(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                      Obblighi di riservatezza 
 
    1. Le Parti sono vincolate dagli obblighi di riservatezza di  cui
ai seguenti commi  per  tutte  le  attivita'  previste  dal  presente
Accordo. 
    2. Il DNV GL  AS,  i  suoi  funzionari,  impiegati  o  agenti  si
impegnano a mantenere riservata e  a  non  rivelare  a  terzi  alcuna
informazione derivata dall'amministrazione in  relazione  ai  servizi
autorizzati senza il consenso dell'amministrazione stessa, salvo  per
quanto  ragionevolmente   necessario   a   consentire   all'Organismo
riconosciuto-autorizzato di svolgere i compiti  di  cui  al  presente
Accordo a favore dei richiedenti i servizi. Sono esclusi dalle  norme
di riservatezza del presente punto gli obblighi di legge o  derivanti
da regolamenti o convenzioni internazionali. 
    3.  Salvo  quanto  altrimenti  previsto  dal  presente   Accordo,
l'amministrazione si impegna a mantenere riservata e a non rivelare a
terzi alcuna informazione derivata dal DNV GL AS  in  relazione  alle
funzioni di controllo esercitate dall'amministrazione stessa in  base
al presente Accordo o secondo gli obblighi  di  legge.  Sono  esclusi
dalle norme di riservatezza del  presente  punto  le  relazioni  alla
Commissione europea, nonche' gli obblighi di  legge  o  derivanti  da
regolamenti o convenzioni internazionali. 
    4. Le Parti garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 27 aprile 2016 nonche' al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, al decreto legislativo 18  maggio  2018,  n.  51  e  al  decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 in materia di trattamento dei dati
personali.