(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  10
  NOVEMBRE 2020, N. 150 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, dopo le parole: «nominato dal Governo» sono  inserite
le seguenti: «ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della  legge  23
dicembre 2014, n. 190,»; 
    al comma  3,  le  parole:  «e'  affiancato  da  uno  o  piu'  sub
commissari» sono sostituite dalle seguenti: «e' coadiuvato da  uno  o
piu' sub-commissari, in numero comunque non superiore a tre,»; 
    al comma 4: 
      al secondo periodo, la  parola:  «anche»  e'  sostituita  dalla
seguente: «prioritariamente» e la parola: «individuati» e' sostituita
dalle seguenti: «stipulati con soggetti individuati»; 
      al terzo periodo, le parole: «di AGENAS» sono sostituite  dalle
seguenti: «dell'AGENAS»; 
      al quinto periodo, dopo la parola: «convertito»  sono  inserite
le seguenti: «, con modificazioni,»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. Al fine di garantire l'esigibilita' dei livelli  essenziali
di assistenza  (LEA)  nella  regione  Calabria,  anche  in  relazione
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  in  deroga  ai   limiti
previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il
personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute,
al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla
base del fabbisogno rilevato dalle  aziende  del  servizio  sanitario
regionale, sentito il Commissario  ad  acta,  autorizza  il  medesimo
Commissario ad attuare un piano  straordinario  per  l'assunzione  di
personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per  il  settore
dell'emergenza-urgenza,  facendo  ricorso  innanzitutto  agli  idonei
delle graduatorie in vigore, nei limiti dell'autorizzazione di  spesa
di cui al primo periodo del comma 4-ter. 
  4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis e' autorizzata la spesa  di
12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A  tal  fine  e'
autorizzata la  spesa  di  12  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per  l'anno  2021,  mediante
utilizzo di  una  quota  del  20  per  cento  delle  risorse  di  cui
all'articolo 6, comma 1, e,  a  decorrere  dall'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  4-quater. Per  effetto  di  quanto  previsto  dal  comma  4-ter,  a
decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del  fabbisogno
sanitario standard cui  concorre  lo  Stato  e'  incrementato  di  12
milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  «Il  Commissario  ad
acta» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1»; 
    al comma 3: 
      al primo periodo, le parole: «della  Regione»  sono  sostituite
dalla seguente: «regionale» e le parole: «anche  cumulativamente  nei
casi di cui al comma 1» sono soppresse; 
      dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito   il   seguente:   «La
corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo  periodo  e'
subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della  verifica  di
cui al comma 6»; 
    al comma 4: 
      al primo periodo, le parole: «60 giorni» sono sostituite  dalle
seguenti: «novanta giorni»; 
      al secondo periodo, dopo le parole:  «bilanci  aziendali»  sono
aggiunte le seguenti: «relativi agli esercizi gia' conclusi»; 
    al comma 5, primo e secondo periodo, dopo le parole: «degli  atti
aziendali» sono inserite le seguenti: «o di mancata approvazione  dei
bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi»; 
    al comma 6, al terzo periodo, dopo le parole: «atti aziendali  di
cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «o di mancata approvazione
dei bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi» ed e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Nei casi di revoca o di decadenza di  cui
al presente comma, ai Commissari straordinari non e'  corrisposto  il
compenso aggiuntivo di cui al comma 3»; 
    al comma 8, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente:  «tre»
e le parole:  «che  puo'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  le
organizzazioni sindacali, che possono»; 
    dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Per la durata dello stato di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con  il  Commissario
ad acta e con i sub-commissari, informa mensilmente la conferenza dei
sindaci sulle attivita' messe in  atto  al  fine  di  contrastare  la
diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento  del
programma operativo per la gestione dell'emergenza  da  COVID-19,  di
cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza  puo'  formulare  proposte
con riferimento  alle  azioni  volte  a  integrare  la  strategia  di
contrasto della diffusione del COVID-19». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, primo periodo, le parole:  «da  CONSIP  S.p.A.»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «dalla  societa'  CONSIP  S.p.A.»  e  la
parola: «superiori» e' sostituita dalle seguenti: «di importo pari  o
superiore»; 
    al comma 2, le parole: «il  programma  operativo  Covid  previsto
dall'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del  2020»  sono  sostituite
dalle   seguenti:   «il   programma   operativo   per   la   gestione
dell'emergenza   da   COVID-19   previsto   dall'articolo   18    del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,»,  le  parole:  «nel  medesimo
termine» sono sostituite dalle  seguenti:  «nel  termine  massimo  di
sessanta giorni» e dopo le parole: «dall'articolo  6,  comma  3,»  e'
inserita la seguente: «del»; 
    al comma 3, primo periodo, le parole: «di INVITALIA S.p.A.»  sono
sostituite dalle seguenti: «della societa' INVITALIA S.p.A.»; 
    alla rubrica sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
programma operativo per la  gestione  dell'emergenza  da  COVID-19  e
progetti di edilizia sanitaria». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1» sono inserite
le seguenti: «del presente decreto»; 
    al comma 4: 
      al  primo  periodo,  le  parole:  «l'atto  aziendale   di   cui
all'articolo 2,  comma  4,  entro  il  termine  di  60  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'atto aziendale di cui  all'articolo  2,
comma 4, e approva i bilanci aziendali relativi  agli  esercizi  gia'
conclusi entro il termine di novanta giorni»; 
      al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«di cui all'articolo 1»; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di  mancata
adozione dell'atto aziendale o di mancata  approvazione  dei  bilanci
relativi agli esercizi  gia'  conclusi  da  parte  della  Commissione
straordinaria nei tempi stabiliti,  vi  provvede  il  Commissario  ad
acta, sentito il Ministero dell'interno». 
  All'articolo 5: 
    al comma 1, primo periodo, le parole: «programma operativo Covid»
sono sostituite dalle seguenti: «programma operativo per la  gestione
dell'emergenza da COVID-19»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni,  il  Commissario  ad
acta puo' avvalersi altresi' della collaborazione dell'Agenzia  delle
entrate  qualora  debba  svolgere  attivita'   che   coinvolgano   le
competenze della medesima Agenzia»; 
    al comma 2, la parola: «avviene» e' sostituita dalle seguenti: «e
dell'Agenzia delle entrate sono  prestati»  e  le  parole:  «nuovi  e
maggiori oneri» sono sostituite dalle  seguenti:  «nuovi  o  maggiori
oneri». 
  All'articolo 6: 
    al comma 2, dopo le parole: «alla sottoscrizione»  sono  inserite
le seguenti: «, entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,»; 
    al comma 4, le parole: «a  valere  sulla  quota  di  riserva  per
interventi urgenti della delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «mediante utilizzo della quota di  riserva
per  interventi  urgenti  di  cui  alla  deliberazione  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 51 del 24 luglio
2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020». 
  All'articolo 7: 
    al comma  1,  le  parole:  «per  un  periodo  di  24  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al raggiungimento degli obiettivi di
cui all'articolo 1, comma 1, e comunque per un periodo non  superiore
a 24 mesi»; 
    al comma 2, dopo  le  parole:  «Ministro  dell'economia  e  delle
finanze» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  al  Presidente  della
regione»; 
    al comma 3, le  parole:  «sentito  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il
Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  e  il  Presidente
della regione». 
  All'articolo 8: 
    al comma 1, le parole: «e al  carattere»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e del carattere» e le parole: «hanno luogo  non  prima  di
novanta giorni e non oltre  i  centocinquanta  giorni  successivi,  o
nella domenica compresa nei sei giorni  ulteriori,  alle  circostanze
che rendono necessario il rinnovo» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«hanno  luogo  non   prima   del   novantesimo   e   non   oltre   il
centocinquantesimo  giorno  successivo  alla  data  in  cui  si  sono
verificate le circostanze che rendono necessario  il  rinnovo  ovvero
nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori».