(Accordo-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                           Responsabilita' 
 
    1. Qualora l'amministrazione sia stata  considerata  responsabile
di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza  definitiva
o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con
conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite
o danni materiali, lesioni personali  o  morte  di  cui  e'  provato,
dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da  un
atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa  grave,  ovvero
da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del DNV  GL  AS,
dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti  o  di  chiunque
agisca in nome di tale Organismo, l'amministrazione ha diritto  a  un
indennizzo da parte del DNV GL AS stesso nella misura in cui l'organo
giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni
personali o la morte siano dovuti all'Organismo medesimo. 
    2. Il DNV GL AS si impegna a stipulare, entro trenta giorni dalla
decorrenza del presente Accordo, una polizza assicurativa a  garanzia
dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui al  punto  1  ed  a
mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo. Il DNV
GL  AS  trasmette  all'amministrazione  copia  del   certificato   di
assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.