(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                          Audit e verifiche 
 
    1. L'amministrazione verifica almeno una volta ogni quattro anni,
attraverso un team di auditors designati dalla stessa, che i  servizi
statutari di cui all' Appendice 1 del presente  Accordo  delegati  al
DNV GL AS siano svolti con propria soddisfazione. In tale contesto un
apposito  piano  di  audit,  predisposto   dall'amministrazione,   e'
sottoposto per condivisione al DNV GL AS con un  anticipo  di  almeno
trenta giorni rispetto alla data individuata per la verifica. 
    2. La frequenza degli audit  e'  determinata,  tra  l'altro,  dai
risultati delle verifiche  stesse;  in  ogni  caso,  il  periodo  che
intercorre tra una verifica e l'altra non  puo'  superare  i  quattro
anni. 
    3. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere, in ogni
tempo, ad ulteriori  verifiche  occasionali  sia  presso  gli  Uffici
dell'Organismo stesso che a bordo di navi da esso certificate  ovvero
presso strutture cantieristiche che riterra'  opportuno  ispezionare,
dando al DNV GL AS un preavviso scritto di almeno sette giorni. 
    4. Nel  corso  delle  verifiche,  il  DNV  GL  AS  si  impegna  a
sottoporre  agli  auditor   dell'amministrazione   incaricati   delle
verifiche tutte  le  informazioni  richieste  nonche'  le  pertinenti
istruzioni, norme, circolari interne  e  linee  guida  e  ogni  altra
informazione e documentazione idonea a  dimostrare  che  le  funzioni
delegate  sono  svolte  dall'Organismo  stesso   conformemente   alla
normativa in vigore. 
    5. Nel corso  delle  verifiche,  o  preliminarmente  se  ritenuto
necessario, il  DNV  GL  AS  si  impegna  a  garantire  agli  auditor
dell'amministrazione incaricati delle verifiche l'accesso  al  «Libro
registro delle navi»,  nonche'  ai  sistemi  di  archiviazione  della
documentazione,   compresi   i   sistemi   informatici,    utilizzati
dall'Organismo stesso, relativamente alle ispezioni  e  ai  controlli
effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e  ad  ogni  altra
informazione concernente le attivita' oggetto del presente accordo. 
    6. Il rapporto sulle verifiche compiute  sara'  comunicato  entro
trenta giorni al DNV GL AS che fara' conoscere,  ove  necessario,  le
proprie   osservazioni   e    le    eventuali    azioni    correttive
all'amministrazione, entro il periodo di tempo indicato nel  rapporto
finale di verifica. 
    7. L'amministrazione, preso atto delle considerazioni del DNV  GL
AS, ne terra' debito conto per  la  valutazione  finale  dei  compiti
svolti in virtu' della normativa che regola  i  servizi  oggetto  del
presente Accordo. 
    8.  L'Organismo  DNV   GL   AS   si   impegna   ad   acconsentire
l'effettuazione, in caso di necessita' da parte dell'amministrazione,
di eventuali visite in accompagnamento  congiuntamente  ad  ulteriori
risorse che l'amministrazione ritiene utili per i fini  del  presente
accordo.