(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
 
      Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi 
                   della giustizia amministrativa 
 
                               Capo I 
 
                      Disposizioni preliminari 
 
    1. Finalita' e ambito di applicazione. 
 
    1.  Le  disposizioni  del   presente   regolamento   disciplinano
l'organizzazione ed il  funzionamento  degli  uffici  centrali  della
giustizia  amministrativa  e  delle  strutture   amministrative   del
Consiglio di Stato, dei  Tribunali  amministrativi  regionali,  delle
Sezioni staccate e degli altri organi di giustizia amministrativa. 
    2. Per «altri organi di giustizia amministrativa» si intendono il
Consiglio di giustizia amministrativa per la  Regione  Siciliana,  il
Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il  Trentino-Alto
Adige  e  la  Sezione  autonoma  per  la  Provincia  di  Bolzano   di
quest'ultimo Tribunale. 
 
    2. Criteri di organizzazione e gestione delle risorse umane. 
 
    1. Gli uffici amministrativi della giustizia amministrativa  sono
ordinati secondo i seguenti criteri: 
      a)   attuazione   del   principio   della    distinzione    tra
responsabilita' di indirizzo e controllo degli organi  di  vertice  e
responsabilita' gestionali della dirigenza; 
      b) valorizzazione prioritaria delle funzioni di programmazione,
coordinamento, indirizzo e controllo; 
      c) funzionalita'  rispetto  ai  programmi  ed  agli  obiettivi,
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', nonche'  di
trasparenza  dell'azione  amministrativa,  intesa  come   misura   di
adeguamento agli obblighi di pubblicazione vigenti e  come  forma  di
prevenzione dei fenomeni corruttivi; 
      d) articolazione delle strutture per funzioni omogenee; 
      e) garanzia di trasparenza e di imparzialita', anche attraverso
la istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini,
nonche' il conferimento  ad  unica  struttura  della  responsabilita'
complessiva  di  ciascun  procedimento,  in  applicazione  di  quanto
previsto  dalla  legge  7  agosto   1990,   n.   241   e   successive
modificazioni; 
      f) armonizzazione degli orari di servizio e di  apertura  degli
uffici al pubblico con le esigenze dell'utenza e con gli orari  delle
amministrazioni pubbliche dei Paesi della Unione europea; 
      g) responsabilita' e collaborazione di tutto il  personale  per
il  risultato  dell'attivita'   lavorativa,   anche   attraverso   il
coinvolgimento, la motivazione e l'arricchimento dei ruoli; 
      h)  formazione  continua  del  personale   e   sviluppo   delle
competenze  e  delle  conoscenze   necessarie   nei   diversi   ruoli
organizzativi; 
      i) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni; 
      j) previsione  di  controlli  interni,  intesi  a  valutare  la
qualita', l'efficienza e l'economicita' del servizio reso, nonche' la
corrispondenza alle esigenze dell'utenza. 
    2. Gli uffici amministrativi della giustizia amministrativa  sono
organizzati in modo  da  garantire  parita'  di  trattamento  e  pari
opportunita' tra uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro  ed  il
trattamento sul lavoro; curano la formazione  e  l'aggiornamento  del
personale,  ivi  compreso   quello   con   qualifiche   dirigenziali;
individuano  criteri  certi  di  priorita'  nell'impiego  flessibile,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e  del  lavoro,
dei dipendenti in  situazioni  di  svantaggio  personale,  sociale  e
familiare o impegnati in attivita' di  volontariato  ai  sensi  della
legge 11 agosto 1991, n. 266. 
    3. Gli uffici della giustizia  amministrativa  possono  avvalersi
anche di personale comandato e distaccato. Il distacco  di  personale
militare e' obbligatorio, e  viene  disposto,  secondo  le  procedure
degli ordinamenti di appartenenza. 
 
 
                               Capo II 
 
                Organi della giustizia amministrativa 
 
    3.  Presidente  del  Consiglio  di  Stato  e  del  Consiglio   di
Presidenza della giustizia amministrativa. 
 
    1. Il Presidente del Consiglio  di  Stato,  tenendo  conto  delle
direttive programmatiche triennali, di cui all'art. 2, comma  5,  del
regolamento  di  autonomia  finanziaria,  esercita  le  funzioni   di
indirizzo  politico  amministrativo  proponendo   al   Consiglio   di
Presidenza, per  le  conseguenti  deliberazioni,  le  linee  generali
dell'azione   amministrativa.   Sovrintende   al   controllo    sulla
rispondenza  dei  risultati  della   gestione   amministrativa   agli
indirizzi impartiti e ne riferisce  periodicamente  al  Consiglio  di
Presidenza con relazione unitaria comprendente anche  le  valutazioni
sul rispetto dell'equilibrio finanziario di cui all'art. 2, comma  7,
del regolamento di autonomia finanziaria. 
    2. Il Presidente svolge le funzioni attribuitegli dalle  leggi  e
dai regolamenti. In particolare: 
      a)  presiede  il  Consiglio  di  Presidenza   della   giustizia
amministrativa; 
      b)  individua  gli  obiettivi  e  i  programmi  generali  della
gestione della giustizia amministrativa e  propone  al  Consiglio  di
Presidenza,  per  le  competenti   determinazioni,   le   conseguenti
direttive; 
      c) propone, sentito il Consiglio di Presidenza, la  nomina  del
Segretario generale della giustizia amministrativa; 
      d)  conferisce,  sentito  il  Consiglio  di   Presidenza,   gli
incarichi di Segretario delegato per  il  Consiglio  di  Stato  e  di
Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali; 
      e)  conferisce  gli  incarichi   ai   magistrati   addetti   al
Segretariato generale della  giustizia  amministrativa,  informandone
preventivamente il Consiglio di Presidenza; 
      f)  sceglie  i  magistrati  preposti   all'Ufficio   stampa   e
comunicazione istituzionale e all'Ufficio rapporti con le Istituzioni
comunitarie  e  internazionali,   informandone   preventivamente   il
Consiglio di Presidenza; 
      g)  su  proposta  del  Segretario  generale,  d'intesa  con  il
Segretario delegato del Consiglio di Stato e il  Segretario  delegato
dei Tribunali amministrativi regionali, conferisce gli  incarichi  ai
dirigenti generali; 
      h) su proposta del Segretario generale e sentiti il  Segretario
delegato del Consiglio di Stato, il Segretario delegato dei Tribunali
amministrativi regionali e il Direttore generale delle risorse umane,
organizzative e finanziarie, nomina il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza dell'intero plesso del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali,  e  ne  valuta  le
prestazioni, alla stregua dei risultati  raggiunti  in  relazione  ai
compiti di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 
      i) fatte salve le competenze del Consiglio di Presidenza  della
giustizia amministrativa, esercita le attribuzioni che l'art. 15  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  demanda  agli  organi  di
Governo, dandone comunicazione al Consiglio medesimo. 
    3. Il Presidente del Consiglio di Stato costituisce  con  proprio
decreto, ove non diversamente disposto, le  commissioni  previste  da
norme di legge e di regolamento o da accordi sindacali. 
    4. Il Presidente e' assistito, nell'esercizio delle sue funzioni,
dal Segretario generale e dai Segretari delegati. 
 
    4. Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. 
 
    1. Il Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia  amministrativa
svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti. 
    2. E' presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato e, in caso
di assenza o impedimento di questo, dal suo Vicepresidente. 
    3. Alle  sedute  del  Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
amministrativa nelle quali possono essere adottate misure finalizzate
ad assicurare la migliore funzionalita' del  processo  amministrativo
telematico partecipano, con diritto di voto in relazione all'adozione
di tali misure, il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato  ed  il
Presidente di tribunale  amministrativo  regionale  con  la  maggiore
anzianita' di ruolo. 
    4. Il Consiglio di Presidenza si avvale di un apposito ufficio di
segreteria,  disciplinato   dal   regolamento   interno,   al   quale
sovraintende il Segretario del Consiglio di Presidenza. 
    5. All'ufficio e' assegnato un dirigente con incarico di  seconda
fascia. 
 
    5. Presidente aggiunto del Consiglio di Stato. 
 
    1. Il  Presidente  aggiunto  del  Consiglio  di  Stato,  oltre  a
svolgere le funzioni di presidente di una Sezione  del  Consiglio  di
Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il  Presidente
del Consiglio  di  Stato  e  lo  coadiuva  nei  compiti  affidatigli.
Partecipa,  con  diritto  di  voto,  alle  sedute  del  Consiglio  di
Presidenza  della  giustizia  amministrativa  nell'ipotesi   prevista
dall'art. 4, comma 3. 
    2. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato dirige, a titolo
gratuito, l'Ufficio studi, massimario  e  formazione  e  presiede  la
commissione di monitoraggio di cui all'art. 7, comma 7,  del  decreto
legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 25 ottobre 2016, n. 197. 
    3. Il Presidente aggiunto, per il supporto ai propri compiti,  si
avvale di apposita segreteria. 
 
    6. Presidenti degli organi di giustizia amministrativa. 
 
    1. I presidenti titolari delle Sezioni del  Consiglio  di  Stato,
dei Tribunali amministrativi regionali, delle Sezioni staccate  degli
stessi e  degli  altri  organi  di  giustizia  amministrativa,  ferme
restando  le  attribuzioni  inerenti  all'esercizio  delle   funzioni
istituzionali, svolgono i seguenti compiti: 
      a)  definiscono,  nell'ambito  delle  direttive   emanate   dal
Consiglio di presidenza, gli obiettivi da realizzare  indicandone  la
priorita'  ed  emanando  le  conseguenti   direttive   per   l'azione
amministrativa nell'ambito delle rispettive strutture; 
      b)  adottano  l'atto  che  definisce  le  linee   organizzative
generali della struttura, in conformita' agli indirizzi del Consiglio
di presidenza e su proposta  del  dirigente  preposto  alla  gestione
amministrativa; 
      c) richiedono, su proposta del dirigente preposto alla gestione
amministrativa, il contingente di personale amministrativo necessario
alle esigenze funzionali delle rispettive strutture su  proposta  del
dirigente preposto alla gestione amministrativa; 
      d)  prospettano,  su  proposta  del  dirigente  preposto   alla
gestione amministrativa, lo schema  annuale  relativo  ai  fabbisogni
finanziari concernenti il personale, i beni e i servizi; 
      e) esercitano, d'intesa con il dirigente preposto alla gestione
amministrativa,  la  sorveglianza  sull'andamento  dei   servizi   ed
effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione
amministrativa alle direttive impartite. 
 
    7. Segretariato generale della giustizia amministrativa. 
 
    1. L'ufficio del Segretariato generale e' composto dal Segretario
generale della giustizia amministrativa, nonche', con competenza  per
i rispettivi istituti, dal Segretario delegato per  il  Consiglio  di
Stato e  dal  Segretario  delegato  per  i  Tribunali  amministrativi
regionali. 
 
    8. Segretario generale della giustizia amministrativa. 
 
    1. Il  Segretario  generale  svolge  compiti  di  assistenza  del
Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle  sue  funzioni
nonche' di direzione,  coordinamento  e  controllo  degli  uffici  di
livello dirigenziale generale;  assicura  il  coordinamento  tra  gli
Uffici del Segretariato generale e tra questi e le sedi  periferiche;
cura  l'acquisizione  e  l'elaborazione  dei  dati  di  base  per  le
decisioni degli organi di vertice della giustizia  amministrativa,  e
in  particolare  del  Consiglio   di   Presidenza   della   giustizia
amministrativa;  e'  responsabile  dei  risultati  complessivi  della
gestione amministrativa. 
    2. Nell'esercizio  delle  suindicate  competenze,  il  Segretario
generale: 
      a) propone al Presidente del Consiglio di Stato, d'intesa con i
Segretari delegati, il conferimento e la revoca  degli  incarichi  di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale; 
      b)  assegna,  sentiti  i  Segretari  delegati,  alle  direzioni
generali le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  per
l'attuazione dei  programmi  di  rispettiva  competenza,  nonche'  ai
Tribunali amministrativi regionali le risorse  umane  e  strumentali,
secondo principi  di  economicita',  efficacia  ed  efficienza  e  di
rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
      c) attribuisce, d'intesa con i Segretari delegati, ai dirigenti
gli incarichi di seconda fascia e i relativi obiettivi annuali; 
      d)  propone  al  Consiglio  di   Presidenza   della   giustizia
amministrativa, d'intesa con i Segretari delegati,  ciascuno  per  la
parte di propria competenza,  il  progetto  di  bilancio  annuale  di
previsione e il conto consuntivo annuale; 
      e)  svolge,  sentiti  i  Segretari  delegati,  le  funzioni  di
propulsione, di  coordinamento,  di  controllo  e  di  vigilanza  nei
confronti degli uffici della giustizia amministrativa; 
      f)  sentiti  i  Segretari  delegati  e  i  dirigenti  generali,
determina gli specifici programmi in attuazione delle  direttive  del
Consiglio di Presidenza; 
      g) assicura la puntuale e tempestiva esecuzione delle  delibere
del  Consiglio  di  Presidenza,  in  stretto  coordinamento  con   il
Segretario del Consiglio e riferendone al Consiglio medesimo. 
    3.  Gli  uffici  di  livello  dirigenziale   generale   dipendono
funzionalmente dal Segretario generale, per quanto non di  competenza
dei Segretari delegati. 
    4.  Il  Segretario   generale,   su   richiesta   del   Direttore
dell'Ufficio studi, puo' attribuire specifiche competenze ad uno  dei
dirigenti con incarico di seconda fascia. 
 
    9. Segretario delegato per il Consiglio di Stato. 
 
    1.  Al  Segretario  delegato  per  il  Consiglio  di  Stato  sono
attribuite, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 aprile 1982, n.  186,
come modificato dall'art. 17 della legge 21 luglio 2000, n.  205,  le
seguenti competenze: 
      a) svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di
Stato nell'esercizio delle sue funzioni; 
      b) formula, sentito  il  Segretario  generale  della  giustizia
amministrativa,  proposte  e  schemi  per  atti  di  competenza   del
Presidente   del   Consiglio   di   Stato   riguardanti   il   plesso
consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato; 
      c) definisce sulla base dei criteri individuati  dal  Consiglio
di presidenza  della  giustizia  amministrativa  e  d'intesa  con  il
Segretario generale la proposta di progetto del  bilancio  preventivo
per la parte concernente  il  plesso  consultivo-giurisdizionale  del
Consiglio di Stato. Sovrintende,  a  tal  fine,  alla  rilevazione  e
all'analisi delle esigenze sulla base degli  elementi  forniti  dalle
sezioni consultive e giurisdizionali; 
      d)  formula  al  Consiglio  di   presidenza   della   giustizia
amministrativa, d'intesa con il Segretario generale, la  proposta  di
piano annuale per le spese di funzionamento del Consiglio di Stato  e
dell'ufficio ricevimento ricorsi; 
      e) verifica l'attuazione delle direttive, dei programmi e degli
obiettivi  definiti  dagli  organi   di   vertice   della   giustizia
amministrativa riguardanti il plesso  consultivo-giurisdizionale  del
Consiglio  di  Stato  e  adotta,  ove  occorra,  i   necessari   atti
propulsivi. 
    2.  Gli  uffici  di  livello  dirigenziale   generale   dipendono
funzionalmente, per quanto di competenza, dal Segretario delegato per
il Consiglio di Stato. 
 
    10. Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali. 
 
    1.  Al  Segretario  delegato  per  i   Tribunali   amministrativi
regionali sono attribuite, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 aprile
1982, n. 186, come modificato dall'art.  17  della  legge  21  luglio
2000, n. 205, le seguenti competenze: 
      a) svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di
Stato nell'esercizio delle sue funzioni; 
      b) formula, sentito il Segretario generale, proposte  e  schemi
per  atti  di  competenza  del  Presidente  del  Consiglio  di  Stato
riguardanti i Tribunali amministrativi regionali; 
      c) definisce, sulla base dei criteri individuati dal  Consiglio
di Presidenza e d'intesa con il Segretario generale, la  proposta  di
progetto del bilancio preventivo per la parte concernente i Tribunali
amministrativi regionali. Sovrintende, a tal fine,  alla  raccolta  e
all'analisi delle esigenze sulla  base  degli  elementi  forniti  dai
Tribunali amministrativi regionali; 
      d) propone al Consiglio di Presidenza il piano annuale  per  la
ripartizione dei fondi per le spese di  funzionamento  dei  Tribunali
amministrativi regionali secondo le disposizioni di cui  all'art.  17
del regolamento di autonomia finanziaria; 
      e) verifica l'attuazione delle direttive, dei programmi e degli
obiettivi  definiti  dagli  organi   di   vertice   della   giustizia
amministrativa riguardanti il  plesso  dei  Tribunali  amministrativi
regionali e adotta, ove occorra, i necessari atti propulsivi. 
    2.  Gli  uffici  di  livello  dirigenziale   generale   dipendono
funzionalmente, per quanto di sua competenza, dal Segretario delegato
per i Tribunali amministrativi regionali. 
 
 
                              Capo III 
 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e
          responsabile della protezione dei dati personali 
 
    11. Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza. 
 
    1. Il Responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza (RPCT) e' individuato, ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,
lettera g), tra i dirigenti di ruolo in servizio presso la  Giustizia
amministrativa o tra i magistrati addetti  al  Segretariato  generale
della Giustizia amministrativa. 
    2. Il RPCT esercita le funzioni e i compiti previsti dalla  legge
in modo imparziale, con indipendenza, autonomia ed effettivita',  con
poteri di interlocuzione con l'organo di  indirizzo  politico  e  con
l'intera struttura  amministrativa  della  Giustizia  amministrativa.
Vigila sull'attuazione delle misure di prevenzione  della  corruzione
previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione e svolge
stabilmente  un'attivita'  di  controllo  sull'adempimento  da  parte
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla
normativa  vigente,  assicurando  la  completezza,  la  chiarezza   e
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Controlla  e  assicura
la  regolare  attuazione  delle  istanze  di  accesso  civico  a  lui
indirizzate. 
    3. Il RPCT  segnala  al  Segretario  generale  e  all'Ufficio  di
disciplina i nominativi dei dipendenti che hanno disatteso le  misure
in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e  ne
da' informativa all'Autorita' nazionale anticorruzione. 
    4. A supporto del RPCT e' costituita una unita' organizzativa. Il
personale assegnato e' destinatario di specifica formazione. 
 
    11-bis. Responsabile della protezione dei dati personali. 
 
    1.  Il  responsabile  della  protezione   dei   dati   (RPD)   e'
individuato,  ai   sensi   dell'art.   2-sexiesdecies   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i magistrati o i dirigenti di
ruolo della Giustizia  amministrativa.  Ad  invarianza  di  spesa  il
servizio puo' essere anche esternalizzato. 
    2.  Il  RPD  dispone  di  risorse   finanziarie,   umane   e   di
infrastrutture  adeguate  per  assolvere  ai  suoi  compiti   e   per
approfondire la propria conoscenza specialistica in materia. 
 
 
                               Capo IV 
 
           Uffici centrali della giustizia amministrativa 
 
    12. Ufficio dei servizi di presidenza. 
 
    1. L'ufficio dei servizi di presidenza e' alle dirette dipendenze
del Presidente del Consiglio di Stato e svolge  i  seguenti  compiti:
segreteria  particolare  del  Presidente  del  Consiglio  di   Stato,
cerimoniale;  predisposizione  del  piano  della  performance   della
Giustizia  amministrativa  e  della  relazione  sulla  performance  e
successivi adempimenti. 
    2. All'ufficio e' preposto un dirigente con incarico  di  seconda
fascia. 
 
    13.  Ufficio  stampa  e  comunicazione   istituzionale,   Ufficio
rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali. 
 
    1. Svolgono  la  propria  attivita'  in  posizione  di  autonomia
funzionale e riferiscono direttamente al Presidente del Consiglio  di
Stato, nonche', tramite il medesimo, al Consiglio di Presidenza: 
      a) l'Ufficio stampa e comunicazione istituzionale; 
      b)  l'Ufficio  rapporti  con  le  Istituzioni   comunitarie   e
internazionali in raccordo,  ove  necessario,  con  l'Ufficio  studi,
massimario e formazione di cui all'art. 14. 
    2. All'Ufficio stampa e comunicazione istituzionale  e'  preposto
un magistrato. L'Ufficio  stampa  e  comunicazione  istituzionale  e'
composto altresi'  da  un  esperto  estraneo  all'amministrazione  di
comprovata esperienza. Al componente esterno spetta  un  compenso  in
relazione  all'impegno  richiesto,  stabilito  dal   Presidente   del
Consiglio di Stato, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
    3.  L'Ufficio  rapporti  con   le   istituzioni   comunitarie   e
internazionali e' composto da un magistrato e, ove necessario, da  un
funzionario di alta professionalita'  anche  in  posizione  di  fuori
ruolo. 
    4. Per l'esercizio delle proprie funzioni gli Uffici  di  cui  al
comma  1  si  avvalgono  dell'attivita'  di   segreteria   assicurata
dall'ufficio dei servizi di presidenza. 
 
    14. Ufficio studi, massimario e formazione. 
 
    1. E' istituito, quale organismo della giustizia  amministrativa,
l'ufficio studi,  massimario  e  formazione,  di  seguito  denominato
Ufficio,  che  cura,   in   posizione   di   autonomia,   l'attivita'
scientifica, la formazione iniziale e permanente,  e  l'aggiornamento
professionale dei magistrati amministrativi. 
    2.  L'ufficio  elabora  autonomamente   l'attivita'   scientifica
afferente i temi di cui alle seguenti lettere e, a tal fine: 
      a)  cura,  anche  con  metodo  comparatistico  e  con  costante
attenzione  alla  dimensione  europea  e  internazionale,  lo  studio
normativo,   dottrinario   e   giurisprudenziale   delle   questioni,
giuridiche  e  socio  economiche,  di  rilevante  importanza  per  la
giustizia  amministrativa  anche  su  richiesta  del  Presidente  del
Consiglio  di  Stato,  dei  Presidenti  titolari  delle  Sezioni  del
Consiglio di  Stato,  dei  Presidenti  dei  Tribunali  amministrativi
regionali; 
      b)  esamina  la  giurisprudenza  della   Corte   di   giustizia
dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo, della
Corte  costituzionale,  delle   giurisdizioni   superiori   nazionali
elaborando le  questioni  di  maggiore  interesse  per  la  giustizia
amministrativa e diffondendone i risultati; 
      c) segnala le ordinanze di rimessione alla Corte  di  giustizia
dell'Unione europea ed alla Corte costituzionale delle  questioni  di
maggiore rilievo per la giustizia amministrativa; 
      d) segnala le pronunce ed  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato
nonche' le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che siano
di rilevante importanza per la  giustizia  amministrativa,  anche  su
indicazione dei presidenti dei collegi o delle  adunanze  ovvero  dei
singoli magistrati amministrativi; 
      e) promuove, coordina e verifica l'acquisizione dei  contributi
scientifici dei  singoli  magistrati  amministrativi,  quali  autori,
relatori o docenti; 
      f) promuove la divulgazione della propria attivita' scientifica
anche mediante pubblicazioni; 
      g) redige e aggiorna rassegne monotematiche  di  giurisprudenza
sui temi di maggiore rilievo per la giustizia amministrativa; 
      h) elabora criteri generali e uniformi per la massimazione  dei
provvedimenti giurisdizionali. 
    3.  In  base  agli  obiettivi  e  alle  linee   guida   elaborati
annualmente   dal   Consiglio   di   Presidenza    della    giustizia
amministrativa, l'Ufficio: 
      a) fornisce il supporto giuridico - scientifico al Consiglio di
presidenza ed al Segretario generale della giustizia amministrativa; 
      b) fornisce il supporto giuridico - scientifico, anche mediante
proposte e pareri: 
        b.1) al Servizio centrale per l'informatica e  le  tecnologie
di comunicazione; 
        b.2)  alla  Direzione  generale  delle   risorse   umane   ed
organizzative, ai fini della formazione professionale  del  personale
amministrativo in base all'art. 19, comma 1, indicando le  specifiche
tecnico - giuridiche ed il glossario  che  devono  essere  utilizzati
dagli uffici addetti alla ricezione dei ricorsi e dalle segreterie; 
        b.3) al Presidente del Consiglio di  Stato,  anche  redigendo
studi sulle questioni di possibile interesse dell'adunanza plenaria; 
      c) nell'ambito delle proprie competenze, cura i rapporti con le
organizzazioni  internazionali,  l'Unione   europea   e   gli   Stati
stranieri, e  gli  istituti  di  ricerca  e  di  formazione  europei,
internazionali ed esteri, quale autorita' referente  della  giustizia
amministrativa; 
      d)  segnala,  anche  attraverso  l'elaborazione   di   appositi
dossier, i casi di  normazione  non  aggiornata,  non  coordinata,  o
comunque di complessa interpretazione e applicazione; 
      e) segue, presso le competenti sedi  parlamentari,  governative
ed europee, l'attivita' di elaborazione normativa e giurisprudenziale
di interesse per la giustizia amministrativa; 
      f) redige una relazione annuale  sull'andamento  dell'attivita'
svolta da sottoporre all'approvazione  del  Consiglio  di  Presidenza
entro il 31 marzo dell'anno  successivo;  ove  possibile  essa  viene
allegata alla relazione del Presidente  del  Consiglio  di  Stato  di
inaugurazione dell'anno giudiziario. 
    4. In materia di formazione, anche linguistica,  e  nel  rispetto
delle  direttive  e  degli  obiettivi  indicati  dal   Consiglio   di
Presidenza, ove deliberati, l'Ufficio: 
      a) sottopone al Consiglio di  Presidenza,  per  l'approvazione,
entro il 30 giugno dell'anno precedente, il programma  annuale  della
formazione, nel quale sono indicati gli obiettivi e i metodi, nonche'
i contenuti essenziali dei singoli incontri formativi;  il  programma
approvato  e'  pubblicato   sul   sito   intranet   della   giustizia
amministrativa; 
      b) in attuazione del programma di cui alla  precedente  lettera
a): 
        b.1) organizza gli incontri di studio, i convegni, le  visite
di lavoro ed ogni altra  iniziativa  formativa  e  culturale,  anche,
eventualmente e ove possibile, attraverso un razionale decentramento;
in  considerazione  della  tipologia  e  oggetto,  stabilisce  se  le
attivita' siano o meno riservate solo ai magistrati; 
        b.2) individua ed elabora le modalita' e  i  contenuti  della
formazione iniziale e permanente  dei  magistrati  del  Consiglio  di
Stato e dei Tar, su temi giuridici, economici,  di  organizzazione  e
gestione degli uffici, nonche' di etica e  deontologia  professionale
adeguandoli costantemente alle esigenze emerse in sede di attuazione; 
        b.3) divulga le autonome iniziative culturali dei capi  degli
uffici  giudiziari  coerenti  con  gli  obiettivi  individuati  nella
programmazione di cui alla precedente lettera a); 
        b.4) in collaborazione con  il  Segretariato  generale  e  il
Servizio  centrale   per   l'informatica   cura   la   formazione   e
l'aggiornamento in materia informatica; 
        b.5) assicura la  formazione  e  l'aggiornamento,  anche  sui
profili organizzativi e  sull'utilizzo  dei  mezzi  informatici,  dei
presidenti dei Tribunale amministrativo  regionale  e  delle  sezioni
staccate, dei presidenti di sezioni interne dei Tar,  dei  presidenti
di sezione del Consiglio  di  Stato  e  del  Consiglio  di  giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, predisponendo altresi' corsi
preparatori in vista dell'assunzione delle funzioni  semidirettive  e
direttive; 
        b.6) coordina la formazione dei tirocinanti presso gli uffici
giudiziari  amministrativi  anche  elaborando  criteri   generali   o
organizzando corsi ad essi  dedicati,  senza  oneri  a  carico  della
giustizia amministrativa; 
        b.7)  predispone  e  aggiorna   l'elenco   delle   iniziative
formative di cui ai precedenti numeri, con pubblicazione sul  portale
del magistrato e sul sito intranet; 
        b.8) organizza il  congresso  di  aggiornamento  destinato  a
tutti   i   magistrati   amministrativi,   con   cadenza    biennale,
specificamente dedicato alla discussione scientifica  e  ai  risvolti
applicativi  delle  questioni  di  piu'  attuale  interesse  per   la
giustizia amministrativa, con eventuale coinvolgimento  di  esponenti
delle istituzioni e di esperti esterni. 
    5. L'Ufficio e' diretto dal presidente aggiunto del Consiglio  di
Stato che, sentito il Consiglio di Presidenza, nomina annualmente  un
coordinatore organizzativo, e un  vice  coordinatore,  scelti  fra  i
magistrati addetti, in modo da assicurare l'alternanza tra magistrati
del Consiglio di Stato  e  dei  tribunali  amministrativi  regionali,
nonche', ove possibile, la parita' di genere. Essi possono fruire  di
una riduzione del carico di lavoro fino alla meta', con proporzionale
riduzione del compenso per l'Ufficio. 
    6.  All'Ufficio  sono  addetti  fino  ad  un  massimo  di   venti
magistrati amministrativi a tempo pieno,  di  cui  otto  in  servizio
presso  il  Consiglio  di  Stato  e   dodici   presso   i   tribunali
amministrativi regionali, tra i quali non piu' di due  con  qualifica
di Presidente di sezione del Consiglio di Stato e non piu' di due con
qualifica di Presidente di tribunale amministrativo  regionale  o  di
sezione interna di T.a.r. I magistrati addetti svolgono,  nell'ambito
dei compiti di cui ai commi 2, 3 e 4, attivita' di  studio,  ricerca,
docenza e formazione. 
    7. Fermo  il  possesso  degli  altri  requisiti  richiesti  dalla
delibera  del  Consiglio  di  Presidenza  del  18  dicembre  2001   e
successive  modificazioni  per  il  conferimento  di   incarichi   ai
magistrati amministrativi: 
      a) sono nominati magistrati addetti all'Ufficio quelli che  non
beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del
conferimento d'ufficio ad eccezione di non piu' di uno fra: 
        incarichi di docenza presso universita' pubbliche o private o
istituti di ricerca pubblici; 
        incarichi di studio individuale o come componente di apposite
Commissioni di studio, con esclusione degli incarichi,  in  qualunque
modo denominati, di esperto o consulente giuridico; 
        incarichi previsti a titolo gratuito; 
        per tutta la durata dell'incarico presso  l'Ufficio  Studi  i
magistrati addetti non possono beneficiare di incarichi  soggetti  al
regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad  eccezione
del singolo incarico di cui al periodo precedente; 
        in  ogni  caso  il  Consiglio   di   Presidenza   valuta   la
compatibilita' dell'incarico con l'impegno richiesto. 
      b) e' requisito di nomina la conoscenza di una lingua straniera
certificata almeno a livello B1 o equivalente; 
      c) non possono partecipare alla selezione i magistrati che  nel
biennio precedente alla data di scadenza del bando siano stati  fuori
ruolo per un periodo superiore al 50%; 
      d) e' data  preferenza,  a  parita'  degli  altri  criteri,  ai
magistrati del genere meno  rappresentato  nella  graduatoria,  e,  a
ulteriore parita', ai magistrati con minore anzianita' anagrafica. 
    8. Nel valutare le dichiarazioni di  disponibilita',  ove  queste
ultime eccedano i posti  disponibili,  si  formera'  una  graduatoria
separata tra componenti  T.a.r.  e  Consiglio  di  Stato,  secondo  i
criteri  indicati  nel  bando  tipo  approvato   dal   Consiglio   di
Presidenza. 
    9. I magistrati addetti all'Ufficio: 
      a) sono nominati dal Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  su
proposta del Consiglio di Presidenza che delibera previo interpello; 
      b) rimangono in carica per la durata di  quattro  anni  e  alla
scadenza non possono essere confermati,  salva  la  partecipazione  a
nuovo interpello. 
    10. I magistrati amministrativi non possono  far  comunque  parte
dell'Ufficio per piu' di otto anni, anche non continuativi. 
    11. Per la copertura dei posti di magistrati addetti  all'Ufficio
sono indetti interpelli periodici per i posti disponibili  alla  data
dell'interpello,  in  modo  da  salvaguardare  la   proporzione   tra
magistrati del Tribunale amministrativo regionale e del Consiglio  di
Stato prevista al comma 6. 
    12. Nel rispetto  della  proporzione  prevista  al  comma  6,  il
Consiglio di Presidenza puo' autorizzare l'Ufficio ad avvalersi,  per
progetti specifici, della collaborazione  di  un  massimo  di  cinque
magistrati amministrativi a riposo, a titolo gratuito e  senza  oneri
per il bilancio della giustizia amministrativa,  sulla  base  di  una
convenzione tra il magistrato interessato e  il  Segretario  generale
della giustizia amministrativa. I magistrati sono  scelti  garantendo
la parita' di genere. La convenzione non puo' avere durata  superiore
a due anni, rinnovabile per una sola volta. 
    13. Il Consiglio di  Presidenza  e  l'Ufficio  si  avvalgono,  se
istituito, di un comitato di indirizzo scientifico ed  organizzativo,
di   seguito   denominato   comitato,   presieduto   dal    direttore
dell'Ufficio, e composto da: 
      a) tre componenti del Consiglio di Presidenza; 
      b)  un  magistrato  nominato  dal  direttore  fra  gli  addetti
all'Ufficio diversi dal coordinatore e dal vice coordinatore; 
      c) due professori  universitari  associati  o  ordinari,  nelle
materie giuridiche o economiche, della scienza dell'organizzazione  o
della formazione; 
      d) il Segretario generale della giustizia amministrativa. 
    14. I componenti del comitato di cui al comma 13,  lettere  a)  e
c): 
      a) sono nominati dal Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  su
proposta del Consiglio di Presidenza della  giustizia  amministrativa
che delibera previo interpello; 
      b) rimangono in carica per la durata di  quattro  anni  e  alla
scadenza non possono essere confermati, salva partecipazione a  nuovo
interpello; non possono comunque far parte dell'Ufficio per  piu'  di
otto anni anche non  continuativi;  i  componenti  del  Consiglio  di
Presidenza cessano in ogni caso  dall'incarico  a  conclusione  della
consiliatura. 
    15. Il comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, per il
conseguimento degli obiettivi fissati dal  Consiglio  di  Presidenza,
propone annualmente a quest'ultimo,  entro  il  30  giugno  dell'anno
precedente, le linee guida, anche con le indicazioni delle  priorita'
di contenuto,  e  le  direttive  di  cui  ai  commi  3  e  4,  e,  in
applicazione di tali atti di indirizzo: 
      a) delibera in ordine agli obblighi di servizio dei  magistrati
addetti, tenuti in ogni caso ad assicurare una  presenza  settimanale
minima pari, di norma, a due giorni; 
      b)  delibera  in  ordine  alle  modalita'  organizzative  e  di
funzionamento dell'Ufficio, nominando fra  i  magistrati  addetti  di
estrazione T.a.r. un  referente  per  la  formazione,  nonche'  della
struttura di supporto,  fissando  annualmente  gli  indirizzi  e  gli
obiettivi operativi di quest'ultima; 
      c) nell'ambito delle disponibilita' dell'apposito  stanziamento
di bilancio, stabilisce  i  compensi  da  erogare  ai  docenti,  agli
esperti ed ai magistrati amministrativi, diversi da  quelli  addetti,
per le attivita' prestate ai sensi dei  commi  2,  lettera  e)  e  4,
lettera b), numero 1); 
      d) promuove  la  stipulazione  di  convenzioni,  da  sottoporre
all'approvazione del Consiglio di Presidenza: 
        d.1)  con  le  universita',  con  gli  istituti  di   ricerca
scientifica e con le Scuole di alta formazione, pubblici  o  privati,
italiani o  stranieri,  per  l'attivazione  di  programmi  comuni  di
ricerca e per lo svolgimento  presso  l'Ufficio  delle  attivita'  di
studio e di ricerca scientifica da parte di  docenti,  ricercatori  e
dottorandi di ricerca; 
        d.2) con le scuole, gli organismi di formazione  delle  altre
magistrature ed istituzioni pubbliche, nazionali, europee, straniere,
internazionali, per lo svolgimento presso l'Ufficio del tirocinio dei
magistrati e degli altri soggetti ammessi; 
        d.3) con strutture e  forme  associative  internazionali  per
analoghe finalita'; 
      e)  puo'  promuovere  la  valorizzazione,  sotto   il   profilo
economico, dei risultati dell'attivita' di elaborazione  scientifica,
editoriale e formativa dell'Ufficio. 
    16. Al  coordinatore  organizzativo,  al  vice  coordinatore,  ai
componenti del comitato scientifico di cui al comma 13, lettera c), e
ai magistrati addetti, e' corrisposto un compenso annuale lordo  come
disciplinato dal regolamento di autonomia finanziaria della giustizia
amministrativa, eventualmente  ridotto  ai  sensi  del  comma  5.  Ai
componenti dell'Ufficio e del comitato, ove ricorrano  i  presupposti
di legge, spetta il trattamento di missione. 
    17. L'Ufficio si avvale di una apposita struttura di supporto; la
struttura e' composta da una segreteria e dall'ufficio amministrativo
per  le  biblioteche;  alla  struttura  e'  assegnato   un   adeguato
contingente di funzionari, di cui almeno tre funzionari di area  III,
di cui due con il profilo «di  traduttore  interprete»  nelle  lingue
europee piu' diffuse e almeno un dipendente di area II. 
    18. L'ufficio amministrativo per le biblioteche: 
      a) assiste l'Ufficio nell'espletamento dei suoi compiti; 
      b) gestisce la biblioteca centrale; 
      c)  fornisce  collaborazione  alle  biblioteche  dei  tribunali
amministrativi  regionali  e  degli  altri  organi  della   giustizia
amministrativa; 
      d) assiste direttamente i magistrati amministrativi e cura,  in
funzione delle esigenze degli stessi, i rapporti con  le  biblioteche
delle altre magistrature ed istituzioni. 
    19.   Ciascun   magistrato,   all'atto   della    richiesta    di
autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali, dichiara  la
propria  disponibilita'  alla  collaborazione  scientifica   gratuita
eventualmente  richiesta  dall'Ufficio   in   relazione   all'oggetto
dell'incarico. 
    20. L'Ufficio gestisce  la  propria  sezione  nel  sito  internet
istituzionale,   anche   curando   le   attivita'    connesse    alla
individuazione e massimazione sul  sito  internet  della  G.A.  delle
pronunce di maggior interesse, avvalendosi delle risorse dedicate che
saranno  individuate  da  parte  del   Servizio   per   l'informatica
nell'ambito del personale e degli uffici che lo compongono. 
    21. Fino all'approvazione del bando tipo previsto  dal  comma  8,
per la selezione dei magistrati addetti  all'Ufficio  si  applica  il
bando tipo di cui alla delibera del  Consiglio  di  Presidenza  della
giustizia amministrativa 3 marzo 2016. 
 
    15. Servizio per l'informatica. 
 
    1. Il Servizio per l'informatica, di seguito denominato Servizio,
cura la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo e  la  gestione
dei sistemi e dei servizi di informatica  e  delle  tecnologie  della
comunicazione della Giustizia amministrativa. 
    1-bis. Il Consiglio di Presidenza della giustizia  amministrativa
esprime parere sullo schema di decreto del Presidente  del  Consiglio
di  Stato  recante  le  regole  tecnico-operative  per  il   processo
amministrativo telematico, ai sensi dell'art. 13 dell'allegato  2  al
codice del processo  amministrativo.  Il  parere  e'  reso  entro  il
termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione  dello  schema
di decreto. 
    2. Il Servizio predispone altresi' i dati, da fornire  all'organo
competente, per la redazione del programma biennale per gli  acquisti
di beni e servizi e  triennale  dei  lavori  pubblici,  dei  relativi
aggiornamenti  annuali,  nonche'  dell'elenco  dell'acquisizioni   di
forniture e servizi di importo  superiore  ad  euro  1.000.000,00,  e
svolge le attivita' connesse agli impegni delle somme  relative  alle
spese  contrattuali  ed  alla  liquidazione  dei  contratti   stessa;
verifica la corretta esecuzione degli obblighi assunti dalle  imprese
aggiudicatarie dei contratti stipulati per le  finalita'  di  cui  al
comma 1 e individua  le  specifiche  prestazioni  necessarie  per  un
esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. 
    3. Il Servizio  conforma  la  propria  azione  alle  esigenze  di
contenimento della spesa  e  di  qualita'  delle  prestazioni,  anche
attraverso una progressiva internalizzazione dei servizi. 
    4. Al Servizio  e'  preposto  un  magistrato  amministrativo  con
funzione di responsabile che e' nominato dal Presidente del Consiglio
di  Stato,  sentito  il  Consiglio  di  Presidenza  della   giustizia
amministrativa, tenendo conto del possesso di  specifiche  competenze
ed   esperienze   professionali,   nonche'    della    qualifica    e
dell'anzianita' di ruolo. 
    5. Il responsabile opera in conformita' e  ai  programmi  e  alle
direttive emanati dal Segretario generale ai sensi dell'art. 8, comma
2, lettera f). 
    In particolare, il responsabile: 
      a) coadiuva il Segretario generale nella  pianificazione  delle
attivita' che sono necessarie allo sviluppo dei servizi informativi e
delle  tecnologie  della  comunicazione,  finalizzate   al   migliore
esercizio delle  attivita'  istituzionali,  anche  sulla  base  degli
indirizzi  dettati  dal  Consiglio  di  Presidenza  della   giustizia
amministrativa; 
      b) sovraintende alla rispondenza  delle  attivita'  svolte  dal
Servizio con le esigenze della  Giustizia  amministrativa  e  con  le
attivita' prestate, a  tali  fini,  dal  Direttore  generale  per  le
risorse informatiche e dai dirigenti addetti agli Uffici; 
      c) sovrintende alla programmazione per gli  acquisti  di  beni,
servizi e dei lavori pubblici e al monitoraggio  dell'esecuzione  dei
contratti e alla verifica dell'adeguatezza delle  prestazioni  dovute
dalle imprese, con riguardo agli aspetti sia tecnici che economici. 
      d)   relaziona   periodicamente    al    Segretario    generale
sull'andamento del Servizio proponendo anche le  possibili  modifiche
di carattere organizzativo. 
    6. Il responsabile  del  Servizio  e'  nominato  per  un  periodo
massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta,  e
fruisce di una riduzione del carico di lavoro pari alla meta'. 
    7.  Sono  assegnati  al  Servizio  fino  a   quattro   magistrati
amministrativi, in qualita' di addetti,  nominati  dal  Consiglio  di
Presidenza della giustizia  amministrativa  sulla  base  di  apposito
interpello,   che   coadiuvano   il   responsabile    del    Servizio
nell'espletamento dei suoi compiti e costituiscono il riferimento per
le esigenze dei magistrati  rappresentate  al  Servizio.  Si  applica
l'art. 14, comma 7, lettera d). 
    8. I magistrati addetti sono nominati per un periodo  massimo  di
tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta. 
    9. I magistrati addetti espletano la loro  attivita'  sulla  base
delle indicazioni date dal responsabile del Servizio e operano per la
migliore organizzazione e per l'implementazione dei servizi resi  dal
Servizio, verificando lo stato di attuazione  delle  procedure  e  il
loro funzionamento e proponendo possibili interventi migliorativi dei
quali possono seguire l'attuazione. 
    10. Con provvedimento del Presidente del Consiglio di Stato  sono
attribuite funzioni vicarie del responsabile del Servizio ad uno  dei
magistrati addetti. 
    11. Al magistrato  responsabile  del  servizio  e  ai  magistrati
addetti spetta una  indennita'  nella  misura  che  e'  definita  dal
Consiglio di presidenza. 
    12. Il Servizio e' articolato in una Direzione  generale  per  le
risorse informatiche, in una Segreteria, di livello non dirigenziale,
e  in  tre  uffici  di  livello  dirigenziale:  Ufficio  applicazioni
software di livello dirigenziale  di  seconda  fascia;  Ufficio  CED,
rete, sicurezza e dotazioni informatiche di livello  dirigenziale  di
seconda fascia; pianificazione e controllo di livello dirigenziale di
seconda fascia. 
    13. Il Direttore generale, di elevato profilo tecnico,  dirige  e
coordina le  attivita'  degli  Uffici,  sulla  base  delle  direttive
impartite dal Segretario generale e dal  responsabile  del  Servizio,
esercitando le funzioni di cui all'art. 29. 
    14. Con propri ordini di servizio, il responsabile del  Servizio,
sentito il Direttore generale, organizza gruppi di lavoro finalizzati
alla realizzazione di progetti intersettoriali e individua i relativi
responsabili perseguendo la migliore funzionalita' della struttura. 
    15. La segreteria del  Servizio,  di  livello  non  dirigenziale,
svolge  attivita'  di  supporto  all'espletamento  dei  compiti   del
magistrato responsabile,  dei  magistrati  addetti  e  del  Direttore
generale, e li coadiuva nelle attivita'  di  gestione  del  ciclo  di
programmazione  e  controllo  del   Servizio;   cura   le   relazioni
istituzionali del Servizio con altri soggetti pubblici e privati. 
    16. Gli Uffici di cui al comma  12,  nell'ambito  dei  rispettivi
settori di competenza, esplicano tutte le altre attivita'  necessarie
per un efficace e coordinato svolgimento dei compiti del Servizio. 
    17.  Il  Servizio  opera   avvalendosi   dei   Poli   informatici
territoriali (PIT),  che  coordinano  in  sede  locale  le  attivita'
tecniche, raccolgono e normalizzano le segnalazioni dei magistrati  e
del personale amministrativo, progettano  e  propongono  al  Servizio
soluzioni per migliorare e semplificare le procedure informatiche. 
    18. I PIT svolgono attivita'  di  coordinamento  delle  attivita'
informatiche sul territorio, coordinano le attivita' di pubblicazione
sul  sito  web  delle  informazioni  riguardanti   i   tribunali   di
competenza, gestiscono la rete interna dei TAR e degli  altri  organi
della Giustizia amministrativa, coordinano gli interventi  formativi,
anche in base a possibili specifiche esigenze  locali,  coordinano  e
gestiscono gli interventi di assistenza sulle postazioni  di  lavoro,
sui dispositivi di kit di firma digitale e sui  sistemi  informativi,
effettuano rilevazioni statistiche d'interesse delle sedi TAR. 
    19. I PIT, sono costituiti nelle seguenti sedi: 
      a) Consiglio di Stato; 
      b) TAR Lazio, sede di Roma, con funzioni di coordinamento anche
per la Sezione staccata di Latina e per il TAR Abruzzo, il TAR Umbria
e il TAR Toscana; 
      c) TAR Lombardia, sede di Milano, con funzioni di coordinamento
anche per la Sezione staccata di Brescia, e per il TAR  Piemonte,  il
TAR Valle d'Aosta e il TAR Liguria; 
      d) TAR Veneto con funzioni di coordinamento anche per  il  TRGA
del Trentino-Alto Adige, e per il TAR Friuli-Venezia Giulia,  il  TAR
Emilia-Romagna e il Tar Marche; 
      e) TAR Campania, Sede di Napoli con funzioni  di  coordinamento
anche per la Sezione staccata di Salerno e per il TAR Molise; 
      f) TAR Puglia, Sede di  Bari,  con  funzioni  di  coordinamento
anche per la Sezione staccata di Lecce e per il TAR Calabria e il TAR
Basilicata; 
      g) TAR Sicilia, sede di Palermo, con funzioni di  coordinamento
anche per il C.G.A.R.S., per la Sezione staccata di Catania e per  il
TAR Sardegna. 
    20. I PIT operano  all'interno  degli  uffici  di  supporto  alle
attivita' dei TAR e degli altri organi della giustizia amministrativa
di cui all'art. 27; il PIT operante presso il Consiglio di  Stato  e'
costituito all'interno del Servizio. 
 
    16. Uffici di supporto del Segretariato generale della  giustizia
amministrativa. 
 
    1. Sono posti alle dirette dipendenze del Segretario  generale  e
dei Segretari delegati, per quanto di rispettiva competenza: 
      a) l'ufficio di  segreteria  del  segretariato  generale  e  di
coordinamento dell'attivita' amministrativa, con compiti di: supporto
all'attivita' del segretariato generale, in particolare, al fine  di:
coordinare l'attivita'  degli  uffici  centrali  e  periferici  della
giustizia   amministrativa;   seguire   e   monitorare    l'attivita'
legislativa  attinente  alla  giustizia  amministrativa  e  valutarne
l'impatto sull'attivita' degli uffici  amministrativi  e  sulla  loro
organizzazione;  curare  l'istruttoria   per   la   valutazione   del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e
dei  dirigenti  con  incarico  di  prima  e  di  seconda  fascia,  in
coordinamento  con  l'ufficio  per  il  personale  amministrativo   e
l'organizzazione;  svolgere  attivita'   ispettiva;   monitorare   il
contenzioso relativo  alla  gestione  amministrativa;  coordinare  la
gestione del contenzioso nazionale sul contributo unificato nei  vari
gradi  di  giudizio  nonche'  il  contenzioso  per  diritto  all'equa
riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89,  generato  dal
ritardo  nelle  decisioni  del  giudice  amministrativo;  gestire  il
servizio automezzi del Consiglio di Stato;  curare  la  gestione  dei
siti   intranet   e   internet    istituzionali    della    Giustizia
amministrativa, salvo per la parte contrattuale,  sovrintendere  alle
pubblicazioni, nonche' curare l'elaborazione e la  raccolta  di  dati
statistici, anche su richiesta  del  Consiglio  di  presidenza  della
Giustizia  amministrativa   e   dell'Ufficio   studi   massimario   e
formazione; 
      b) l'ufficio per il controllo di gestione, con  il  compito  di
eseguire le rilevazioni e le analisi per il controllo di cui all'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
      c) l'ufficio ricevimento ricorsi e l'ufficio relazioni  con  il
pubblico; 
      d) l'ufficio unico contratti e risorse; 
      e) l'ufficio gestione corrispondenza  spedizione  e  protocollo
informatico. 
    2. Agli uffici di cui al comma 1, lettere a), b),  c)  ed  e)  e'
proposto  un  unico  dirigente  con  incarico  di   seconda   fascia;
all'ufficio di cui al comma 1, lettera d), e' preposto  un  dirigente
con incarico di seconda fascia. 
    3. Il Segretario  generale  della  giustizia  amministrativa,  il
Segretario delegato  per  il  Consiglio  di  Stato  e  il  Segretario
delegato per i Tribunali amministrativi  regionali  si  avvalgono  di
apposite segreterie. 
    4. Al Segretariato generale della Giustizia  amministrativa  sono
addetti magistrati nominati, previa acquisizione  di  disponibilita',
per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili una sola volta. 
 
    17. Ufficio unico contratti e risorse. 
 
    1. L'ufficio procede all'affidamento dei contratti  pubblici  per
la  struttura  centrale  della  Giustizia  amministrativa  aventi  ad
oggetto lavori, servizi e forniture  nonche'  concessioni,  anche  di
importo inferiore  alla  soglia  di  cui  all'art.  35,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la disciplina  comunitaria
e nazionale dettata per le amministrazioni dello Stato.  Alle  stesse
condizioni e in osservanza della medesima normativa procede  altresi'
all'indizione delle gare per la progettazione, lo sviluppo  del  sito
web e dei sistemi e dei servizi di  informatica  e  tecnologie  della
comunicazione  (hardware,  software,  reti,  procedure)  centrali   e
periferici, coordinandosi con il direttore generale  per  le  risorse
informatiche.  L'ufficio  predispone  i  decreti  di  rescissione   e
risoluzione dei contratti. 
    Il  Segretario  generale  della  Giustizia   amministrativa,   su
richiesta del Segretario delegato dei TT.aa.rr., sentito il dirigente
dell'Ufficio unico contratti e  risorse,  autorizza,  salvo  motivate
ragioni ostative,  il  Tar  interessato  ad  avvalersi  del  supporto
dell'Ufficio unico contratti e risorse del Consiglio  di  Stato,  nei
casi   di   procedure   di   particolare   complessita',   anche   in
considerazione  dell'importo  e  dell'assetto   organizzativo   della
struttura. La documentazione di gara  e'  predisposta  dal  tribunale
amministrativo regionale. 
    2. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto  o  di
una concessione, il dirigente nomina con atto formale un responsabile
unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,  della
progettazione e dell'affidamento. 
    3. In caso di mancata designazione, l'incarico di RUP  e'  svolto
direttamente dal dirigente preposto all'ufficio. 
    4. L'ufficio, nelle  materie  di  competenza,  cura  il  relativo
contenzioso. 
 
    18. Struttura del Segretariato generale. 
 
    Il Segretariato generale  si  articola  nei  seguenti  uffici  di
livello dirigenziale generale: 
      a) direzione generale  per  le  risorse  umane,  organizzative,
finanziarie e materiali; 
      b)  direzione  generale  per  le  risorse  informatiche  e   la
statistica. 
 
    19. Direzione  generale  per  le  risorse  umane,  organizzative,
finanziarie e materiali. 
 
    1. La direzione generale per  le  risorse  umane,  organizzative,
finanziarie e materiali  cura  il  reclutamento,  la  gestione  e  la
formazione professionale del personale amministrativo e  il  relativo
contenzioso;  l'attivita'  preparatoria  ed  esecutiva  relativa   ai
provvedimenti concernenti il personale di magistratura ; l'analisi  e
lo sviluppo dei processi di lavoro e dei moduli  organizzativi;  cura
altresi' la programmazione del fabbisogno e la gestione delle risorse
finanziarie, logistiche e strumentali,  nonche'  gli  adempimenti  ad
essa   demandati   dal   regolamento   concernente   la    disciplina
dell'autonomia finanziaria del Consiglio di  Stato  e  dei  Tribunali
amministrativi regionali. 
    2. La direzione generale si articola in quattro uffici di livello
dirigenziale  non   generale:   l'ufficio   per   il   personale   di
magistratura;   l'ufficio   per   il   personale   amministrativo   e
l'organizzazione; ufficio gestione del  bilancio  e  del  trattamento
economico e previdenziale; l'ufficio per la  gestione  delle  risorse
materiali e servizi generali. 
    3. Nelle materie di competenza, la  direzione  generale  cura  il
contenzioso; fornisce collaborazione agli uffici  di  segreteria  dei
Tribunali amministrativi regionali; assicura il supporto ai  comitati
costituiti presso la sede centrale. 
    4. Il Direttore generale della direzione generale per le  risorse
umane, organizzative, finanziarie e  materiali  ha  la  qualifica  di
«datore  di  lavoro»  del  personale  degli  Uffici  centrali  e  del
Consiglio di Stato, con potere di spesa ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio  di  Stato  e  dei
Tribunali amministrativi regionali. 
    5. La direzione generale cura gli adempimenti e svolge gli  altri
compiti  previsti  dal  regolamento  di  autonomia  finanziaria   del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. 
 
    20.  Direzione  generale  per  le  risorse  informatiche   e   la
statistica. 
 
    1. La  direzione  generale  per  le  risorse  informatiche  e  la
statistica si struttura in tre uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale: 
      a) «Ufficio applicazioni software» svolge attivita' di verifica
e presidio del Sistema informativo della giustizia  amministrativa  -
S.I.G.A., della scrivania del magistrato e delle  altre  applicazioni
informatiche; gestisce i progetti applicativi, definisce il piano  di
interventi di manutenzione correttiva e/o evolutiva; segue i progetti
di dematerializzazione della documentazione; determina  le  modalita'
tecniche per garantire l'accesso alle banche dati  esterne;  presidia
il servizio di help desk software; gestisce le risorse materiali e  i
servizi di pertinenza;  predispone  i  dati  relativi  al  fabbisogno
annuale ed  effettua  il  monitoraggio  della  spesa;  provvede  alla
gestione delle risorse umane e strumentali assegnate all'Ufficio; 
      b)  «Ufficio  CED,   rete,   sicurezza,   siti   istituzionali,
formazione e dotazioni informatiche» svolge attivita' di  gestione  e
conduzione operativa  dei  sistemi,  degli  apparati  di  rete  e  di
sicurezza  della  Giustizia  amministrativa;  cura  l'implementazione
delle politiche di  sicurezza;  presidia  le  attivita'  di  gestione
operativa delle postazioni di lavoro  e  il  servizio  di  help  desk
hardware; gestisce le risorse materiali e i  servizi  di  pertinenza;
predispone i dati relativi  al  fabbisogno  annuale  ed  effettua  il
monitoraggio  della  spesa;  promuove,  coordina  ed  organizza   gli
interventi legati alla formazione  dei  magistrati  e  del  personale
amministrativo  sui  sistemi  informativi,  sui  software   e   sulle
postazioni di lavoro; gestisce le risorse materiali e  i  servizi  di
pertinenza dei siti istituzionali e  delle  rilevazioni  statistiche;
provvede alla gestione delle risorse umane  e  strumentali  assegnate
all'Ufficio; 
      c) «Ufficio pianificazione e  controllo»  svolge  attivita'  di
definizione dei piani  annuali  e  trimestrali  in  coerenza  con  le
strategie dell'Amministrazione e verifica  i  risultati  pianificati;
effettua la  programmazione  operativa  degli  obiettivi  strategici;
programma gli interventi di sviluppo  e  manutenzione  evolutiva  sui
sistemi  informativi;  compie  analisi  di  mercato;  sovrintende  la
progettazione  e  l'implementazione  di  tutte  le  architetture  ITC
(Information and  Communications  Technology);  definisce  accordi  e
protocolli d'intesa con  altre  pubbliche  amministrazioni;  cura  la
partecipazione della Giustizia amministrativa a progetti comunitari e
di  cooperazione   internazionale,   anche   mediante   l'accesso   a
finanziamenti dell'Unione europea; coordina e supporta  le  attivita'
dei  Poli  informatici  territoriali  (PIT);  gestisce   le   risorse
materiali e i servizi di pertinenza; predispone i  dati  relativi  al
fabbisogno annuale ed effettua il monitoraggio della spesa;  provvede
alla  gestione  delle   risorse   umane   e   strumentali   assegnate
all'Ufficio. 
    2. Nelle materie di competenza, la  direzione  generale  cura  il
contenzioso; fornisce collaborazione agli uffici  di  segreteria  dei
Tribunali amministrativi regionali. 
    3. La direzione generale cura gli adempimenti e svolge gli  altri
compiti  previsti  dal  regolamento  di  autonomia  finanziaria   del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. 
 
    21. Ufficio per il personale di magistratura. 
 
    1. L'ufficio per il personale di magistratura svolge  compiti  di
istruttoria ed esecuzione degli adempimenti relativi al personale  di
magistratura, fatte salve le competenze di altri uffici. 
    2. In particolare l'ufficio cura, tra l'altro: 
      a)  l'istruttoria  e  la  predisposizione   degli   schemi   di
provvedimento concernenti lo  stato  giuridico,  il  conferimento  di
uffici direttivi e  semi-direttivi,  i  trasferimenti  di  sede  e  i
congedi straordinari e parentali  nonche'  la  predisposizione  degli
schemi di decreti del Presidente del Consiglio di  Stato  concernenti
la composizione delle sezioni, dell'adunanza plenaria  e  il  riparto
delle materie tra le sezioni; 
      b) l'attivita' di  ricognizione  delle  vacanze  dei  posti  di
magistratura presso il  Consiglio  di  Stato  e  presso  i  Tribunali
amministrativi regionali; 
      c)  il  procedimento  per  il   rilascio   delle   tessere   di
riconoscimento dei magistrati, valide anche come porto d'armi, e  dei
loro familiari, ivi compreso il conto giudiziale. 
    3. L'Ufficio  cura  gli  adempimenti  connessi  ai  concorsi  per
l'assunzione dei magistrati  amministrativi  e  svolge  attivita'  di
supporto alle Commissioni di concorso. 
    4. All'ufficio e' preposto un dirigente con incarico  di  seconda
fascia. 
 
    22. Ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione. 
 
    1. L'ufficio per il personale amministrativo  e  l'organizzazione
svolge  compiti  di  istruttoria  ed  esecuzione  degli   adempimenti
relativi  al  personale  amministrativo  nonche'  cura  le  relazioni
sindacali. 
    2. In particolare l'ufficio cura, tra l'altro: 
      a) la gestione del personale  amministrativo,  con  compiti  in
materia  di  assunzioni,  mobilita',  formazione,  disciplina,  stato
giuridico, banca dati  del  personale,  servizi  sociali  e  cura  il
relativo contenzioso; 
      b)  il  procedimento  per  il   rilascio   delle   tessere   di
riconoscimento del personale amministrativo, ivi  compreso  il  conto
giudiziale; 
      c) la predisposizione del Piano triennale fabbisogni; 
      d) la predisposizione degli atti e provvedimenti concernenti il
sistema  di  valutazione  dei   dirigenti   e   del   personale   non
dirigenziale; 
      e) le dotazioni  organiche  e  formazione  del  personale,  con
compiti di analisi  e  gestione  della  formazione  e  di  analisi  e
programmazione dei fabbisogni; 
      d) l'attivita' preparatoria  in  materia  di  rapporti  con  le
organizzazioni  sindacali  e  l'attivita'  di  supporto  ai  comitati
costituiti presso la sede centrale; 
      e) l'organizzazione e lo  sviluppo,  con  compiti  di  analisi,
sviluppo e coordinamento dei  processi  organizzativi,  d'intesa  con
l'ufficio  per  l'informatica,  per   quanto   di   sua   competenza;
l'acquisizione ed elaborazione di elementi per la  valutazione  della
qualita'  dei  servizi;  l'esame   dell'impatto   delle   innovazioni
legislative sull'assetto organizzativo; il coordinamento dei progetti
finalizzati. 
    3. All'ufficio e' preposto un dirigente con incarico  di  seconda
fascia. 
 
    23. Ufficio gestione del bilancio e del trattamento  economico  e
previdenziale. 
 
    1. L'ufficio gestione del bilancio e del trattamento economico  e
previdenziale svolge compiti di bilancio e contabilita' relativamente
a tutti gli Uffici della Giustizia amministrativa. 
    2. In particolare l'ufficio cura, tra l'altro: 
      a) la gestione del bilancio, con i compiti  di  predisporre  lo
schema di piano e di  programma  relativo  ai  fabbisogni  finanziari
concernenti il personale, i beni e  i  servizi;  la  redazione  dello
schema del bilancio di previsione e dello schema  per  l'attribuzione
delle  risorse  finanziarie  agli  uffici  dirigenziali  di   livello
generale; curare gli adempimenti contabili; 
      b) il  coordinamento  delle  sedi  periferiche  per  l'uniforme
gestione e razionalizzazione delle spese; 
      c) il trattamento economico, fisso e accessorio  del  personale
di magistratura e amministrativo; 
      d) il trattamento di quiescenza e di previdenza  del  personale
di magistratura e amministrativo; 
      e) gli adempimenti fiscali del sostituto di imposta. 
    3. All'ufficio e' preposto un dirigente con incarico  di  seconda
fascia. 
 
    24. Ufficio per la gestione delle  risorse  materiali  e  servizi
generali. 
 
    1. L'ufficio per la gestione delle risorse  materiali  e  servizi
generali svolge compiti di programmazione e  gestione  delle  risorse
strumentali e dei servizi  generali  per  l'amministrazione  centrale
della Giustizia amministrativa. 
    2. In particolare l'ufficio cura, tra l'altro: 
      a)  la  predisposizione  dei  dati,   da   fornire   all'organo
competente, per la redazione del programma biennale per gli  acquisti
di beni e servizi e  triennale  dei  lavori  pubblici,  dei  relativi
aggiornamenti  annuali,  nonche'  dell'elenco  dell'acquisizioni   di
forniture e servizi di importo superiore ad euro 1.000.000,00; 
      b) l'attivita' contabile  connesse  agli  impegni  delle  somme
relative alle spese contrattuali ed alla liquidazione  dei  contratti
stessi; 
      c) la programmazione  dei  lavori  straordinari  degli  edifici
demaniali e l'acquisto di mobili,  arredi  e  attrezzature,  etc;  la
gestione dei beni immobili del Consiglio di Stato, con i  compiti  di
accertare i  relativi  fabbisogni;  la  gestione  amministrativa  dei
consulenti tecnici di tutti gli Uffici; 
      d) i compiti di consegnatario della sede centrale; 
      e) la gestione di beni e servizi strumentali  per  le  esigenze
degli  uffici  centrali,  con  i  compiti  di  accertare  i  relativi
fabbisogni; 
      f) la sicurezza e l'igiene ambientale, definendo, coordinando e
monitorando gli  adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente  in
materia di prevenzione, sicurezza, igiene ambientale; 
      g) la gestione degli archivi; 
      h) la gestione della cassa centrale; 
      i) la gestione dei servizi di portineria. 
    3. All'ufficio per le risorse  materiali  e'  assegnato,  per  lo
svolgimento dell'attivita' di competenza, personale tecnico. 
    4. All'ufficio e' preposto un dirigente con incarico  di  seconda
fascia. 
 
    25. Ufficio centrale di bilancio e ragioneria. 
 
    1. L'ufficio centrale di bilancio e ragioneria  e'  preposto,  in
regime  di  autonomia  funzionale,  al   controllo   di   regolarita'
amministrativa contabile e svolge  gli  altri  compiti  previsti  dal
regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio  di  Stato  e  dei
Tribunali amministrativi regionali. 
    2. All'ufficio e' preposto un dirigente con incarico  di  seconda
fascia. 
 
 
                               Capo V 
 
   Uffici di supporto dell'attivita' consultiva e giurisdizionale 
 
    26. Uffici di supporto alle attivita' del Consiglio  di  Stato  e
del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. 
 
    1. Presso le Sezioni consultive e giurisdizionali  del  Consiglio
di Stato sono istituiti uffici di segreteria di livello  dirigenziale
non generale che svolgono compiti  di  supporto  all'attivita'  della
Sezione e del Presidente. Alla Segreteria della Sezione consultiva e'
preposto un solo dirigente con incarico di seconda fascia. 
    2. La segreteria della Sezione consultiva svolge anche compiti di
supporto  alla  Sezione  consultiva  per   gli   atti   normativi   e
all'Adunanza generale del Consiglio di Stato. 
    3. L'attivita' di segreteria dell'Adunanza plenaria del Consiglio
di Stato e' svolta dalla  segreteria  della  Sezione  giurisdizionale
designata dal Presidente del Consiglio di Stato. 
    4. Nel Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la  Regione
Siciliana, il dirigente con funzioni di  segretario  generale  svolge
anche le funzioni di dirigente della  segreteria  giurisdizionale,  e
istituisce l'ufficio relazioni con il pubblico ovvero individua in un
funzionario appartenente all'area terza ovvero, ove non possibile, un
dipendente dell'area seconda, il responsabile per le relazioni con il
pubblico. 
 
    27.   Uffici   di   supporto   alle   attivita'   dei   Tribunali
amministrativi regionali. 
 
    1. Presso ogni Tribunale  amministrativo  regionale,  comprensivo
delle Sezioni staccate, sono istituiti uffici di segreteria generale,
ai quali sono preposti dirigenti  con  incarico  di  seconda  fascia,
quali segretari generali, con compiti amministrativi  e  di  supporto
del  Presidente   nell'attivita'   giurisdizionale   del   rispettivo
Tribunale. 
    2. Fanno eccezione a quanto previsto al comma 1: a) il  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio,  sede  di  Roma,  nel  quale:  un
dirigente e' il Segretario generale; un dirigente,  con  funzioni  di
supporto del presidente nell'attivita' giurisdizionale,  e'  preposto
alla sezione  prima;  con  le  stesse  competenze,  un  dirigente  e'
preposto alla sezione seconda; un dirigente e' preposto alla  sezione
terza; ed un altro dirigente alle sezioni quarta e quinta; a-bis)  il
Tribunale amministrativo regionale della Campania, per  il  quale  e'
previsto un dirigente anche per la sezione staccata di Salerno; b) il
Tribunale amministrativo regionale della  Puglia,  per  il  quale  e'
previsto un dirigente anche per la Sezione staccata di Lecce;  c)  il
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,  per  il  quale  e'
previsto un dirigente anche per la Sezione staccata di Catania; d) il
Tribunale amministrativo regionale del Piemonte in cui il  segretario
generale ha anche le funzioni di segretario  generale  del  tribunale
amministrativo  per   la   Valle   d'Aosta;   d-bis)   il   Tribunale
amministrativo regionale dell'Umbria, il cui segretario  generale  ha
anche le funzioni di dirigente del Tribunale amministrativo regionale
del Lazio - sezione staccata di Latina. 
    3. I segretari generali dei Tribunali amministrativi regionali  e
delle sezioni staccate  istituiscono  gli  uffici  relazioni  con  il
pubblico o, in mancanza, individuano, in un funzionario  appartenente
all'area terza, il responsabile per le relazioni con il pubblico. 
 
    28. Ufficio per il processo amministrativo. 
 
    1. Presso ogni sezione giurisdizionale del  Consiglio  di  Stato,
presso  la  sezione  giurisdizionale  del  Consiglio   di   giustizia
amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  presso  ogni  Tribunale
amministrativo regionale e sezioni staccate  e'  istituito  l'ufficio
per il processo amministrativo ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge
31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla  legge  25
ottobre 2016, n. 197. Al Tribunale amministrativo regionale del Lazio
l'ufficio per il processo amministrativo  e'  istituito  presso  ogni
sezione esterna. 
    2.  All'ufficio  per  il  processo  e'  assegnato  personale   di
segreteria di area funzionale III, individuato  dal  dirigente  della
sezione  del  Consiglio  di  Stato,  del   Consiglio   di   giustizia
amministrativa o dal Segretario generale del Tribunale amministrativo
regionale tra i funzionari  in  servizio  presso  lo  stesso  Ufficio
giurisdizionale, nonche' coloro che svolgono, presso il Consiglio  di
Stato, il  Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la  Regione
Siciliana e i tribunali amministrativi regionali e sezioni  staccate,
il tirocinio formativo a norma  dell'art.  73  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a  norma  dell'art.
37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  o  il  tirocinio
disciplinato dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  della
giustizia 17 marzo 2016, n. 70. 
    3. L'ufficio per  il  processo  e'  una  struttura  organizzativa
interna degli uffici  di  segreteria  del  Consiglio  di  Stato,  del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e  dei
tribunali  amministrativi  regionali.  Dipende   funzionalmente   dal
presidente dell'ufficio giudiziario o, nell'ipotesi del Consiglio  di
Stato, del Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  o  delle
sezioni  staccate,  dai  rispettivi  presidenti   di   sezione.   Ove
necessario, il Presidente del Consiglio di Stato e il Presidente  del
Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio  adottano  misure  di
raccordo tra  gli  uffici  delle  varie  sezioni,  anche  promuovendo
periodiche riunioni. Per le attivita'  connesse  all'Ufficio  per  il
processo, il Presidente, come individuato  nel  secondo  periodo  del
presente comma, puo' nominare un magistrato  delegato,  che,  in  sua
vece,  cura  l'organizzazione  dell'ufficio,  programma  la  relativa
attivita' e vigila sullo svolgimento della stessa. Inoltre assegna  i
tirocinanti ai magistrati e  li  coordina  in  relazione  ai  compiti
assegnati  nell'ambito  dell'ufficio  del   processo.   Il   criterio
organizzativo generale e' che ciascun magistrato deve  poter  contare
sulla collaborazione di una unita' amministrativa dedicata  e  di  un
tirocinante, ove presenti. 
    4. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa cura
la ricognizione e la rielaborazione delle migliori prassi, formulando
linee-guida relative all'attivita' degli uffici del processo. 
    5. L'ufficio del processo svolge i seguenti compiti: 
      a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze; 
      b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali; 
      c) compilazione della scheda del fascicolo di causa,  indicante
la materia e l'esistenza di  precedenti  specifici;  la  compilazione
della scheda puo' essere limitata a determinate tipologie di  affari,
individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo
i criteri fissati dal presidente o suo delegato, come individuato  al
comma 3, sentiti i magistrati affidatari; 
      d) assistenza ai giudici nelle attivita' preparatorie  relative
ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche  di  giurisprudenza,
di legislazione, di dottrina e di documentazione; 
      e) individuazione di questioni su  cui  si  siano  delineati  o
possano delinearsi contrasti di giurisprudenza; 
      f) per l'espletamento dei propri  compiti,  come  elencati  nel
presente comma, utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti
dall'ufficio  statistica  del  Servizio  dell'informatica,  anche  su
richiesta del presidente o suo delegato, come individuato al comma 3; 
      g) raccolta di materiale e documentazione  per  l'inaugurazione
dell'anno giudiziario; 
      h) preparazione di  report  sui  procedimenti  in  corso  e  di
sintesi delle decisioni emesse finalizzata  alla  loro  divulgazione,
anche in raccordo con l'ufficio studi; 
      i)  ogni  altro  compito,  rientrante  in  quelli   per   legge
assegnabili ai  tirocinanti,  utile  al  perseguimento  del  primario
obiettivo di smaltimento dell'arretrato. 
    6.  Il  Servizio  per   l'informatica   fornisce   al   personale
dell'ufficio per il processo e ai tirocinanti di cui al  comma  2  la
necessaria dotazione informatica, stabilendo  per  questi  ultimi  le
modalita' di utilizzo e restituzione. Il Servizio  per  l'informatica
assicura altresi'  la  necessaria  accessibilita'  al  sistema  e  il
supporto formativo e di assistenza. 
    7. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e il
Segretario generale della giustizia amministrativa si  avvalgono  del
supporto dell'ufficio studi,  massimario  e  formazione,  nell'ambito
delle  sue  competenze,  per   il   conseguimento   delle   finalita'
dell'ufficio per  il  processo  e  per  l'espletamento  dei  relativi
compiti, in particolare, di quelli delineati alle lettere c), d),  e)
e h) del precedente comma 5. 
 
 
                               Capo VI 
 
                      Attribuzioni dirigenziali 
 
    29. Funzioni dei dirigenti generali. 
 
    1. I dirigenti preposti  alle  direzioni  generali  esercitano  i
compiti e assumono le responsabilita' di cui al  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. In particolare: 
      a) formulano  proposte  ed  esprimono  pareri  al  Segretariato
generale nelle materie di rispettiva competenza; 
      b)  curano  l'attuazione  dei  piani,  programmi  e   direttive
generali definite dal Segretariato generale; 
      c) adottano gli atti relativi all'organizzazione  degli  uffici
centrali di livello dirigenziale non generale; 
      d) salvo quanto previsto dall'art.  9,  comma  1,  lettera  d),
adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi  ed  esercitano  i
poteri di spesa e di  acquisizione  delle  entrate  rientranti  nella
competenza dei rispettivi uffici, ad eccezione di quelli delegati  ai
dirigenti; 
      e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti
e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con  potere
sostitutivo  in  caso  di  inerzia,  e  propongono  l'adozione,   nei
confronti dei dirigenti,  delle  misure  previste  dall'art.  21  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      f) promuovono e resistono alle  liti  concernenti  la  gestione
organizzativa ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo
restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3  aprile
1979, n. 103; 
      g)  decidono  sui  ricorsi  gerarchici  contro  gli  atti  e  i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti. 
    2. Il dirigente generale per le risorse umane stipula i contratti
relativi a tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti con incarico di
seconda fascia della Giustizia amministrativa. 
    3. I dirigenti preposti alle Direzioni  generali  riferiscono  al
Segretario generale della giustizia amministrativa sull'attivita'  da
essi svolta correntemente e in tutti i  casi  in  cui  il  Segretario
generale lo richieda o lo ritenga opportuno. 
    4. I dirigenti generali si avvalgono di apposite segreterie. 
 
    30. Funzioni dei dirigenti con incarico di seconda fascia. 
 
    1. I dirigenti preposti ad uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale esercitano i compiti e assumono le responsabilita' di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  in  quanto  compatibili,
nonche'  i  compiti  previsti  dalla   normativa   di   settore.   In
particolare: 
      a) formulano proposte ed esprimono pareri  ai  dirigenti  degli
uffici dirigenziali generali; 
      b) curano l'attuazione dei progetti e delle  gestioni  ad  essi
assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando
i relativi atti  e  provvedimenti  amministrativi  ed  esercitando  i
poteri di spesa e di acquisizione delle  entrate,  nell'ambito  delle
direttive  del  Segretario  generale  e,  per  quanto  di  rispettiva
competenza, del Segretario delegato per il Consiglio di Stato  e  del
Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali; 
      c) svolgono tutti  gli  altri  compiti  ad  essi  delegati  dai
dirigenti generali; 
      d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli  uffici
che  da  essi  dipendono  e   dei   responsabili   dei   procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 
      e) provvedono alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici. 
    2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 37,  comma  3,  della
legge  27  aprile  1982,  n.  186,  i  dirigenti,  per  specifiche  e
comprovate ragioni di servizio, possono delegare per  un  periodo  di
tempo  determinato,  con  atto  scritto  e  motivato,  alcune   delle
competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d)  ed  e)
del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni  funzionali  piu'
elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. L'espletamento  di
tali compiti da parte del dipendente delegato non  implica,  in  ogni
caso, l'applicazione dell'art. 2103 del codice civile. 
 
 
                              Capo VII 
 
                         Disposizioni finali 
 
    31. Abrogazioni e disciplina transitoria. 
 
    1.  Il  presente   regolamento   sostituisce   integralmente   il
regolamento approvato con decreto del  Presidente  del  Consiglio  di
Stato  15  febbraio  2005  nonche'  ogni  disposizione  regolamentare
contraria al presente regolamento o con esso incompatibile. 
    2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2021,  ivi
compresi gli articoli 26 e 27 del regolamento di cui al comma  1,  da
rivedere entro il 1° marzo 2024, per effetto della piena operativita'
delle  nuove  istituende  Sezioni,  nell'ambito  di  un   complessivo
riassetto degli uffici dirigenziali della Giustizia amministrativa.