Articolo 2 (Modifiche al Titolo IV) 1) Nel Capitolo 3, Sezione I, paragrafo 2, dopo il quarto alinea e' aggiunto il seguente alinea: "- dagli Orientamenti dell'ESMA sulle prove di stress di liquidita' negli OICVM e nei FIA (ESMA34-39-897 IT) del 16 luglio 2020.". 2) Nel Capitolo 3, Sezione II, e' aggiunto il seguente paragrafo 17 ("Prove di stress di liquidita'"). "17. Prove di stress di liquidita' La Banca d'Italia puo' richiedere a una SGR, SICAV o SICAF la trasmissione della documentazione relativa a una prova di stress di liquidita' per contribuire a dimostrare la capacita' del fondo di essere conforme alle disposizioni applicabili, anche per quanto riguarda la possibilita' di soddisfare le richieste di rimborso in condizioni normali e di stress. Nel caso in cui dalle prove di stress emergano rischi di liquidita' rilevanti, la SGR, SICAV o SICAF ne informa tempestivamente la Banca d'Italia. La notifica contiene informazioni sulle posizioni di rischio rilevanti, sugli esiti delle prove di stress di liquidita' e sulle azioni adottate per fronteggiare i rischi rilevati (7). La Banca d'Italia, anche in relazione a situazioni del mercato caratterizzate da richieste di rimborso di importo rilevante, puo' richiedere che le SGR, le SICAV o le SICAF comunichino ulteriori informazioni relative alle prove di stress di liquidita' (ad esempio, informazioni sui modelli utilizzati per le prove di stress di liquidita' e sui relativi risultati).". (7) Per le regole in materia di divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, cfr. Titolo V, Capitolo 3.