Articolo 3 (Modifiche al Titolo V) 1) Nel Capitolo I, Sezione II, paragrafo 3.3.2, primo capoverso, lettera a., dopo le parole "della somma investita" e' aggiunta la seguente nota "(12 bis) Il pagamento delle commissioni di sottoscrizione puo' avvenire contestualmente ovvero successivamente alla sottoscrizione delle quote o azioni del fondo. Nel caso in cui le commissioni di sottoscrizione siano prelevate dalla societa' di gestione gradualmente, in un arco temporale predefinito, e a valere sulle commissioni di gestione relative alle quote sottoscritte (c.d. commissioni di sottoscrizione differite), e' necessario che: (i) il regolamento del fondo con chiarezza e precisione indichi l'ammontare della commissione (che dovra' essere espressa in termini assoluti o in percentuale della somma investita), le modalita', i termini e il periodo di prelievo della stessa, nonche' disciplini il caso in cui il sottoscrittore decida di chiedere il rimborso delle proprie quote prima della fine del periodo di prelievo (in questo caso, ad esempio, il regolamento puo' prevedere che il gestore recuperi l'importo residuo della commissione di sottoscrizione differita detraendolo dall'ammontare dovuto all'investitore per il rimborso delle quote); e (ii) fermi restando gli obblighi di trasparenza informativa nella documentazione d'offerta, il periodo di prelievo della commissione di sottoscrizione differita non sia superiore all'orizzonte temporale del fondo.". 2) Nel Capitolo I, Sezione II, paragrafo 4.2.1, il dodicesimo (e ultimo) capoverso e' sostituito dal seguente, "Il regolamento deve indicare i casi, di natura eccezionale, in cui il rimborso o l'emissione di quote puo' essere sospeso nell'interesse dei partecipanti. Nel caso dei rimborsi, tali eventi risultano riferiti in via generale a situazioni in cui le richieste di rimborso per la loro entita' (ad esempio, richieste di rimborso superiori a una percentuale del valore complessivo del fondo) richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero arrecare pregiudizio all'interesse dei partecipanti. La durata complessiva delle sospensioni del diritto al rimborso riconducibili al medesimo evento di natura eccezionale non puo' mai essere superiore a un mese (21 bis). Della sospensione il gestore informa tempestivamente la Banca d'Italia e, con le modalita' previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota, i partecipanti". (21 bis) In questo specifico caso, per mese si intende un periodo continuativo di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo - tra queste sospensioni - nei quali i rimborsi sono ripristinati. 3) Nel Capitolo 3, Sezione I, paragrafo 2, secondo capoverso, primo alinea, dopo le parole "ESMA's Guidelines on ETFs and other UCITS issues - ESMA/2014-937;" sono inserite le seguenti, "Orientamenti dell'ESMA sulle prove di stress di liquidita' negli OICVM e nei FIA del 16 luglio 2020 - ESMA34-39-897;". 4) Nel Capitolo 3, Sezione I, paragrafo 5, dopo il secondo capoverso e' aggiunto il seguente, "In linea generale, e in linea con il principio di proporzionalita', i gestori di OICR si dotano di adeguati sistemi di governo e gestione del rischio di liquidita' ed effettuano prove di stress di liquidita' per fronteggiare i rischi di potenziali cambiamenti delle condizioni di mercato che possano avere effetti negativi per il fondo. I gestori di OICVM, FIA aperti e FIA chiusi che fanno ricorso alla leva finanziaria su base sostanziale (2 bis) applicano le sezioni da V.1.1 a V.1.16 degli Orientamenti dell'ESMA sulle prove di stress di liquidita' negli OICVM e nei FIA del 16.07.2020 (ESMA34-39-897) (2 ter). Ai fini dell'applicazione di questi Orientamenti, i termini "organo di gestione" e "alta dirigenza" si intendono riferiti, rispettivamente, all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di gestione, come definiti al Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 1, numero 27 e 28 del presente Regolamento, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di competenza e responsabilita' dei predetti organi.". (2 bis) Gli Orientamenti dell'ESMA sulle prove di stress di liquidita' negli OICVM e nei FIA si applicano anche ai fondi Exchange Traded Funds (ETF). (2 ter) https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-liquid ity-stresstesting-in-ucits-and-aifs. 5) Nel Capitolo 3, Sezione VI, paragrafo 1, il settimo capoverso e' soppresso. 6) Nel Capitolo 3, Sezione VI, paragrafo 1, l'ottavo capoverso e' sostituito dal seguente, "I FIA riservati possono compiere le operazioni indicate nella Sezione II, par. 2, lett. e), se espressamente previste nel regolamento di gestione, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interesse di attuazione dell'art. 6, comma 2, lettera b-bis), numero 6 del TUF (58).". (58) Cfr. Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari), Libro VI, Parte II, Titolo II, che rinvia agli articoli del Capo III, Sezione II del Regolamento delegato (UE) 2013/231 della Commissione del 19 dicembre 2012.