(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Per i vini a DOCG «Nizza» le operazioni di vinificazione e  di
imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona  di
produzione  di  cui  all'art.  3;  tenuto  conto   delle   situazioni
tradizionali, e' consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'intero territorio delle Province di Cuneo - Asti - Alessandria. 
    Conformemente  alla  vigente  normativa  dell'Unione  europea   e
nazionale, l'imbottigliamento o il condizionamento  deve  aver  luogo
nella  predetta  zona  geografica  delimitata  per  salvaguardare  la
qualita', garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.
A  salvaguardia  dei   diritti   precostituiti   dei   soggetti   che
tradizionalmente hanno  effettuato  l'imbottigliamento  al  di  fuori
dell'area di  produzione  delimitata,  sono  previste  autorizzazioni
individuali alle condizioni della vigente normativa nazionale. 
    2. Per i vini a DOCG «Nizza» non e' consentita  alcuna  forma  di
arricchimento per l'aumento della gradazione. 
    3. La resa massima dell'uva in  vino  finito  non  dovra'  essere
superiore a: 
    

                                                 Produzione max di
                                                  vino (litri ad
       Vini             Resa (uva/vino)               ettaro)

 «Nizza» anche
 con menzione
 riserva                non sup. al 70%                4.900      
    
    Per l'impiego della menzione  «vigna»,  fermo  restando  la  resa
percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima di vino in  l/ha  ottenibile  e'  determinata  in  base  alle
rispettive rese uva in t/ha di cui all'art. 4 punto 3. 
    Qualora tale resa superi la percentuale sopra  indicata,  ma  non
oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto  alla  DOCG  oltre  detto
limite percentuale decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto. 
    4. Nella vinificazione ed affinamento  devono  essere  seguiti  i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche
atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita'. 
    5. I seguenti vini devono essere  sottoposti  ad  un  periodo  di
invecchiamento: 
    

                                      di cui in legno
                                         (botti di
                                         qualsiasi
         Vini             Durata        dimensione)     Decorrenza

                                                          dal 1°
                                                          gennaio
                                                         dell'anno
                                                        successivo
                         minimo 18                         alla
         Nizza             mesi        minimo 6 mesi     vendemmia

                                                          dal 1°
                                                          gennaio
                                                         dell'anno
                                                        successivo
                         minimo 18                         alla
     Nizza «vigna»         mesi        minimo 6 mesi     vendemmia

                                                          dal 1°
                                                          gennaio
                                                         dell'anno
                                                        successivo
                         minimo 30                         alla
     Nizza riserva         mesi       minimo 12 mesi     vendemmia

                                                          dal 1°
                                                          gennaio
                                                         dell'anno
                                                        successivo
                         minimo 30                         alla
 Nizza riserva «vigna»     mesi       minimo 12 mesi     vendemmia
 
    
    E' ammessa la colmatura con  uguale  vino  della  stessa  annata,
conservato anche in contenitori diversi dalle botti in legno, per non
piu'  del  10%  del  totale  del  volume,   nel   corso   dell'intero
invecchiamento obbligatorio. 
    6. Per le uve destinate alla produzione dei vini di cui  all'art.
1,  la  scelta  vendemmiale  e'  consentita,  ove  ne  sussistano  le
condizioni  di  legge,  soltanto  verso  le  denominazioni   «Barbera
d'Asti», «Monferrato» rosso, «Piemonte» Barbera, «Piemonte» rosso. 
    7. Il vini destinati alla denominazione di origine controllata  e
garantita «Nizza» di cui all'art. 1,  possono  essere  riclassificati
con le denominazioni «Barbera d'Asti», «Monferrato» rosso,  «Piemonte
Barbera» e «Piemonte» rosso, purche' corrispondano alle condizioni ed
ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione
del detentore agli organi competenti.