Articolo 5 (Modifiche all'AllegatoV.1.1) 1) Nella Parte C, paragrafo VI.1, numero 9, dopo la numerazione 9, sono aggiunte le seguenti parole, "[Indicare alternativamente una delle due seguenti formulazioni:] Formulazione n. 1):". 2) Nella Parte C, paragrafo VI.1, numero 9, dopo il primo capoverso e' aggiunto il seguente capoverso: "Formulazione n. 2): la SGR ha facolta' di sospendere per un arco di giorni determinato (che non potra' essere in ogni caso superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di switch di importo cumulato superiore al [indicare una percentuale non inferiore al 5%] del valore complessivo del Fondo che, in relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata della sospensione con le medesime modalita' previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante la sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza della sospensione stessa. La SGR puo' avvalersi di questa modalita' di sospensione in piu' occasioni consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma restando la durata massima complessiva di un mese delle predette sospensioni (4).". (4) Con il termine un mese si intende un periodo di sospensione del diritto al rimborso della quota di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati.