Art. 7. Obblighi di riservatezza 1. Le Parti sono vincolate dagli obblighi di riservatezza di cui ai seguenti commi per tutte le attivita' previste dal presente Accordo. 2. Il DNV GL AS, i suoi funzionari, impiegati o agenti si impegnano a mantenere riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'amministrazione in relazione ai servizi autorizzati senza il consenso dell'amministrazione stessa, salvo per quanto ragionevolmente necessario a consentire all'Organismo riconosciuto-autorizzato di svolgere i compiti di cui al presente Accordo a favore dei richiedenti i servizi. Sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi di legge o derivanti da regolamenti o convenzioni internazionali. 3. Salvo quanto altrimenti previsto dal presente Accordo, l'amministrazione si impegna a mantenere riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal DNV GL AS in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. Sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione europea, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da regolamenti o convenzioni internazionali. 4. Le Parti garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonche' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 in materia di trattamento dei dati personali.