(Allegato) (parte 2)
    2. Entro il  decimo  giorno  precedente  l'udienza,  il  pubblico
ministero  formula  le  sue  conclusioni  con  atto  trasmesso   alla
cancelleria della corte  di  appello  per  via  telematica  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
o a mezzo dei sistemi che sono resi  disponibili  e  individuati  con
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati. La cancelleria invia l'atto  immediatamente,  per  via
telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che,  entro  il
quinto  giorno   antecedente   l'udienza,   possono   presentare   le
conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della  corte
di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente
decreto. 
    3.  Alla  deliberazione  la  corte  di  appello  procede  con  le
modalita' di cui all'articolo  23,  comma  9.  Il  dispositivo  della
decisione e' comunicato alle parti. 
    4. La richiesta di discussione orale e'  formulata  per  iscritto
dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di
quindici giorni  liberi  prima  dell'udienza  ed  e'  trasmessa  alla
cancelleria  della  corte  di  appello   attraverso   i   canali   di
comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti  dal
comma 2. Entro  lo  stesso  termine  perentorio  e  con  le  medesime
modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta  di
partecipare all'udienza. 
    5. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  nei
procedimenti nei quali  l'udienza  per  il  giudizio  di  appello  e'
fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020. 
    6.  In  deroga  alla  disposizione  di  cui  al  comma   4,   nei
procedimenti nei quali l'udienza e' fissata tra il  sedicesimo  e  il
trentesimo giorno dalla data del 9 novembre  2020,  la  richiesta  di
discussione orale o di partecipazione  dell'imputato  all'udienza  e'
formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal
9 novembre 2020. 
    7. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano,  in
quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10  e
27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  e  all'articolo
310  del  codice  di  procedura  penale.  In  quest'ultimo  caso,  la
richiesta di  discussione  orale  di  cui  al  comma  4  deve  essere
formulata entro il termine perentorio di cinque giorni  liberi  prima
dell'udienza. 
    Art. 23-ter  (Disposizioni  sulla  sospensione  del  corso  della
prescrizione e dei termini di  custodia  cautelare  nei  procedimenti
penali,  nonche'  sulla  sospensione  dei  termini  nel  procedimento
disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19). - 1. A decorrere dal 9 novembre  2020  e
fino  alla  scadenza  del  termine  di   cui   all'articolo   1   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  i  giudizi  penali  sono  sospesi
durante il tempo in cui  l'udienza  e'  rinviata  per  l'assenza  del
testimone, del consulente tecnico,  del  perito  o  dell'imputato  in
procedimento connesso i quali siano  stati  citati  a  comparire  per
esigenze  di  acquisizione   della   prova,   quando   l'assenza   e'
giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte  dall'obbligo  di
quarantena  o  dalla  sottoposizione  a  isolamento   fiduciario   in
conseguenza  delle  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  sul  territorio
nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate
con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del  Ministro
della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono  sospesi  il  corso
della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del  codice
di procedura penale. 
    2. Nei casi  di  cui  al  comma  1,  l'udienza  non  puo'  essere
differita oltre il sessantesimo giorno  successivo  alla  prevedibile
cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere  riguardo,
in caso contrario, agli effetti della durata  della  sospensione  del
corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del
codice di procedura penale, al tempo della restrizione  aumentato  di
sessanta giorni. 
    3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6,  del
codice di procedura penale, salvo che per  il  limite  relativo  alla
durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene  conto  dei
periodi di sospensione di cui al comma 1. 
    4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6,  del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e' sospeso  durante  il
tempo in cui il procedimento disciplinare e' rinviato  per  l'assenza
del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra  persona
citata a comparire per esigenze di acquisizione della  prova,  quando
l'assenza e' giustificata  dalle  restrizioni  ai  movimenti  imposte
dall'obbligo  di  quarantena  o  dalla  sottoposizione  a  isolamento
fiduciario  in  conseguenza  delle  misure  urgenti  in  materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul
territorio  nazionale  previste  dalla  legge  o  dalle  disposizioni
attuative dettate  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro della salute. Agli effetti della durata della
sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2. 
    Art.   23-quater   (Unita'   ulteriori   che   concorrono    alla
determinazione dei saldi di  finanza  pubblica  del  conto  economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche). - 1. Agli enti indicati
nell'elenco 1 annesso al presente  decreto,  in  quanto  unita'  che,
secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti  nazionali  e
regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento  (UE)
n. 549/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  21  maggio
2013, concorrono alla determinazione dei saldi  di  finanza  pubblica
del conto economico consolidato delle amministrazioni  pubbliche,  si
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di  equilibrio  dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni  pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli  articoli  3  e  4  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in  materia  di
finanza pubblica. 
    2. All'articolo  11,  comma  6,  lettera  b),  del  codice  della
giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo  26
agosto 2016, n.  174,  dopo  le  parole:  "operata  dall'ISTAT"  sono
aggiunte  le  seguenti:  ",  ai  soli  fini  dell'applicazione  della
normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica". 
    Art.  23-quinquies  (Estensione  delle  risorse  finanziarie   ai
soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di
sicurezza). - 1. Al fine di  non  vanificare  la  portata  innovativa
dell'articolo 3-ter del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, di
rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da  COVID-19
e contestualmente di implementare  la  capienza  e  il  numero  delle
strutture sul territorio nazionale delle residenze  per  l'esecuzione
delle  misure  di  sicurezza,  l'autorizzazione  di  spesa   di   cui
all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9, e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021. 
    2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  1  milione
di  euro  a  decorrere   dall'anno   2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del  Fondo
unico  giustizia  da  destinare  mediante  riassegnazione  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 7, lettere  a)  e  b),  del  decreto-legge  16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre  2008,  n.  181,  che,  a  tale  fine,   restano   acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato». 
  All'articolo 24: 
    al comma 1, primo periodo, le parole: «a  quanto  prevista»  sono
sostituite dalle seguenti: «a quanto  previsto»,  le  parole:  «dalla
legge 77» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge n.  77»  e  le
parole: «nel decreto stesso» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel
medesimo provvedimento»; 
    al comma 4: 
      al primo  periodo,  le  parole  da:  «mediante  posta»  fino  a
«Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti:  «mediante
invio dall'indirizzo di posta elettronica  certificata  inserito  nel
Registro generale degli indirizzi certificati di cui  all'articolo  7
del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia»; 
      al secondo periodo, le parole: «e pubblicato sul Portale»  sono
sostituite dalle seguenti: «, pubblicato nel portale»; 
      all'ultimo periodo, dopo le parole: «relative ai formati  degli
atti» sono inserite le seguenti: «e alla sottoscrizione digitale»; 
      sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Quando   il
messaggio di  posta  elettronica  certificata  eccede  la  dimensione
massima  stabilita  nel  provvedimento  del  Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati di  cui  al  presente  comma,  il
deposito puo' essere eseguito mediante l'invio di  piu'  messaggi  di
posta elettronica certificata. Il deposito e'  tempestivo  quando  e'
eseguito entro la fine del giorno di scadenza»; 
    al comma 5, le parole: «comma precedente» sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 4»  e  dopo  le  parole:  «nella  casella  di  posta
elettronica certificata dell'ufficio» sono aggiunte le  seguenti:  «e
dell'intestazione della casella di posta elettronica  certificata  di
provenienza»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1,
e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito  di  cui  al
comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma  di  documento
informatico  e'  sottoscritto  digitalmente  secondo   le   modalita'
indicate con il provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi
informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica
indicazione degli allegati, che sono trasmessi in  copia  informatica
per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita'
all'originale. 
      6-ter. L'impugnazione e' trasmessa  tramite  posta  elettronica
certificata  dall'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del
difensore a  quello  dell'ufficio  che  ha  emesso  il  provvedimento
impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalita'  e  nel
rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non  si  applica  la
disposizione  di  cui  all'articolo  582,  comma  2,  del  codice  di
procedura penale. 
      6-quater. I motivi  nuovi  e  le  memorie  sono  proposti,  nei
termini rispettivamente previsti, secondo le modalita'  indicate  nei
commi 6-bis e  6-ter,  con  atto  in  formato  elettronico  trasmesso
tramite  posta  elettronica  certificata  dall'indirizzo   di   posta
elettronica certificata  del  difensore  a  quello  dell'ufficio  del
giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4. 
      6-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  6-bis,  6-ter  e
6-quater si applicano a tutti  gli  atti  di  impugnazione,  comunque
denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni  di  cui  agli
articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai
reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n.  354.
Nel caso di richiesta di riesame o di  appello  contro  ordinanze  in
materia  di  misure  cautelari   personali   e   reali,   l'atto   di
impugnazione, in  deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  6-ter,  e'
trasmesso  all'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   del
tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice  di  procedura
penale. 
      6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di
procedura penale, nel caso di proposizione  dell'atto  ai  sensi  del
comma 6-bis l'impugnazione e' altresi' inammissibile: 
        a)  quando  l'atto  di  impugnazione  non   e'   sottoscritto
digitalmente dal difensore; 
        b) quando le copie informatiche per immagine di cui al  comma
6-bis  non  sono  sottoscritte   digitalmente   dal   difensore   per
conformita' all'originale; 
        c) quando l'atto  e'  trasmesso  da  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata che non e'  presente  nel  Registro  generale
degli indirizzi certificati di cui al comma 4; 
        d) quando l'atto  e'  trasmesso  da  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata che non e' intestato al difensore; 
        e) quando  l'atto  e'  trasmesso  a  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio  che
ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del  Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o,
nel caso di richiesta di riesame o di  appello  contro  ordinanze  in
materia di misure cautelari personali e  reali,  a  un  indirizzo  di
posta elettronica certificata  diverso  da  quello  indicato  per  il
tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice  di  procedura
penale  dal  provvedimento  del  Direttore   generale   dei   sistemi
informativi e automatizzati di cui al comma 4. 
      6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che
ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche  d'ufficio,  con
ordinanza l'inammissibilita' dell'impugnazione e dispone l'esecuzione
del provvedimento impugnato. 
      6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si  applicano,  in
quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies. 
      6-novies. Ai fini dell'attestazione  del  deposito  degli  atti
trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da
6-bis a 6-quinquies e della continuita' della  tenuta  del  fascicolo
cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5. 
      6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis  a  6-novies
si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo,  agli  atti
di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti  successivamente
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Fino alla suddetta data  conservano  efficacia  gli
atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione  e  i
reclami  giurisdizionali   in   formato   elettronico,   sottoscritti
digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto alla casella di  posta  elettronica  certificata
del giudice competente, ai sensi del comma 4. 
      6-undecies. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate alla relativa  attuazione  vi  provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente». 
  All'articolo 25: 
    al comma 1, le parole  da:  «convertito»  fino  a  «n.  70»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 25 giugno 2020, n. 70»; 
    al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice  del  processo
amministrativo, » sono inserite  le  seguenti:  «di  cui  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, »; 
    al comma 3, le parole: «dell'articolo 4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del comma 1 del citato articolo 4». 
  All'articolo 26: 
    al comma 1, le parole da: «dell'art. 85» fino  a  «n.  126»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo  85  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27» e le parole: «art. 91, comma 2, del decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 2,  del  codice  della
giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto»; 
    al comma 2, all'alinea, le parole: «All'art. 257» sono sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 257» e l'ultimo periodo  e'  sostituito
dal seguente: «All'attuazione delle previsioni  di  cui  al  presente
articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica». 
  All'articolo 27: 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non   devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate alla relativa  attuazione  vi  provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente». 
  All'articolo 28: 
    al comma 1, le parole: «prevista dal comma 1 predetto  l'articolo
52» sono sostituite dalle seguenti: «prevista  dal  primo  comma  del
predetto articolo 52»; 
    al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2021». 
  All'articolo 29: 
    al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2021», le  parole:  «e  che  siano  stati  gia'
assegnati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  che  siano  stati
assegnati», le parole: «all'articolo 30-ter, » sono sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975,  »
e le parole: «commi uno e due dell'articolo 30-ter»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter»; 
    al comma 2, le parole:  «rispetto  ai  delitti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «con riferimento ai  condannati  per  delitti»  e  le
parole: «agli  articoli  416-bis»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«all'articolo 416-bis». 
  All'articolo 30: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021»; 
      alla  lettera  a),  le  parole:  «rispetto  ai  delitti»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «con  riferimento  ai  condannati   per
delitti» e le parole: «agli articoli 416-bis» sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo 416-bis»; 
    al comma 4, dopo le parole:  «La  procedura  di  controllo»  sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 3»; 
    al comma 6, le parole:  «Ai  fini  dell'applicazione  delle  pene
detentive di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini
dell'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma
1»; 
    dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
      «9-bis.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non   devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate alla relativa  attuazione  vi  provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente». 
  All'articolo 31: 
    al comma 1,  le  parole:  «con  regolamento  adottato  dal»  sono
sostituite dalle seguenti: «con regolamento del». 
  Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 31-bis (Misure urgenti in tema di prove orali del  concorso
notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione
forense nonche' in materia di elezioni degli  organi  territoriali  e
nazionali degli ordini professionali). - 1. All'articolo  254,  comma
3,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  le  parole:
"programmati sino al 30 settembre 2020" sono soppresse. 
    2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei  collegi
professionali, nazionali e territoriali, puo' avvenire, in tutto o in
parte, secondo modalita' telematiche, nel rispetto  dei  principi  di
segretezza e liberta' nella partecipazione al voto. 
    3. Il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio  stabilisce,
con proprio regolamento da adottare, secondo le  norme  previste  dai
rispettivi ordinamenti, entro  sessanta  giorni  a  far  data  dal  9
novembre 2020, le modalita' di espressione del voto a distanza  e  le
procedure di insediamento degli organi. 
    4. Nel caso di cui  al  comma  2  e  per  il  medesimo  fine,  il
consiglio nazionale dell'ordine o del collegio  dispone  con  proprio
provvedimento il differimento della data delle elezioni degli  organi
territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in
corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020,  per  un  periodo
non superiore a novanta giorni dalla medesima data. 
    5. Fino alla data di insediamento  dei  nuovi  organi  eletti  ai
sensi  del  presente  articolo  e  in  deroga  ai  termini   di   cui
all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono  fatti  salvi
gli atti emanati dagli ordini  e  collegi  territoriali  e  nazionali
scaduti. 
    Art. 31-ter (Differimento  dell'entrata  in  vigore  della  class
action). - 1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n.
31, le parole: "diciannove  mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"venticinque mesi". 
    Art. 31-quater (Disposizioni d'urgenza per lo  svolgimento  delle
elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato  della
Repubblica per l'anno 2020).  -  1.  In  considerazione  della  grave
recrudescenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine  di
contenere il carattere particolarmente  diffusivo  del  contagio,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3  e  4,  del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  marzo
1957, n. 361, nonche' dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo  unico
di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,  le  elezioni
suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del  Senato  della
Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020  si  svolgono
entro il 31 marzo 2021. 
    2. Dall'attuazione del  comma  1  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa  si  provvede
con le sole risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
    Art. 31-quinquies (Differimento delle  elezioni  degli  organismi
della rappresentanza sindacale). -  1.  Tenuto  conto  dell'emergenza
epidemiologica in  atto,  con  riferimento  al  periodo  contrattuale
2022-2024,  i  dati  relativi  alle  deleghe  rilasciate  a  ciascuna
amministrazione,     necessari     per      l'accertamento      della
rappresentativita' di cui all'articolo 43 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31  dicembre  2021  e
trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) non oltre il  31  marzo  dell'anno  successivo
dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da  un  rappresentante
dell'organizzazione  sindacale   interessata,   con   modalita'   che
garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e
con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati,  in
deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n.  165  del
2001, gli organismi di  rappresentanza  del  personale  anche  se  le
relative elezioni siano state gia' indette. Le elezioni  relative  al
rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgono entro il
15 aprile 2022. 
    2. Gli appositi accordi di cui  all'articolo  42,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per  le  elezioni  per  il
rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie possono prevedere  il
ricorso a modalita' telematiche in funzione dello  snellimento  delle
procedure, anche con riferimento alla presentazione  delle  liste  ed
alle assemblee sindacali. 
    Art. 31-sexies (Rinvio del federalismo fiscale). - 1. Nelle  more
del  riordino  del  sistema  della  fiscalita'  locale,  al   decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) all'articolo 2, comma 1, la parola: "2021", ovunque ricorre,
e' sostituita dalla seguente: "2023"; 
      b) all'articolo 4: 
        1) al comma 2, le parole: "Per gli anni  dal  2011  al  2020"
sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2022" e  le
parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle  seguenti:
"A decorrere dall'anno 2023"; 
        2) al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023"; 
      c) all'articolo 7: 
        1) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023"; 
        2) al comma 2, le parole: "entro  il  31  luglio  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022"; 
      d)  all'articolo  15,  commi  1  e  5,  la  parola:  "2021"  e'
sostituita dalla seguente: "2023". 
      Art. 31-septies (Disposizioni in materia  di  razionalizzazione
del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle  finanze
con  la  SOGEI  Spa).  -  1.  All'articolo  4,   comma   3-bis,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da:  "che,  sulla  base"
fino alla fine del comma sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  sono
svolte sulla base delle  strategie  di  sviluppo  per  l'informatica,
definite dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  comune
intesa  tra  i  capi  dei  Dipartimenti.  Ciascun  Dipartimento   del
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  fatta  eccezione  per  il
Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema informativo della
fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, stipula  un  apposito  accordo
con la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15,  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto  2008,  n.  133,  per  la  progettazione,  lo  sviluppo  e  la
conduzione  delle  infrastrutture,  dei  sistemi  e  delle  soluzioni
informatiche, della connettivita' e  per  l'erogazione  dei  connessi
servizi, secondo il modello relazionale  definito  dal  Dipartimento.
Analoga facolta' e' riconosciuta al Segretariato generale della Corte
dei conti per quanto concerne  i  sistemi  informativi  attinenti  al
sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con uno  o
piu' provvedimenti del  Capo  del  Dipartimento  dell'amministrazione
generale del personale e dei  servizi,  sentita  la  SOGEI  Spa,  gli
importi  dei  corrispettivi  previsti  dalla   convenzione   per   la
realizzazione e gestione delle  attivita'  informatiche  dello  Stato
2013-2016 sono rideterminati,  in  conseguenza  della  sottoscrizione
degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli  Dipartimenti,
secondo criteri di ripartizione  definiti  ed  applicati  nell'ambito
della convenzione, ivi inclusi  quelli  applicati  nell'ambito  delle
attivita' di customer satisfaction, approvati dal Comitato di governo
della convenzione  relativamente  all'anno  precedente.  Gli  effetti
della convenzione di cui al quarto periodo e degli  altri  accordi  e
rapporti  contrattuali  ad   essa   correlati   cessano   a   seguito
dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al secondo  e  al  terzo
periodo. Il Dipartimento delle finanze, ai  sensi  dall'articolo  56,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,
stipula, d'intesa con le Agenzie  fiscali  e  gli  altri  enti  della
fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto  regolativo  con
la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, per il  Sistema  informativo  della  fiscalita'.
Fino alla stipula del nuovo  atto  regolativo,  continuano  ad  avere
vigore gli istituti contrattuali  che  disciplinano  il  rapporto  di
servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la SOGEI Spa". 
    Art.  31-octies  (Responsabilita'   per   l'inadempimento   degli
obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, della legge 24  dicembre
2012, n. 234, e risoluzione delle controversie internazionali). -  1.
In considerazione dell'incremento del  numero  di  aiuti  individuali
alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche  per  effetto
delle misure eccezionali e  transitorie  attivabili  nell'ambito  del
quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel
corso  dell'attuale   emergenza   da   COVID-19,   e   tenuto   conto
dell'esigenza di  procedere  al  tempestivo  utilizzo  delle  risorse
pubbliche per contrastare e mitigare  gli  effetti  della  crisi,  in
deroga all'articolo 52,  comma  7,  terzo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio  2017,
n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31  dicembre
2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti  di
Stato di cui al citato articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo  periodo,
non comporta  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. 
    2. Al fine di definire modalita' semplificate  per  l'inserimento
degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva  e  assicurativa
nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e  di  razionalizzare  il
relativo regime di  responsabilita',  sono  apportate  le  necessarie
modifiche  al  regolamento  di  cui  all'articolo  52,  comma  6,   e
all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro
il 31 dicembre 2022. 
    3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) le parole: "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni
sui redditi e" sono sostituite dalle seguenti:  "vigenti  convenzioni
contro le doppie imposizioni sui redditi,"; 
      b) dopo le parole: "legge 22 marzo 1993, n. 99," sono  inserite
le seguenti: "e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del  10
ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n.  49,
e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative
di  carattere  generale  e  degli  atti  dell'Agenzia  delle  entrate
adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,". 
    4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973,  n.  602,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: "Nel caso in cui le imposte  o  le  maggiori  imposte  sono
dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita'  competenti
degli   Stati   esteri   a   seguito   delle   procedure   amichevoli
interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro
le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di  cui  al  periodo
precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi". 
    Art. 31-novies (Facolta' di estensione del termine di durata  dei
fondi immobiliari quotati). - 1. I gestori di fondi  di  investimento
alternativi che, ai sensi delle previsioni di legge e del regolamento
del fondo, gestiscono fondi immobiliari italiani  i  cui  certificati
rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di  negoziazione,
possono, entro il 31  dicembre  2020,  nell'esclusivo  interesse  dei
partecipanti,  modificare  il  regolamento  del  fondo   secondo   le
procedure di cui al presente articolo, per stabilire la  possibilita'
di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo  non
oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di  completare  lo  smobilizzo
degli investimenti (la "Proroga Straordinaria").  Tale  modifica  del
regolamento e' possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti
alla data del 30 novembre 2020, anche nel caso in cui: 1) il relativo
regolamento di gestione gia' preveda la possibilita' di prorogarne la
durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo  11,  comma
2, del regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 (il "Periodo di Grazia"),  ma  tale
facolta' non sia stata ancora esercitata alla data  del  30  novembre
2020, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente
avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della
proroga di cui al Periodo di Grazia; 2) sia gia' stata deliberata  la
proroga  della  durata  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  2,  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 5 marzo 2015, n. 30 ("Periodo di  Grazia"),  ovvero  i  fondi
immobiliari anzidetti  si  trovino  nel  Periodo  di  Grazia;  3)  il
relativo regolamento di gestione  gia'  preveda  la  possibilita'  di
avvalersi della proroga straordinaria di cui all'articolo  22,  comma
5-bis, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  116;  4)  la  loro
scadenza ricorra entro il  31  dicembre  2020.  L'eventuale  adozione
della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a
partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria,
fermo restando  che  una  volta  scaduto  il  termine  della  Proroga
Straordinaria i gestori possono  eventualmente  avvalersi  nuovamente
del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla
durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva  adozione
della Proroga Straordinaria. 
    2.  I  gestori  esercitano  i   poteri   di   eventuale   Proroga
Straordinaria di cui al comma 1, previa  approvazione  dell'assemblea
dei partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere  la  riunione
ed il voto esclusivamente mediante mezzi  di  telecomunicazione,  nel
rispetto dei termini e delle condizioni,  quanto  alle  modalita'  di
svolgimento, di cui all'articolo 106, comma 2, del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020,  n.  27.  L'avviso  di  convocazione  dell'assemblea  e'
pubblicato, anche in deroga ai  termini  di  preavviso  previsti  nei
regolamenti di gestione, con un preavviso minimo di sette  giorni  di
calendario. Durante il periodo di Proroga Straordinaria e,  nel  caso
in cui il gestore  vi  faccia  ricorso,  nel  successivo  Periodo  di
Grazia, la misura della commissione di gestione su  base  annuale  e'
ridotta  di  due  terzi  rispetto  alla   commissione   di   gestione
originariamente  indicata  nel  relativo   regolamento   al   momento
dell'istituzione del fondo gestito ed e' fatto divieto  di  prelevare
dal fondo provvigioni di incentivo. 
    3. In quanto compatibili si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, commi da 5-quater a 5-novies, del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116. 
    4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in
conformita' al  presente  articolo  si  intendono  approvate  in  via
generale ai sensi del  provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  19
gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  19  marzo
2015. 
    Art. 31-decies (Modifiche all'articolo 58  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126). - 1.  All'articolo  58  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, le parole: "pari  a  600  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 che costituisce limite di spesa"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e  200  milioni
di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse
relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione
delle istanze di contributo gia' presentate entro il 15 dicembre 2020
e parzialmente  soddisfatte  con  lo  stanziamento  per  l'anno  2020
nonche'  al  finanziamento  delle  eventuali  ulteriori  istanze   di
contributo raccolte con le medesime modalita' e procedure di  cui  al
comma 6 del  presente  articolo  e  al  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al  fine  di  un
celere  avvio  delle  procedure  di  erogazione  del  contributo  ivi
previsto,  il  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della  misura  di
cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale 27  ottobre  2020,
entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro"; 
      b) al comma 2, le parole da: "con codice ATECO prevalente" fino
a "materia prima di territorio" sono sostituite dalle seguenti:  "con
codice ATECO prevalente 56.10.11,  56.21.00,  56.29.10,  56.29.20  e,
limitatamente alle attivita'  autorizzate  alla  somministrazione  di
cibo, 55.10.00, nonche' con codice ATECO  55.20.52  e  56.10.12,  per
l'acquisto di  prodotti,  inclusi  quelli  vitivinicoli,  di  filiere
agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima
di  territorio.  Gli  ittiturismi,  ai  soli  fini   della   presente
procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12". 
    2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 27 ottobre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020, e' conseguentemente adeguato  a
quanto previsto al comma 1, lettera a). 
    3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
    Art.  31-undecies  (Disposizioni  in  materia  di  infrastrutture
stradali). - 1. In relazione alle infrastrutture autostradali di  cui
all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi
avvalere di societa' in house esistenti nel ruolo di concessionari ai
sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la societa'  da  essi  a
tale fine individuata puo' procedere, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in  deroga  allo
statuto,  al  riscatto  previa  delibera  dell'assemblea  dei   soci,
adottata con la maggioranza prevista per le assemblee  straordinarie,
delle azioni di titolarita', alla  data  del  30  novembre  2020,  di
soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di
riscatto, i termini di quindici giorni e di  trenta  giorni  previsti
dall'articolo 2437-quater, secondo  comma,  del  codice  civile  sono
ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine
di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-quater e' ridotto a
venti  giorni.  Relativamente  all'infrastruttura  autostradale   A22
Brennero-Modena,  ai  fini  della  determinazione   del   valore   di
liquidazione delle azioni, non si tiene conto della  consistenza  del
fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. 
    Art. 31-duodecies (Utilizzo  dei  materiali  legnosi  provenienti
dalla manutenzione dei corsi d'acqua). - 1. Al fine di  garantire  la
riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua  a
carico degli enti locali e degli altri enti  competenti,  nonche'  la
produzione di  energia  elettrica  mediante  impianti  alimentati  da
biomassa,  il  materiale  e  i  residui  legnosi  provenienti   dalla
manutenzione  dei  corsi  d'acqua  realizzati  in  base  a   progetti
autorizzati dagli enti pubblici  preposti,  contenenti  l'indicazione
topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai  criteri
della tracciabilita'  e  rintracciabilita'  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  2  marzo
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, e
sono conseguentemente considerati "biomassa  e  biogas  derivanti  da
prodotti agricoli, di allevamento e forestali" ai sensi dell'articolo
2 del suddetto decreto nonche' inclusi nella tabella B  del  medesimo
decreto. 
    Art. 31-terdecies (Modifiche al  decreto  legislativo  28  giugno
2005, n. 139). - 1. Al decreto legislativo 28 giugno  2005,  n.  139,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        "1-bis. Presso ogni Consiglio  dell'Ordine  e'  istituito  il
Comitato pari opportunita' eletto  con  le  modalita'  stabilite  con
regolamento approvato dal Consiglio nazionale"; 
      b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) e' inserita  la
seguente: 
        "m-bis)  predispone  l'elenco  dei  soggetti,  alternati  per
genere almeno nelle prime posizioni, da trasmettere al presidente del
tribunale nel cui circondario e' istituito l'Ordine per la nomina del
consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti  al
genere meno rappresentato"; 
      c) all'articolo 21, comma 5, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "Sono ammesse  solo  le  liste  nelle  quali  e'  assicurato
l'equilibrio tra i generi in modo che al  genere  meno  rappresentato
sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata  per
difetto"; 
      d) all'articolo 25, comma 6,  dopo  le  parole:  "nel  rispetto
delle proporzioni di cui al comma 2" sono inserite  le  seguenti:  "e
dell'equilibrio tra i generi" ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi,  le  liste
elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti  al  genere
meno rappresentato"; 
      e) all'articolo 26, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        "4-bis.  Presso  il  Consiglio  nazionale  e'  istituito   il
Comitato  nazionale  pari  opportunita',  i   cui   componenti   sono
costituiti da un  rappresentante  per  ciascuna  regione  scelto  dai
Comitati pari opportunita' locali, oltre a due  delegati  consiglieri
nazionali". 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c)  e  d),  non  si
applicano ai  procedimenti  elettorali  gia'  avviati  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». 
  Dopo articolo 32 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 32-bis (Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze  armate  e  del
Corpo di polizia penitenziaria, nonche' per  l'emersione  del  lavoro
irregolare). - 1. Ai fini della  prosecuzione,  a  decorrere  dal  25
novembre e fino al 31 dicembre  2020,  del  dispositivo  di  pubblica
sicurezza preordinato al contenimento della diffusione  del  contagio
da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori compiti  comunque
connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e'  autorizzata,  per
l'anno 2020, l'ulteriore  spesa  di  euro  62.296.824,  di  cui  euro
48.522.984 per il pagamento delle indennita' di ordine  pubblico  del
personale delle  Forze  di  polizia  e  degli  altri  oneri  connessi
all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del  personale
delle Forze di polizia. 
    2. Al fine di garantire la piena funzionalita' del dispositivo di
soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1°
novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attivita'  di
soccorso pubblico e di scorta tecnica in  caso  di  trasferimento  in
condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino  al
31 dicembre 2020, in  relazione  agli  accresciuti  impegni  connessi
all'emergenza epidemiologica in corso,  e'  autorizzata,  per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro  5.325.302  per  il  pagamento  delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. 
    3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro  straordinario  e
del compenso forfetario di  impiego  al  personale  militare  medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative  delle  Forze  armate,  indispensabile  ad  assicurare   lo
svolgimento  delle  molteplici  attivita'  aggiuntive  necessarie   a
contrastare  l'eccezionale  diffusione   del   COVID-19   sull'intero
territorio nazionale, e' autorizzata la  spesa  complessiva  di  euro
6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020  ed  euro  2.169.162
per l'anno 2021. I  compensi  accessori  di  cui  al  presente  comma
possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti  individuali  di
cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e  a
quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. 
    4. All'articolo 103 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 23, primo periodo, le parole: "24.615.384 euro  per
il 2020 e di 5.384.616  euro  per  il  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30.000.000 di euro per l'anno 2021"; 
      b) al comma 25, primo periodo, le parole: "euro 24.615.384  per
l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per  l'anno  2021,"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30.000.000 di euro per l'anno 2021". 
    5. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti  volte  a
garantire, nel  piu'  gravoso  contesto  di  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il regolare  e  pieno  svolgimento  delle
attivita' istituzionali di trattamento e di sicurezza negli  istituti
penitenziari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la  spesa  complessiva
di euro 3.636.500  per  il  pagamento,  anche  in  deroga  ai  limiti
vigenti, delle prestazioni  di  lavoro  straordinario  del  personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal
16 ottobre al 31 dicembre 2020. 
    6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si  provvede,
per l'anno 2020,  quanto  a  euro  571.500,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  e,  quanto  a  euro  3.065.000,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
    7. Agli oneri derivanti dai commi  1,  2,  3  e  4  del  presente
articolo, pari a 71,96 milioni di euro per  l'anno  2020  e  a  26,78
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
34. 
    Art. 32-ter (Trattazione scritta di udienze civili  da  parte  di
magistrati   onorari).   -   1.   Al   fine   della    corresponsione
dell'indennita' di udienza  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, in favore dei  magistrati
onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di  tribunale,
la modalita'  di  svolgimento  delle  udienze  civili  a  trattazione
scritta, di cui all'articolo  221,  comma  4,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio  2020,  n.  77,  si  intende  equiparata  alla  modalita'   di
svolgimento delle udienze civili in presenza. 
    2. Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  1  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    Art. 32-quater (Contributo in  favore  delle  regioni  a  statuto
ordinario per il ristoro delle categorie soggette  a  restrizioni  in
relazione  all'emergenza  da  COVID-19).  -  1.  Fermi  restando  gli
obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a  statuto
ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b),  della  legge
30 dicembre 2018,  n.  145,  e'  assegnato  alle  regioni  a  statuto
ordinario un contributo per  l'anno  2020  di  250  milioni  di  euro
ripartito secondo la tabella  A,  destinato  al  finanziamento  delle
quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno  2020.  Il
contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma
466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le  risorse
conseguentemente liberate sono destinate al ristoro  delle  categorie
soggette a restrizioni  in  relazione  all'emergenza  da  COVID-19  o
riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano
assegnati entro il  31  dicembre  2020.  Le  variazioni  di  bilancio
riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite  dal  bilancio  dello
Stato connesse all'emergenza da  COVID-19  possono  essere  stabilite
dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.  Ai
relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini
di saldo netto da finanziare e a 250 milioni di euro per l'anno  2021
in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai  sensi
dell'articolo 34. 
 
Tabella A 
    

+=======================+======================+====================+
|                       |                      |     Riparto del    |
|                       |                      |  contributo per la |
|Regioni                |Percentuale di riparto|riduzione del debito|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Abruzzo                |                 3,16%|        7.906.447,37|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Basilicata             |                 2,50%|        6.246.447,37|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Calabria               |                 4,46%|       11.151.447,37|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Campania               |                10,54%|       26.349.605,26|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Emilia-Romagna         |                 8,51%|       21.266.447,37|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Lazio                  |                11,70%|       29.258.289,47|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Liguria                |                 3,10%|        7.751.973,68|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Lombardia              |                17,48%|       43.706.315,79|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Marche                 |                 3,48%|        8.705.921,05|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Molise                 |                 0,96%|        2.393.026,32|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Piemonte               |                 8,23%|       20.568.026,32|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Puglia                 |                 8,15%|       20.381.710,53|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Toscana                |                 7,82%|       19.543.289,47|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Umbria                 |                 1,96%|        4.905.131,58|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Veneto                 |                 7,95%|       19.865.921,05|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|               TOTALE  |               100,00%|      250.000.000,00|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
    
 
    2. Per l'anno 2021 e' assegnato alle regioni a statuto  ordinario
un contributo di 110 milioni  di  euro  destinato  al  ristoro  delle
categorie  soggette  a  restrizioni  in  relazione  all'emergenza  da
COVID-19. Il riparto del contributo fra  le  regioni  e'  effettuato,
sulla  base  della  proposta  formulata  dalle  regioni  in  sede  di
auto-coordinamento, con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare entro il 31 gennaio 2021 sulla base dei seguenti criteri: 
      a) quanto a 90 milioni di euro: 
        1)  nella  misura  del  50   per   cento   per   le   regioni
caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di
rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in
tale stato; 
        2)  nella  misura  del  30   per   cento   per   le   regioni
caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un livello di
rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in
tale stato; 
        3)  nella  misura  del  20  per  cento  per  le  regioni  non
rientranti nelle categorie di cui ai numeri 1) e 2); 
      b)  quanto  a  20  milioni  di  euro  considerando  le  regioni
destinatarie di  ordinanze  regionali  piu'  restrittive  rispetto  a
quanto disposto dai provvedimenti  governativi,  adottate  fino  alla
data della proposta di cui al presente comma. 
    3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 110 milioni  di  euro,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. 
    Art. 32-quinquies (Misure di ristoro per le famiglie residenti  e
per le imprese locali delle isole minori). - 1. In considerazione del
fatto che l'approvvigionamento idrico  delle  isole  minori  e'  piu'
oneroso rispetto alla media nazionale,  a  parziale  copertura  delle
spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento  della  relativa
tariffa nei limiti dello stanziamento di cui  al  presente  articolo,
allo scopo di non gravare  ulteriormente  sulla  precaria  situazione
finanziaria creata dalla pandemia  alle  famiglie  residenti  e  alle
imprese locali, e' disposta la concessione  di  un  trasferimento  ai
comuni delle isole minori di euro 3 milioni per l'anno 2021. 
    2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 e'  effettuato  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il  28  febbraio
2021,  in  proporzione  alle  spese  sostenute  nell'anno  2020   per
l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua,  come  certificate  dai
comuni interessati entro il 31 gennaio 2021. 
    3. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a 3 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto. 
    Art.   32-sexies   (Disposizioni   in   favore   dei   lavoratori
appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo). - 1. Gli enti locali
sono  autorizzati  alla  prosecuzione  dei  rapporti  di  lavoro   di
personale con contratto di lavoro atipico appartenente al bacino  PIP
- Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000,  n.
24, in essere o scaduti nell'anno 2020, fino al 31 dicembre 2021. 
    2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate  provvedono  agli  adempimenti  previsti   dal   presente
articolo  con  l'utilizzo  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente». 
  All'articolo 33: 
    al comma 1, le parole: «mediante ai sensi» sono sostituite  dalle
seguenti: «ai sensi». 
  Nel titolo III, dopo l'articolo 33 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 33-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». 
  L'articolo 34 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 34 (Disposizioni finanziarie). - 1. Il Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'  incrementato
di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50  milioni  di  euro  per
l'anno 2023. 
    2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  186,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 2 milioni di
euro per l'anno 2025. 
    3. Le minori entrate derivanti dal  comma  7,  lettera  a),  sono
valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022. 
    4. In  considerazione  delle  necessita'  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021  e  2022  la  dotazione
finanziaria complessiva del Fondo di cui  all'articolo  32-ter.1  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,
ferma restando la finalita' di assicurare la  gratuita'  dell'accesso
alla procedura ivi prevista, puo'  essere  utilizzata  anche  per  le
esigenze connesse alle spese di funzionamento,  comunque  denominate,
relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998. 
    5.  Gli  effetti  finanziari  derivanti  dagli  articoli   1-ter,
1-quater, 3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies,  commi  3  e  4,
13-septies, 13-novies, 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bis e  32-quater
e dai commi 6, 10 e  11  del  presente  articolo  sono  coerenti  con
l'autorizzazione  al  ricorso  all'indebitamento  approvata   il   26
novembre 2020 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica
con le risoluzioni di  approvazione  della  relazione  al  Parlamento
presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012,  n.
243. All'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1,  della  legge  27
dicembre  2019,  n.  160,  gli  importi,  per   l'anno   2020,   sono
rideterminati come indicato nell'Allegato 5 al presente decreto. 
    6. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 610  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
    7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater,
2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-quinquies,  12-bis,
12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies,  commi  3  e  4,
13-septies, 13-novies, 13-duodecies,  13-terdecies,  13-quaterdecies,
13-quinquiesdecies, 13-septiesdecies, 13-duodevicies, 15, 15-bis, 16,
16-bis,  17,  17-bis,  19-quater,  19-decies,  19-undecies,  20,  21,
22-bis, 22-ter, 31-decies, 32, 32-bis, 32-quater e 33 e dai commi  1,
2, 3, 6, 10 e 11 del presente articolo, determinati  complessivamente
in 19.021,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977  milioni  di
euro per l'anno 2021, 161,6 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  50
milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno  2025,
che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini
di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per
l'anno 2021, in 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73  milioni
di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024  e  in
23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: 
      a) quanto a 860 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  da
parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  a  valere  sulle  somme
trasferite alla predetta Agenzia per effetto  dell'articolo  176  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
      b) quanto a 1.680 milioni di euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
      c) quanto a 3.390 milioni di euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  autorizzazioni  di  spesa  di   cui
all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126; 
      d) quanto a 32  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
      e) quanto a 18,7 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
      f) quanto a 18,8 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
      g) quanto a 3,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
      h) quanto a 101,3 milioni di euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27.
Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma  1,
del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile
2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo  2  dello
stesso decreto ministeriale, come successivamente  rideterminato,  e'
ridotto di pari importo; 
      i) quanto a 804 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
      l) quanto a 730 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  2,  comma  55,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
      m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a  93,3  milioni
di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a  23
milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione  del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189; 
      n) quanto a 131 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307; 
      o) quanto a 30,6 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
      p) quanto a 8.233,1 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e,  in
termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 69,331 milioni di euro
per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per  l'anno  2021  e  53,8
milioni di euro per l'anno 2023, mediante  utilizzo  di  quota  parte
delle maggiori entrate e minori spese  derivanti  dagli  articoli  5,
9-quinquies, 12, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies,
13-septies, 13-novies, 19-undecies, 22, 32 e 32-bis e  dalla  lettera
a) del presente comma; 
      q) quanto a 160 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
      r) quanto a 5.260 milioni di euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
      s) quanto a 200 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo  3,  comma  3,
del  decreto-legge  5  febbraio   2020,   n.   3,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21; 
      t) quanto a 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 9 novembre 2020,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono  acquisite  per
detto importo definitivamente all'erario; 
      u) quanto a 170 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative
all'attivazione,  alla  locazione  e  alla  gestione  dei  centri  di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari; 
      v) quanto a 30  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma  1,  del  decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67; 
      z) quanto a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
      aa) quanto a 500 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per  la  reiscrizione  dei
residui  passivi  perenti  della  spesa  in  conto  capitale  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
      bb) quanto a 157 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per  la  reiscrizione  dei
residui  passivi  perenti  della  spesa  di  parte  corrente  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
      cc) quanto a 220,1 milioni di euro per  l'anno  2021,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti  dagli
effetti dell'articolo 13-duodecies; 
      dd)  quanto  a  24.615.384  euro  per  l'anno  2020,   mediante
corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di
cui all'articolo 32-bis, comma 4, lettera b); 
      ee) quanto a 350 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di
cui all'articolo 31-decies, comma 1, lettera a); 
      ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di
cassa, mediante corrispondente riduzione  della  missione  "Fondi  da
ripartire", programma "Fondi di riserva e speciali", dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; 
      gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 5. 
    8.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio  delle  risorse  destinate  alle  misure  previste   dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77,  dal  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto, al fine  di  assicurare
il rispetto del limite complessivo massimo  delle  autorizzazioni  al
ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera  dei
deputati e dal Senato della Repubblica con le relative risoluzioni e,
ove  necessario,  l'eventuale  adozione  delle  iniziative   previste
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
    9. Le risorse destinate all'attuazione da parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
    10. Il Fondo da assegnare per  la  sistemazione  contabile  delle
partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, e'  incrementato  di  90
milioni di euro per l'anno 2020.  Al  fine  di  accelerare  nel  2020
l'estinzione delle partite iscritte al  conto  sospeso,  le  medesime
risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui e'  affidato  il
servizio di tesoreria dello Stato, il quale  provvede  alle  relative
sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla  competente
Amministrazione ogni  elemento  informativo  utile  delle  operazioni
effettuate di  individuazione  e  regolazione  di  ciascuna  partita,
secondo  lo  schema  trasmesso  dal  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. 
    11. Al fine di consentire l'attuazione di quanto  disposto  dagli
articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis, e 229,  commi  2-bis  e
4-bis, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e  dagli  articoli
85, comma 1, 88, comma 2, e 89, comma 4, del decreto-legge 14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per
l'anno 2020 e' consentita la conservazione in conto  residui  per  il
relativo utilizzo nell'esercizio  successivo.  Conseguentemente,  per
tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma  9,  primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'  da  intendersi
riferita all'anno 2021. 
    12. Ai fini dell'articolo 265,  comma  9,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77,  si  considerano  utilizzate,  oltre  alle  somme
impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009,  n.
196, anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie  delle
risorse di cui  al  comma  8  del  citato  articolo  265,  secondo  i
rispettivi ordinamenti, alla  data  del  20  dicembre  2020,  abbiano
adottato gli atti presupposti  all'impegno  delle  risorse.  Per  gli
interventi  di  conto  capitale  non  si  applica   quanto   disposto
dall'articolo 265, comma  9,  primo  periodo,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e non trova applicazione la disposizione  di  cui
all'articolo 4-quater, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, relativamente  ai  termini  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009. 
    13. Le somme  destinate  all'estinzione  delle  anticipazioni  di
tesoreria  previste  ai  sensi  delle  disposizioni   contenute   nei
provvedimenti indicati al comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio   2020,   n.   77,   sono   impegnate   per   la    necessaria
regolarizzazione. 
    14. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi  12
e 13 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi  comprese
quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da  impegni  di
spesa delegata per le quali non ricorrono i  presupposti  di  cui  al
comma 12. I competenti organi di controllo  vigilano  sulla  corretta
applicazione del presente comma. 
    15. Ai fini dell'immediata attuazione delle  disposizioni  recate
dal presente decreto, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa». 
    L'allegato 1 e' sostituito dal seguente: 
 
                                                         « Allegato 1 
                                                         (articolo 1) 
    

        =====================================================
        |           Codice ATECO            |       %       |
        +===================================+===============+
        |493210 - Trasporto con taxi        |    100,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |493220 - Trasporto mediante        |               |
        |noleggio di autovetture da rimessa |               |
        |con conducente                     |    100,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |493901 - Gestioni di funicolari,   |               |
        |ski-lift e seggiovie se non facenti|               |
        |parte dei sistemi di transito      |               |
        |urbano o sub-urbano                |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |522190 - Altre attivita' connesse  |               |
        |ai trasporti terrestri nca         |    100,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |551000 - Alberghi                  |    150,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |552010 - Villaggi turistici        |    150,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |552020 - Ostelli della gioventu'   |    150,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |552030 - Rifugi di montagna        |    150,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |552040 - Colonie marine e montane  |    150,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |552051 - Affittacamere per brevi   |               |
        |soggiorni, case ed appartamenti per|               |
        |vacanze, bed and breakfast,        |               |
        |residence                          |    150,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |552052 - Attivita' di alloggio     |               |
        |connesse alle aziende agricole     |    150,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |553000 - Aree di campeggio e aree  |               |
        |attrezzate per camper e roulotte   |    150,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |559020 - Alloggi per studenti e    |               |
        |lavoratori con servizi accessori di|               |
        |tipo alberghiero                   |    150,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |561011 - Ristorazione con          |               |
        |somministrazione                   |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |561012 - Attivita' di ristorazione |               |
        |connesse alle aziende agricole     |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |561030 - Gelaterie e pasticcerie   |    150,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |561041 - Gelaterie e pasticcerie   |               |
        |ambulanti                          |    150,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |561042 - Ristorazione ambulante    |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |561050 - Ristorazione su treni e   |               |
        |navi                               |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |562100 - Catering per eventi,      |               |
        |banqueting                         |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |563000 - Bar e altri esercizi      |               |
        |simili senza cucina                |    150,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |591300 - Attivita' di distribuzione|               |
        |cinematografica, di video e di     |               |
        |programmi televisivi               |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |591400 - Attivita' di proiezione   |               |
        |cinematografica                    |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |749094 - Agenzie ed agenti o       |               |
        |procuratori per lo spettacolo e lo |               |
        |sport                              |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |773994 - Noleggio di strutture ed  |               |
        |attrezzature per manifestazioni e  |               |
        |spettacoli: impianti luce ed audio |               |
        |senza operatore, palchi, stand ed  |               |
        |addobbi luminosi                   |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |799011 - Servizi di biglietteria   |               |
        |per eventi teatrali, sportivi ed   |               |
        |altri eventi ricreativi e          |               |
        |d'intrattenimento                  |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |799019 - Altri servizi di          |               |
        |prenotazione e altre attivita' di  |               |
        |assistenza turistica non svolte    |               |
        |dalle agenzie di viaggio nca       |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |799020 - Attivita' delle guide e   |               |
        |degli accompagnatori turistici     |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |823000 - Organizzazione di convegni|               |
        |e fiere                            |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |855209 - Altra formazione culturale|    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |900101 - Attivita' nel campo della |               |
        |recitazione                        |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |900109 - Altre rappresentazioni    |               |
        |artistiche                         |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |900201 - Noleggio con operatore di |               |
        |strutture ed attrezzature per      |               |
        |manifestazioni e spettacoli        |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |900209 - Altre attivita' di        |               |
        |supporto alle rappresentazioni     |               |
        |artistiche                         |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |900309 - Altre creazioni artistiche|               |
        |e letterarie                       |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |900400 - Gestione di teatri, sale  |               |
        |da concerto e altre strutture      |               |
        |artistiche                         |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |920009 - Altre attivita' connesse  |               |
        |con le lotterie e le scommesse     |               |
        |(comprende le sale bingo)          |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |931110 - Gestione di stadi         |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |931120 - Gestione di piscine       |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |931130 - Gestione di impianti      |               |
        |sportivi polivalenti               |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |931190 - Gestione di altri impianti|               |
        |sportivi nca                       |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |931200 - Attivita' di club sportivi|    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |931300 - Gestione di palestre      |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |931910 - Enti e organizzazioni     |               |
        |sportive, promozione di eventi     |               |
        |sportivi                           |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |931999 - Altre attivita' sportive  |               |
        |nca                                |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |932100 - Parchi di divertimento e  |               |
        |parchi tematici                    |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |932910 - Discoteche, sale da ballo |               |
        |night-club e simili                |    400,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |932930 - Sale giochi e biliardi    |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |932990 - Altre attivita' di        |               |
        |intrattenimento e di divertimento  |               |
        |nca                                |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |949920 - Attivita' di              |               |
        |organizzazioni che perseguono fini |               |
        |culturali, ricreativi e la         |               |
        |coltivazione di hobby              |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |949990 - Attivita' di altre        |               |
        |organizzazioni associative nca     |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |960410 - Servizi di centri per il  |               |
        |benessere fisico (esclusi gli      |               |
        |stabilimenti termali)              |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |960420 - Stabilimenti termali      |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |960905 - Organizzazione di feste e |               |
        |cerimonie                          |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |493909 - Altre attivita' di        |               |
        |trasporti terrestri di passeggeri  |               |
        |nca                                |    100,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |503000 - Trasporto di passeggeri   |               |
        |per vie d'acqua interne (inclusi i |               |
        |trasporti lagunari)                |    100,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |619020 - Posto telefonico pubblico |               |
        |ed Internet Point                  |    50,00%     |
        +-----------------------------------+---------------+
        |742011 - Attivita' di fotoreporter |    100,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |742019 - Altre attivita' di riprese|               |
        |fotografiche                       |    100,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |855100 - Corsi sportivi e          |               |
        |ricreativi                         |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |855201 - Corsi di danza            |    100,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |920002 - Gestione di apparecchi che|               |
        |consentono vincite in denaro       |               |
        |funzionanti a moneta o a gettone   |    100,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |960110 - Attivita' delle lavanderie|               |
        |industriali                        |    100,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |477835 - Commercio al dettaglio di |               |
        |bomboniere                         |    100,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |522130 - Gestione di stazioni per  |               |
        |autobus                            |    100,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |931992 - Attivita' delle guide     |               |
        |alpine                             |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |743000 - Traduzione e              |               |
        |interpretariato                    |    100,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |561020 - Ristorazione senza        |               |
        |somministrazione con preparazione  |               |
        |di cibi da asporto                 |    50,00%     |
        +-----------------------------------+---------------+
        |910100 - Attivita' di biblioteche  |               |
        |ed archivi                         |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |910200 - Attivita' di musei        |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |910300 - Gestione di luoghi e      |               |
        |monumenti storici e attrazioni     |               |
        |simili                             |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |910400 - Attivita' degli orti      |               |
        |botanici, dei giardini zoologici e |               |
        |delle riserve naturali             |    200,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+
        |205102 - Fabbricazione di articoli |               |
        |esplosivi                          |    100,00%    |
        +-----------------------------------+---------------+

    
 
        Dopo l'allegato 1 sono aggiunti i seguenti: 
 
                                                         « Allegato 2 
                                                     (articolo 1-bis) 
    

  =================================================================
  |  Codice ATECO   |            Descrizione            |    %    |
  +=================+===================================+=========+
  |    47.19.10     |Grandi magazzini                   |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Empori ed altri negozi non         |         |
  |                 |specializzati di vari prodotti non |         |
  |    47.19.90     |alimentari                         |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di tessuti  |         |
  |                 |per l'abbigliamento, l'arredamento |         |
  |    47.51.10     |e di biancheria per la casa        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di filati   |         |
  |    47.51.20     |per maglieria e merceria           |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di tende e  |         |
  |    47.53.11     |tendine                            |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |    47.53.12     |Commercio al dettaglio di tappeti  |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di carta da |         |
  |                 |parati e rivestimenti per pavimenti|         |
  |    47.53.20     |(moquette e linoleum)              |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         |
  |                 |elettrodomestici in esercizi       |         |
  |    47.54.00     |specializzati                      |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di natanti e|         |
  |    47.64.20     |accessori                          |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di calzature|         |
  |    47.72.10     |e accessori                        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
  |    47.78.34     |da regalo e per fumatori           |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         |
  |    47.59.10     |per la casa                        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di utensili |         |
  |                 |per la casa, di cristallerie e     |         |
  |    47.59.20     |vasellame                          |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di macchine |         |
  |                 |per cucire e per maglieria per uso |         |
  |    47.59.40     |domestico                          |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di strumenti|         |
  |    47.59.60     |musicali e spartiti                |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
  |                 |in legno, sughero, vimini e        |         |
  |                 |articoli in plastica per uso       |         |
  |    47.59.91     |domestico                          |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di altri    |         |
  |    47.59.99     |articoli per uso domestico nca     |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         |
  |                 |registrazioni musicali e video in  |         |
  |    47.63.00     |esercizi specializzati             |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         |
  |    47.71.10     |confezioni per adulti              |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di pellicce |         |
  |    47.71.40     |e di abbigliamento in pelle        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di cappelli,|         |
  |    47.71.50     |ombrelli, guanti e cravatte        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
  |    47.72.20     |di pelletteria e da viaggio        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di orologi, |         |
  |                 |articoli di gioielleria e          |         |
  |    47.77.00     |argenteria                         |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         |
  |    47.78.10     |per ufficio                        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di oggetti  |         |
  |    47.78.31     |d'arte (incluse le gallerie d'arte)|  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di oggetti  |         |
  |    47.78.32     |d'artigianato                      |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di arredi   |         |
  |    47.78.33     |sacri ed articoli religiosi        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         |
  |    47.78.35     |bomboniere                         |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         |
  |                 |chincaglieria e bigiotteria        |         |
  |                 |(inclusi gli oggetti ricordo e gli |         |
  |                 |articoli di promozione             |         |
  |    47.78.36     |pubblicitaria)                     |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
  |    47.78.37     |per le belle arti                  |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di armi e   |         |
  |    47.78.50     |munizioni, articoli militari       |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         |
  |                 |filatelia, numismatica e articoli  |         |
  |    47.78.91     |da collezionismo                   |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di spaghi,  |         |
  |                 |cordami, tele e sacchi di juta e   |         |
  |                 |prodotti per l'imballaggio (esclusi|         |
  |    47.78.92     |quelli in carta e cartone)         |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
  |    47.78.94     |per adulti (sexy shop)             |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di altri    |         |
  |    47.78.99     |prodotti non alimentari nca        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di libri di |         |
  |    47.79.10     |seconda mano                       |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         |
  |    47.79.20     |usati e oggetti di antiquariato    |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di indumenti|         |
  |    47.79.30     |e altri oggetti usati              |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Case d'asta al dettaglio (escluse  |         |
  |    47.79.40     |aste via internet)                 |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |    47.81.01     |prodotti ortofrutticoli            |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |    47.81.02     |prodotti ittici                    |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |    47.81.03     |carne                              |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |                 |altri prodotti alimentari e bevande|         |
  |    47.81.09     |nca                                |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |                 |tessuti, articoli tessili per la   |         |
  |    47.82.01     |casa, articoli di abbigliamento    |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |    47.82.02     |calzature e pelletterie            |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |                 |fiori, piante, bulbi, semi e       |         |
  |    47.89.01     |fertilizzanti                      |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |                 |macchine, attrezzature e prodotti  |         |
  |                 |per l'agricoltura; attrezzature per|         |
  |    47.89.02     |il giardinaggio                    |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |                 |profumi e cosmetici; saponi,       |         |
  |                 |detersivi ed altri detergenti per  |         |
  |    47.89.03     |qualsiasi uso                      |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |    47.89.04     |chincaglieria e bigiotteria        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |                 |arredamenti per giardino; mobili;  |         |
  |                 |tappeti e stuoie; articoli         |         |
  |                 |casalinghi; elettrodomestici;      |         |
  |    47.89.05     |materiale elettrico                |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |    47.89.09     |altri prodotti nca                 |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di prodotti |         |
  |                 |vari, mediante l'intervento di un  |         |
  |                 |dimostratore o di un incaricato    |         |
  |    47.99.10     |alla vendita (porta a porta)       |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |    96.02.02     |Servizi degli istituti di bellezza |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |    96.02.03     |Servizi di manicure e pedicure     |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |    96.09.02     |Attivita' di tatuaggio e piercing  |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |    96.09.03     |Agenzie matrimoniali e d'incontro  |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Servizi di cura degli animali da   |         |
  |                 |compagnia (esclusi i servizi       |         |
  |    96.09.04     |veterinari)                        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Altre attivita' di servizi per la  |         |
  |    96.09.09     |persona nca                        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+

    
 
                                                           Allegato 3 
                                                    (articolo 16-bis) 
    

=====================================================================
|Codice Ateco|                   Descrizione                        |
+============+======================================================+
|            |Coltivazioni agricole e produzione di prodotti        |
|  01.xx.xx  |animali, caccia e servizi connessi                    |
+------------+------------------------------------------------------+
|  02.xx.xx  |Silvicoltura e utilizzo di aree forestali             |
+------------+------------------------------------------------------+
|  03.xx.xx  |Pesca e acquacoltura                                  |
+------------+------------------------------------------------------+
|  11.02.10  |Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.             |
+------------+------------------------------------------------------+
|  11.02.20  |Produzione di vino spumante e altri vini speciali     |
+------------+------------------------------------------------------+
|  11.05.00  |Produzione di birra                                   |
+------------+------------------------------------------------------+
|            |Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il   |
|            |bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi,   |
|  46.21.22  |patate da semina                                      |
+------------+------------------------------------------------------+
|  46.22.00  |Commercio all'ingrosso di fiori e piante              |
+------------+------------------------------------------------------+
|  47.76.10  |Commercio al dettaglio di fiori e piante              |
+------------+------------------------------------------------------+
|            |Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante,    |
|  47.89.01  |bulbi, semi e fertilizzanti                           |
+------------+------------------------------------------------------+
|  55.20.52  |Attivita' di alloggio connesse alle aziende agricole  |
+------------+------------------------------------------------------+
|            |Attivita' di ristorazione connesse alle aziende       |
|  56.10.12  |agricole                                              |
+------------+------------------------------------------------------+
|            |Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi      |
|  81.30.00  |giardini e aiuole                                     |
+------------+------------------------------------------------------+
|            |Servizi di gestione di pubblici mercati e pese        |
|  82.99.30  |pubbliche                                             |
+------------+------------------------------------------------------+

    
 
                                                           Allegato 4 
                                                     (articolo 1-ter) 
    

=====================================================================
|   CODICE   |CODICE ATECO|           DESCRIZIONE           |   %   |
+============+============+=================================+=======+
|            |            |Agenti e rappresentanti di       |       |
|            |            |carburanti, gpl, gas in bombole e|       |
|   461201   |  46 12 01  |simili; lubrificanti             | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di       |       |
|            |            |macchine ed attrezzature per     |       |
|   461403   |  46 14 03  |ufficio                          | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di mobili|       |
|            |            |in legno, metallo e materie      |       |
|   461501   |  46 15 01  |plastiche                        | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di       |       |
|            |            |articoli casalinghi, porcellane, |       |
|   461503   |  46 15 03  |articoli in vetro eccetera       | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di mobili|       |
|            |            |e oggetti di arredamento per la  |       |
|            |            |casa in canna, vimini, giunco,   |       |
|            |            |sughero, paglia; scope, spazzole,|       |
|   461505   |  46 15 05  |cesti e simili                   | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Procacciatori d'affari di mobili,|       |
|   461506   |  46 15 06  |articoli per la casa e ferramenta| 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Mediatori in mobili, articoli per|       |
|   461507   |  46 15 07  |la casa e ferramenta             | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di       |       |
|            |            |vestiario ed accessori di        |       |
|   461601   |  46 16 01  |abbigliamento                    | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di       |       |
|   461602   |  46 16 02  |pellicce                         | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di       |       |
|            |            |tessuti per abbigliamento ed     |       |
|            |            |arredamento (incluse merceria e  |       |
|   461603   |  46 16 03  |passamaneria)                    | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di       |       |
|            |            |camicie, biancheria e maglieria  |       |
|   461604   |  46 16 04  |intima                           | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di       |       |
|   461605   |  46 16 05  |calzature ed accessori           | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di       |       |
|            |            |pelletteria, valige ed articoli  |       |
|   461606   |  46 16 06  |da viaggio                       | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di       |       |
|            |            |articoli tessili per la casa,    |       |
|   461607   |  46 16 07  |tappeti, stuoie e materassi      | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Procacciatori d'affari di        |       |
|            |            |prodotti tessili, abbigliamento, |       |
|            |            |pellicce, calzature e articoli in|       |
|   461608   |  46 16 08  |pelle                            | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Mediatori in prodotti tessili,   |       |
|            |            |abbigliamento, pellicce,         |       |
|   461609   |  46 16 09  |calzature e articoli in pelle    | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di       |       |
|            |            |prodotti ortofrutticoli freschi, |       |
|   461701   |  46 17 01  |congelati e surgelati            | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di carni |       |
|            |            |fresche, congelate, surgelate,   |       |
|   461702   |  46 17 02  |conservate e secche; salumi      | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di latte,|       |
|   461703   |  46 17 03  |burro e formaggi                 | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di oli e |       |
|            |            |grassi alimentari: olio d'oliva e|       |
|            |            |di semi, margarina ed altri      |       |
|   461704   |  46 17 04  |prodotti similari                | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di       |       |
|   461705   |  46 17 05  |bevande e prodotti similari      | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di       |       |
|            |            |prodotti ittici freschi,         |       |
|            |            |congelati, surgelati e conservati|       |
|   461706   |  46 17 06  |e secchi                         | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di altri |       |
|            |            |prodotti alimentari (incluse le  |       |
|            |            |uova e gli alimenti per gli      |       |
|   461707   |  46 17 07  |animali domestici); tabacco      | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Procacciatori d'affari di        |       |
|            |            |prodotti alimentari, bevande e   |       |
|   461708   |  46 17 08  |tabacco                          | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Mediatori in prodotti alimentari,|       |
|   461709   |  46 17 09  |bevande e tabacco                | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di       |       |
|   461822   |  46 18 22  |apparecchi elettrodomestici      | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di       |       |
|            |            |orologi, oggetti e semilavorati  |       |
|   461892   |  46 18 92  |per gioielleria e oreficeria     | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di       |       |
|            |            |articoli fotografici, ottici e   |       |
|            |            |prodotti simili; strumenti       |       |
|            |            |scientifici e per laboratori di  |       |
|   461893   |  46 18 93  |analisi                          | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di       |       |
|   461896   |  46 18 96  |chincaglieria e bigiotteria      | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di altri |       |
|            |            |prodotti non alimentari nca      |       |
|            |            |(inclusi gli imballaggi e gli    |       |
|            |            |articoli antinfortunistici,      |       |
|   461897   |  46 18 97  |antincendio e pubblicitari)      | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Agenti e rappresentanti di vari  |       |
|            |            |prodotti senza prevalenza di     |       |
|   461901   |  46 19 01  |alcuno                           | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Procacciatori d'affari di vari   |       |
|            |            |prodotti senza prevalenza di     |       |
|   461902   |  46 19 02  |alcuno                           | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+
|            |            |Mediatori in vari prodotti senza |       |
|   461903   |  46 19 03  |prevalenza di alcuno             | 100%  |
+------------+------------+---------------------------------+-------+

    
 
                                                           Allegato 5 
                                               (articolo 34, comma 5) 
                                         (importi in milioni di euro) 
 
RISULTATI DIFFERENZIALI 
 
- COMPETENZA - 
    

+-------------------------------------------------+-----------------+
|       Descrizione risultato differenziale       |      2020       |
+-------------------------------------------------+-----------------+
|Livello massimo del saldo netto da               |                 |
|finanziare, tenuto conto degli                   |                 |
|effetti derivanti dalla presente                 |                 |
|legge                                            |         -341.000|
+-------------------------------------------------+-----------------+
|Livello massimo del ricorso al                   |                 |
|mercato finanziario, tenuto conto                |                 |
|degli effetti derivanti dalla                    |                 |
|presente legge (*)                               |          599.840|
+-------------------------------------------------+-----------------+

    
 
- CASSA - 
    

+-----------------------------+-------------------------------------+
|     Descrizione risultato   |                                     |
|         differenziale       |              2020                   |
+-----------------------------+-------------------------------------+
|Livello massimo del saldo    |                                     |
|netto da finanziare, tenuto  |                                     |
|conto degli effetti derivanti|                                     |
|dalla presente legge         |                             -389.000|
+-----------------------------+-------------------------------------+
|Livello massimo del ricorso  |                                     |
|al mercato finanziario,      |                                     |
|tenuto conto degli effetti   |                                     |
|derivanti dalla presente     |                                     |
|legge (*)                    |                              647.840|
+-----------------------------+-------------------------------------+

    
    

+-------------------------------------------------------------------+
|(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare     |
|prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti    |
|con ammortamento a carico dello Stato.                             |
+-------------------------------------------------------------------+
».
    
    Dopo l'allegato 5 e' aggiunto il seguente elenco: 
 
                                                            «Elenco 1 
 
                                        (articolo 23-quater, comma 1) 
    Elenco di enti per i quali la  Corte  dei  conti  ha  accolto  il
ricorso dell'unita' avverso la classificazione operata ai  sensi  del
SEC 2010 per l'anno 2019: 
      1. Acquirente unico Spa 
      2.  Societa'  finanziaria  di  promozione  della   cooperazione
economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest 
      3. Trentino Sviluppo Spa 
      4. Finlombarda - Finanziaria per lo  sviluppo  della  Lombardia
societa' per azioni - Finlombarda Spa 
      5. Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa - GEPAFIN Spa 
      6. Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Societa' per azioni  -
Finaosta Spa 
      7. Fondazione Teatro alla Scala di Milano 
      8. Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia».