Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Per i vini a DOCG «Nizza» le operazioni di vinificazione e di
imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di
produzione di cui all'art. 3; tenuto conto delle situazioni
tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate
nell'intero territorio delle Province di Cuneo - Asti - Alessandria.
Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea e
nazionale, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo
nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la
qualita', garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.
A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori
dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni
individuali alle condizioni della vigente normativa nazionale.
2. Per i vini a DOCG «Nizza» non e' consentita alcuna forma di
arricchimento per l'aumento della gradazione.
3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:
Produzione max di
vino (litri ad
Vini Resa (uva/vino) ettaro)
«Nizza» anche
con menzione
riserva non sup. al 70% 4.900
Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa
percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima di vino in l/ha ottenibile e' determinata in base alle
rispettive rese uva in t/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla DOCG oltre detto
limite percentuale decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione ed affinamento devono essere seguiti i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche
atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita'.
5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di
invecchiamento:
di cui in legno
(botti di
qualsiasi
Vini Durata dimensione) Decorrenza
dal 1°
gennaio
dell'anno
successivo
minimo 18 alla
Nizza mesi minimo 6 mesi vendemmia
dal 1°
gennaio
dell'anno
successivo
minimo 18 alla
Nizza «vigna» mesi minimo 6 mesi vendemmia
dal 1°
gennaio
dell'anno
successivo
minimo 30 alla
Nizza riserva mesi minimo 12 mesi vendemmia
dal 1°
gennaio
dell'anno
successivo
minimo 30 alla
Nizza riserva «vigna» mesi minimo 12 mesi vendemmia
E' ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata,
conservato anche in contenitori diversi dalle botti in legno, per non
piu' del 10% del totale del volume, nel corso dell'intero
invecchiamento obbligatorio.
6. Per le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art.
1, la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le
condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni «Barbera
d'Asti», «Monferrato» rosso, «Piemonte» Barbera, «Piemonte» rosso.
7. Il vini destinati alla denominazione di origine controllata e
garantita «Nizza» di cui all'art. 1, possono essere riclassificati
con le denominazioni «Barbera d'Asti», «Monferrato» rosso, «Piemonte
Barbera» e «Piemonte» rosso, purche' corrispondano alle condizioni ed
ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione
del detentore agli organi competenti.