(Schemi di Protocolli-Schemi)
 
                       MINISTERO DELL'INTERNO 
          COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA 
        DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI 
 
Accordi di legalita', aggiornamento dei Protocolli-tipo adottati  con
  le delibere del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
  economica n. 58/2011 e 62/2015,  rispettivamente  pubblicate  nella
  Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2012 e n 271, del 20 novembre
  2015.  
 
                       SEDUTA DI APPROVAZIONE 
                DEL C.C.A.S.I.I.P. DEL 25 GIUGNO 2020 
 
Premessa 
    Il documento approvato nella seduta  del  C.C.A.S.I.I.P.  del  25
giugno 2020, costituisce un adeguamento degli  accordi  di  legalita'
alla rinnovata disciplina dei contratti pubblici, dettata dal decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e dalle modifiche intervenute al quadro normativo,  con
riferimento  anche  al  Codice  Antimafia  (decreto   legislativo   6
settembre 2011, n. 159). 
    Il testo del Protocollo di legalita' che le  stazioni  appaltanti
Pubbliche propongono al prefetto competente per territorio e'  quello
approvato, in vigenza del pregresso  codice  degli  appalti  (decreto
legislativo n. 163/2006),  in  apposite  deliberazioni  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  (C.I.P.E.),  in
particolare nelle delibere: n.  58/2011,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2012,  e  n  62/2015,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015. 
    Il contenuto degli accordi di  sicurezza  per  la  prevenzione  e
repressione  di  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa   e   per   il
monitoraggio  delle  infrastrutture  ed  insediamenti  prioritari  e'
definito dal C.I.P.E., su proposta del Comitato di coordinamento  per
l'alta  sorveglianza  delle  infrastrutture  e   degli   insediamenti
prioritari (C.C.A.S.I.I.P.), con le procedure  indicate  dall'art.  6
del decreto del 21 marzo 2017 adottato dal Ministro dell'interno,  di
concerto con il Ministro della giustizia  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. Il  C.C.A.S.I.I.P.  opera  presso  il
Ministero   dell'interno    ai    sensi    del    predetto    decreto
interministeriale 21 marzo 2017. 
    L'intento della normativa di prevenzione  antimafia  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' di contrastare, sin  dal  primo
momento   procedurale   della    realizzazione    dell'infrastruttura
prioritaria, l'azione eventuale delle mafie  e  l'influenza  negativa
sull'ordine pubblico, sulla percezione della sicurezza e  sul  quadro
istituzionale  del  territorio   interessato   dall'opera   pubblica,
sostenendo  in  alcuni   casi   la   trasparenza   amministrativa   e
l'autorevolezza della stazione appaltante. 
    Il disegno delineato dalle predette deliberazioni C.I.P.E. nn. 58
e 62, supporta promuove le occasioni per alimentare il contrasto alla
criminalita'  organizzata  a  tutela  delle   attivita'   commerciali
interessate alla realizzazione di  infrastrutture  di  interesse  del
Paese. 
    L'obiettivo del Protocollo di legalita'  approvato  dal  C.I.P.E.
nelle predette deliberazioni e' quello  di  fornire  -  per  ciascuna
delle  aree  territoriali   impegnate   dalla   realizzazione   delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come  indicate  negli
elaborati progettuali - gli strumenti necessari per meglio  garantire
l'adempimento  degli  impegni  sanciti  dalle   norme   di   settore,
raccogliendo  in   modo   sistematico   le   informazioni   che   gli
aggiudicatari e le filiere dei subcontraenti sono tenuti  ad  inviare
all'amministrazione  aggiudicatrice,  registrandole  in  un   sistema
informativo accessibile anche ai Gruppi interforze, costituiti presso
le prefetture  ai  sensi  dell'art.  93  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, quale  supporto  territoriale  per  l'analisi
antimafia. L'obiettivo e' stato realizzato  in  maniera  efficace  ai
sensi della normativa antimafia introdotta a partire dalla  legge  13
agosto 2010, n. 136: «Piano straordinario contro  le  mafie,  nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia». 
Normativa di riferimento 
    Il documento ora  predisposto  dal  C.C.A.S.I.I.P.  e'  volto  ad
adeguare  il  testo  del  Protocollo-tipo  approvato  con  le  citate
delibere C.I.P.E. nn. 58 e 62, per mantenere inalterata l'omogeneita'
delle intese di legalita' sul territorio nazionale,  nell'ambito  del
perimetro  delle  opere  ricomprese  nell'art.   200,   del   decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  riguardante  il  Codice  degli
appalti. La realizzazione di ciascuna infrastruttura  o  insediamento
prioritario di cui all'art. 200,  e'  accompagnata  da  un  condiviso
monitoraggio   antimafia   che   garantisce   la   legalita'    nella
realizzazione   dell'opera,   a   prescindere   che    si    proceda,
indistintamente,  mediante  gli   istituti   della   concessione   di
costruzione  e  gestione,  dell'affidamento  unitario  a   contraente
generale, della finanza di progetto, o mediante qualunque altra forma
di  affidamento  compatibile  prevista  dallo  stesso  Codice   degli
appalti. Il predetto decreto legislativo n. 50 del  2016  rinvia,  in
particolare, ad un provvedimento ricognitivo delle infrastrutture  in
parola e nelle more delle ricognizioni indicate  dalla  delibera  del
C.I.P.E. 21 dicembre 2001,  n.  121  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni «Programma  infrastrutture  strategiche»  (P.I.S.),  che
rientrano  di  diritto  nel  novero  delle  infrastrutture  e   degli
insediamenti prioritari. 
    Il  sistema  dei  controlli  come  articolato  nel  provvedimento
interministeriale  21  marzo  2017  non  sostituisce,  ma  affina  le
verifiche previste dall'ordinamento e  puntualizza  l'intenzione  del
legislatore anche verso il monitoraggio dei  finanziamenti  destinati
per la realizzazione al fine di evitare  che  il  circuito  criminale
intercetti  denaro  e  lo  sottragga  alla  realizzazione  dell'opera
pubblica. 
    Gli accordi di legalita'  che  il  Prefetto  sottoscrive  con  il
soggetto aggiudicatore e l'aggiudicatario dell'opera accompagnano  la
realizzazione delle infrastrutture con una serie di percorsi virtuosi
e di cautele condivise tra gli stessi sottoscrittori degli accordi e,
in caso di gravi inadempienze,  le  prescrizioni  pattizie  prevedono
sanzioni che arrivano fino all'allontanamento del soggetto  infedele,
alla  risoluzione  espressa  del  contratto,   ipotesi   disciplinata
dall'art. 1456 del codice civile,  a  norma  del  quale  il  soggetto
pubblico risolve il contratto con l'operatore compromesso. 
    In continuita'  con  la  sistematica  adottata  fin  dalla  prima
direttiva  «Linea-guida  Grandi  Opere»,   approvata   dal   Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti il 24  giugno  2005,  l'allora  Comitato  di  coordinamento
CCASGO,  oggi  C.C.A.S.I.I.P.,  ha   orientato   in   modo   omogeneo
l'attivita'  dei  Gruppi  interforze   costituiti   presso   ciascuna
Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo,  elaborando  best
practices dei controlli che  hanno  trovato  sistematizzazione  nelle
successive Linee-guida antimafia, ponendo attenzione  nell'anticipare
il contenuto delle verifiche fin dal  momento  dell'approvazione  del
progetto preliminare da parte del Comitato interministeriale  per  la
programmazione economica C.I.P.E. 
    Le Linee-guida approvate con la delibera C.I.P.E.  58/2011  hanno
tracciato un primo  momento  di  coordinamento  e  di  armonizzazione
amministrativo dei testi degli accordi di  legalita'  per  le  Grandi
opere, introducendo comportamenti e sanzioni  a  carico  della  parte
infedele e, di conseguenza, i Protocolli di legalita' che  discendono
dalle  citate  Linee-guida  hanno  costituito  tout  court  una   lex
specialis antimafia  nel  settore  della  realizzazione  delle  opere
pubbliche di rilevante entita'. Tale quadro comportamentale e'  stato
poi messo a punto con la deliberazione C.I.P.E. n. 62 del  2015  che,
su proposta del C.C.A.S.I.I.P., ha adeguato i principi a cui  debbono
essere  improntati   i   Protocolli   di   legalita'   destinati   ai
concessionari e ai contraenti generali, ed  ha  offerto  un  dedicato
schema di Protocollo di legalita'. 
    Infine, tra le  misure  di  monitoraggio  per  la  prevenzione  e
repressione dei tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  si  annoverano
anche i cosiddetti Protocolli operativi per il controllo  dei  flussi
finanziari connessi alla  realizzazione  dell'opera,  inclusi  quelli
concernenti risorse economiche totalmente o parzialmente a carico dei
promotori. In tal modo si e' esteso a tutto il sistema delle opere  o
infrastrutture prioritarie il modello  operativo  gia'  positivamente
sperimentato su alcuni lavori (cosiddetto  progetto  europeo  CAPACI)
che e'  stato  riconosciuto  nella  relazione  della  Commissione  al
Consiglio e al Parlamento europeo  nel  2014,  come  «Best  Practice»
utile in materia di lotta alla corruzione e  per  il  contrasto  alle
mafie. (1) Il monitoraggio dei  flussi  finanziari  che  ne  discende
dall'esperienza sopra citata e' stato  introdotto,  a  pieno  regime,
nelle pratiche di contrasto alla  criminalita'  organizzata  previste
dall'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014 e della correlata  delibera
C.I.P.E. n. 15/2015 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2015). 
Presentazione 
    Gli  schemi  di  Protocolli  di  legalita'  di   competenza   del
C.C.A.S.I.I.P. si focalizzano sulla fase esecutiva del contratto, per
la quale i rischi del condizionamento della criminalita'  organizzata
sono storicamente accertati e  si  esprimono  con  maggiore  forza  e
frequenza. Il Comitato intende, quindi, continuare  ad  offrire  alle
Prefetture  e  alle  stazioni  appaltanti,  al  fine   di   garantire
l'omogeneita' delle intese pattizie sul territorio nazionale,  taluni
strumenti operativi per rendere  piu'  trasparente  questa  fase  del
ciclo del  contratto  pubblico  destinato  alla  realizzazione  delle
infrastrutture. 
    Alla  luce  della   citata   delibera   C.I.P.E.   58/2011,   che
sottolineava la previsione della competenza dell'allora  C.C.A.S.G.O.
a  valutare  e  suggerire  «se  procedere   all'aggiornamento   delle
Linee-guida anche con riferimento alla  fattispecie  residuale  degli
interventi da realizzare  mediante  appalto,  semplice  o  integrato»
...«effettuando gli opportuni adeguamenti rispetto  alle  Linee-guida
riferite alle figure dei Contraenti  Generali  e  dei  Concessionari,
ispirate a criteri di  forte  managerialita'  e  che  debbono  quindi
costituire parte attiva anche del processo  di  verifica  antimafia»,
oggi il C.C.A.S.I.I.P., oltre a uno schema di Protocollo di legalita'
dedicato alla figura del Contraente Generale e del Concessionario, ha
messo a punto anche uno schema di Protocollo  di  legalita'  dedicato
all'istituto dell'appalto, con i necessari adeguamenti. 
    I due schemi di Protocollo - tipo elaborati dal C.C.A.S.I.I.P., a
prescindere dalla tipologia di  realizzazione  della  infrastruttura,
prevedono  analoghe  clausole  che  comportino  l'impegno  da   parte
dell'impresa  aggiudicataria  a  denunciare  eventuali  tentativi  di
estorsione con la possibilita' di valutare,  da  parte  del  soggetto
aggiudicatore, il comportamento di tutti gli operatori della  filiera
in caso di mancata osservanza di tali disposizioni.  Le  prescrizioni
cui si uniformano gli accordi sono vincolanti per  tutti  i  soggetti
coinvolti nel ciclo di esecuzione del contratto  e,  in  particolare,
l'impresa  aggiudicataria  che  sottoscrive  il   Protocollo   assume
l'obbligo di trasferire  i  relativi  vincoli  agli  operatori  della
propria filiera, a qualunque titolo intervengano nella  realizzazione
dei lavori. 
    I  due  documenti  proposti  al  C.I.P.E.,  che  accompagnano  le
Linee-guida, sono sottoposti alla firma del Prefetto della  provincia
in  cui  ricade  l'intervento.  Nel  caso  che  i   lavori   per   la
realizzazione dell'infrastruttura interessino piu' province,  saranno
sottoscritti  dai  Prefetti  nei  cui  territori  ricade  l'opera  da
realizzare. 
Il sistema del monitoraggio e i controlli 
    Ai fini dell'attuazione delle procedure di  monitoraggio  per  la
prevenzione  antimafia  nelle  infrastrutture  e  negli  insediamenti
prioritari sono rilevanti i dati e le informazioni attinenti: 
      a) alle aree territoriali impegnate dalla  realizzazione  delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come  indicate  negli
elaborati progettuali; 
      b) alla  tipologia  dei  lavori  e  alla  qualificazione  delle
imprese esecutrici e di quelle  comunque  interessate  al  ciclo  dei
lavori; 
      c) alle procedure di affidamento  delle  opere  ai  soggetti  a
qualunque  titolo  affidatari  e  sub-affidatari  e   ai   successivi
affidamenti e sub-affidamenti; 
      d) agli assetti societari  relativi  ai  soggetti  a  qualunque
titolo affidatari e sub-affidatari e alla evoluzione di tali  assetti
nel corso della realizzazione delle opere; 
      e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri sulle imprese,
sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito gli  accessi  dei
Gruppi interforze; 
      f) ogni  altro  dato  o  informazione  ritenuto  rilevante  dal
C.C.A.S.I.I.P. ai sensi del decreto interministeriale  del  21  marzo
2017. 
    Le  Prefetture-UTG  e  i  Gruppi  interforze  vengono  dotati  di
aggiornate informazioni che le buone prassi contenute nel  Protocollo
di legalita' offrono.  Pertanto,  il  Prefetto  puo'  indirizzare  lo
spettro  dei  controlli  del  Gruppo  interforze  per  monitorare  le
condizioni di legalita' e  di  trasparenza  per  ricercare  eventuali
situazioni di opacita' o illegalita' sintomatiche  di  una  possibile
presenza malavitosa nei cantieri pubblici. 
    Sotto  questo  particolare  profilo  gli  schemi  di   Protocollo
continuano ad essere orientati su distinte fasi: 
      i) quella preliminare all'avvio dei lavori,  nell'ambito  della
quale l'attenzione e' posta alle  aree  di  sedime  dell'insediamento
dell'infrastrutture  o  insediamenti   prioritari,   attraverso   una
mappatura delle unita' catastali inserite nel piano  particellare  di
esproprio al fine di verificare i passaggi di mano di  interesse  per
il contrasto criminale; 
      ii) quella di definizione del piano degli affidamenti  a  valle
dell'individuazione  del  Concessionario,  del  contraente  generale,
dell'aggiudicatario o del soggetto gestore  di  interferenze  con  il
sedime della infrastruttura. Il gestore  delle  interferenze,  quando
non opera in house e affida appalti a terzi, riveste la qualifica  di
stazione appaltante; 
      iii) quella di cantierizzazione dell'opera, con riguardo  anche
al  monitoraggio  dei  flussi  della  manodopera  e  al   conseguente
coinvolgimento delle  locali  organizzazioni  sindacali  del  settore
degli edili e del supporto delle Casse edili per il  riscontro  della
certificazione contributiva liberatoria; 
      iv)  quella  del  monitoraggio  sullo  stato  dell'iter   della
procedura con report periodici. 
    L'informazione antimafia del Prefetto, di  cui  all'art.  84  del
decreto legislativo n.  159/2011,  rimane  lo  strumento  diretto  al
disvelamento  di  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  in  modo  da
escludere le imprese gravate da tale sospetto. Tale  accertamento,  a
prescindere dall'importo economico dei contratti da sottoscrivere, e'
oramai riconosciuto all'interno del  perimetro  delle  infrastrutture
prioritarie quale strumento piu' avanzato della soglia di difesa  dal
pericolo di inquinamento mafioso. A cio'  si  aggiungono  le  notizie
contenute nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita  per  la
ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art art. 30, comma 6 del
decreto-legge  n.  189/2016,  e  gli  elenchi  costituiti  presso  le
Prefetture, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della  legge  n.
190/2012. 
    Gli impegni dei sottoscrittori del  Protocollo  sono  gli  stessi
previsti dagli accordi di legalita' ex  delibera  CIPE  n.  62.  Sono
impegni di collaborazione e, in particolare: 
      prevenire  il  pericolo   di   ingerenze   della   criminalita'
organizzata, assunto da tutti gli operatori economici  della  filiera
(compreso il  contraente  generale,  l'appaltatore  principale  o  la
figura equivalente), per organizzare le attivita' di cantiere secondo
modalita'  atte  a  comunicare  all'Autorita'  giudiziaria   e   alla
Prefettura  competenti  eventuali  pressioni   illecite,   esercitate
attraverso richieste di danaro, offerte di protezione, imposizioni di
subappaltatori o di servizi di guardiania, etc.,  a  prescindere  che
esse siano contrassegnate o meno dall'uso di minaccia o violenza.  Il
Protocollo contiene, a tal fine, la clausola risolutiva espressa,  di
cui all'art. 1456 del codice  civile;  in  caso  di  omissione  della
denuncia l'imprenditore infedele verra' espulso dal ciclo dell'opera; 
      prevenire tentativi di corruzione e/o concussione che si  siano
in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore o degli
organi sociali o dei dirigenti dell'impresa,  dandone  comunicazione,
da parte  di  tutti  gli  operatori  economici  della  filiera,  alla
Prefettura e all'Autorita' giudiziaria; anche in  questa  circostanza
il Protocollo contiene la predetta clausola  risolutiva  espressa  di
cui  all'art.  1456  del  codice  civile,  che  prevede  l'esclusione
dell'operatore economico non collaborativo; 
      osservare  altri  impegni  di  collaborazione  in  una   logica
condivisa  e  negoziata  tra  tutti  gli  operatori  economici  della
filiera. L'eventuale inosservanza comporta  previsione  di  penalita'
pecuniarie come ad esempio per la mancata vigilanza agli  accessi  ai
cantieri, per l'inserimento reiterato di dati anagrafici errati e per
il mancato aggiornamento dei dati in caso di variazioni. Le  sanzioni
sono proporzionate a seconda della gravita' dell'infrazione  commessa
e dell'eventuale danno  conseguente;  se  la  mancata  collaborazione
continua,  anche  dopo   contestazione   e   diffida   del   soggetto
aggiudicatore,  il  Protocollo-tipo  prevede  nei  casi  gravi  anche
l'esclusione degli operatori economici, concretandosi  una  forma  di
grave negligenza. 
La Governance delle informazioni 
    Le clausole del Protocollo di legalita' antimafia che interessano
in ugual misura gli affidamenti ai contraenti generali/concessionari,
l'appaltatore, o il gestore delle interferenze, cercano di conciliare
al meglio  le  prioritarie  esigenze  di  sicurezza,  trasparenza  ed
efficacia dei controlli, con quelle di  semplificazione  e  di  minor
aggravio per le imprese, in termini di gestione tempi e costi. 
    In   questa   direzione,   e   per   semplificare   ulteriormente
l'adempimento degli obblighi degli operatori  della  filiera  sanciti
dalle norme vigenti, il soggetto aggiudicatore  e  le  imprese  della
filiera raccolgono in modo informatico i propri dati,  ovvero  quelli
dei subcontraenti, che sono tenuti a trasmettere  all'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi del codice degli appalti o della legge n. 136
del 2010. Le informazioni sono acquisite in  un  sistema  accessibile
digitalmente ai Gruppi interforze costituiti presso le  Prefetture  e
alle Forze di polizia e agli altri soggetti pubblici  interessati  al
monitoraggio. A questo  proposito,  infatti,  occorre  ricordare  che
adempimenti previsti dall'art. 3 della  legge  n.  136/2010  e  dagli
articoli 80 e  105  del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  sono  il
presupposto normativo per acquisire le  informazioni  essenziali;  le
imprese,  individuali  e  collettive,  aggiudicatarie  di   contratti
pubblici sono tenute a fornire notizie  di  carattere  organizzativo,
finanziario  e  tecnico  sulla  propria   attivita',   nonche'   ogni
indicazione ritenuta utile  ad  individuare  gli  effettivi  titolari
dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali. 
    Nel  dettaglio,  il  soggetto  aggiudicatario  e  gli   operatori
economici  coinvolti  a   qualsiasi   livello   della   filiera   dei
subcontratti accettano, al fine di garantire la tracciabilita'  e  la
trasparenza  dell'esecuzione  del  contratto   nei   modi   e   tempi
specificati nel Protocollo, di trasmettere anche in forma digitale al
soggetto  aggiudicatore  o  al  soggetto  formalmente  delegato,   le
informazioni che sono tenute a dare ai sensi  dei  commi  2,  7  e  9
dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, quelle, di  cui  al
comma 1, dell'art. 3, della legge n. 136/2010 e,  infine,  quelle  di
cui comma 5, lettera h), art. 80, decreto legislativo n. 50/2016. 
    A cio' si aggiungono, come anticipato, le informazioni economiche
monitorate ai sensi della  delibera  C.I.P.E.  n.  15  del  2015.  In
particolare, la predetta delibera C.I.P.E. n. 15 prevede, a beneficio
dei Gruppi interforze costituiti presso la Prefettura e alla  D.I.A.,
l'utilizzo di applicativi informatici, tra cui quelli concernenti  un
sistema di warning automatico in particolari casi, per impedire  alla
criminalita' organizzata di intercettare finanziamenti della  singola
opera pubblica. Il circuito delle buone prassi messo a punto  prevede
che il Dipartimento per la programmazione e  il  coordinamento  della
politica economica (D.I.P.E.)  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, al fine  di  avere  informazioni  tempestive  e  affidabili
sull'evoluzione dei singoli progetti d'investimento pubblico, curi il
monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  (MIP)  per  il  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), nonche'
per le amministrazioni interessate. 
    All'interno di tale sistema  (che  ha  funzioni  di  raccolta  ed
elaborazione dati e reportistica), sono individuabili e riconoscibili
i singoli progetti d'investimento pubblico grazie all'uso del  Codice
unico di progetto (C.U.P.). La raccolta dei dati per il  monitoraggio
dei flussi economici dei suddetti progetti,  ovvero  il  tracciamento
dei flussi finanziari a carico degli  appaltatori,  subappaltatori  e
subcontraenti  della  filiera  delle  imprese,  a  qualsiasi   titolo
interessati a lavori, servizi  e  forniture  pubbliche,  e'  messo  a
disposizioni tramite credenziali di  accesso,  ai  Gruppi  interforze
presso le Prefetture, costituiti ai sensi del citato decreto 21 marzo
2017. 
    In particolare il sistema della banca  dati  Monitoraggio  grandi
opere (M.G.O.) fornira' le  informazioni  essenziali  dei  versamenti
effettuati con bonifico elettronico  o  similare,  la  movimentazione
giornaliera del conto corrente dedicato all'opera pubblica,  in  modo
che, da remoto e online, l'operatore del Gruppo interforze competente
potra' verificare se tra  gli  imprenditori  della  filiera  vi  sono
soggetti non esaminati sotto il profilo dell'antimafia. 
    Pertanto, sulla base  dei  dati  che  alimentano  le  piattaforme
informatiche - l'Anagrafe delle imprese, il settimanale di  cantiere,
la banca dati M.G.O. e la Banca dati nazionale antimafia (B.D.N.A.) -
l'attivita' degli operatori dei Gruppi interforze si caratterizza per
un dinamico controllo antimafia. 
    Come avvenuto in passato, il Comitato ritiene di  confermare  una
minima   soglia   di   esenzione   relativa,   esclusivamente,   alle
acquisizioni  di  materiale  di   consumo   di   pronto   reperimento
(l'operatore  economico   comunque   deve   censire   successivamente
nell'Anagrafe degli esecutori l'operazione  economica  effettuata  in
dispensa),  la  cui  quantificazione  economica  puo'  essere  sempre
rimodulata  per  le  tipologie  di  prestazioni,  d'intesa   con   la
Prefettura, sentito il C.C.A.S.I.I.P. 
    Il piano di realizzazione dell'infrastruttura di cui il  soggetto
aggiudicatario ha la responsabilita' della gestione,  salvo  espressa
delega da notificare preventivamente  alla  Prefettura,  si  sviluppa
attraverso  notizie  settimanali  telematiche  a  disposizione  della
Prefettura (cd settimanale di cantiere). 
Il monitoraggio delle informazioni nelle Grandi Opere 
    Gli schemi di Protocollo confermano  la  costituzione  presso  la
Prefettura di una cabina di regia allo scopo di effettuare,  mediante
incontri periodici, un monitoraggio congiunto della situazione  e  di
specifiche problematiche emergenti  le  aree  territoriali  impegnate
dalla  realizzazione  delle  infrastrutture  e   degli   insediamenti
prioritari, come indicate negli elaborati progettuali.  Tale  cabina,
peraltro, potra' costituire un utile supporto per il Prefetto  e,  di
conseguenza, per  le  attivita'  dei  Gruppi  interforze  nella  fase
pre-cantierizzazione,  ovvero  in  quella  successiva,  ai  fini   di
procedere a  forme  coordinate  di  accesso  anche  alla  luce  degli
elementi di informazione acquisiti. 
    Inoltre, sempre  ai  fini  di  qualificare  la  governance  delle
informazioni sull'impiego della manodopera nei cantieri della  Grande
opera,  lo  schema  di  Protocollo  mantiene  la  tracciabilita'  dei
lavoratori  che  accedono  all'area  del  cantiere,   qualunque   sia
l'importo, il valore o il prezzo del contratto, del subappalto, o del
subcontratto. In ragione dell'evoluzione della normativa  di  settore
(introduzione del reato di intermediazione  illecita  e  sfruttamento
del lavoro) il monitoraggio della manodopera e' destinato  ad  essere
seguito da un tavolo tecnico presieduto dal responsabile  del  Gruppo
interforze,  al  quale  fanno  parte  un  funzionario  della   locale
Direzione territoriale del lavoro, i rappresentanti  dell'affidatario
e   delle   organizzazioni   sindacali   degli   edili   maggiormente
rappresentative e sottoscrittrici del protocollo. 
    Gli elementi di riferimento per individuare lo sfruttamento e  la
sussistenza  di  talune  circostanze  «spia»  di   violazione   della
normativa in materia di  sicurezza  dei  lavoratori  e  l'incolumita'
personale nei cantiere,  sono  posseduti  in  maniera  frazionata  da
molteplici soggetti tra i  quali  la  Cassa  edile  di  mutualita'  e
assistenza. Pertanto, al fine  di  integrare  il  presidio  antimafia
delle aree di cantiere con la cosiddetta «funzione sentinella» i dati
tecnici sulla regolarita' contributiva possono essere confrontati per
intercettare in maniera  precoce  ogni  forma  di  inserimento  o  di
ingerenza criminale nel reclutamento della manodopera. 
Ulteriori indicazioni, evoluzioni degli accordi di legalita' 
    Lo schema di  documento  elaborato  dal  C.C.A.S.I.I.P.  mantiene
inalterati gli innovativi modelli di  azione  dei  controlli  e,  nel
contempo, in ragione dell'esperienza acquisita orienta, parimenti, le
verifiche antimafia nei  confronti  di  tutti  i  soggetti  economici
presenti in cantiere, ovvero nei confronti delle imprese appartenenti
alla  filiera  del  gestore   dell'interferenza,   sulla   base   dei
riferimenti normativi che prevedono una collaborazione  attiva  degli
Enti gestori delle reti impiantistiche. In tal modo viene  ad  essere
ridotta se non esclusa la possibilita' che all'interno  dello  stesso
cantiere una filiera di operatori economici possa svolgere  attivita'
lavorativa senza essere stato oggetto di accertamento antimafia. 
    Con cio' si vuole escludere  che  un  sodalizio  criminoso  possa
cogliere varchi per introdursi ed intercettare denaro pubblico  nella
fase di  esecuzione  del  contratto.  In  questo  senso  le  clausole
pattizie del Protocollo mettono in sicurezza i soggetti aggiudicatori
dal rischio di poter entrare  in  contatto  con  imprese  contigue  a
organizzazioni criminali. 
    I dati riguardanti l'operatore economico, compresi  anche  quelli
della filiera del gestore dell'interferenza, sono  conservati,  salvo
espresse intese, in una sola Anagrafe delle imprese del cantiere. 
    Inoltre, il Protocollo  riconferma  gli  importi  e  le  sanzioni
pecuniarie proprie contenute nelle precedenti delibere C.I.P.E. 
    Infine, per rendere omogenea l'entrata in vigore  del  Protocollo
di legalita' ed evitare le problematiche interpretative connesse alla
sottoscrizione del documento, il Protocollo-tipo deve essere allegato
insieme all'avviso di aggiudicazione della gara. 
La prevenzione e il monitoraggio delle informazioni  nei  contesti  a
rischio 
    Si e' consolidata nel tempo l'opinione, confermata da riflessioni
sul fenomeno dell'infiltrazione criminale nel mercato  degli  appalti
pubblici da altre Autorita', che il tentativo di infiltrazione  delle
organizzazioni criminali di tipo mafioso, non sia ristretto  al  solo
settore delle Grandi opere. 
    L'ingerenza  negli  appalti  pubblici  e',  infatti,  considerata
cruciale anche e soprattutto per il fatto di rappresentare una  porta
di accesso al sistema decisionale  delle  pubbliche  amministrazioni,
con la prospettiva di conseguire -  attraverso  stabili  relazioni  -
posizioni  di  vantaggio  che  vanno  al  di   la'   della   semplice
possibilita'  di  condizionare  l'esito  di  un  singolo  appalto  di
un'opera pubblica. 
    L'avvio dei lavori, con l'apertura  dei  cantieri,  la  selezione
degli operatori economici coinvolti nella filiera delle  imprese  che
realizzano l'opera e il reclutamento dei lavoratori segnano i momenti
piu' delicati nella vita dell'opera, cui  il  soggetto  che  realizza
l'infrastruttura puo' essere piu' esposto e vulnerabile rispetto alle
possibili pressioni delle mafie locali. 
    Il  Ministero  dell'interno  con  proprie  direttive   ha   posto
l'attenzione sulle clausole dedicate alle  verifica  antimafia  anche
per le opere non prioritarie,  commentando  la  portata  del  decreto
interministeriali 21 marzo 2017. Le istruzioni fornite  orientano  le
Prefetture sugli schemi e la denominazione di tali accordi  in  vista
della  stipulazione  del  Protocollo  sul   territorio   quando   gli
interventi del soggetto pubblico (soggetto aggiudicatore  o  stazione
appaltante) presentino una particolare rilevanza sia sotto il profilo
delle risorse economiche stanziate per la loro realizzazione  che  in
relazione  al  territorio  interessato  (ad  es.  strade,   ospedali,
qualificati interventi di bonifica, etc.). 
    In tal  modo  il  contenuto  dell'accordo  di  sicurezza  per  la
prevenzione e  repressione  di  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
elaborati  per  le  infrastrutture  e  gli  insediamenti  prioritari,
potrebbe essere  replicato  anche  in  altra  circostanza  di  natura
emergenziale in  cui  il  soggetto  pubblico  e  le  parti  intendano
liberamente fare riferimento alle clausole antimafia contenute  negli
schemi di Protocollo tipo approvati dal C.I.P.E. 
    Rispetto alla volonta' dei  citati  soggetti  di  giovarsi  delle
clausole antimafia contenute nei Protocolli-tipo che accompagnano  la
realizzazione di infrastrutture prioritarie o comunque assimilate, il
C.C.A.S.I.I.P. puo' continuare ad  esprimere,  secondo  le  modalita'
individuate nel predetto decreto 21 marzo 2017, e con  le  competenze
presenti,  una  valutazione  di  coerenza  dal  punto  di  vista  dei
contenuti  antimafia  che   tenga   presente   anche   la   specifica
vulnerabilita', sotto il profilo del rischio mafioso, il  livello  di
infiltrazione delle organizzazioni  criminali  di  tipo  mafioso  nel
territorio  in  cui  l'intervento  viene  ad  essere  realizzato,  la
rilevanza dell'opera nel mercato degli appalti pubblici,  le  risorse
economiche stanziate per la realizzazione. In tal modo,  la  Stazione
appaltante pubblica riceve un sostegno antimafia che essa  stessa  ha
richiesto al Prefetto competente per territorio. 
Report 
    Nel quadro degli obblighi  protocollari  ai  fini  del  contrasto
preventivo all'infiltrazione criminale nei lavori, e' stato  previsto
l'impegno di inoltrare report informativi sull'accordo di  legalita'.
Tali  strumenti  sono  stati  previsti  al  fine  di  soddisfare  una
imprescindibile  «esigenza   informativa»   dei   Gruppi   interforze
costituiti presso le Prefetture-UTG, non fondata su «canoni  tecnici»
ma,  piuttosto,   legata   all'andamento   complessivo   «dell'ordine
pubblico» e degli eventuali riflessi degli  endemismi  criminali  sui
cantieri. 
 
      Roma, 25 giugno 2020 

(1) Bruxelles 3.2.2014 COM (2014) 38 final annex 12_IT_part1_v1