2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto. 3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione e' comunicato alle parti. 4. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello e' fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020. 6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza e' fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza e' formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo 310 del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza. Art. 23-ter (Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonche' sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza e' rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza e' giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non puo' essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo, in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni. 3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1. 4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e' sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare e' rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza e' giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2. Art. 23-quater (Unita' ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche). - 1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unita' che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. 2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: "operata dall'ISTAT" sono aggiunte le seguenti: ", ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica". Art. 23-quinquies (Estensione delle risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). - 1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, di rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da COVID-19 e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato». All'articolo 24: al comma 1, primo periodo, le parole: «a quanto prevista» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto previsto», le parole: «dalla legge 77» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge n. 77» e le parole: «nel decreto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nel medesimo provvedimento»; al comma 4: al primo periodo, le parole da: «mediante posta» fino a «Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia»; al secondo periodo, le parole: «e pubblicato sul Portale» sono sostituite dalle seguenti: «, pubblicato nel portale»; all'ultimo periodo, dopo le parole: «relative ai formati degli atti» sono inserite le seguenti: «e alla sottoscrizione digitale»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito puo' essere eseguito mediante l'invio di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza»; al comma 5, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4» e dopo le parole: «nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio» sono aggiunte le seguenti: «e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza»; dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico e' sottoscritto digitalmente secondo le modalita' indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita' all'originale. 6-ter. L'impugnazione e' trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalita' e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale. 6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalita' indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4. 6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale. 6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione e' altresi' inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non e' sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformita' all'originale; c) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non e' presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non e' intestato al difensore; e) quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4. 6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilita' dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. 6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies. 6-novies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5. 6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4. 6-undecies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». All'articolo 25: al comma 1, le parole da: «convertito» fino a «n. 70» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70»; al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice del processo amministrativo, » sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, »; al comma 3, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1 del citato articolo 4». All'articolo 26: al comma 1, le parole da: «dell'art. 85» fino a «n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» e le parole: «art. 91, comma 2, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto»; al comma 2, all'alinea, le parole: «All'art. 257» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 257» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». All'articolo 27: dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». All'articolo 28: al comma 1, le parole: «prevista dal comma 1 predetto l'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal primo comma del predetto articolo 52»; al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021». All'articolo 29: al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021», le parole: «e che siano stati gia' assegnati» sono sostituite dalle seguenti: «o che siano stati assegnati», le parole: «all'articolo 30-ter, » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, » e le parole: «commi uno e due dell'articolo 30-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter»; al comma 2, le parole: «rispetto ai delitti» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai condannati per delitti» e le parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 416-bis». All'articolo 30: al comma 1: all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»; alla lettera a), le parole: «rispetto ai delitti» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai condannati per delitti» e le parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 416-bis»; al comma 4, dopo le parole: «La procedura di controllo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3»; al comma 6, le parole: «Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1»; dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». All'articolo 31: al comma 1, le parole: «con regolamento adottato dal» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento del». Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti: «Art. 31-bis (Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonche' in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali). - 1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "programmati sino al 30 settembre 2020" sono soppresse. 2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, nazionali e territoriali, puo' avvenire, in tutto o in parte, secondo modalita' telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e liberta' nella partecipazione al voto. 3. Il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottare, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalita' di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi. 4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla medesima data. 5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli ordini e collegi territoriali e nazionali scaduti. Art. 31-ter (Differimento dell'entrata in vigore della class action). - 1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole: "diciannove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque mesi". Art. 31-quater (Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020). - 1. In considerazione della grave recrudescenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche' dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021. 2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 31-quinquies (Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale). - 1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentativita' di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state gia' indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgono entro il 15 aprile 2022. 2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie possono prevedere il ricorso a modalita' telematiche in funzione dello snellimento delle procedure, anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali. Art. 31-sexies (Rinvio del federalismo fiscale). - 1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, la parola: "2021", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "2023"; b) all'articolo 4: 1) al comma 2, le parole: "Per gli anni dal 2011 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2022" e le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023"; 2) al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023"; c) all'articolo 7: 1) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023"; 2) al comma 2, le parole: "entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022"; d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: "2021" e' sostituita dalla seguente: "2023". Art. 31-septies (Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa). - 1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da: "che, sulla base" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e sono svolte sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettivita' e per l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal Dipartimento. Analoga facolta' e' riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti al sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con uno o piu' provvedimenti del Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi previsti dalla convenzione per la realizzazione e gestione delle attivita' informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli Dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli applicati nell'ambito delle attivita' di customer satisfaction, approvati dal Comitato di governo della convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti della convenzione di cui al quarto periodo e degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano a seguito dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al secondo e al terzo periodo. Il Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema informativo della fiscalita'. Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la SOGEI Spa". Art. 31-octies (Responsabilita' per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e risoluzione delle controversie internazionali). - 1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui al citato articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta responsabilita' patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. 2. Al fine di definire modalita' semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di responsabilita', sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il 31 dicembre 2022. 3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e" sono sostituite dalle seguenti: "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi,"; b) dopo le parole: "legge 22 marzo 1993, n. 99," sono inserite le seguenti: "e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,". 4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi". Art. 31-novies (Facolta' di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati). - 1. I gestori di fondi di investimento alternativi che, ai sensi delle previsioni di legge e del regolamento del fondo, gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo secondo le procedure di cui al presente articolo, per stabilire la possibilita' di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (la "Proroga Straordinaria"). Tale modifica del regolamento e' possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data del 30 novembre 2020, anche nel caso in cui: 1) il relativo regolamento di gestione gia' preveda la possibilita' di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 (il "Periodo di Grazia"), ma tale facolta' non sia stata ancora esercitata alla data del 30 novembre 2020, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della proroga di cui al Periodo di Grazia; 2) sia gia' stata deliberata la proroga della durata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 ("Periodo di Grazia"), ovvero i fondi immobiliari anzidetti si trovino nel Periodo di Grazia; 3) il relativo regolamento di gestione gia' preveda la possibilita' di avvalersi della proroga straordinaria di cui all'articolo 22, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 4) la loro scadenza ricorra entro il 31 dicembre 2020. L'eventuale adozione della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria, fermo restando che una volta scaduto il termine della Proroga Straordinaria i gestori possono eventualmente avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria. 2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria di cui al comma 1, previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni, quanto alle modalita' di svolgimento, di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'avviso di convocazione dell'assemblea e' pubblicato, anche in deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione, con un preavviso minimo di sette giorni di calendario. Durante il periodo di Proroga Straordinaria e, nel caso in cui il gestore vi faccia ricorso, nel successivo Periodo di Grazia, la misura della commissione di gestione su base annuale e' ridotta di due terzi rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata nel relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed e' fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo. 3. In quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi da 5-quater a 5-novies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformita' al presente articolo si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015. Art. 31-decies (Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). - 1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo gia' presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonche' al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalita' e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro"; b) al comma 2, le parole da: "con codice ATECO prevalente" fino a "materia prima di territorio" sono sostituite dalle seguenti: "con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attivita' autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonche' con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12". 2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020, e' conseguentemente adeguato a quanto previsto al comma 1, lettera a). 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. Art. 31-undecies (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali). - 1. In relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di societa' in house esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la societa' da essi a tale fine individuata puo' procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarita', alla data del 30 novembre 2020, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall'articolo 2437-quater, secondo comma, del codice civile sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-quater e' ridotto a venti giorni. Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Art. 31-duodecies (Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua). - 1. Al fine di garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti, nonche' la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilita' e rintracciabilita' di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, e sono conseguentemente considerati "biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali" ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto nonche' inclusi nella tabella B del medesimo decreto. Art. 31-terdecies (Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139). - 1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine e' istituito il Comitato pari opportunita' eletto con le modalita' stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale"; b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) e' inserita la seguente: "m-bis) predispone l'elenco dei soggetti, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario e' istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato"; c) all'articolo 21, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse solo le liste nelle quali e' assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto"; d) all'articolo 25, comma 6, dopo le parole: "nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "e dell'equilibrio tra i generi" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato"; e) all'articolo 26, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Presso il Consiglio nazionale e' istituito il Comitato nazionale pari opportunita', i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati pari opportunita' locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali". 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), non si applicano ai procedimenti elettorali gia' avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Dopo articolo 32 sono inseriti i seguenti: «Art. 32-bis (Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' per l'emersione del lavoro irregolare). - 1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle indennita' di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia. 2. Al fine di garantire la piena funzionalita' del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attivita' di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attivita' aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162 per l'anno 2021. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. 4. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 23, primo periodo, le parole: "24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30.000.000 di euro per l'anno 2021"; b) al comma 25, primo periodo, le parole: "euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021," sono sostituite dalle seguenti: "30.000.000 di euro per l'anno 2021". 5. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel piu' gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attivita' istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede, per l'anno 2020, quanto a euro 571.500, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, quanto a euro 3.065.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 7. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a 71,96 milioni di euro per l'anno 2020 e a 26,78 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. Art. 32-ter (Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari). - 1. Al fine della corresponsione dell'indennita' di udienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalita' di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalita' di svolgimento delle udienze civili in presenza. 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 32-quater (Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19). - 1. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere stabilite dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34. Tabella A +=======================+======================+====================+ | | | Riparto del | | | | contributo per la | |Regioni |Percentuale di riparto|riduzione del debito| +-----------------------+----------------------+--------------------+ |Abruzzo | 3,16%| 7.906.447,37| +-----------------------+----------------------+--------------------+ |Basilicata | 2,50%| 6.246.447,37| +-----------------------+----------------------+--------------------+ |Calabria | 4,46%| 11.151.447,37| +-----------------------+----------------------+--------------------+ |Campania | 10,54%| 26.349.605,26| +-----------------------+----------------------+--------------------+ |Emilia-Romagna | 8,51%| 21.266.447,37| +-----------------------+----------------------+--------------------+ |Lazio | 11,70%| 29.258.289,47| +-----------------------+----------------------+--------------------+ |Liguria | 3,10%| 7.751.973,68| +-----------------------+----------------------+--------------------+ |Lombardia | 17,48%| 43.706.315,79| +-----------------------+----------------------+--------------------+ |Marche | 3,48%| 8.705.921,05| +-----------------------+----------------------+--------------------+ |Molise | 0,96%| 2.393.026,32| +-----------------------+----------------------+--------------------+ |Piemonte | 8,23%| 20.568.026,32| +-----------------------+----------------------+--------------------+ |Puglia | 8,15%| 20.381.710,53| +-----------------------+----------------------+--------------------+ |Toscana | 7,82%| 19.543.289,47| +-----------------------+----------------------+--------------------+ |Umbria | 1,96%| 4.905.131,58| +-----------------------+----------------------+--------------------+ |Veneto | 7,95%| 19.865.921,05| +-----------------------+----------------------+--------------------+ | TOTALE | 100,00%| 250.000.000,00| +-----------------------+----------------------+--------------------+ 2. Per l'anno 2021 e' assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19. Il riparto del contributo fra le regioni e' effettuato, sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 gennaio 2021 sulla base dei seguenti criteri: a) quanto a 90 milioni di euro: 1) nella misura del 50 per cento per le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato; 2) nella misura del 30 per cento per le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato; 3) nella misura del 20 per cento per le regioni non rientranti nelle categorie di cui ai numeri 1) e 2); b) quanto a 20 milioni di euro considerando le regioni destinatarie di ordinanze regionali piu' restrittive rispetto a quanto disposto dai provvedimenti governativi, adottate fino alla data della proposta di cui al presente comma. 3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 110 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. Art. 32-quinquies (Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori). - 1. In considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico delle isole minori e' piu' oneroso rispetto alla media nazionale, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali, e' disposta la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di euro 3 milioni per l'anno 2021. 2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 e' effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. Art. 32-sexies (Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo). - 1. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico appartenente al bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in essere o scaduti nell'anno 2020, fino al 31 dicembre 2021. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». All'articolo 33: al comma 1, le parole: «mediante ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi». Nel titolo III, dopo l'articolo 33 e' aggiunto il seguente: «Art. 33-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». L'articolo 34 e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Disposizioni finanziarie). - 1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023. 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2025. 3. Le minori entrate derivanti dal comma 7, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022. 4. In considerazione delle necessita' connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 la dotazione finanziaria complessiva del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferma restando la finalita' di assicurare la gratuita' dell'accesso alla procedura ivi prevista, puo' essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998. 5. Gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-ter, 1-quater, 3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-septies, 13-novies, 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bis e 32-quater e dai commi 6, 10 e 11 del presente articolo sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli importi, per l'anno 2020, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 5 al presente decreto. 6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 610 milioni di euro per l'anno 2021. 7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-quinquies, 12-bis, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-septies, 13-novies, 13-duodecies, 13-terdecies, 13-quaterdecies, 13-quinquiesdecies, 13-septiesdecies, 13-duodevicies, 15, 15-bis, 16, 16-bis, 17, 17-bis, 19-quater, 19-decies, 19-undecies, 20, 21, 22-bis, 22-ter, 31-decies, 32, 32-bis, 32-quater e 33 e dai commi 1, 2, 3, 6, 10 e 11 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.021,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per l'anno 2021, in 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; c) quanto a 3.390 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto ministeriale, come successivamente rideterminato, e' ridotto di pari importo; i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 93,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; o) quanto a 30,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 69,331 milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 5, 9-quinquies, 12, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-septies, 13-novies, 19-undecies, 22, 32 e 32-bis e dalla lettera a) del presente comma; q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; r) quanto a 5.260 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21; t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 9 novembre 2020, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario; u) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari; v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; z) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; aa) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; bb) quanto a 157 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; cc) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 13-duodecies; dd) quanto a 24.615.384 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 32-bis, comma 4, lettera b); ee) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 31-decies, comma 1, lettera a); ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di cassa, mediante corrispondente riduzione della missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 5. 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le relative risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 9. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 10. Il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di accelerare nel 2020 l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 11. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis, e 229, commi 2-bis e 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 85, comma 1, 88, comma 2, e 89, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020 e' consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' da intendersi riferita all'anno 2021. 12. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8 del citato articolo 265, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli atti presupposti all'impegno delle risorse. Per gli interventi di conto capitale non si applica quanto disposto dall'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009. 13. Le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono impegnate per la necessaria regolarizzazione. 14. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 12 e 13 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 12. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. 15. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa». L'allegato 1 e' sostituito dal seguente: « Allegato 1 (articolo 1) ===================================================== | Codice ATECO | % | +===================================+===============+ |493210 - Trasporto con taxi | 100,00% | +-----------------------------------+---------------+ |493220 - Trasporto mediante | | |noleggio di autovetture da rimessa | | |con conducente | 100,00% | +-----------------------------------+---------------+ |493901 - Gestioni di funicolari, | | |ski-lift e seggiovie se non facenti| | |parte dei sistemi di transito | | |urbano o sub-urbano | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |522190 - Altre attivita' connesse | | |ai trasporti terrestri nca | 100,00% | +-----------------------------------+---------------+ |551000 - Alberghi | 150,00% | +-----------------------------------+---------------+ |552010 - Villaggi turistici | 150,00% | +-----------------------------------+---------------+ |552020 - Ostelli della gioventu' | 150,00% | +-----------------------------------+---------------+ |552030 - Rifugi di montagna | 150,00% | +-----------------------------------+---------------+ |552040 - Colonie marine e montane | 150,00% | +-----------------------------------+---------------+ |552051 - Affittacamere per brevi | | |soggiorni, case ed appartamenti per| | |vacanze, bed and breakfast, | | |residence | 150,00% | +-----------------------------------+---------------+ |552052 - Attivita' di alloggio | | |connesse alle aziende agricole | 150,00% | +-----------------------------------+---------------+ |553000 - Aree di campeggio e aree | | |attrezzate per camper e roulotte | 150,00% | +-----------------------------------+---------------+ |559020 - Alloggi per studenti e | | |lavoratori con servizi accessori di| | |tipo alberghiero | 150,00% | +-----------------------------------+---------------+ |561011 - Ristorazione con | | |somministrazione | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |561012 - Attivita' di ristorazione | | |connesse alle aziende agricole | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |561030 - Gelaterie e pasticcerie | 150,00% | +-----------------------------------+---------------+ |561041 - Gelaterie e pasticcerie | | |ambulanti | 150,00% | +-----------------------------------+---------------+ |561042 - Ristorazione ambulante | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |561050 - Ristorazione su treni e | | |navi | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |562100 - Catering per eventi, | | |banqueting | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |563000 - Bar e altri esercizi | | |simili senza cucina | 150,00% | +-----------------------------------+---------------+ |591300 - Attivita' di distribuzione| | |cinematografica, di video e di | | |programmi televisivi | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |591400 - Attivita' di proiezione | | |cinematografica | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |749094 - Agenzie ed agenti o | | |procuratori per lo spettacolo e lo | | |sport | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |773994 - Noleggio di strutture ed | | |attrezzature per manifestazioni e | | |spettacoli: impianti luce ed audio | | |senza operatore, palchi, stand ed | | |addobbi luminosi | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |799011 - Servizi di biglietteria | | |per eventi teatrali, sportivi ed | | |altri eventi ricreativi e | | |d'intrattenimento | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |799019 - Altri servizi di | | |prenotazione e altre attivita' di | | |assistenza turistica non svolte | | |dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |799020 - Attivita' delle guide e | | |degli accompagnatori turistici | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |823000 - Organizzazione di convegni| | |e fiere | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |855209 - Altra formazione culturale| 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |900101 - Attivita' nel campo della | | |recitazione | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |900109 - Altre rappresentazioni | | |artistiche | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |900201 - Noleggio con operatore di | | |strutture ed attrezzature per | | |manifestazioni e spettacoli | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |900209 - Altre attivita' di | | |supporto alle rappresentazioni | | |artistiche | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |900309 - Altre creazioni artistiche| | |e letterarie | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |900400 - Gestione di teatri, sale | | |da concerto e altre strutture | | |artistiche | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |920009 - Altre attivita' connesse | | |con le lotterie e le scommesse | | |(comprende le sale bingo) | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |931110 - Gestione di stadi | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |931120 - Gestione di piscine | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |931130 - Gestione di impianti | | |sportivi polivalenti | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |931190 - Gestione di altri impianti| | |sportivi nca | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |931200 - Attivita' di club sportivi| 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |931300 - Gestione di palestre | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |931910 - Enti e organizzazioni | | |sportive, promozione di eventi | | |sportivi | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |931999 - Altre attivita' sportive | | |nca | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |932100 - Parchi di divertimento e | | |parchi tematici | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |932910 - Discoteche, sale da ballo | | |night-club e simili | 400,00% | +-----------------------------------+---------------+ |932930 - Sale giochi e biliardi | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |932990 - Altre attivita' di | | |intrattenimento e di divertimento | | |nca | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |949920 - Attivita' di | | |organizzazioni che perseguono fini | | |culturali, ricreativi e la | | |coltivazione di hobby | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |949990 - Attivita' di altre | | |organizzazioni associative nca | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |960410 - Servizi di centri per il | | |benessere fisico (esclusi gli | | |stabilimenti termali) | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |960420 - Stabilimenti termali | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |960905 - Organizzazione di feste e | | |cerimonie | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |493909 - Altre attivita' di | | |trasporti terrestri di passeggeri | | |nca | 100,00% | +-----------------------------------+---------------+ |503000 - Trasporto di passeggeri | | |per vie d'acqua interne (inclusi i | | |trasporti lagunari) | 100,00% | +-----------------------------------+---------------+ |619020 - Posto telefonico pubblico | | |ed Internet Point | 50,00% | +-----------------------------------+---------------+ |742011 - Attivita' di fotoreporter | 100,00% | +-----------------------------------+---------------+ |742019 - Altre attivita' di riprese| | |fotografiche | 100,00% | +-----------------------------------+---------------+ |855100 - Corsi sportivi e | | |ricreativi | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |855201 - Corsi di danza | 100,00% | +-----------------------------------+---------------+ |920002 - Gestione di apparecchi che| | |consentono vincite in denaro | | |funzionanti a moneta o a gettone | 100,00% | +-----------------------------------+---------------+ |960110 - Attivita' delle lavanderie| | |industriali | 100,00% | +-----------------------------------+---------------+ |477835 - Commercio al dettaglio di | | |bomboniere | 100,00% | +-----------------------------------+---------------+ |522130 - Gestione di stazioni per | | |autobus | 100,00% | +-----------------------------------+---------------+ |931992 - Attivita' delle guide | | |alpine | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |743000 - Traduzione e | | |interpretariato | 100,00% | +-----------------------------------+---------------+ |561020 - Ristorazione senza | | |somministrazione con preparazione | | |di cibi da asporto | 50,00% | +-----------------------------------+---------------+ |910100 - Attivita' di biblioteche | | |ed archivi | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |910200 - Attivita' di musei | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |910300 - Gestione di luoghi e | | |monumenti storici e attrazioni | | |simili | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |910400 - Attivita' degli orti | | |botanici, dei giardini zoologici e | | |delle riserve naturali | 200,00% | +-----------------------------------+---------------+ |205102 - Fabbricazione di articoli | | |esplosivi | 100,00% | +-----------------------------------+---------------+ Dopo l'allegato 1 sono aggiunti i seguenti: « Allegato 2 (articolo 1-bis) ================================================================= | Codice ATECO | Descrizione | % | +=================+===================================+=========+ | 47.19.10 |Grandi magazzini | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Empori ed altri negozi non | | | |specializzati di vari prodotti non | | | 47.19.90 |alimentari | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di tessuti | | | |per l'abbigliamento, l'arredamento | | | 47.51.10 |e di biancheria per la casa | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di filati | | | 47.51.20 |per maglieria e merceria | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di tende e | | | 47.53.11 |tendine | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | 47.53.12 |Commercio al dettaglio di tappeti | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di carta da | | | |parati e rivestimenti per pavimenti| | | 47.53.20 |(moquette e linoleum) | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di | | | |elettrodomestici in esercizi | | | 47.54.00 |specializzati | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di natanti e| | | 47.64.20 |accessori | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di calzature| | | 47.72.10 |e accessori | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di articoli | | | 47.78.34 |da regalo e per fumatori | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di mobili | | | 47.59.10 |per la casa | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di utensili | | | |per la casa, di cristallerie e | | | 47.59.20 |vasellame | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di macchine | | | |per cucire e per maglieria per uso | | | 47.59.40 |domestico | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di strumenti| | | 47.59.60 |musicali e spartiti | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di articoli | | | |in legno, sughero, vimini e | | | |articoli in plastica per uso | | | 47.59.91 |domestico | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di altri | | | 47.59.99 |articoli per uso domestico nca | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di | | | |registrazioni musicali e video in | | | 47.63.00 |esercizi specializzati | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di | | | 47.71.10 |confezioni per adulti | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di pellicce | | | 47.71.40 |e di abbigliamento in pelle | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di cappelli,| | | 47.71.50 |ombrelli, guanti e cravatte | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di articoli | | | 47.72.20 |di pelletteria e da viaggio | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di orologi, | | | |articoli di gioielleria e | | | 47.77.00 |argenteria | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di mobili | | | 47.78.10 |per ufficio | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di oggetti | | | 47.78.31 |d'arte (incluse le gallerie d'arte)| 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di oggetti | | | 47.78.32 |d'artigianato | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di arredi | | | 47.78.33 |sacri ed articoli religiosi | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di | | | 47.78.35 |bomboniere | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di | | | |chincaglieria e bigiotteria | | | |(inclusi gli oggetti ricordo e gli | | | |articoli di promozione | | | 47.78.36 |pubblicitaria) | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di articoli | | | 47.78.37 |per le belle arti | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di armi e | | | 47.78.50 |munizioni, articoli militari | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di | | | |filatelia, numismatica e articoli | | | 47.78.91 |da collezionismo | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di spaghi, | | | |cordami, tele e sacchi di juta e | | | |prodotti per l'imballaggio (esclusi| | | 47.78.92 |quelli in carta e cartone) | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di articoli | | | 47.78.94 |per adulti (sexy shop) | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di altri | | | 47.78.99 |prodotti non alimentari nca | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di libri di | | | 47.79.10 |seconda mano | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di mobili | | | 47.79.20 |usati e oggetti di antiquariato | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di indumenti| | | 47.79.30 |e altri oggetti usati | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Case d'asta al dettaglio (escluse | | | 47.79.40 |aste via internet) | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio ambulante di| | | 47.81.01 |prodotti ortofrutticoli | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio ambulante di| | | 47.81.02 |prodotti ittici | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio ambulante di| | | 47.81.03 |carne | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio ambulante di| | | |altri prodotti alimentari e bevande| | | 47.81.09 |nca | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio ambulante di| | | |tessuti, articoli tessili per la | | | 47.82.01 |casa, articoli di abbigliamento | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio ambulante di| | | 47.82.02 |calzature e pelletterie | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio ambulante di| | | |fiori, piante, bulbi, semi e | | | 47.89.01 |fertilizzanti | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio ambulante di| | | |macchine, attrezzature e prodotti | | | |per l'agricoltura; attrezzature per| | | 47.89.02 |il giardinaggio | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio ambulante di| | | |profumi e cosmetici; saponi, | | | |detersivi ed altri detergenti per | | | 47.89.03 |qualsiasi uso | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio ambulante di| | | 47.89.04 |chincaglieria e bigiotteria | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio ambulante di| | | |arredamenti per giardino; mobili; | | | |tappeti e stuoie; articoli | | | |casalinghi; elettrodomestici; | | | 47.89.05 |materiale elettrico | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio ambulante di| | | 47.89.09 |altri prodotti nca | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Commercio al dettaglio di prodotti | | | |vari, mediante l'intervento di un | | | |dimostratore o di un incaricato | | | 47.99.10 |alla vendita (porta a porta) | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | 96.02.02 |Servizi degli istituti di bellezza | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | 96.02.03 |Servizi di manicure e pedicure | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | 96.09.02 |Attivita' di tatuaggio e piercing | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | 96.09.03 |Agenzie matrimoniali e d'incontro | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Servizi di cura degli animali da | | | |compagnia (esclusi i servizi | | | 96.09.04 |veterinari) | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ | |Altre attivita' di servizi per la | | | 96.09.09 |persona nca | 200% | +-----------------+-----------------------------------+---------+ Allegato 3 (articolo 16-bis) ===================================================================== |Codice Ateco| Descrizione | +============+======================================================+ | |Coltivazioni agricole e produzione di prodotti | | 01.xx.xx |animali, caccia e servizi connessi | +------------+------------------------------------------------------+ | 02.xx.xx |Silvicoltura e utilizzo di aree forestali | +------------+------------------------------------------------------+ | 03.xx.xx |Pesca e acquacoltura | +------------+------------------------------------------------------+ | 11.02.10 |Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. | +------------+------------------------------------------------------+ | 11.02.20 |Produzione di vino spumante e altri vini speciali | +------------+------------------------------------------------------+ | 11.05.00 |Produzione di birra | +------------+------------------------------------------------------+ | |Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il | | |bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, | | 46.21.22 |patate da semina | +------------+------------------------------------------------------+ | 46.22.00 |Commercio all'ingrosso di fiori e piante | +------------+------------------------------------------------------+ | 47.76.10 |Commercio al dettaglio di fiori e piante | +------------+------------------------------------------------------+ | |Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, | | 47.89.01 |bulbi, semi e fertilizzanti | +------------+------------------------------------------------------+ | 55.20.52 |Attivita' di alloggio connesse alle aziende agricole | +------------+------------------------------------------------------+ | |Attivita' di ristorazione connesse alle aziende | | 56.10.12 |agricole | +------------+------------------------------------------------------+ | |Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi | | 81.30.00 |giardini e aiuole | +------------+------------------------------------------------------+ | |Servizi di gestione di pubblici mercati e pese | | 82.99.30 |pubbliche | +------------+------------------------------------------------------+ Allegato 4 (articolo 1-ter) ===================================================================== | CODICE |CODICE ATECO| DESCRIZIONE | % | +============+============+=================================+=======+ | | |Agenti e rappresentanti di | | | | |carburanti, gpl, gas in bombole e| | | 461201 | 46 12 01 |simili; lubrificanti | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di | | | | |macchine ed attrezzature per | | | 461403 | 46 14 03 |ufficio | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di mobili| | | | |in legno, metallo e materie | | | 461501 | 46 15 01 |plastiche | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di | | | | |articoli casalinghi, porcellane, | | | 461503 | 46 15 03 |articoli in vetro eccetera | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di mobili| | | | |e oggetti di arredamento per la | | | | |casa in canna, vimini, giunco, | | | | |sughero, paglia; scope, spazzole,| | | 461505 | 46 15 05 |cesti e simili | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Procacciatori d'affari di mobili,| | | 461506 | 46 15 06 |articoli per la casa e ferramenta| 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Mediatori in mobili, articoli per| | | 461507 | 46 15 07 |la casa e ferramenta | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di | | | | |vestiario ed accessori di | | | 461601 | 46 16 01 |abbigliamento | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di | | | 461602 | 46 16 02 |pellicce | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di | | | | |tessuti per abbigliamento ed | | | | |arredamento (incluse merceria e | | | 461603 | 46 16 03 |passamaneria) | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di | | | | |camicie, biancheria e maglieria | | | 461604 | 46 16 04 |intima | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di | | | 461605 | 46 16 05 |calzature ed accessori | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di | | | | |pelletteria, valige ed articoli | | | 461606 | 46 16 06 |da viaggio | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di | | | | |articoli tessili per la casa, | | | 461607 | 46 16 07 |tappeti, stuoie e materassi | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Procacciatori d'affari di | | | | |prodotti tessili, abbigliamento, | | | | |pellicce, calzature e articoli in| | | 461608 | 46 16 08 |pelle | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Mediatori in prodotti tessili, | | | | |abbigliamento, pellicce, | | | 461609 | 46 16 09 |calzature e articoli in pelle | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di | | | | |prodotti ortofrutticoli freschi, | | | 461701 | 46 17 01 |congelati e surgelati | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di carni | | | | |fresche, congelate, surgelate, | | | 461702 | 46 17 02 |conservate e secche; salumi | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di latte,| | | 461703 | 46 17 03 |burro e formaggi | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di oli e | | | | |grassi alimentari: olio d'oliva e| | | | |di semi, margarina ed altri | | | 461704 | 46 17 04 |prodotti similari | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di | | | 461705 | 46 17 05 |bevande e prodotti similari | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di | | | | |prodotti ittici freschi, | | | | |congelati, surgelati e conservati| | | 461706 | 46 17 06 |e secchi | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di altri | | | | |prodotti alimentari (incluse le | | | | |uova e gli alimenti per gli | | | 461707 | 46 17 07 |animali domestici); tabacco | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Procacciatori d'affari di | | | | |prodotti alimentari, bevande e | | | 461708 | 46 17 08 |tabacco | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Mediatori in prodotti alimentari,| | | 461709 | 46 17 09 |bevande e tabacco | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di | | | 461822 | 46 18 22 |apparecchi elettrodomestici | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di | | | | |orologi, oggetti e semilavorati | | | 461892 | 46 18 92 |per gioielleria e oreficeria | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di | | | | |articoli fotografici, ottici e | | | | |prodotti simili; strumenti | | | | |scientifici e per laboratori di | | | 461893 | 46 18 93 |analisi | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di | | | 461896 | 46 18 96 |chincaglieria e bigiotteria | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di altri | | | | |prodotti non alimentari nca | | | | |(inclusi gli imballaggi e gli | | | | |articoli antinfortunistici, | | | 461897 | 46 18 97 |antincendio e pubblicitari) | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Agenti e rappresentanti di vari | | | | |prodotti senza prevalenza di | | | 461901 | 46 19 01 |alcuno | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Procacciatori d'affari di vari | | | | |prodotti senza prevalenza di | | | 461902 | 46 19 02 |alcuno | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ | | |Mediatori in vari prodotti senza | | | 461903 | 46 19 03 |prevalenza di alcuno | 100% | +------------+------------+---------------------------------+-------+ Allegato 5 (articolo 34, comma 5) (importi in milioni di euro) RISULTATI DIFFERENZIALI - COMPETENZA - +-------------------------------------------------+-----------------+ | Descrizione risultato differenziale | 2020 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |Livello massimo del saldo netto da | | |finanziare, tenuto conto degli | | |effetti derivanti dalla presente | | |legge | -341.000| +-------------------------------------------------+-----------------+ |Livello massimo del ricorso al | | |mercato finanziario, tenuto conto | | |degli effetti derivanti dalla | | |presente legge (*) | 599.840| +-------------------------------------------------+-----------------+ - CASSA - +-----------------------------+-------------------------------------+ | Descrizione risultato | | | differenziale | 2020 | +-----------------------------+-------------------------------------+ |Livello massimo del saldo | | |netto da finanziare, tenuto | | |conto degli effetti derivanti| | |dalla presente legge | -389.000| +-----------------------------+-------------------------------------+ |Livello massimo del ricorso | | |al mercato finanziario, | | |tenuto conto degli effetti | | |derivanti dalla presente | | |legge (*) | 647.840| +-----------------------------+-------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------+ |(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare | |prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti | |con ammortamento a carico dello Stato. | +-------------------------------------------------------------------+ ». Dopo l'allegato 5 e' aggiunto il seguente elenco: «Elenco 1 (articolo 23-quater, comma 1) Elenco di enti per i quali la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unita' avverso la classificazione operata ai sensi del SEC 2010 per l'anno 2019: 1. Acquirente unico Spa 2. Societa' finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest 3. Trentino Sviluppo Spa 4. Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia societa' per azioni - Finlombarda Spa 5. Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa - GEPAFIN Spa 6. Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Societa' per azioni - Finaosta Spa 7. Fondazione Teatro alla Scala di Milano 8. Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia».