(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Schema di riparto  e  nota  metodologica  concernenti  il  contributo
compensativo del minor gettito IMU a seguito della  riclassificazione
    degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali 
 
    Premessa. 
    L'art. 1, comma 578, della legge n. 205/2017 (Legge  di  Bilancio
2018) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine  e  le
aree  scoperte  dei  porti  di  rilevanza   economica   nazionale   e
internazionale di competenza delle  Autorita'  di  sistema  portuale,
adibite  alle  operazioni  e  ai  servizi   portuali,   le   connesse
infrastrutture stradali e ferroviarie, nonche' i depositi ivi ubicati
strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi  portuali,
costituiscono immobili a  destinazione  particolare,  da  censire  in
catasto nella  categoria  E/1  (Stazioni  per  servizi  di  trasporto
terrestri, marittimi ed aerei), anche se affidati  in  concessione  a
privati. 
    Sono censite nella categoria E/1 anche  le  banchine  e  le  aree
scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri,  compresi
i crocieristi. 
    Il successivo comma 579 ha previsto la facolta', a decorrere  dal
1° gennaio 2019, per gli intestatari degli immobili  sopra  indicati,
ovvero per i loro concessionari, di presentare atti di  aggiornamento
per la revisione del classamento degli immobili in esame, censiti  in
categorie catastali diverse dalla E/1. 
    Viene  altresi'  precisato  (comma  581)  che   tra   le   unita'
immobiliari censite nella categoria catastale E/1 non possono  essere
compresi  immobili  o  porzioni  di   immobili   destinati   ad   uso
commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad  usi  diversi,
qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. 
    Il comma 580 della medesima legge di Bilancio stabilisce invece i
criteri e le modalita' di accertamento  delle  dichiarazioni  di  cui
all'articolo  28   del   R.D.L.   n.   652/1939   (cosiddette   nuove
costruzioni), presentate in catasto nel corso  del  2019  e  relative
agli immobili indicati dal  comma  578.  Per  tali  dichiarazioni  la
successiva revisione del classamento degli immobili  dichiarati,  con
attribuzione agli stessi della categoria catastale E/1, e' effettuata
d'ufficio  -  entro  il  31  marzo  2020  -  dai  competenti   Uffici
dell'Agenzia delle entrate. 
    Considerato che il classamento nella categoria catastale E1 degli
immobili sopra indicati comporta effetti negativi di gettito ai  fini
delle imposte  immobiliari  locali,  il  comma  582  della  legge  di
Bilancio 2018 stabilisce un contributo annuo di 9,35 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2020, da ripartirsi tra  i  comuni  interessati
secondo la seguente procedura: 
      con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il  Ministro  dell'interno  e  secondo  una  metodologia
adottata sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,
sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020,  dall'Agenzia
delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e  relativi,
per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso  del
2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580,
e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019; 
      con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro  il  30
aprile 2021, si procede alla rettifica in aumento  o  in  diminuzione
del contributo erogato, fermo restando il limite del contributo annuo
previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro. Tale rettifica
viene effettuata sulla base dei dati comunicati, entro  il  31  marzo
2021, dall'Agenzia delle entrate concernenti le  rendite  definitive,
determinate sulla base degli atti  di  aggiornamento  presentati  nel
corso dell'anno 2019 ai sensi del  comma  579,  ovvero  d'ufficio  ai
sensi del comma 580, nonche' quelle gia' iscritte in catasto  dal  1°
gennaio 2019. 
    Determinazione del contributo. 
    Con nota n. 147426 del 30 marzo  2020,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 582 della legge n. 205/2017,  l'Agenzia  delle
entrate, direzione centrale  servizi  catastali,  cartografici  e  di
pubblicita' immobiliare, ha  trasmesso  un  file  excel  con  i  dati
relativi alle rendite proposte nel corso del 2019, ovvero  attribuite
d'ufficio, di  ciascuna  unita'  immobiliare  oggetto  di  variazione
finalizzata alla revisione del classamento in categoria E/1- Stazioni
per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei. 
    In particolare, l'Agenzia delle entrate ha inviato una  lista  di
63 record di richieste di rettifica riferiti a 62  immobili,  ubicati
in 11 comuni. Nel file sono indicati per ciascuna richiesta: 
      la norma di riferimento per cui e' stata chiesta la rettifica; 
      i dati catastali dell'immobile (comune e mappa); 
      i dati catastali di rendita e categoria catastale al 1° gennaio
2019; 
      i dati catastali di rendita e categoria catastale  prima  della
proposta di rettifica; 
      i  dati  catastali  di  rendita  e   categoria   proposti   dal
contribuente; 
      i dati catastali di rendita e categoria catastale eventualmente
accertati dall'Agenzia delle entrate; 
      eventuale variazione della unita' immobiliare (UIU). 
    Tutte le rettifiche hanno come categoria proposta o accertata  la
categoria catastale  E/1,  con  conseguente  esenzione  dell'immobile
dall'IMU. 
    Ai fini  della  determinazione  della  perdita  di  gettito,  per
ciascun immobile  sono  stati  considerati  come  dati  catastali  di
partenza quelli relativi ai valori in  atti  prima  della  richiesta.
Alla base imponibile calcolata secondo  le  disposizioni  vigenti  in
materia di IMU sono state poi applicate le ultime  aliquote  comunali
deliberate  per  le  categorie  interessate  ottenendo  il   relativo
ammontare di imposta. 
    Sulla base dei  dati  trasmessi  dall'Agenzia  delle  entrate  si
rileva pertanto una perdita di gettito annua  stimata  in  circa  1,5
milioni di euro per IMU quota Stato e 0,6 milioni  di  euro  per  IMU
quota comune. 
    Di seguito la distribuzione territoriale della perdita di gettito
(quota comune) da ristorare agli enti indicati: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico