(Accordo-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                         Diritto di recesso 
 
    1. Le Parti hanno la facolta', in caso di  sopravvenute  esigenze
di diritto pubblico o  di  normative  internazionali,  comunitarie  o
nazionali inerenti alla propria  organizzazione  o  a  causa  di  una
rivalutazione  dell'interesse  pubblico   originario,   di   recedere
unilateralmente, in tutto  o  in  parte,  dal  presente  Accordo  con
preavviso di almeno  novanta  giorni,  da  comunicarsi  via  PEC.  Il
recesso non ha effetto per le prestazioni gia' eseguite o in corso di
esecuzione. In tal caso e' fatto salvo tutto cio' che  nel  frattempo
e' stato ottenuto in termini di risultati e il DNV GL AS si impegna a
corrispondere l'importo delle spese sostenute ed  impegnate  fino  al
momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.