(Accordo-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                         Durata e modifiche 
 
    1. Il presente Accordo decorre dalla data di  sottoscrizione  per
un   periodo   di   dodici   anni,   fatta    salva    la    facolta'
dell'amministrazione di cui all' art.  11.  Trascorso  tale  periodo,
l'amministrazione si riserva di valutare  se  confermare  o  meno  la
delega al DNV GL AS. 
    2. Dalla data  di  decorrenza  dell'Accordo  fino  alla  scadenza
dell'undicesimo  anno  dello  stesso,  ciascuna  delle   parti   puo'
manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o
integrare  i  contenuti  dell'Accordo,  dandone   comunicazione   per
iscritto all'altra  parte.  In  tal  caso,  qualora  entro  il  primo
semestre del dodicesimo anno di durata dell'Accordo, si  pervenga  ad
accordo scritto tra le parti circa  le  modifiche  da  apportare,  il
nuovo testo sostituira' o integrera' il presente Accordo, a decorrere
dalla scadenza naturale del dodicennio in essere. 
    3. Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza del DNV GL
AS,  da  presentare  almeno  dodici   mesi   prima   della   scadenza
dell'Accordo vigente.