Articolo 6 (Disposizioni finali) 1. Le modifiche ai regolamenti dei fondi che sono finalizzate ad adottare una delle formulazioni previste all'Allegato V.1.1, Parte C, paragrafo VI.1, numero 9, come modificato dall'articolo 5 del presente provvedimento, sono approvate in via generale. La SGR, entro 10 giorni dall'adozione delle modifiche, invia alla Banca d'Italia: la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica della SGR di modifica del regolamento; il nuovo testo del regolamento in formato elettronico. 2. Le modifiche ai regolamenti dei fondi di cui al comma 1 hanno efficacia immediata.