(Allegato)
                                                             Allegato 
 
    Il giorno 12 ottobre 2020, presso la sede dello SNEBI,  in  Roma,
via di S. Teresa, n. 23 
    tra il Sindacato nazionale degli enti di bonifica, di irrigazione
e di miglioramento fondiario (SNEBI),  rappresentato  dal  presidente
rag.  Alessandro  Folli,  dal  segretario  nazionale  dott.   Massimo
Gargano, dai  componenti  la  Commissione  trattative:  sig.ra  Elide
Stancari, P.A.  Alberto  Asioli,  dott.  Dino  Assietti,  sig.  Fabio
Bellacchi, prof. Marsio Blaiotta, ins. Luigi  Lecchi,  dott.  Michele
Maiani, dott. Paul Nicolodi, dott.  Alfonso  Santagata,  sig.  Pietro
Zirattu e  dai  componenti  il  Comitato  tecnico:  dott.ssa  Sabrina
Cirfera, dott.ssa Candia Marcucci, dott.ssa Angela Zerga, avv.  Dario
Avagliano, P.A. Andrea Crestani, ing. Mario  Fossati,  dott.  Massimo
Lazzarini, dott. Andrea Renna e dott. Francesco Santoro assistiti dal
dott. Riccardo Fornelli, 
    e la FLAI-CGIL, rappresentata dalla segretaria nazionale  signora
Tina Bali', assistita dal signor Andrea  Coinu  e  dalla  delegazione
trattante sigg.ri: Fabrizio Abbonizio,  Doriano  Bertolone,  Marcello
Buzzoni, Sonia Canciani, Adelaide Ceci, Giovanni Di Dia, Giovanni  Di
Natale, Vincenzo Esposito, Pasquale Guerriero, Silvia Guaraldi,  Anna
Lepore, Rosario Musio,  Annarita  Poddesu,  Antonio  Pulici,  Michele
Rossi, Tonino Russo, Paolo Sciaboletta, Alessandro Zanotto; 
    la FAI-CISL, rappresentata  dalla  segretaria  nazionale  signora
Raffaella Buonaguro, assistita ai signori Stefano  Faiotto,  Giovanni
Mattoccia e Giuseppe Vito F e dalla  delegazione  trattante  sigg.ri:
Gionni  Antonini,  Ernesto  Bastianini,  Giuseppe  Bernardo,  Eulalia
Caprio, Giorgio Castronovo, Domenico  Colletti,  Luigi  De  Lorentis,
Fausto Dondi, Efisio Locci, Giovanni  Lucantoni,  Pier  Luigi  Manca,
Pier Secondo Mediani, Giuseppe Mesiano,  Giovanni  Rossi,  Alessandro
Rosso,  Angelo  Semenzato,  Robertino  Todaro,   Sebastiano   Troito,
Domenico Vitale, Francesco Zanotti; 
    la  FILBI-UIL,  rappresentata  dal  segretario  generale   signor
Gabriele De Gasperis, assistito dalla signora Francesca Torregrossa e
dalla  delegazione  trattante   sigg.ri:   Andrea   Arfilli,   Franco
Becherelli, Alberto  Bolognini,  Franco  Bullano,  Federico  Capponi,
Roberto Castelli, Moreno D'Anastasio, Giovanni D'Angelo, Clemente  Di
Rosa,  Carla  D'Ottavio,  Antonio  Giocoli,  Alberto  Lasagna,   Luca
Lombardo, Andrea  Luvara',  Marcello  Nepoti,  Franco  Pani,  Valerio
Quarta, Vincenzo Savarino, Antonio Stocchero e Andrea Venturi; 
    premesso: 
      che in data 18 giugno 2001, le parti hanno stipulato un accordo
per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146,  allegato  U  al
CCNL 1° giugno 2005, che e'  stato  approvato  dalla  Commissione  di
garanzia con deliberazione n. 01/161 del 20 dicembre 2001; 
      che le parti avevano convenuto  che  l'accordo  potesse  essere
riesaminato, a richiesta di una delle parti stipulanti  dopo  quattro
anni di vigenza; 
      che le Organizzazioni sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL
hanno chiesto, con nota del 15 dicembre 2003, il riesame dell'accordo
del 18 giugno 2001 ed hanno presentato, in data 28 ottobre  2005,  un
documento  di  richieste  di  modifica  delle  clausole  dell'accordo
medesimo; 
      che in data 26 settembre 2006,  le  parti  hanno  stipulato  un
accordo di revisione dell'ACNL 18 giugno 2006; 
      che con l'ACNL 28 giugno 2013, di rinnovo  del  CCNL  25  marzo
2010, le parti si erano impegnate ad incontrarsi,  dopo  la  chiusura
del  rinnovo  contrattuale  successivo,   per   opportune   verifiche
dell'accordo 18 giugno 2001; 
      che le Organizzazioni sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL
hanno chiesto, con nota del 26 luglio 2017, il  riesame  dell'accordo
18 giugno 2001 ed hanno presentato,  successivamente,  tre  documenti
distinti di richieste di modifica; 
      che  dopo  ampia  discussione  si  e'  giunti,  in   due   fasi
successive, alla sottoscrizione di due ipotesi di accordo; 
      che la Commissione  di  garanzia  dell'attuazione  della  legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha piu' volte invitato
a riformulare le ipotesi di  accordo  sottoscritte  in  relazione  ad
alcune  modifiche  apportate,  inerenti  la  mancata  erogazione   di
mensilita' di retribuzione; 
    tutto cio' premesso: 
      le  parti,  come  sopra  costituite,  dopo  ampia   discussione
protrattasi per piu' riunioni, stipulano quanto segue: 
        ai testi dell'accordo 18 giugno 2001, allegato R al  CCNL  24
luglio 2017 e della procedura di raffreddamento  e  di  conciliazione
allegata all'accordo medesimo sono apportate le seguenti modifiche: 
Accordo 18 giugno 2001 
    Art. 3: 
      all'art. 3 e' aggiunto il seguente comma: «Le  disposizioni  in
tema di preavviso e di indicazione  della  durata  non  si  applicano
nelle vertenze in  difesa  dell'ordine  costituzionale  o  per  gravi
eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori»; 
    art. 4: nell'ultimo periodo la parola «firmatarie» e'  sostituita
dalla parola «stipulanti»; 
    art. 6: all'ultimo  comma  si  riduce  il  periodo  di  preavviso
sostituendo al numero «15» il numero «13»; 
    art. 7: al quarto comma si sostituisce la parola «tre» con «due»; 
    art. 9: gli ultimi due  commi  vengono  sostituiti  dal  seguente
comma: «Al fine di permettere ai Consorzi di garantire e rendere nota
all'utenza la pronta riattivazione del  servizio,  al  termine  dello
sciopero, i  dipendenti  sono  tenuti  a  rispettare  i  tempi  e  le
modalita' della ripresa  del  servizio,  cosi'  come  indicato  nella
proclamazione dello sciopero, e i  dipendenti  devono  assicurare  il
servizio secondo le norme del contratto collettivo nazionale»; 
    art. 11: 
      al primo comma dopo la parola «effettuazione» viene aggiunta la
seguente frase: «cosi' come definita al comma successivo»; 
      il secondo comma  dovra'  essere  sostituito  con  la  seguente
frase: «Il Consorzio a  tal  fine  dovra'  aggiornare  il  piano  dei
servizi e delle prestazioni indispensabili»; 
      al secondo comma, dopo le parole «... e le  relative  quote  di
personale» viene aggiunta la  seguente  frase  «nei  limiti  previsti
dall'art. 13, lettera A), della  legge  n.  146/1990  in  misura  non
eccedente mediamente il 50% delle prestazioni normalmente  erogate  e
riguardare quote strettamente necessarie di personale  non  superiori
mediamente ad 1/3 del personale normalmente utilizzato per  la  piena
erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero,  tenuto
conto delle condizioni tecniche e della sicurezza»; 
      al penultimo comma  la  data  del  «26  settembre  2006»  viene
sostituita dalla data «12 ottobre 2020». Dopodiche' vien aggiunto  un
comma «I piani di servizio indispensabili, aggiornati all'accordo  12
ottobre 2020, saranno inviati per conoscenza  alla  parti  stipulanti
l'accordo medesimo»; 
      all'ultimo comma si aggiorna il  riferimento  all'articolo  del
CCNL sostituendo «38» con «35»; 
    art. 13: nell'ultima parte si sostituiscono le parole «9  giorni»
con le parole «16 giorni»; 
    art. 14: 
      all'art. 14 viene  aggiunto  un  secondo  comma:  «In  caso  di
inosservanza delle disposizioni contenute nel  presente  accordo,  si
applica ai lavoratori e ai sindacati e ai  Consorzi  quanto  previsto
dagli articoli 4 e 9 della legge n. 146 del 1990»; 
    dichiarazione  a  verbale:  le  parole  «i  suoi  effetti»   sono
sostituite dalle parole «la sua efficacia». 
Procedura  di  raffreddamento  e  conciliazione  delle   controversie
collettive allegata all'accordo nazionale 18 giugno 2001. 
    All'art. 1, le parole «all'art. 39 del C.C.N.L.» sono  sostituite
dalle parole «all'art. 36 del CCNL 24 luglio 2017». 
    All'art. 2, ultimo comma  della  lettera  A),  le  parole  «sette
giorni» sono sostitute dalle parole «cinque giorni». 
    All'art. 2, primo comma  della  lettera  B),  le  parole  «cinque
giorni» sono sostituite dalle parole «tre giorni». 
    All'art. 2, ultimo comma della  lettera  B),  le  parole  «dodici
giorni» sono sostituite dalle parole «sette giorni». 
    All'art. 2, primo comma della lettera  C),  le  parole  «quindici
giorni» sono sostituite dalle parole «sette giorni». 
    All'art. 2, ultimo comma  della  lettera  C),  le  parole  «venti
giorni» sono sostituite dalle parole «dieci giorni». 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico