(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                         Base ampelografica 
 
    1. I vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Morellino di Scansano» di cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti
dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai
seguenti vitigni: Sangiovese: minimo 85%. 
    2. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni
a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione  nella  regione
Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di  vite  per
uve da  vino  approvato  con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del  14  ottobre  2004,  e
successivi aggiornamenti, fino ad un massimo del 15%.