(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                           Confezionamento 
 
    1. I vini di cui all'art. 1  devono  essere  immessi  al  consumo
soltanto in recipienti di  vetro  del  tipo  «bordolese»  con  volume
nominale fino a 6 litri. 
    L'uso di altri formati speciali da litri 9, 12 e 15 e' limitato a
finalita' promozionali e non commerciali. 
    2. I sistemi di chiusura consentiti sono  quelli  previsti  dalle
norme unionali e nazionali in  vigore,  ad  esclusione  del  tappo  a
corona. 
    L'utilizzo del tappo a vite e' ammesso solo per i contenitori  di
vetro con capacita' pari o inferiori a 0,750 litri, ad esclusione del
vino Morellino di Scansano riserva.