(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
 
DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'INSERIMENTO IN LISTA DI TRASPARENZA DEI
  MEDICINALI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL DECRETO-LEGGE N.  18  SETTEMBRE
  2001, N. 347 (CONVERTITO IN LEGGE 16 NOVEMBRE 2001, N. 405). 
 
1. Criteri di inserimento nella lista di trasparenza 
    1. Sono inseriti in lista  di  trasparenza  i  medicinali  aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche'  forma  farmaceutica,
via di somministrazione, modalita'  di  rilascio,  numero  di  unita'
posologiche e dosi unitarie uguali. 
    2. Sulla base di quanto disposto dall'art. 10, comma  5,  lettera
b) del decreto legislativo n. 219 del 2006: 
      le varie forme farmaceutiche orali a  rilascio  immediato  sono
considerate una stessa forma farmaceutica; 
      i vari  sali,  esteri,  eteri,  isomeri,  miscele  di  isomeri,
complessi o derivati di  una  sostanza  attiva  sono  considerati  lo
stesso principio attivo, se non presentano, in base alle informazioni
supplementari fornite dal richiedente, differenze significative,  ne'
delle proprieta' relative alla  sicurezza,  ne'  di  quelle  relative
all'efficacia. 
    3. Sono inseriti in lista di trasparenza anche i  c.d.  duplicati
dei farmaci, ovvero  i  medicinali  dotati  del  medesimo  dossier  e
autorizzati sulla base del  medesimo  riferimento  normativo,  aventi
diversa denominazione, stesso o diverso titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio. 
    4. Le associazioni fisse sono inserite nella lista di trasparenza
qualora siano autorizzate: 
      ai sensi dell'art. 10,  comma  1  del  decreto  legislativo  n.
219/2006; 
      ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 219/2006; 
      ai sensi dell'art. 12, quando rispondono ai  requisiti  di  cui
all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 347/2001, ovvero abbiano la
stessa efficacia terapeutica, anche verso i  monocomponenti,  che  le
rende sostituibili tra loro. 
 
2.  Definizioni  utili  all'inserimento  dei  farmaci  in  lista   di
trasparenza 
    1.  Sono  riportate  di  seguito  alcune  definizioni  utili  per
l'inserimento dei farmaci in lista di  trasparenza,  sulla  base  del
criterio indicato al paragrafo 1, punto 1. Le  definizioni  di  forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio,  numero
di unita' posologiche riprendono i contenuti dello «Standard Terms  -
Introduction and Guidance for Use - Version 2.1.1 - 4 January 2018» e
del «Notice to  applicants  -  Guideline  on  the  categorisation  of
extension  applications  (EA)  versus  Variations  Applications   (V)
October 2003 - Final - Revision 3»: 
      forma farmaceutica: preparazione farmaceutica ottimale  per  la
realizzazione di un prodotto  farmaceutico  idoneo  all'uso  pratico,
costituito da principi/o attivi/o ed eccipienti. 
      Si  precisa,  inoltre,  che  per  la  determina   della   forma
farmaceutica si fa riferimento  alle  vigenti  classificazioni  cosi'
come  disciplinate  dalla  Farmacopea  ufficiale,  sia  come  via  di
somministrazione che secondo la forma fisica. 
      via di somministrazione: metodo mediante il quale un medicinale
e' destinato ad essere somministrato al paziente; 
      modalita'  di  rilascio:  descrizione  dei  tempi  con  cui  un
principio  attivo   e'   reso   disponibile   nel   corpo   dopo   la
somministrazione del medicinale (rilascio immediato o  convenzionale,
ritardato, prolungato e modificato); 
      numero di unita' posologiche: entita'  discreta  numerabile  in
cui e' presentato un prodotto farmaceutico (es. numero di  compresse,
ml di soluzione presenti nel flacone, numero di fiale); 
      dosi unitarie uguali: ovvero la stessa quantita'  di  principio
attivo   presente   nella   forma   farmaceutica,   indipendentemente
dall'espressione del dosaggio (ad esempio  400  mg/5  ml  sospensione
orale equivale a 8 g/100 ml sospensione orale). 
 
3.  Procedimento  di  valutazione  della  sostituibilita'   in   casi
specifici 
    Qualora  sia  opportuno  un   approfondimento   sulla   effettiva
sostituibilita' dei medicinali ai fini dell'inserimento in  lista  di
trasparenza, viene  consultata  la  Commissione  tecnico  scientifica
(CTS),  che  terra'  conto  nella   propria   valutazione,   in   via
esemplificativa, dei seguenti criteri: 
      studi di confronto in vivo  e/o  in  vitro  o  possibilita'  di
esenzione da tali studi; 
      indice terapeutico del principio attivo; 
      caratteristiche   del    principio    attivo    (ad    esempio,
caratteristiche  chimico-fisiche,  principio  attivo  con   struttura
complessa, metodo di produzione); 
      caratteristiche del dispositivo  per  la  somministrazione  del
medicinale (ad esempio, polveri per inalazione); 
      ogni altro elemento utile ai fini della valutazione. 
 
4. Carenza e indisponibilita'  di  farmaci  inclusi  nella  lista  di
trasparenza 
    I farmaci divenuti carenti  (ovvero  non  reperibili  sull'intero
territorio nazionale, in quanto il  titolare  A.I.C.  temporaneamente
non puo' assicurarne una fornitura appropriata e continua), riportati
nell'elenco dei farmaci carenti  pubblicato  nel  sito  istituzionale
dell'Agenzia (https://www.aifa.gov.it/farmaci-carenti)  sono  rimossi
dalla  lista  di  trasparenza,  alla  data  di  pubblicazione   della
medesima. 
    Per  quanto   concerne,   invece,   i   farmaci   temporaneamente
indisponibili (anche a livello locale, a causa di  distorsioni  delle
dinamiche  distributive,  spesso  riconducibili   al   fenomeno   del
«parallel trade», che sfrutta le differenze di prezzo dei farmaci sui
diversi mercati) nella gestione del  rimborso,  la  regione  utilizza
come  riferimento  alternativo  il  piu'  economico  tra  i  prodotti
corrispondenti, inseriti nel medesimo gruppo di cui all'art. 2, comma
1, lettera h), disponibili nel normale ciclo distributivo regionale.