Appendice 1 all'Accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia come previsto dal regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE tra IL COMANDO GENERALE del Corpo delle Capitanerie di porto ed il DNV GL AS 1. Servizi di certificazione statutaria ed attivita' effettuate Il DNV GL AS, per le navi registrate in Italia, incluse le nuove costruzioni e le navi che sono iscritte, a seguito di trasferimento, nei registri nazionali, per le quali abbia rilasciato il certificato di classe o, nel caso di unita' con classe multipla, che abbia effettuato le visite ai fini del rilascio rinnovo dei certificati statutari e rientranti nel campo di applicazione del regolamento, e' delegato a svolgere le seguenti attivita': a) esecuzione delle visite iniziali, di rinnovo e addizionali, propedeutiche, rispettivamente, al rilascio, al rinnovo e alla convalida del certificato denominato «Certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi», in conformita' ai requisiti del regolamento, unitamente alle successive modifiche, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti (articoli 6 e 7 n. 450/2019); b) esecuzione delle visite finali propedeutiche al rilascio del certificato denominato «Certificato di idoneita' al riciclaggio», in conformita' ai requisiti del Regolamento, unitamente alle successive modifiche, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti (articoli 6 e 7 D.D. 450/2019); c) proroga dei certificati di cui alle lettere a) e b), su autorizzazione dell'amministrazione, nei casi previsti dal Regolamento, dalle disposizioni nazionali e dalle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e successivi emendamenti (art. 7 del d.d. n. 450/2019); d) verifica dell'«inventario dei materiali pericolosi» in conformita' ai requisiti del regolamento, unitamente alle successive modifiche, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti; e) richiesta alla nave visitata di conformarsi ai requisiti del regolamento, delle disposizioni nazionali e delle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti e di applicare le opportune misure correttive qualora la gestione dei materiali pericolosi a bordo non sia ad essi conforme e ad informarne immediatamente l'amministrazione ai fini del sistema di gestione della sicurezza; f) effettuazione di controlli a campione delle navi a richiesta dell'amministrazione o qualora se ne rilevi la necessita' tenendo informata l'amministrazione (art. 13, comma 1, lettera d) del d.d. n. 450/2019); g) comunicazione all'Autorita' competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto 12 ottobre 2017 delle navi di bandiera italiana a cui e' stato rilasciato un certificato di idoneita' al riciclaggio (art. 13, comma 1, lettera d), d.d. n. 450/2019); h) la ricezione dall'operatore di un impianto di riciclaggio delle navi del piano di riciclaggio delle nave una volta approvato e, successivamente, della dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave (art. 9, comma 1, d.d. n. 450/2017).