Art. 8.
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui
all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di vetro, di
forma e colore tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti
leggi, con l'esclusione del contenitore da litri 2. E' consentito
inoltre l'utilizzo delle bottiglie di capacita' di litri 9 e 12.
2. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie
che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque
tali da offendere il prestigio del vino.
3. Per la chiusura delle bottiglie dei vini a DOCG Nizza e'
previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa,
con l'esclusione del tappo a corona.
Per la chiusura delle bottiglie dei vini qualificati con la
menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, e' consentito
esclusivamente l'uso del tappo di sughero.