Art. 7.
Etichettatura, designazione
e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Nizza» e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra»,
«fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio», e simili.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita di cui all'art. 1 la denominazione di
origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal
corrispondente toponimo o nome tradizionale purche':
le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita
dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna», seguita
dal toponimo o nome tradizionale, sia stata riportata nella denuncia
delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
4. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia «Piemonte», ai
sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.