di
superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo  periodo,
l'importo del contributo e' ridotto proporzionalmente tra i  soggetti
beneficiari. 
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali da adottare, sentite le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, entro trenta giorni a far data  dal  9  novembre
2020, sono stabiliti i criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  del
presente articolo, nonche' la procedura di revoca del contributo  nel
caso in cui non sia rispettata  la  condizione  di  cui  al  comma  2
relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori. 
      4. Il contributo e'  concesso  nel  rispetto  della  disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 
      5. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  definiti  nel
limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto."». 
  All'articolo 17: 
    al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Comitato  Olimpico
Nazionale » e' inserita  la  seguente:  «Italiano  »  e,  al  secondo
periodo, le parole da: «decreto-legge 14 agosto 2020 » fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, e dal presente decreto »; 
    al comma 2, dopo le parole: «all'articolo  5  del  decreto  »  la
parola: «ministeriale » e'  soppressa  e  le  parole:  «dal  Comitato
Olimpico Nazionale (CONI) » sono sostituite dalle seguenti: «dal CONI
»; 
    al comma 3, le parole:  «decreto  legge  9  maggio  2020  »  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 19 maggio 2020 »; 
    al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  limite
di spesa di cui al presente articolo e' incrementato degli  eventuali
avanzi di spesa disponibili nel bilancio di  Sport  e  Salute  S.p.a.
verificatisi con riferimento all'erogazione  dell'indennita'  di  cui
all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  o  di  cui
all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  o  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 »; 
    al comma 5, le parole: «decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 »
sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Ai  fini  dell'erogazione  dell'indennita'  di  cui  al
presente articolo, si  considerano  cessati  a  causa  dell'emergenza
epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti  alla  data
del 31 ottobre 2020 e non rinnovati »; 
    al comma 6, ultimo periodo, le  parole:  «trova  applicazione  di
quanto previsto » sono sostituite dalle seguenti: «si applica  quanto
previsto »; 
    alla  rubrica,  la  parola:  «sportivi  »  e'  sostituita   dalle
seguenti: «dello sport ». 
  Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 17-bis (Ulteriori  disposizioni  a  favore  dei  lavoratori
dello sport). - 1. Per il mese di dicembre  2020,  e'  erogata  dalla
societa' Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 170 milioni  di
euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 800  euro  in  favore  dei
lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso  il  CONI,
il CIP, le federazioni sportive  nazionali,  le  discipline  sportive
associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti  dal  CONI  e
dal CIP, le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche,  di
cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  i
quali, in  conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
hanno cessato, ridotto o  sospeso  la  loro  attivita'.  Il  predetto
emolumento non concorre alla formazione  del  reddito  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da  lavoro  e  del
reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
del Reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,
20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  e  dal  presente
decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude  il  diritto  a
percepire  l'indennita'  i  redditi  da  lavoro   autonomo   di   cui
all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni  genere  e  gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
    2.     Le     domande     degli      interessati,      unitamente
all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma  1,
sono presentate, entro il 7  dicembre  2020  tramite  la  piattaforma
informatica  di  cui  all'articolo  5  del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  per  le
politiche giovanili e lo sport, del  6  aprile  2020,  alla  societa'
Sport e Salute S.p.a. che, sulla base dell'elenco di cui all'articolo
7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal CONI
sulla  base  di  apposite  intese,  le  istruisce  secondo   l'ordine
cronologico di presentazione. 
    3.  Ai  soggetti  gia'   beneficiari   dell'indennita'   di   cui
all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  o  di  cui
all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  o  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  o  di  cui
all'articolo 17 del  presente  decreto,  per  i  quali  permangano  i
requisiti, l'indennita' pari a 800 euro  e'  erogata  dalla  societa'
Sport e Salute S.p.a., senza necessita' di ulteriore  domanda,  anche
per il mese di dicembre 2020. 
    4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a
Sport e Salute S.p.a.  per  l'anno  2020  sono  incrementate  di  170
milioni di euro. Per le stesse finalita' di cui ai commi da  1  a  3,
Sport e Salute S.p.a. impiega, ove necessario in  considerazione  del
numero  delle  domande  pervenute,  gli  eventuali  avanzi  di  spesa
verificatisi con riferimento all'erogazione  dell'indennita'  di  cui
all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  o  di  cui
all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  o  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  o  di  cui
all'articolo 17 del presente decreto. Entro il 31 dicembre  2020,  le
eventuali risorse residue, di cui al presente comma,  sono  ripartite
da Sport e Salute S.p.a., tra tutti  gli  aventi  diritto,  in  parti
uguali, ad  integrazione  dell'indennita'  erogata  per  il  mese  di
dicembre 2020. 
    5. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi da  1
a 3, si considerano cessati  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica
anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30
novembre 2020 e non rinnovati. 
    6. Sport e Salute S.p.a. provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1  e  comunica,
con cadenza settimanale, i risultati di tale attivita'  all'Autorita'
di governo  preposta  alle  politiche  giovanili  e  lo  sport  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto
monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi  scostamenti
rispetto al limite di spesa di cui  al  predetto  primo  periodo  del
comma 1, Sport e Salute S.p.a. non prende in considerazione ulteriori
domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili
e lo sport  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Alla
copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente  articolo
provvede  Sport   e   Salute   S.p.a.   nell'ambito   delle   proprie
disponibilita' di bilancio. 
    7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
    Art. 17-ter (Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per
le prestazioni professionali). - 1. Ai fini di quanto disposto  dagli
articoli  119  e  121  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
dal decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  agosto  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del  5  ottobre  2020,  in
materia di requisiti tecnici per l'accesso  alle  detrazioni  fiscali
per   la   riqualificazione   energetica   degli    edifici-ecobonus,
nell'ambito delle procedure previste per  le  detrazioni  fiscali  in
materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma  di  crediti
di  imposta  o  sconti  sui  corrispettivi,  cedibili   ai   soggetti
interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito
e gli altri intermediari finanziari, e' fatto obbligo a questi ultimi
di osservare le  disposizioni  in  materia  di  disciplina  dell'equo
compenso previste dall'articolo 13-bis della legge 31 dicembre  2012,
n. 247, nei riguardi dei professionisti incaricati  degli  interventi
per  i  lavori  previsti,  iscritti  ai  relativi  ordini  o  collegi
professionali. 
    2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro
per la pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza ai
sensi del comma  1,  segnalando  eventuali  violazioni  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato,  ai  fini  del  rispetto  di
quanto previsto dal presente articolo.». 
  All'articolo 18: 
    al comma 2, dopo le parole: «di cui alla Tabella 1 » e'  inserita
la seguente: «allegata ». 
  Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 19-bis (Pubblicazione dei risultati  del  monitoraggio  dei
dati   inerenti   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19    e
individuazione delle regioni destinatarie di misure  restrittive).  -
1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,   n.   33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
dopo il comma 16 e' aggiunto il seguente: 
        "16-bis.   Il   Ministero   della   salute,   con   frequenza
settimanale, pubblica  nel  proprio  sito  internet  istituzionale  e
comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di  cui
al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute
con  propria  ordinanza,   sentiti   i   Presidenti   delle   regioni
interessate, puo' individuare, sulla base dei  dati  in  possesso  ed
elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro  della
salute 30 aprile 2020 in coerenza con  il  documento  in  materia  di
'Prevenzione e risposta a  COVID-19:  evoluzione  della  strategia  e
pianificazione   nella   fase   di   transizione   per   il   periodo
autunno-invernale', di cui all'allegato 25 al decreto del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  del  3  novembre  2020,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del  4  novembre
2020, sentito  altresi'  sui  dati  monitorati  il  Comitato  tecnico
scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o piu' regioni  nel
cui territorio si manifesta un piu' elevato rischio epidemiologico  e
in  cui,  conseguentemente,  si  applicano   le   specifiche   misure
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra
quelle di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, aggiuntive rispetto  a  quelle  applicabili  sull'intero
territorio nazionale. Le ordinanze di cui  al  secondo  periodo  sono
efficaci per un periodo minimo di  quindici  giorni,  salvo  che  dai
risultati del monitoraggio risulti necessaria  l'adozione  di  misure
piu' rigorose, e vengono comunque meno allo scadere  del  termine  di
efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla
base dei quali sono adottate, salva la possibilita' di  reiterazione.
L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un  livello
di rischio o in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le
misure restrittive comporta in ogni caso  la  nuova  classificazione.
Con ordinanza del Ministro della  salute,  adottata  d'intesa  con  i
Presidenti delle regioni interessate, in ragione  dell'andamento  del
rischio epidemiologico certificato dalla cabina di regia  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, puo' essere in ogni
momento prevista, in relazione  a  specifiche  parti  del  territorio
regionale, l'esenzione  dall'applicazione  delle  misure  di  cui  al
secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico scientifico  e  della
cabina di regia di cui  al  presente  articolo  sono  pubblicati  per
estratto in relazione al monitoraggio  dei  dati  nel  sito  internet
istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando  l'ordinanza
del Ministro della salute  del  4  novembre  2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base  dei
quali la stessa e' stata adottata sono pubblicati  entro  tre  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.". 
    Art.  19-ter  (Prestazioni  acquistate  dal  Servizio   sanitario
nazionale  da  privati  accreditati).  -  1.   All'articolo   4   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) al comma 5, le parole: "Nelle more dell'adozione del decreto
di cui al comma 2, le" sono sostituite dalla seguente: "Le"; 
      b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
        "5-bis. Le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza  da  COVID-19,
hanno sospeso, anche per il tramite dei  propri  enti,  le  attivita'
ordinarie possono  riconoscere  alle  strutture  private  accreditate
destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del
90 per cento del budget assegnato nell'ambito  degli  accordi  e  dei
contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma  restando  la
garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario  regionale.
Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attivita'
ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di  cui  deve  essere
rendicontata l'effettiva produzione,  sia,  fino  a  concorrenza  del
predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo
una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle  regioni  e
province autonome nelle quali insiste la  struttura  destinataria  di
budget, a ristoro dei  soli  costi  fissi  comunque  sostenuti  dalla
struttura privata accreditata e rendicontati dalla  stessa  struttura
che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha  sospeso
le attivita' previste dai relativi accordi e contratti stipulati  per
l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento,  nell'ambito  del  budget
assegnato per l'anno 2020,  in  caso  di  produzione  del  volume  di
attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza  del  budget
previsto negli accordi e contratti stipulati per  l'anno  2020,  come
rendicontato dalla medesima struttura interessata. 
        5-ter. La disposizione di  cui  al  comma  5-bis  si  applica
altresi' agli acquisti di prestazioni  socio-sanitarie  per  la  sola
parte a rilevanza sanitaria con riferimento  alle  strutture  private
accreditate  destinatarie  di  un  budget  2020  come  riportato  nei
relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.". 
    Art. 19-quater (Acquisto e distribuzione dei farmaci per la  cura
dei pazienti con COVID-19). - 1. Al fine di procedere all'acquisto  e
alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per  la  cura
dei pazienti con COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 44 del codice
della protezione civile, di cui  al  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da
destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario
di cui all'articolo 122 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
da  trasferire  sull'apposita  contabilita'  speciale  intestata   al
medesimo Commissario. 
    2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
    Art. 19-quinquies (Disposizioni urgenti per l'esecuzione di  test
sierologici e tamponi antigenici rapidi). - 1. Al fine di sostenere e
implementare il sistema diagnostico dei casi di positivita' al  virus
SARS-CoV-2, con accordo stipulato in sede  di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, su proposta del  Ministro  della  salute,  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i costi massimi  per
l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici  rapidi  presso
le strutture sanitarie private accreditate. 
    Art. 19-sexies  (Disposizioni  in  materia  di  attivita'  svolte
presso le Unita' speciali di continuita' assistenziale e le scuole di
specializzazione in medicina). -  1.  Lo  svolgimento  dell'attivita'
presso le Unita' speciali di continuita' assistenziale (Usca) di  cui
all'articolo  4-bis  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
compatibile con lo svolgimento dell'attivita' di formazione presso le
scuole di specializzazione in medicina. 
    Art.  19-septies   (Disposizioni   per   favorire   l'accesso   a
prestazioni di telemedicina nei piccoli centri).  -  1.  Al  fine  di
favorire  l'accesso  a  prestazioni  di  telemedicina  da  parte  dei
cittadini dei piccoli centri urbani, alle farmacie  che  operano  nei
comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti e' riconosciuto un
contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del  50  per
cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per  ciascun  soggetto
beneficiario e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 6,  delle
spese  per   l'acquisto   e   il   noleggio,   nell'anno   2021,   di
apparecchiature necessarie  per  l'effettuazione  di  prestazioni  di
telemedicina di cui all'articolo 3 del  decreto  del  Ministro  della
salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  57
del 10 marzo 2011. 
    2. Le prestazioni di telemedicina di  cui  al  presente  articolo
possono essere erogate presso le farmacie di cui al  comma  1  previo
accordo con l'azienda sanitaria di riferimento che definisce il tetto
massimo di prestazioni annuali e, nei limiti dello stesso, sulla base
di prescrizione del medico di medicina generale  o  del  pediatra  di
libera scelta,  applicando  le  tariffe  stabilite  dal  nomenclatore
tariffario regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione previsto,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione  vigente  per  il
finanziamento del Servizio sanitario regionale. 
    3. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i  limiti
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
    4. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di
attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  con
particolare  riguardo  agli  investimenti  che   danno   accesso   al
beneficio,  alle  procedure  di  concessione  e   di   utilizzo   del
contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di  revoca
e all'effettuazione dei controlli. 
    5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo  e'  concesso
ai sensi e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis". 
    6. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  pari  a  10,715
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,
del presente decreto. 
    Art. 19-octies (Finanziamento della diagnostica molecolare). - 1.
Per consentire il miglioramento dell'efficacia  degli  interventi  di
cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei
progressi della ricerca scientifica applicata con specifico  riguardo
alla prevenzione e alla  terapia  delle  alterazioni  molecolari  che
originano i tumori, per l'anno 2021 e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro  da  destinare  per  il  potenziamento  dei  test  di
Next-Generation Sequencing di profilazione genomica  dei  tumori  dei
quali sono riconosciute evidenza  e  appropriatezza,  nel  limite  di
spesa autorizzato ai sensi del presente articolo. 
    2. Con decreto  del  Ministero  della  salute,  da  adottare,  di
concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di
attuazione del presente articolo anche con riguardo alla destinazione
e  distribuzione  delle  risorse  allocate  ai  sensi  del   presente
articolo. 
    3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto. 
    Art.   19-novies   (Disposizioni   finalizzate    a    facilitare
l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali  nelle  RSA  e
nelle altre strutture residenziali). - 1. Al fine di fronteggiare  le
criticita' straordinarie derivanti dalla diffusione dell'epidemia  da
COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di
protezione individuali (DPI), come individuati  dalla  circolare  del
Ministero della salute n. 4373 del  12  febbraio  2020,  e  di  altri
dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di  contagio,  per
le residenze sanitarie assistenziali (RSA),  le  case  di  riposo,  i
centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del
Terzo  settore  accreditati,  e  le  altre   strutture   residenziali
pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate
dalle  normative   regionali,   che   durante   l'emergenza   erogano
prestazioni di carattere sanitario,  socio-sanitario,  riabilitativo,
socio-educativo,  socio-occupazionale   o   socio-assistenziale   per
anziani,  persone  con  disabilita',  minori,  persone   affette   da
tossicodipendenza o altri soggetti in condizione  di  fragilita',  e'
istituito nello stato di previsione del  Ministero  della  salute  un
fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021. 
    2. Con  decreto  del  Ministero  della  salute  da  adottare,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del fondo di cui  al
comma 1 secondo linee  guida  che  consentano  alle  regioni  e  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di
tutto il personale, sanitario e non sanitario,  impiegato  presso  le
strutture di cui al comma 1 e di tener  conto  della  demografia  del
processo di invecchiamento della  popolazione  ultrasettantacinquenne
residente su base regionale. All'onere di cui al comma 1, pari  a  40
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,
del presente decreto. 
    Art. 19-decies (Misure urgenti di solidarieta' alimentare). -  1.
Al fine di consentire ai  comuni  l'adozione  di  misure  urgenti  di
solidarieta' alimentare, e' istituito nello stato di  previsione  del
Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni a far data  dal
24 novembre 2020, sulla base degli allegati 1 e 2  all'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n.  658  del  29  marzo
2020. 
    2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni  applicano  la
disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. 
    3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse
trasferite  dal  bilancio  dello  Stato  connesse  all'emergenza   da
COVID-19 possono essere  stabilite  dagli  enti  locali  fino  al  31
dicembre 2020 con delibera della giunta. 
    4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
    Art. 19-undecies (Arruolamento a tempo determinato  di  medici  e
infermieri militari). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e  nel  rispetto  di  quanto  ivi
previsto in materia di modalita', di requisiti,  di  procedure  e  di
trattamento giuridico ed economico, per l'anno  2021  e'  autorizzato
l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della
Marina militare e  dell'Aeronautica  militare  in  servizio  a  tempo
determinato, con una ferma della durata di un anno, non  prorogabile,
e posto alle dipendenze funzionali  dell'Ispettorato  generale  della
Sanita' militare, nelle misure  di  seguito  stabilite  per  ciascuna
categoria e Forza armata: 
      a) 30  ufficiali  medici  con  il  grado  di  tenente  o  grado
corrispondente, di cui 14  dell'Esercito  italiano,  8  della  Marina
militare e 8 dell'Aeronautica militare; 
      b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo,  di
cui  30  dell'Esercito  italiano,  20  della  Marina  militare  e  20
dell'Aeronautica militare. 
    2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro  il
termine di dieci giorni dalla data di  pubblicazione  della  relativa
procedura da parte della Direzione generale  del  personale  militare
sul portale online del  sito  internet  del  Ministero  della  difesa
www.difesa.it e sono definite entro i successivi venti giorni. 
    3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente  articolo
costituiscono  titolo  di  merito   da   valutare   nelle   procedure
concorsuali per il reclutamento di  personale  militare  in  servizio
permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate. 
    4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo
si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. 
    5. All'articolo 2197-ter.1,  comma  2,  lettera  a),  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, le parole: "la  professione  sanitaria  infermieristica"
sono sostituite dalle seguenti:  "le  professioni  sanitarie  di  cui
all'articolo 212, comma 1,". 
    6. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  4,89
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
34. 
    Art.  19-duodecies  (Potenziamento  della  Sanita'  militare  per
l'emergenza da COVID-19). -  1.  Per  il  potenziamento  dei  servizi
sanitari militari necessario ad affrontare  le  eccezionali  esigenze
connesse  all'andamento  dell'epidemia  da  COVID-19  sul  territorio
nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi  medici
e presidi igienico-sanitari per incrementare le attuali capacita'  di
prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura, e' autorizzata la
spesa complessiva di 7.800.000 euro per l'anno 2021. 
    2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  7.800.000
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del
presente decreto ». 
  All'articolo 20: 
    al comma 1, al primo periodo, le parole: « contact tracing » sono
sostituite dalle seguenti: «tracciamento dei contatti » e, al secondo
periodo, le parole: «contatti stretti o  casuali  »  sono  sostituite
dalle seguenti: «contatti cosi' come  definiti  dalla  circolare  del
Ministero della salute n. 18584 del  29  maggio  2020,  e  successivi
aggiornamenti, » e dopo le parole: «decreto-legge 30 aprile 2020,  n.
28, » sono inserite  le  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, »; 
    il comma « 3 » e' rinumerato comma «  2  »  e,  al  comma  2,  le
parole: «Ministro per la salute »  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Ministro della salute » e le parole: « art. 122 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, »; 
    il comma « 4 » e' rinumerato comma « 3 »; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis.  Dal  1°  gennaio  2021  e  fino  al  termine  di   cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30  aprile  2020,  n.  28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,  le
attivita' dirette a garantire lo  sviluppo,  l'implementazione  e  il
funzionamento della piattaforma e dell'applicazione "Immuni", di  cui
all'articolo 6 del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sono
realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e
la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.». 
  Dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  20-bis  (Disposizioni  in  materia  di   attivita'   degli
psicologi). - 1. Al fine  di  garantire  la  salute  e  il  benessere
psicologico  individuale  e  collettivo  nell'eccezionale  situazione
causata dall'epidemia da COVID-19  e  di  assicurare  le  prestazioni
psicologiche,  anche  domiciliari,  ai  cittadini  e  agli  operatori
sanitari, di ottimizzare e razionalizzare  le  risorse  professionali
degli psicologi dipendenti e convenzionati nonche'  di  garantire  le
attivita' previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini
dell'applicazione della direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 13 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
200 del 29 agosto 2006, le aziende sanitarie e  gli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale possono  organizzare  l'attivita'  degli
psicologi in un'unica funzione aziendale. 
    Art. 20-ter (Contratti d'opera  da  parte  di  aziende  sanitarie
pubbliche nella Regione Trentino-Alto Adige).  -  1.  All'articolo  1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 449  e'  inserito
il seguente: 
      "449-bis. Per il triennio 2020-2022,  i  contratti  di  cui  al
comma 449 possono essere rinnovati per  un'ulteriore  annualita'  nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato."». 
  All'articolo 21: 
    al comma 1, le parole da: « Il Fondo » fino a « e' incrementato »
sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 62, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,  e'
incrementata »; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
      «6-bis.  In  conseguenza  anche  dei  periodi  di   sospensione
dell'attivita' didattica in presenza negli  istituti  scolastici,  e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione  un
fondo per il recupero dei gap formativi, con  una  dotazione  pari  a
5.532.195 euro per l'anno 2021. 
      6-ter.  Le  risorse  di  cui  al  comma  6-bis  sono  destinate
esclusivamente    all'attivazione     di     attivita'     didattiche
extracurricolari  in  presenza,  con  riferimento  alle   istituzioni
scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad
eventuali   carenze   formative    conseguenti    allo    svolgimento
dell'attivita' didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il
recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel  piano  triennale
dell'offerta formativa. 
      6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  definiti  le  modalita'  di
presentazione  delle  istanze  da  parte  delle  singole  istituzioni
scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al  comma  6-bis,
impiegate per la remunerazione  del  personale  docente,  secondo  la
disciplina contrattuale vigente, a titolo di attivita' aggiuntive  di
insegnamento, nonche' i criteri per il riparto  delle  medesime,  con
riferimento  alle  istituzioni  scolastiche  del   primo   ciclo   di
istruzione  che,  sulla  base  dei  dati  relativi  ai   livelli   di
apprendimento  degli  studenti,  si  trovano  in  una  situazione  di
maggiore svantaggio. 
      6-quinquies. Agli oneri  derivanti  dal  comma  6-bis,  pari  a
5.532.195 euro per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,
del presente decreto.»; 
    dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis. In considerazione dello stato di  emergenza  dichiarato
con delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020  e
prorogato con delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio  2020
e del 7 ottobre 2020, sono stanziati, per  le  finalita'  di  cui  al
comma 2, 2 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla Regione
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e alle Province autonome di Trento e  di
Bolzano per il riparto, nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  in
favore  delle  istituzioni  scolastiche  situate  nei  territori   di
competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi  dell'articolo  34,
comma 6, del presente decreto ». 
  Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
    «Art. 21-bis (Misure per la proroga dei dottorati di ricerca).  -
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19,  i  dottorandi  dell'ultimo  anno  di  corso  che   abbiano
beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236,  comma  5,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono  presentare  richiesta  di
proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del  corso  con
conseguente  erogazione  della  borsa  di  studio  per   il   periodo
corrispondente. Della proroga del termine finale  del  corso  possono
fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio,  nonche'
i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato  di
ricerca.  In  tale  ultimo  caso  la  pubblica   amministrazione   di
appartenenza ha facolta' di prolungare il congedo per un periodo pari
a quello della proroga del corso di dottorato. Per  le  finalita'  di
cui al presente comma, il Fondo per il finanziamento ordinario  delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 21,6 milioni di euro per
l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  pari  a  21,6
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,
del presente decreto. Le eventuali  risorse  non  utilizzate  per  la
predetta finalita' sono rese disponibili per le altre  finalita'  del
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' ». 
  All'articolo 22: 
    al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
      «b-bis) al comma 5, le parole:  "minori  di  anni  quattordici"
sono sostituite dalle seguenti: "minori di anni sedici" ». 
  Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 22-bis (Congedo straordinario per i  genitori  in  caso  di
sospensione  dell'attivita'  didattica  in  presenza   nelle   scuole
secondarie  di  primo  grado).  -  1.  Limitatamente  alle  aree  del
territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di  massima
gravita' e da un livello di rischio alto, individuate  con  ordinanze
del Ministro della salute  adottate  ai  sensi  dell'articolo  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020
e dell'articolo 19-bis del presente decreto, nelle  quali  sia  stata
disposta la sospensione dell'attivita' didattica  in  presenza  nelle
scuole secondarie di primo grado, e nelle  sole  ipotesi  in  cui  la
prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, e'
riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni  delle
suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facolta' di astenersi  dal
lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attivita' didattica
in  presenza  prevista  dal  predetto  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri. 
    2. Per i periodi di congedo  fruiti  ai  sensi  del  comma  1  e'
riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennita' pari  al  50
per  cento  della  retribuzione  stessa,  calcolata  secondo   quanto
previsto  dall'articolo  23  del  testo  unico   delle   disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.  I  suddetti  periodi
sono coperti da contribuzione figurativa. 
    3. Il beneficio di cui al presente articolo e' riconosciuto anche
ai genitori di  figli  con  disabilita'  in  situazione  di  gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per  le  quali
sia  stata  disposta  la  sospensione  dell'attivita'  didattica   in
presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per  i
quali sia stata  disposta  la  chiusura  ai  sensi  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020  e  del  3
novembre 2020. 
    4. I benefici di cui ai commi da 1  a  3  sono  riconosciuti  nel
limite complessivo di 52,1 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Sulla
base  delle  domande  pervenute,  l'INPS  provvede  al  monitoraggio,
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
monitoraggio emerga il superamento del limite  di  spesa  di  cui  al
primo periodo, l'INPS procede  al  rigetto  delle  ulteriori  domande
presentate. 
    5. Al fine di garantire la sostituzione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3,  e'
autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020. 
    6. Agli oneri derivanti dai commi 4, primo periodo, e 5,  pari  a
54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4  milioni  di  euro  per
l'anno  2021  in  termini  di  indebitamento  netto   e   fabbisogno,
conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute  del  4  novembre
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020,
si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
    Art.  22-ter  (Disposizioni  in  materia  di  trasporto  pubblico
locale). - 1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: "nel periodo  dal  23  febbraio  2020  al  31
dicembre 2020" sono sostitute dalle seguenti:  "nel  periodo  dal  23
febbraio 2020 al 31 gennaio 2021". 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1,  la  dotazione  del  fondo
previsto dall'articolo 200, comma  1,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' incrementata di 390 milioni di euro per l'anno  2021.
Tali risorse possono essere utilizzate, oltre  che  per  le  medesime
finalita' di cui al citato articolo 200, anche per il  finanziamento,
nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale, destinato anche a  studenti,  occorrenti
nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto  conseguenti
all'attuazione delle misure di contenimento ove  i  predetti  servizi
nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto  un
riempimento superiore a quello previsto dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri in  vigore  all'atto  dell'emanazione  del
decreto di cui al comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le regioni  e  i
comuni, nei limiti di 90 milioni di euro,  possono  anche  ricorrere,
mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi  di  servizio,  a
operatori economici esercenti il servizio di trasporto di  passeggeri
su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003,  n.  218,  nonche'  ai
titolari di licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  o  di
autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con
conducente. 
    3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni a far data dal 9 novembre  2020,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  si  provvede  alla
definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione  e  provincia
autonoma per il finanziamento dei  servizi  aggiuntivi  di  trasporto
pubblico  locale  e  regionale  previsti  dal  comma  2  nonche'  per
l'utilizzo delle residue risorse, tenuto conto delle modalita' e  dei
criteri di cui al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
n. 340 dell'11 agosto 2020. 
    4. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  2  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 34.». 
  All'articolo 23: 
    al comma 1, al primo periodo, le parole:  «  da  2  a  9  »  sono
sostituite dalle seguenti: « da 2 a 9-ter » e,  al  secondo  periodo,
dopo le parole: «Resta ferma » sono inserite le seguenti: «fino  alla
scadenza del medesimo termine »; 
    al comma 5,  al  sesto  periodo,  le  parole:  «o  formata»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «o  fermata»  e  l'ultimo  periodo   e'
sostituito dai seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano, qualora le  parti  vi  acconsentano,  anche  alle  udienze
preliminari  e  dibattimentali.  Resta   esclusa,   in   ogni   caso,
l'applicazione delle disposizioni del  presente  comma  alle  udienze
nelle quali devono essere esaminati testimoni,  parti,  consulenti  o
periti, nonche' alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523  del
codice di procedura penale»; 
    al comma 6, le parole: «legge 1 dicembre» sono  sostituite  dalle
seguenti: «legge 1° dicembre»; 
    dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
      «8-bis.  Per  la  decisione  sui  ricorsi   proposti   per   la
trattazione in udienza pubblica a  norma  degli  articoli  374,  375,
ultimo comma, e 379 del codice  di  procedura  civile,  la  Corte  di
cassazione procede in camera  di  consiglio  senza  l'intervento  del
procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle
parti o il  procuratore  generale  faccia  richiesta  di  discussione
orale.  Entro  il  quindicesimo  giorno  precedente   l'udienza,   il
procuratore generale formula le sue  conclusioni  motivate  con  atto
spedito alla cancelleria della Corte a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo
stesso mezzo, l'atto contenente le  conclusioni  ai  difensori  delle
parti che, entro il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono
depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura
civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica
certificata. La richiesta  di  discussione  orale  e'  formulata  per
iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle  parti
entro il  termine  perentorio  di  venticinque  giorni  liberi  prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica  certificata,
alla cancelleria. Le previsioni di  cui  al  presente  comma  non  si
applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade
entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. Per  i  procedimenti
nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il  trentesimo  giorno
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto  la  richiesta  di  discussione  orale  deve  essere
formulata entro dieci  giorni  dalla  predetta  data  di  entrata  in
vigore»; 
    al comma 9, primo periodo, le parole: «camera di' consiglio» sono
sostituite dalle seguenti: «camera di consiglio»; 
    dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
      «9-bis.  La  copia  esecutiva  delle  sentenze  e  degli  altri
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 475  del
codice di procedura civile puo' essere rilasciata dal cancelliere  in
forma di documento  informatico  previa  istanza,  da  depositare  in
modalita' telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato
il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste
in un documento informatico contenente la copia, anche per  immagine,
della sentenza o del provvedimento del giudice,  in  calce  ai  quali
sono aggiunte l'intestazione e la formula di  cui  all'articolo  475,
terzo comma, del codice di procedura  civile  e  l'indicazione  della
parte a favore della quale  la  spedizione  e'  fatta.  Il  documento
informatico  cosi'   formato   e'   sottoscritto   digitalmente   dal
cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai  sensi
dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  del  sigillo
previsto dall'articolo  153,  primo  comma,  secondo  periodo,  delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si  avvale  la  pubblica
amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal  fascicolo
informatico il duplicato e la copia  analogica  o  informatica  della
copia  esecutiva  in  forma  di  documento  informatico.   Le   copie
analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia  esecutiva
in forma di documento informatico estratte dal fascicolo  informatico
e munite  dell'attestazione  di  conformita'  a  norma  dell'articolo
16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  equivalgono
all'originale. 
      9-ter.  In  ragione  delle  limitazioni  poste   dalle   misure
antipandemiche, l'incolpato e il suo  difensore  possono  partecipare
all'udienza  di  cui  all'articolo  18  del  decreto  legislativo  23
febbraio 2006, n. 109, mediante collegamento da remoto, a  mezzo  dei
sistemi informativi individuati e resi disponibili con  provvedimento
del direttore dell'ufficio  dei  sistemi  informativi  del  Consiglio
superiore  della  magistratura.  Prima   dell'udienza,   la   sezione
disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che  abbiano
fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalita' del
collegamento »; 
    dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
      «10-bis. All'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124,
il numero 33-bis e' abrogato. 
      10-ter. All'articolo 190 del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        "1-bis. Nel processo amministrativo le modalita' di pagamento
telematico dei diritti di copia sono quelle previste  nelle  forme  e
con le modalita' disciplinate  dalle  regole  tecniche  del  processo
amministrativo telematico, con decreto del Presidente  del  Consiglio
di Stato". 
      10-quater. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate alla relativa  attuazione  vi  provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente»; 
    alla rubrica, le parole:  «da  CIVID-19»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da COVID-19». 
  Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 23-bis (Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di
appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1.  A
decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai  casi
di rinnovazione  dell'istruzione  dibattimentale,  per  la  decisione
sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte  di
appello  procede  in  camera  di  consiglio  senza  l'intervento  del
pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private
o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale  o  che
l'imputato manifesti la volonta' di comparire.