(Provvedimento-art. 3)
                             Articolo 3 
                       (Modifiche al Titolo V) 
 
1) Nel Capitolo I, Sezione  II,  paragrafo  3.3.2,  primo  capoverso,
    lettera a., dopo le parole "della somma investita" e' aggiunta la
    seguente  nota  "(12  bis)  Il  pagamento  delle  commissioni  di
    sottoscrizione    puo'    avvenire     contestualmente     ovvero
    successivamente alla sottoscrizione  delle  quote  o  azioni  del
    fondo. Nel caso in cui le  commissioni  di  sottoscrizione  siano
    prelevate dalla societa' di gestione  gradualmente,  in  un  arco
    temporale predefinito, e a valere sulle commissioni  di  gestione
    relative   alle   quote   sottoscritte   (c.d.   commissioni   di
    sottoscrizione differite), e' necessario che: (i) il  regolamento
    del fondo con chiarezza e precisione  indichi  l'ammontare  della
    commissione (che dovra' essere espressa in termini assoluti o  in
    percentuale della somma investita), le modalita', i termini e  il
    periodo di prelievo della stessa, nonche' disciplini il  caso  in
    cui il  sottoscrittore  decida  di  chiedere  il  rimborso  delle
    proprie quote prima della fine del periodo di prelievo (in questo
    caso, ad esempio, il regolamento puo' prevedere  che  il  gestore
    recuperi l'importo residuo della  commissione  di  sottoscrizione
    differita detraendolo dall'ammontare dovuto  all'investitore  per
    il rimborso delle quote); e (ii) fermi restando gli  obblighi  di
    trasparenza  informativa  nella  documentazione   d'offerta,   il
    periodo di prelievo della commissione di sottoscrizione differita
    non sia superiore all'orizzonte temporale del fondo.". 
2) Nel Capitolo I, Sezione II,  paragrafo  4.2.1,  il  dodicesimo  (e
    ultimo) capoverso e' sostituito  dal  seguente,  "Il  regolamento
    deve indicare i casi, di natura eccezionale, in cui il rimborso o
    l'emissione di  quote  puo'  essere  sospeso  nell'interesse  dei
    partecipanti.  Nel  caso  dei  rimborsi,  tali  eventi  risultano
    riferiti in via generale a situazioni  in  cui  le  richieste  di
    rimborso per la loro entita' (ad esempio, richieste  di  rimborso
    superiori a una percentuale del  valore  complessivo  del  fondo)
    richiederebbero  smobilizzi  tali   che,   tenuto   conto   della
    situazione   del   mercato,   potrebbero   arrecare   pregiudizio
    all'interesse  dei  partecipanti.  La  durata  complessiva  delle
    sospensioni del diritto al  rimborso  riconducibili  al  medesimo
    evento di natura eccezionale non puo' mai essere superiore  a  un
    mese   (21   bis).   Della   sospensione   il   gestore   informa
    tempestivamente la Banca d'Italia e, con  le  modalita'  previste
    nel regolamento per la  diffusione  del  valore  della  quota,  i
    partecipanti". 
        (21 bis) In questo specifico caso, per  mese  si  intende  un
        periodo  continuativo  di  30  giorni  solari.  Ai  fini  del
        rispetto della durata massima complessiva  di  un  mese,  nel
        calcolo  sono  conteggiati   i   giorni   delle   sospensioni
        riconducibili alla medesima  circostanza  eccezionale  e  non
        anche  gli  eventuali  intervalli  di  tempo  -  tra   queste
        sospensioni - nei quali i rimborsi sono ripristinati. 
3) Nel Capitolo 3, Sezione I, paragrafo 2, secondo  capoverso,  primo
    alinea, dopo le parole "ESMA's Guidelines on ETFs and other UCITS
    issues - ESMA/2014-937;" sono inserite le seguenti, "Orientamenti
    dell'ESMA sulle prove di stress di liquidita' negli OICVM  e  nei
    FIA del 16 luglio 2020 - ESMA34-39-897;". 
4) Nel Capitolo 3, Sezione I, paragrafo 5, dopo il secondo  capoverso
    e' aggiunto il seguente, "In linea generale, e in  linea  con  il
    principio di proporzionalita', i gestori di  OICR  si  dotano  di
    adeguati sistemi di governo e gestione del rischio di  liquidita'
    ed effettuano prove di stress di liquidita'  per  fronteggiare  i
    rischi di potenziali cambiamenti delle condizioni di mercato  che
    possano avere effetti negativi per il fondo. I gestori di  OICVM,
    FIA aperti e FIA chiusi che fanno ricorso alla  leva  finanziaria
    su base sostanziale (2 bis)  applicano  le  sezioni  da  V.1.1  a
    V.1.16 degli Orientamenti dell'ESMA  sulle  prove  di  stress  di
    liquidita' negli OICVM e nei FIA del  16.07.2020  (ESMA34-39-897)
    (2 ter). Ai fini  dell'applicazione  di  questi  Orientamenti,  i
    termini "organo di gestione"  e  "alta  dirigenza"  si  intendono
    riferiti,   rispettivamente,   all'organo   con    funzione    di
    supervisione strategica e all'organo con  funzione  di  gestione,
    come definiti al Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 1, numero  27  e
    28  del  presente  Regolamento,  in  coerenza  con   le   vigenti
    disposizioni nazionali in materia di competenza e responsabilita'
    dei predetti organi.". 
        (2 bis) Gli Orientamenti dell'ESMA sulle prove di  stress  di
        liquidita' negli OICVM e nei FIA si applicano anche ai  fondi
        Exchange Traded Funds (ETF). 
        (2 ter) https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-liquid
        ity-stresstesting-in-ucits-and-aifs. 
5) Nel Capitolo 3, Sezione VI, paragrafo 1, il settimo  capoverso  e'
    soppresso. 
6) Nel Capitolo 3, Sezione VI, paragrafo  1,  l'ottavo  capoverso  e'
    sostituito dal seguente, "I FIA  riservati  possono  compiere  le
    operazioni indicate nella  Sezione  II,  par.  2,  lett.  e),  se
    espressamente  previste  nel  regolamento  di   gestione,   fermo
    restando il rispetto delle disposizioni in materia di  disciplina
    dei conflitti di interesse di attuazione dell'art.  6,  comma  2,
    lettera b-bis), numero 6 del TUF (58).". 
        (58) Cfr. Delibera Consob  n.  20307  del  15  febbraio  2018
        (Regolamento Intermediari), Libro VI, Parte  II,  Titolo  II,
        che rinvia  agli  articoli  del  Capo  III,  Sezione  II  del
        Regolamento delegato (UE) 2013/231 della Commissione  del  19
        dicembre 2012.