(Provvedimento-art. 6)
                             Articolo 6 
                        (Disposizioni finali) 
 
1. Le modifiche ai regolamenti dei  fondi  che  sono  finalizzate  ad
    adottare una  delle  formulazioni  previste  all'Allegato  V.1.1,
    Parte C, paragrafo VI.1, numero 9, come modificato  dall'articolo
    5 del presente provvedimento, sono approvate in via generale.  La
    SGR, entro 10 giorni dall'adozione delle  modifiche,  invia  alla
    Banca  d'Italia:  la  delibera  dell'organo   con   funzione   di
    supervisione strategica della SGR di modifica del regolamento; il
    nuovo testo del regolamento in formato elettronico. 
2. Le modifiche ai regolamenti dei fondi di  cui  al  comma  1  hanno
    efficacia immediata.