Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Nizza» devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: i terreni caratterizzati da marne argilloso-sabbiose e
arenarie stratificate;
giacitura: esclusivamente collinare con esposizione da +45° a
+315° gradi sessagesimali.
Sono ammesse le sommita' collinari e i versanti Nord compresi
fra -45° e +45° sessagesimali i cui terreni abbiano pendenze non
superiori all'8%. Sono esclusi i terreni di fondovalle;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti
oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non
inferiore a 4.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forme di allevamento: la contro spalliera con vegetazione
assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale o il cordone
speronato basso).
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Nizza» ed i titoli alcolometrici volumici
minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione
devono essere rispettivamente le seguenti:
Titolo alcolometrico vol. min.
Vini Resa uva t/ha naturale
«Nizza» anche
con menzione
riserva 7 13,00% vol.
La quantita' massima di uva ammessa per la produzione dei vini di
cui all'art. 1 con la menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal
relativo toponimo o menzione tradizionale deve essere di 6,3 t per
ettaro di coltura specializzata.
Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 che
intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva «vigna» debbono
presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,50%
vol.
In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva
«vigna», il vigneto, di eta' inferiore ai sette anni, dovra' avere
una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
=================================================================
|Nizza vigna anche| | |
| con menzione | | Titolo alcolometrico vol. |
| riserva | Resa uva t/ha | min. naturale % Vol. |
+=================+=================+===========================+
|al terzo anno di | | |
|impianto | 3,8 | 13,50 |
+-----------------+-----------------+---------------------------+
|al quarto anno di| | |
|impianto | 4,4 | 13,50 |
+-----------------+-----------------+---------------------------+
|al quinto anno di| | |
|impianto | 5,0 | 13,50 |
+-----------------+-----------------+---------------------------+
|al sesto anno di | | |
|impianto | 5,7 | 13,50 |
+-----------------+-----------------+---------------------------+
|dal settimo anno | | |
|di impianto in | | |
|poi | 6,3 | 13,50 |
+-----------------+-----------------+---------------------------+
Nelle annate abbondanti i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Nizza», devono essere riportati nel limite
di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi. La possibilita' di destinare detto
esubero alla rivendicazione dei vini di altre DOC insistenti nella
medesima area di produzione, ai sensi della vigente normativa
nazionale, e' subordinata a specifica autorizzazione regionale, su
richiesta del consorzio di tutela e sentite le organizzazioni
professionali di categoria.
4. In caso di annata sfavorevole la Regione Piemonte fissa una
resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche
differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non
superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di
inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la
stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi
competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
Regione Piemonte, su proposta del consorzio di tutela, puo' fissare
limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello
previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di
conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma
5.