(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Standard  di   sicurezza   per   l'installazione   e   l'impiego   di
  apparecchiature a risonanza magnetica per  uso  clinico  con  campo
  statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla 
 
    Il presente documento disciplina gli aspetti relativi alla  messa
in   esercizio   dell'apparecchiatura   di    risonanza    magnetica,
finalizzandola all'ottimizzazione degli aspetti  di  sicurezza.  Esso
rappresenta  una  sintesi  delle  norme  di  buona  tecnica  e  delle
raccomandazioni nazionali ed internazionali disponibili e tiene conto
della normativa di sicurezza sul lavoro vigente al momento della  sua
emanazione. Nuovi standard derivanti  dalla  evoluzione  delle  norme
europee e delle  raccomandazioni  sopra  richiamate  potranno  essere
adottati, a modifica ed integrazione di quelli gia' esistenti,  anche
in attesa del loro recepimento da parte della normativa nazionale. 
    Per le apparecchiature a Risonanza Magnetica e  tutti  gli  altri
dispositivi  medici  menzionati  si  applica  quanto  disposto  dalla
normativa dell'Unione europea vigente in tema  di  marcatura  CE  del
dispositivo medico (direttiva 93/42/CEE e regolamento UE 2017/745 del
Parlamento europeo e del Consiglio  del  5  aprile  2017  per  quanto
applicabili). 
A0) Definizioni. 
    APPARECCHIATURA  RM:  apparecchiatura  elettromedicale  destinata
all'esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA in vivo  di  pazienti,
comprendente tutte  le  parti  hardware  e  software  dalla  rete  di
alimentazione elettrica al monitor di visualizzazione. 
    APPARECCHIATURA   RM   FISSA:   apparecchiatura   elettromedicale
installata in modo permanente presso un  CENTRO  DI  DIAGNOSTICA  PER
IMMAGINI destinata all'esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA  in
vivo di pazienti, comprendente tutte le  parti  hardware  e  software
dalla rete di alimentazione elettrica al monitor di  visualizzazione.
Se non diversamente specificato con APPARECCHIATURA RM si intende una
APPARECCHIATURA RM FISSA. 
    APPARECCHIATURA  RM   MOBILE:   apparecchiatura   elettromedicale
destinata all'esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA in  vivo  di
pazienti installata su un mezzo mobile dedicato. 
    APPARECCHIATURA RM  SETTORIALE:  apparecchiatura  elettromedicale
destinata all'esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA in  vivo  di
pazienti per lo studio degli arti propriamente detti,  delle  spalle,
delle anche e della biomeccanica vertebrale, in clino e ortostatismo. 
    CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:  insieme  delle  aree,  degli
ambienti, dei  locali  e  delle  apparecchiature  diagnostiche  e  di
supporto che definiscono la struttura sanitaria presso  la  quale  si
svolge attivita' diagnostica per immagini contenente il SITO RM. 
    EQUIPE RM: medico specialista in radiodiagnostica o  in  possesso
di  un  diploma  di  specializzazione   in   una   delle   discipline
equipollenti, tecnico sanitario di radiologia  medica,  infermiere  e
altri eventuali operatori sanitari coinvolti nell'applicazione  degli
standard di sicurezza e impiego delle  apparecchiature  di  RISONANZA
MAGNETICA. 
    TECNICO  SANITARIO  di  RADIOLOGIA   MEDICA   (TSRM):   operatore
sanitario  che,  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  n.  746/1994,
coadiuva con altre figure sanitarie gli interventi di protezione  del
paziente. 
    ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM: laureato in fisica  o
in ingegneria con comprovata esperienza nell'ambito  specifico  della
RISONANZA MAGNETICA - vedi paragrafo E1). 
    ETICHETTATURA: identificazione di un dispositivo medico  o  altra
attrezzatura   in   relazione   alle   possibili   interazioni    con
l'APPARECCHIATURA RM. 
    ESAME RM: processo  completo  di  acquisizione  dei  dati  da  un
paziente per mezzo di RISONANZA MAGNETICA e del referto radiologico. 
    MEDICO RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  CLINICA  E  DELL'EFFICACIA
DIAGNOSTICA   DELL'APPARECCHIATURA   RM:   medico   specialista    in
radiodiagnostica o in possesso di un diploma di  specializzazione  in
una  delle  discipline   equipollenti   con   comprovata   esperienza
nell'ambito della RISONANZA MAGNETICA - vedi paragrafo E1). 
    MEDICO  RESPONSABILE  DELLA   PRESTAZIONE   DIAGNOSTICA:   medico
specialista in radiodiagnostica  o  in  possesso  di  un  diploma  di
specializzazione in una delle discipline  equipollenti  presente  nel
CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI al momento  dell'esecuzione  della
prestazione diagnostica di RM. 
    PERSONALE AUTORIZZATO: operatori che svolgono con continuita'  la
loro attivita' all'interno del  SITO  RM  adeguatamente  formati  sui
rischi specifici derivanti dalla presenza dell'APPARECCHIATURA  RM  e
provvisti di specifica idoneita' lavorativa. 
    REGOLAMENTO  DI  SICUREZZA:  documento  di  riferimento  per   la
gestione delle attivita' che si svolgono all'interno del SITO  RM  in
relazione agli specifici rischi in esso presenti. 
    RESPONSABILI  PER  LA  SICUREZZA:   MEDICO   RESPONSABILE   DELLA
SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA  DIAGNOSTICA  DELL'APPARECCHIATURA
RM ed ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM. 
    RISONANZA  MAGNETICA  (RM):  assorbimento  risonante  di  energia
elettromagnetica da parte di un insieme di nuclei atomici posti in un
campo magnetico. 
    SALA   RM:   locale   contenente   il   magnete   RM    integrato
nell'APPARECCHIATURA A RISONANZA MAGNETICA. 
    SITO RM: volume  contenente  la  ZONA  CONTROLLATA  ed  i  locali
strettamente dedicati in via esclusiva all'attivita' diagnostica RM. 
    ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO: zona  coincidente  con  il  SITO  RM
delimitata da barriere fisiche il cui accesso e' regolamentato. 
    ZONA  CONTROLLATA:  volume  tridimensionale  dello   spazio   che
circonda il magnete RM contenente il volume schermato dalla gabbia di
Faraday e il campo disperso di  induzione  magnetica  prodotto  dalla
APPARECCHIATURA A RISONANZA MAGNETICA con valore pari o  superiore  a
0,5 mT, eventualmente esterno alla gabbia di Faraday. 
    ZONA DI EMERGENZA: area all'interno del SITO RM dove sono ubicati
i farmaci, i dispositivi medici  ed  i  presidi  necessari  al  primo
intervento medico sul paziente che si rendesse necessario  anche  per
motivi non strettamente legati all'esecuzione dell'ESAME RM. 
    ZONA DI PREPARAZIONE:  area  all'interno  del  SITO  RM  dove  il
paziente  viene  sottoposto  ad  eventuali   procedure   preparatorie
all'ESAME RM. 
    ZONA  DI  RISPETTO:  volume  tridimensionale  dello  spazio   che
circonda la  SALA  RM  contenente  il  campo  disperso  di  induzione
magnetica prodotto dalla APPARECCHIATURA A  RISONANZA  MAGNETICA  con
valore compreso tra 0,5 mT e 0,1 mT. 
A) DISPONIBILITA' DELLE ULTERIORI DOTAZIONI STRUMENTALI  DIAGNOSTICHE
  RICHIESTE 
    L'installazione  di  APPARECCHIATURE  RM  (ad   eccezione   delle
APPARECCHIATURE RM SETTORIALI)  e'  consentita  presso  le  strutture
sanitarie  pubbliche  o  private,  autorizzate  secondo  i  requisiti
stabiliti   a   livello   regionale,    e    comunque    dotate    di
un'apparecchiatura     di     tomografia      computerizzata,      di
un'apparecchiatura di radiologia convenzionale e di un ecografo. 
    Alle singole regioni e' consentito, anche in  base  ad  eventuali
proprie valutazioni sulla connotazione  tecnologica  delle  strutture
sanitarie,    derogare    dalla     necessita'     della     presenza
dell'apparecchiatura di tomografia computerizzata nel caso in cui sia
prevista e regolamentata un'integrazione con strutture  viciniori  di
diagnostica per immagini. 
    APPARECCHIATURE RM MOBILI 
    Le APPARECCHIATURE RM  MOBILI  debbono  essere  inserite  in  una
struttura sanitaria  che  disponga  delle  altre  apparecchiature  di
diagnostica sopra citate, ferma restando la necessita' di individuare
precisi bacini geografici di utenza, comunque non eccedenti  l'ambito
regionale. 
    Tali APPARECCHIATURE  RM  MOBILI  sono  temporanee  e  come  tali
esclusivamente sostitutive di quelle fisse gia' autorizzate.  Possono
essere  utilizzate  unicamente  per  consentire  la  manutenzione   o
sostituzione dell'APPARECCHIATURA RM gia'  autorizzata  o  interventi
sulla struttura e comunque per un periodo non superiore a un anno. 
    Le singole regioni potranno derogare dalle  limitazioni  riferite
alle apparecchiature RM mobili in caso di situazione territoriali  ed
orografiche particolarmente disagiate. 
B) ZONE E LOCALI DEL SITO RM 
  B.1 ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO 
    L'ingresso al SITO RM dei pazienti e delle persone  non  comprese
nell'elenco del PERSONALE AUTORIZZATO  e'  consentito  attraverso  un
unico varco regolamentato apribile solo previo consenso dall'interno. 
    L'ingresso del PERSONALE AUTORIZZATO al  SITO  RM  e'  consentito
attraverso il medesimo  ingresso  sempre  mediante  l'impiego  di  un
dispositivo di accesso personale (badge, chiave numerica, ecc....). 
    Ulteriori porte di accesso al SITO RM,  fruibili  unicamente  per
motivi  tecnico-gestionali,  devono  essere  riservate  al  PERSONALE
AUTORIZZATO,  dotate  di  un  dispositivo  di  accesso  personale   o
utilizzate come uscita di sicurezza. 
    Le porte di accesso al SITO RM devono  essere  dotate  di  idonea
segnaletica di rischio e di  divieto  di  accesso  alle  persone  non
comprese nell'elenco del PERSONALE AUTORIZZATO. 
    In assenza di attivita' diagnostica tutte le porte di accesso  al
SITO RM dovranno comunque essere mantenute chiuse  a  chiave,  ovvero
non liberamente apribili dall'esterno. 
    Gli  estintori  posti  all'interno  del  SITO  RM  devono  essere
etichettati e certificati dal  Fabbricante  come  idonei  all'impiego
all'interno del SITO RM. La tipologia, il numero e l'ubicazione  sono
stabiliti in  accordo  alle  vigenti  normative  antincendio  per  le
strutture sanitarie. 
    In ciascun SITO RM deve essere garantita la presenza di almeno un
rilevatore  di  componenti  ferromagnetiche.  Eventuali  sistemi   di
rivelazione fissi non devono in alcun modo ostacolare il transito  da
e verso la  SALA  RM.  L'installazione  e  l'impiego  di  sistemi  di
rivelazione di componenti  ferromagnetiche  deve  essere  considerato
come integrativo e non  sostitutivo  delle  procedure  di  sicurezza.
Devono essere adottate misure di sicurezza  specifiche  di  carattere
procedurale per prevenire l'accesso, anche  accidentale,  di  persone
non comprese nell'elenco  del  PERSONALE  AUTORIZZATO.  L'impiego  di
metal  detector  portatili  convenzionali   che   non   differenziano
materiali ferrosi da materiali metallici e' sconsigliato. 
    Le vie di fuga devono essere definite e segnalate  con  opportuna
segnaletica. 
    All'ingresso  della  ZONA  AD  ACCESSO  CONTROLLATO  deve  essere
presente e visibile idonea segnaletica di  avviso  dei  rischi  e  di
presenza continua del campo magnetico. 
    L'entrata  nella  ZONA  AD  ACCESSO   CONTROLLATO   deve   essere
regolamentata garantendo: 
      la valutazione dei rischi connessi per  soggetti  portatori  di
dispositivi cardiaci impiantabili attivi o altri  dispositivi  medici
attivi o passivi nonche' alle altre  categorie  di  persone  per  cui
possano sussistere controindicazioni; 
      il  divieto  di  introduzione  di  attrezzature,  materiali   o
dispositivi ferromagnetici. 
    Anche  durante  lo  svolgimento   di   attivita'   non   cliniche
all'interno delle ZONE CONTROLLATE e' auspicabile che venga garantita
la presenza di almeno un'altra persona, autorizzata all'accesso,  che
possa intervenire in caso di emergenza. 
    Il  PERSONALE  AUTORIZZATO  puo'  consentire,  sotto  la  propria
responsabilita', l'accesso e la permanenza all'interno del SITO RM  a
soggetti che non devono accedere alla ZONA CONTROLLATA, ma  solo  per
il tempo strettamente necessario a svolgere le attivita' autorizzate. 
    E' buona prassi indicare all'esterno  del  SITO  RM  i  nomi  dei
RESPONSABILI PER LA SICUREZZA  e  del  PERSONALE  AUTORIZZATO  ed  un
numero telefonico per le emergenze. 
  B.2 ZONA DI RISPETTO 
    La ZONA DI RISPETTO deve essere interamente confinata all'interno
del CENTRO DI DIAGNOSTICA PER  IMMAGINI.  L'utilizzo  della  ZONA  DI
RISPETTO deve essere regolamentato sulla  base  di  prescrizioni  che
tengano   conto   delle   eventuali   problematiche   connesse   alla
compatibilita'   elettromagnetica   relativa   alle   apparecchiature
presenti, ferma restando l'applicazione del sistema dei valori limite
di esposizione previsti per i lavoratori e la popolazione. 
  B.3 ETICHETTATURA dei dispositivi medici e delle attrezzature 
    Qualsiasi attrezzatura o  dispositivo  medico  appartenente  alla
dotazione stabile del SITO RM la cui  interazione  con  il  campo  di
induzione  magnetica  disperso  presente   all'interno   della   ZONA
CONTROLLATA non e' a priori  prevedibile  dal  PERSONALE  AUTORIZZATO
deve essere etichettato, secondo  quanto  previsto  dalle  rispettive
normative applicabili. 
    L'ETICHETTATURA   consente   di   discriminare   attrezzature   o
dispositivi medici che  non  possono  essere  introdotti  all'interno
della ZONA  CONTROLLATA  da  quelli  che  possono  essere  introdotti
liberamente o nel rispetto di prestabilite condizioni. 
    L'ETICHETTATURA di un dispositivo medico o  di  una  attrezzatura
deve essere riferita a quanto previsto dalla norma armonizzata CEI EN
62570:2016-01 «Pratiche standard per la  marcatura  di  sicurezza  di
dispositivi  medici  e  altri  oggetti  in  ambiente   di   risonanza
magnetica» che recepisce integralmente la norma ASTM F2503-13. 
    Sono definite tre categorie: 
      MR-safe 
    Il dispositivo medico non comporta alcun tipo di rischio in  ogni
possibile condizione  di  ambiente  RM.  Un  dispositivo  MR-safe  e'
costituito da materiali elettricamente non conduttivi, non  metallici
e non magnetici. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    MR-conditional 
    Il dispositivo medico ha dimostrato di non porre rischi reali  in
un determinato ambiente RM sotto specifiche condizioni  di  utilizzo.
Le condizioni minime di  esposizione  che  definiscono  lo  specifico
ambiente RM includono l'intensita' del campo magnetico, il  gradiente
spaziale e le variazioni temporali (dB/dt) dello stesso, e  l'energia
depositata  espressa  in  termini  di  SAR.  Possono  inoltre  essere
richiesti requisiti aggiuntivi, come una  particolare  configurazione
del dispositivo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      MR-unsafe 
    Il  dispositivo  medico  comporta  rischi  inaccettabili  per  il
paziente, gli operatori o qualsiasi altro individuo all'interno della
ZONA CONTROLLATA. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  B.4 Sito di installazione dell'APPARECCHIATURA RM 
    La progettazione del SITO RM e la destinazione d'uso  dei  locali
compresi nelle ZONE AD ACCESSO CONTROLLATO e nelle ZONE  DI  RISPETTO
devono garantire: 
      il corretto funzionamento  degli  apparati  e  dei  dispositivi
installati sia compatibile con la presenza del campo magnetico; 
      il corretto funzionamento dell'APPARECCHIATURA RM  in  presenza
di grandi masse metalliche in movimento in prossimita'  del  SITO  RM
(ascensori, automezzi, etc.); 
      il corretto funzionamento dell'APPARECCHIATURA RM anche a basse
frequenze  (0  -  200  Hz)  in  presenza  di  altre   apparecchiature
elettroniche nelle immediate vicinanze del SITO RM. 
  B.5 Sala attesa pazienti e sala attesa barellati 
    La sala d'attesa per i pazienti deambulanti, eventualmente  anche
in utilizzo comune con altre attivita' diagnostiche,  accessibile  ai
portatori di disabilita', deve essere prevista al di fuori della ZONA
AD ACCESSO CONTROLLATO. 
    Deve  essere  identificata  un'apposita  area  di  attesa  per  i
pazienti barellati negli immediati pressi del SITO RM, o  all'interno
del  SITO  RM  stesso  in  un'area  posta  al  di  fuori  della  ZONA
CONTROLLATA. Tale area deve essere provvista di dotazioni di supporto
per l'assistenza medica sul paziente indipendenti da quelle esistenti
nella ZONA DI PREPARAZIONE e  nella  ZONA  DI  EMERGENZA.  L'area  di
attesa barellati, se non prevista all'interno di  un  locale  ad  uso
esclusivo, deve essere delimitata da  barriere  fisse  o  mobili  che
garantiscano la privacy del paziente. Nei casi in cui la presenza  di
pazienti barellati sia ritenuta  occasionale  e'  possibile  derogare
dalla realizzazione di una zona di stazionamento dedicata  attraverso
una procedura codificata nel REGOLAMENTO DI SICUREZZA. 
  B.6 Locale visita medica 
    Prima di effettuare l'ESAME RM il paziente deve essere  informato
sulle possibili controindicazioni,  i  rischi  e  le  limitazioni  di
carattere medico. 
    Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente per
i diversi operatori sanitari coinvolti nell'esecuzione dell'esame, il
paziente, prima dell'esecuzione dell'ESAME RM, e' tenuto a rispondere
alle domande contenute nel questionario che l'equipe  RM  utilizzera'
per   far   emergere   possibili   controindicazioni   all'esecuzione
dell'ESAME RM. Il MEDICO RESPONSABILE DELLA  PRESTAZIONE  DIAGNOSTICA
valutera' - sulla base delle  informazioni  acquisite  -  l'eventuale
necessita' di ulteriori approfondimenti per  i  quali  dovra'  essere
garantita la possibilita' di esecuzione di  una  visita  medica  atta
allo scopo. La sala anamnesi puo' essere ubicata esternamente al SITO
RM, nei suoi immediati pressi, o internamente, al di fuori della ZONA
CONTROLLATA. 
    Il questionario anamnestico concernente le informazioni  relative
al paziente - da utilizzare secondo quanto definito in appendice 1  -
deve prevedere  i  quesiti  allo  stato  dell'arte  delle  conoscenze
relativi alle possibili controindicazioni  all'esecuzione  dell'ESAME
RM, e va predisposto ed  eventualmente  integrato  sulla  base  delle
scelte che competono al MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E
DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM.  Il  questionario
anamnestico  deve  essere  firmato  dal  MEDICO  RESPONSABILE   DELLA
PRESTAZIONE DIAGNOSTICA, mentre il paziente controfirma in calce alla
medesima pagina, a testimonianza  della  propria  consapevolezza  sul
possibile rischio connesso ad eventuali risposte false o  mendaci  ai
quesiti sottopostigli, ed in conformita'  a  quanto  evidenziato  nel
modello di cui alla richiamata appendice 1. 
    Il questionario anamnestico,  unitamente  al  consenso  informato
all'ESAME RM, puo' essere gestito anche secondo modalita' digitali. 
  B.7 Spogliatoio del personale 
    Lo spogliatoio ad  uso  del  PERSONALE  AUTORIZZATO  puo'  essere
allocato all'esterno o all'interno del SITO RM; se posto  all'interno
del SITO RM  puo'  essere  utilizzato  esclusivamente  dal  PERSONALE
AUTORIZZATO. 
  B.8 Spogliatoio dei pazienti 
    Lo spogliatoio dei pazienti e' il locale all'interno del SITO  RM
dove i pazienti possono lasciare  i  propri  abiti  ed  indossare  il
camice o  telino  monouso  eventualmente  previsti  per  l'esecuzione
dell'esame.  Immediatamente  prima  dell'accesso  alla  SALA  RM   il
paziente che necessita di indossare indumenti personali  che  possono
interferire con l'esame RM deve essere scansionato con un  rilevatore
di componenti ferro-magnetiche.  Lo  spogliatoio  deve  garantire  la
privacy del paziente e puo' essere delimitato da barriere  fisse  e/o
mobili. Deve essere dotato di un portaoggetti chiudibile  con  chiave
non ferromagnetica; in  alternativa,  lo  spogliatoio  dovra'  essere
chiudibile con chiave non ferromagnetica. 
  B.9 Servizi igienici 
    Devono essere previsti servizi igienici  adeguati  alle  esigenze
del personale, dei pazienti e dei loro  accompagnatori,  relativa  ai
soggetti portatori di disabilita' ubicati preferibilmente all'interno
del SITO RM o nelle sue immediate vicinanze. I servizi  igienici  per
portatori di disabilita' devono essere collocati sullo  stesso  piano
del  SITO  RM   con   percorso   di   accesso   privo   di   barriere
architettoniche. 
  B.10 ZONA DI PREPARAZIONE 
    Per assicurare un'adeguata riservatezza al paziente  la  ZONA  DI
PREPARAZIONE  deve  essere  realizzata  in  un   locale   o   un'area
confinabile con barriere fisiche mobili;  le  dotazioni  di  supporto
necessarie per l'esecuzione delle procedure previste dovranno  essere
dedicate  e  separate  da  quelle  a  supporto  della  postazione  di
emergenza e dell'eventuale area di attesa barellati - se  interna  al
SITO RM - in tutti i casi in cui le procedure prevedono la  possibile
gestione di piu' pazienti all'interno del SITO RM. 
    La dotazione minima della ZONA DI PREPARAZIONE deve prevedere: 
      un alloggiamento dedicato  alla  custodia  dei  farmaci  e  dei
dispositivi medici/presidi medico-chirurgici; 
      un lettino fisso o  una  barella  con  ETICHETTATURA  «safe»  o
«conditional»  in  relazione  a  tutte  le  possibili  condizioni  di
utilizzo; 
      la disponibilita' di gas medicali; 
      le apparecchiature elettromedicali ritenute  utili  sulla  base
delle modalita' di gestione dell'attivita' diagnostica. 
  B.11 ZONA DI EMERGENZA 
    La ZONA DI EMERGENZA deve essere collocata quanto piu'  possibile
in prossimita'  dell'accesso  alla  SALA  RM  in  un  locale  o  area
dedicata. 
    Nel caso di gestione simultanea di due pazienti  all'interno  del
SITO RM ospitante una sola APPARECCHIATURA RM la  ZONA  DI  EMERGENZA
dovra' essere caratterizzata da destinazione d'uso esclusivo. 
    Nel caso la gestione operativa preveda la presenza nel SITO RM di
un solo paziente alla volta per ogni APPARECCHIATURA RM  la  ZONA  DI
EMERGENZA puo' coincidere con la ZONA DI PREPARAZIONE. In tal caso la
gestione dei pazienti deve essere effettuata garantendo  la  presenza
di  un  solo  paziente  all'interno  del  SITO  RM  anche  attraverso
l'adozione di misure di carattere procedurale e formale. 
    In entrambi i casi l'accesso alla ZONA DI PREPARAZIONE, alla ZONA
DI EMERGENZA e i percorsi di collegamento con  la  SALA  RM  dovranno
essere privi di barriere fisiche fisse e impedimenti  di  ogni  altro
genere. 
    Nella  ZONA  DI  EMERGENZA  deve  essere  garantita  la   massima
efficienza  delle  procedure  di  soccorso,  di  primo  intervento  e
rianimazione. La  dotazione  minima  della  ZONA  DI  EMERGENZA  deve
prevedere: 
      un lettino fisso o  una  barella  con  ETICHETTATURA  «safe»  o
«conditional»  in  relazione  a  tutte  le  possibili  condizioni  di
utilizzo; 
      un carrello  di  emergenza  con  all'interno  i  farmaci  ed  i
dispositivi medici/presidi medico-chirurgici; 
      un defibrillatore; 
      un aspiratore; 
      la disponibilita' di gas medicali  e  quanto  altro  necessario
opportunamente valutato sulla base del tipo di pazienti  esaminati  e
della tipologia degli esami eseguiti. 
  B.12 SALA RM 
    B.12.A Impianti di ventilazione e di espulsione gas criogenici 
    La SALA RM deve essere dimensionata  in  modo  da  consentire  la
massima efficienza delle procedure  garantendo  comunque  l'esistenza
degli  spazi  minimi  di  manutenzione  ed  intervento  tecnico.   La
superficie complessiva deve comunque garantire  l'accostamento  della
barella al lettino della  APPARECCHIATURA  RM,  nonche'  l'esecuzione
delle operazioni di trasbordo del paziente. 
    Il verso di apertura della porta di accesso della  SALA  RM  deve
essere tale da  minimizzare  i  tempi  di  evacuazione  nei  casi  di
emergenza: in tal senso si raccomanda la scelta  dell'apertura  verso
l'interno. 
    La porta di accesso  alla  SALA  RM  deve  consentire  un'agevole
apertura  e,  nel  caso  di  elettro-serratura,  lo  sblocco  manuale
meccanico in caso di malfunzionamento o interruzione di alimentazione
elettrica. 
    La porta non deve essere mai chiusa a chiave. 
    Devono essere realizzati adeguati sistemi di  climatizzazione  in
condizioni di normale esercizio, al fine  di  facilitare  un'adeguata
termoregolazione del paziente in relazione ai limiti di SAR  previsti
dalla vigente normativa  e  al  contempo  un  corretto  funzionamento
dell'APPARECCHIATURA RM. 
    Il sistema di climatizzazione deve garantire una temperatura pari
a  T=  22  ±  2°  C.  e  un  tasso  di  umidita'  relativa   compreso
nell'intervallo raccomandato dal Fabbricante dell'APPARECCHIATURA RM. 
    Discostamenti  temporanei  della  temperatura  dai  valori  sopra
riportati devono essere gestiti con procedure interne  stabilite  nel
REGOLAMENTO DI SICUREZZA. 
    Le condizioni di temperatura ed umidita'  della  SALA  RM  devono
essere monitorate in continuo. 
    Nel caso di magnete superconduttore, dovranno essere progettati e
installati adeguati sistemi di sicurezza per garantire  un  opportuno
ricambio dell'aria in SALA RM nelle condizioni di normale esercizio e
di emergenza. 
    Valori raccomandati di ventilazione in SALA RM: 
      condizione  normale:  almeno 6  ricambi/h   incrementabili   in
funzione di particolari esigenze legate ad esempio  allo  smaltimento
del carico termico richiesto su alcune apparecchiature; 
      condizione  di  emergenza   (valido   nel   caso   di   magneti
superconduttori):  almeno 18  ricambi/h  incrementabili  in  funzione
della tipologia di apparecchiature  installate  e  dei  contenuti  di
criogeno presenti. 
    Tali valori tengono conto di  esigenze  impiantistiche  correlate
alla minimizzazione del rischio di incidente piu'  probabile,  ovvero
di piccole e medie dispersioni di criogeni in sala esami. 
    La linea di evacuazione dell'elio  dovra'  essere  coibentata  in
tutti i tratti interni all'edificio e in tutti i  tratti  interni  ed
esterni raggiungibili al tatto. 
    In condizioni di emergenza l'aria  espulsa  dalla  SALA  RM  deve
essere convogliata all'esterno in zona non accessibile  al  pubblico.
La collocazione del terminale della linea  di  evacuazione  dell'elio
(tubazione di quench) deve prevedere una zona di interdizione intorno
al  terminale  e  un'area  sottostante  sufficientemente   ampia   da
garantire la dispersione del criogeno gassoso e prevenire  rischi  di
interferenza con finestre, balconi o edifici limitrofi e  di  sistemi
di ripresa dell'aria. 
    L'impianto di ventilazione e la linea  di  evacuazione  dell'elio
devono essere realizzati a regola d'arte secondo le  norme  di  buona
tecnica applicabili, tenendo anche conto  di  quanto  disposto  dalle
indicazioni operative dell'INAIL e  degli  enti  certificatori  e  di
controllo. 
    Le APPARECCHIATURE RM devono  essere  dotate  di  un  sistema  di
rilevazione continua della percentuale di ossigeno della SALA RM  con
soglia di pre-allarme al valore del 19% e soglia di allarme al 18%. 
    L'avvio della ventilazione supplementare di emergenza deve essere
assicurata in modalita': 
      automatica:   quando   il   sistema   di   rilevazione    della
concentrazione di ossigeno rileva una percentuale di ossigeno pari al
18%; 
      manuale:  dalla  consolle  di   comando   dell'apparecchiatura,
mediante l'azionamento tramite pulsante. 
    In caso di pre-allarme, il personale  presente  deve  mettere  in
atto  le  procedure  di  emergenza  riportate  nel   REGOLAMENTO   DI
SICUREZZA. 
    I sistemi di ventilazione devono essere controllati  almeno  ogni
sei mesi verificando il corretto funzionamento  e  il  perdurare  del
numero di ricambi/h di progetto. 
    Il sistema di rivelazione  della  percentuale  di  ossigeno  deve
essere controllato almeno  ogni  sei  mesi  verificando  il  corretto
funzionamento.  La  sua  taratura  dovra'  essere  fatta  secondo  le
indicazioni del Fabbricante, ed in conformita' alle  norme  di  buona
tecnica applicabili. 
    B.12.B Schermatura del campo elettromagnetico a radiofrequenze 
    La realizzazione della gabbia di Faraday  consente  di  schermare
l'APPARECCHIATURA  RM  da  eventuali  sorgenti  elettromagnetiche   a
radiofrequenza esterne alla SALA RM. 
    L'efficienza di schermatura e' funzione del numero di aperture  e
della funzionalita' della porta di accesso. 
    La gabbia di Faraday  deve  essere  realizzata  a  regola  d'arte
secondo le norme di buona tecnica applicabili. 
  B.13 Altri locali del SITO RM 
    Altri locali eventualmente presenti nel SITO RM  quali  depositi,
ripostigli, studi medici, archivio etc. devono  essere  destinati  ad
attivita' esclusivamente finalizzate alla  gestione  delle  attivita'
previste  nel  sito  medesimo:  se  tale  criterio  non  puo'  essere
garantito, i locali devono essere previsti al di fuori della ZONA  AD
ACCESSO CONTROLLATO. 
    Si raccomanda che i locali destinati a: 
      accettazione pazienti; 
      attesa pazienti e accompagnatori; 
      segreteria; 
    si trovino al di fuori della ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO anche in
comune con altre attivita' del Centro di diagnostica per immagini. 
  B.14 Zona comandi 
    La zona di comando dell'APPARECCHIATURA RM deve essere ubicata  a
ridosso della SALA RM e dotata di visiva. Nei soli casi in  cui  cio'
non  sia  tecnicamente  attuabile  va  comunque   posizionata   negli
immediati pressi della Sala RM disponendo  di  opportuno  sistema  di
telecamere per la sorveglianza in continuo del paziente. 
    Dalla zona comandi deve essere possibile controllare la porta  di
accesso alla SALA RM o il suo corridoio di accesso direttamente o con
l'ausilio di telecamere. 
    Nella  zona  comandi  devono  essere  installati  i  pulsanti  di
attivazione dei dispositivi di emergenza per: 
      quench pilotato; 
      azionamento manuale della ventilazione d'emergenza; 
      sgancio elettrico. 
    I pulsanti di sicurezza devono essere replicati all'interno della
SALA RM. 
    Dalla zona comandi devono essere visualizzabili i display per  il
monitoraggio in continuo nella Sala RM: 
      della percentuale d'ossigeno; 
      della temperatura; 
      dell'umidita' relativa. 
    Il PERSONALE AUTORIZZATO deve essere adeguatamente formato  sulla
procedure  di  monitoraggio  dei  parametri   microclimatici   e   di
percentuale di ossigeno della SALA RM. 
  B.15 Locale tecnico 
    L'accesso  al  locale  tecnico   e'   consentito   al   PERSONALE
AUTORIZZATO. Il locale tecnico va mantenuto chiuso  a  chiave  quando
l'accesso viene effettuato dall'esterno al SITO RM. In  tal  caso  la
chiave  deve  essere  custodita  nella  zona  comandi  del  SITO  RM.
L'accesso  deve  essere  regolamentato  predisponendo  una  procedura
codificata  per  consentire  un  tempestivo  intervento  in  caso  di
emergenza. 
    All'interno  del  locale  tecnico  non  possono  essere  allocati
oggetti non pertinenti alla destinazione d'uso del locale,  materiale
infiammabile, bombole e altro materiale che possa creare ingombro  in
caso di intervento di emergenza. Sulla porta di accesso  deve  essere
affissa idonea segnaletica. 
    I valori di temperatura ed umidita'  del  locale  tecnico  devono
essere monitorati in continuo per mezzo  di  display  allocati  nella
zona comandi della APPARECCHIATURA RM. 
    Il PERSONALE AUTORIZZATO deve essere formato sulla  procedura  di
monitoraggio dei parametri microclimatici del locale tecnico. 
  B.16 Locale refertazione 
    E' dedicato alla valutazione dell'ESAME RM da  parte  del  MEDICO
RESPONSABILE  DELLA  PRESTAZIONE  DIAGNOSTICA.  Qualora   il   locale
refertazione sia ubicato  all'interno  del  SITO  RM  deve  ritenersi
dedicato, in via esclusiva,  alla  sola  refertazione  da  parte  dei
medici operanti nel SITO RM. Negli altri casi il locale  refertazione
puo' essere a disposizione di tutto  il  CENTRO  DI  DIAGNOSTICA  PER
IMMAGINI. 
  B.17 Dispositivi di sorveglianza e protezione del paziente  durante
l'ESAME RM 
    Si raccomanda di predisporre idonei dispositivi  di  sorveglianza
del paziente durante l'esame quali interfono, segnalatore acustico e,
ove necessario, telecamera per l'osservazione del paziente. 
    Si raccomanda l'uso di dispositivi per la  protezione  dell'udito
del paziente in tutti i casi di ESAME RM sui pazienti che,  per  loro
condizioni di salute, possano  presentare  aumentata  sensibilita'  a
rumori di particolari frequenze e livelli. 
  B.18 Coordinamento per la gestione delle emergenze 
    Nel rispetto delle reciproche responsabilita', la gestione  degli
interventi delle  squadre  di  emergenza  nel  SITO  RM  deve  essere
preventivamente definita e condivisa dai RESPONSABILI DELLA SICUREZZA
e dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. 
C) IDONEITA' DI APPRONTAMENTO DELLE INSTALLAZIONI MOBILI 
    E' responsabilita' del  datore  di  lavoro  del  sito  ospitante,
attraverso  i  propri  RESPONSABILI  PER  LA  SICUREZZA,  sentiti   i
RESPONSABILI  PER  LA  SICUREZZA  dell'APPARECCHIATURA   RM   MOBILE,
garantire che,  nella  sua  integrazione  con  la  struttura  stessa,
l'approntamento  di  una  APPARECCHIATURA  RM  MOBILE   risponda   ai
requisiti generali di  garanzia  della  qualita'  e  della  sicurezza
previsti per le APPARECCHIATURE RM FISSE. 
    Per   quanto   riguarda   gli   aspetti   particolari    relativi
all'APPARECCHIATURA RM MOBILE, ivi compreso il sistema di schermatura
del campo  magnetico,  si  rinvia  a  quanto  previsto  nei  presenti
Standard. 
    Il magnete superconduttore, durante  gli  spostamenti  del  mezzo
mobile, deve essere disattivato, fatte salve  eventuali  disposizioni
specifiche nel settore dei trasporti. 
    Nei presidi di accoglimento  le  APPARECCHIATURE  RM  MOBILI  con
all'interno criogeni non potranno essere allocate in aree sotterranee
o completamente coperte. 
    Le APPARECCHIATURE RM MOBILI, in analogia con le  APPARECCHIATURE
RM  FISSE,  rientrano  nel  quadro  autorizzativo  che  e'  di   loro
pertinenza, sulla base del campo  magnetico  che  le  caratterizza  e
delle normative nazionali e locali in materia vigenti  nei  territori
ove il mezzo opera. 
    I  requisiti  di  sicurezza  che  devono  essere  necessariamente
soddisfatti sono i seguenti: 
      le  linee  isomagnetiche  a  0,5  mT  devono  essere  contenute
all'interno del mezzo mobile, almeno per  le  componenti  orizzontali
del  campo  magnetico;  per  motivi  esclusivamente  tecnici,   nella
direzione verticale e' possibile derogare da tale condizione, purche'
le linee di campo magnetico ≥ 0,5 mT non penetrino  in  locali  della
struttura ospitante; 
      Anche    sulla    base    di    quanto    sopra    evidenziato,
nell'individuazione dell'area ove allocare il mezzo mobile nella fase
operativa e' necessario: 
        evitare di posizionarlo  in  aree  sotto  le  quali  esistano
ambienti accessibili; 
        realizzare una recinzione dell'area che non  solo  garantisca
il rispetto della zona di rischio in tutte le direzioni, ma che tenga
altresi' conto della posizione sul mezzo mobile dell'uscita del  tubo
di  quench,  garantendo  quindi  una  debita  distanza   dalle   zone
accessibili di edifici attigui. 
    E' responsabilita' del  datore  di  lavoro  del  sito  ospitante,
attraverso i RESPONSABILI PER LA SICUREZZA,  sentiti  i  RESPONSABILI
PER LA SICUREZZA dell'APPARECCHIATURA RM MOBILE, individuare la  ZONA
AD ACCESSO CONTROLLATO. 
    Per  le  APPARECCHIATURE  RM  MOBILI  deve  essere  garantito  il
rispetto di tutte le procedure previste  per  le  APPARECCHIATURE  RM
FISSE, considerando il mezzo  mobile  come  una  sala  diagnostica  a
supporto di un contesto  sanitario  predisposto  ed  organizzato  per
garantire il corretto percorso del paziente  nella  sua  completezza,
dall'anamnesi alle attivita' di preparazione, fino all'emergenza.  Il
MEDICO  RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA   CLINICA   E   DELL'EFFICACIA
DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM e' tenuto a stilare le  procedure
operative e ad individuare le tipologie di esami eseguibili. 
D) CONTROLLI DI SICUREZZA 
  D.1 Protezione e sorveglianza delle persone esposte 
    Il REGOLAMENTO DI SICUREZZA deve  essere  redatto  congiuntamente
dal  ESPERTO  RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  IN  RM  e  dal   MEDICO
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA  CLINICA  E  DELL'EFFICACIA  DIAGNOSTICA
DELL'APPARECCHIATURA RM. 
    Tutti coloro che, per vario motivo,  accedono  al  SITO  RM  sono
tenuti a rispettare il REGOLAMENTO DI SICUREZZA. 
    Si raccomanda di affiggere all'interno  del  SITO  RM  una  breve
sintesi delle principali regole da seguire in caso di  emergenza,  in
estratto da quanto previsto nel REGOLAMENTO DI SICUREZZA. 
    Il REGOLAMENTO DI SICUREZZA deve contenere: 
      le indicazioni delle criticita' connesse all'ESAME RM; 
      i protocolli di sicurezza adottati per la gestione dell'accesso
ai locali; 
      le procedure relative al  percorso  diagnostico,  dal  raccordo
anamnestico alla individuazione delle procedure di preparazione anche
invasive del paziente per l'ESAME  RM  e  la  raccolta  dei  relativi
consensi informati; 
      le procedure di emergenza relative alla gestione del paziente; 
      le procedure di emergenza relative  alla  fuoriuscita  dei  gas
criogenici all'interno della sala magnete; 
      le procedure di emergenza in caso  di  altri  eventuali  rischi
accidentali,  quali   incendio,   interruzione   elettrica,   accesso
accidentale di oggetti ferromagnetici in SALA RM; 
      le modalita' e le periodicita' previste  per  le  verifiche  di
qualita' e sicurezza; 
      le norme interne di sicurezza per tutti  i  soggetti  coinvolti
nelle attivita' del Sito RM. 
    Il datore di lavoro emana il REGOLAMENTO DI SICUREZZA. 
    Il datore di lavoro, per  mezzo  del  MEDICO  RESPONSABILE  DELLA
SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA  DIAGNOSTICA  DELL'APPARECCHIATURA
RM, emana e mantiene aggiornato l'elenco del  PERSONALE  AUTORIZZATO.
Il personale sanitario e non sanitario indicato nell'elenco non  puo'
iniziare l'attivita' di lavoro nel SITO RM se sprovvisto di idoneita'
medica specifica e di idonea formazione. 
    Il REGOLAMENTO DI SICUREZZA  deve  essere  portato  a  conoscenza
delle diverse categorie di persone ammesse al SITO RM. Il  datore  di
lavoro e' tenuto a garantire la formazione  specifica  del  PERSONALE
AUTORIZZATO. Deve essere prevista una revisione  del  REGOLAMENTO  DI
SICUREZZA  ogni  qualvolta  vi  siano  variazioni   strutturali   e/o
modificazioni sostanziali dei sistemi di sicurezza del  SITO  RM.  Il
PERSONALE  AUTORIZZATO  e'   responsabile   dell'applicazione   delle
procedure di lavoro e di sicurezza in caso di incidente. 
    L'autorizzazione di accesso alla ZONA CONTROLLATA di persone  non
comprese  nell'elenco   del   PERSONALE   AUTORIZZATO   deve   essere
formalizzata attraverso la compilazione  di  una  scheda  di  accesso
(Appendice 2). La scheda di accesso deve essere datata e firmata  sia
dal soggetto autorizzato che dal MEDICO RESPONSABILE DELLA  SICUREZZA
CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA  DELL'APPARECCHIATURA  RM  o  da
altro medico dotato di pari specializzazione da  egli  delegato.  Per
questi soggetti devono essere utilizzati  gli  stessi  protocolli  di
sicurezza previsti per i pazienti. 
    In relazione all'accesso alla ZONA  CONTROLLATA  a  personale  in
stato di gravidanza accertata si rimanda alle  vigenti  normative  in
materia di sicurezza e alle evidenze scientifiche. 
    La tipologia, il numero e l'ubicazione degli estintori e, piu' in
generale, le misure di prevenzione e protezione attive e passive  dal
rischio incendio, ivi comprese le opportune comunicazioni da fare  al
competente comando dei Vigili del fuoco  sono  stabilite  in  accordo
alle vigenti normative antincendio per le strutture sanitarie. 
  D.2 Criticita' dell'ESAME RM 
    L'accesso  al  SITO  RM  di  persone  portatrici  di  dispositivi
impiantati o di altri materiali o preparati  dovra'  essere  valutato
con la massima attenzione caso per caso. 
    L'accesso al SITO  RM  deve  essere  rigorosamente  valutato,  in
applicazione  del  modello  organizzativo  all'uopo  adottato   dalla
struttura sanitaria, per soggetti portatori di: 
      dispositivi impiantabili attivi; 
      qualsiasi altro dispositivo medico, anche impiantabile; 
      qualsiasi dispositivo od oggetto inamovibile dal corpo. 
    Per la gestione di tali casi  e'  fatto  obbligo  alla  struttura
sanitaria  di   codificare   in   un   documento   il   comportamento
organizzativo specifico dei lavoratori, nel quale siano  chiarite  le
competenze e siano  codificate  le  procedure,  riportate  anche  nel
REGOLAMENTO DI SICUREZZA del SITO RM. 
    Per quanto concerne i pazienti portatori di dispositivi  cardiaci
impiantabili attivi, e' fatto obbligo  alla  struttura  sanitaria  di
predisporre un modello  organizzativo  specifico,  a  garanzia  della
sicurezza  della  prestazione  e  della  salute  del  paziente,   che
comprenda un processo di valutazione del rapporto  rischio  beneficio
di esecuzione/mancata esecuzione  dell'ESAME  RM,  sotto  la  diretta
responsabilita' del MEDICO RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  CLINICA  E
DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM. 
    Tale modello deve tenere conto dei seguenti elementi minimi: 
      metodologia  adottata  per  la  identificazione   univoca   del
dispositivo medico; 
      procedura per l'identificazione della categoria di appartenenza
del dispositivo medico in relazione ai possibili rischi  di  utilizzo
in  RM  (dispositivo   con   ETICHETTATURA   «safe»,   «conditional»,
«unsafe»); 
      attribuzioni delle figure professionali coinvolte nel  percorso
di valutazione tecnica pre-esame; 
      codifica degli accertamenti sul paziente in corso di ESAME RM; 
      verifica di funzionalita' post ESAME RM del dispositivo  medico
impiantato, ove applicabile. 
    Al fine della  verifica  della  eventuale  condizione  posta  dal
Fabbricante del dispositivo medico in relazione alla intensita' della
forza  di  trascinamento  dovuta  all'intensita'  di  campo   statico
disperso di induzione magnetica e al gradiente spaziale di tale campo
il Fabbricante dell'APPARECCHIATURA RM  e'  obbligato  a  fornire  le
mappe di distribuzione spaziale delle  due  grandezze  fisiche  sopra
richiamate. 
  D.3 Limiti di esposizione 
    I limiti di esposizione per  i  pazienti  sono  quelli  riportati
nelle Norme tecniche armonizzate di settore. 
    I limiti di esposizione e  le  norme  generali  di  tutela  della
salute e sicurezza delle lavoratrici e dei  lavoratori,  sono  quelli
stabiliti  dal  decreto   legislativo   n.   81/2008   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
    Le valutazioni tecniche necessarie per garantire il rispetto  dei
limiti per i lavoratori devono essere  effettuate  sulla  base  delle
informazioni    obbligatoriamente     fornite     dal     Fabbricante
dell'APPARECCHIATURA RM per dimostrare  la  rispondenza  a  tutte  le
direttive europee applicabili. 
    E' compito del MEDICO  RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  CLINICA  E
DELL'EFFICACIA   DIAGNOSTICA   DELL'APPARECCHIATURA    RM,    nonche'
dell'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN  RM  definire  procedure
comportamentali  atti  a  garantire  il  rispetto   dei   limiti   di
esposizione dei pazienti e  dei  lavoratori.  Tali  procedure  devono
essere riportate nel REGOLAMENTO DI SICUREZZA. 
    Si raccomanda che tali procedure  contemplino  la  minimizzazione
della permanenza da parte degli operatori all'interno della  SALA  RM
prevedendo per quanto possibile l'esecuzione delle  procedure  legate
alla preparazione dei pazienti, sia  cliniche  che  tecniche,  al  di
fuori della SALA RM. 
  D.4 Misure di sicurezza per i pazienti 
    D.4.1 Richiesta di ESAME RM 
    Le  richieste  di  esami  dovranno  essere  vagliate  dal  MEDICO
RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA. 
    Questi, in base alla propria esperienza clinica, alla valutazione
delle condizioni del paziente ed alla effettiva utilita'  dell'esame,
decidera' sull'opportunita' di accoglimento della richiesta  e  sulle
modalita' di  esecuzione  dell'esame  stesso.  Ciascun  esame  dovra'
essere pertanto: 
      giustificato per quanto concerne l'esposizione dei pazienti  ai
campi  magnetici  presenti  durante  l'ESAME  RM  e  alle   eventuali
procedure invasive da  effettuare  per  rispondere  efficacemente  al
quesito clinico proposto, valutando  in  tal  senso  l'appropriatezza
dell'esame sia in funzione della metodica diagnostica proposta che in
funzione   delle   caratteristiche   della   APPARECCHIATURA   RM   a
disposizione; 
      ottimizzato in merito ai tempi di esposizione e alle  procedure
di scansione da eseguire  sulla  base  della  valutazione  del  reale
beneficio diagnostico  e  terapeutico  che  ne  puo'  derivare  dalla
tipologia di esame proposto. 
    Il PERSONALE AUTORIZZATO annota e informa  i  responsabili  della
sicurezza  su  eventuali  anomalie,  incidenti  o  mancati  incidenti
occorsi durante lo svolgimento della propria attivita'. 
    E' compito del MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE  DIAGNOSTICA
stabilire, sulla base dell'assenza di  documentate  controindicazioni
del paziente, l'effettuazione dell'ESAME RM. 
    D.4.2 Questionario anamnestico 
    E' compito del MEDICO  RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  CLINICA  E
DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM predisporre  tutte
le misure atte ad individuare preventivamente qualsiasi  elemento  di
rischio e/o controindicazione che possa determinare la non esecuzione
dell'ESAME RM. 
    Nel caso di esami su donne in stato  di  gravidanza  accertata  o
presunta, particolare attenzione e' rivolta alla giustificazione,  in
particolare in regime di urgenza, e all'ottimizzazione dell'esame RM,
nei confronti -  e  tenendo  conto  -  sia  della  paziente  che  del
nascituro. La paziente sara' preventivamente informata sui  possibili
rischi dell'esame. 
    Allo scopo di individuare possibili  controindicazioni  all'ESAME
RM ed eventuali situazioni che possono determinare un  incremento  di
rischio del paziente durante l'esposizione al campo magnetico statico
e ai campi elettromagnetici generati dall'apparecchiatura, il  MEDICO
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA  CLINICA  E  DELL'EFFICACIA  DIAGNOSTICA
DELL'APPARECCHIATURA RM deve predisporre un questionario  anamnestico
che l'equipe RM utilizzera' per raccogliere l'anamnesi del  paziente.
Tale  questionario  sara'  firmato  dal  MEDICO  RESPONSABILE   DELLA
PRESTAZIONE DIAGNOSTICA  prima  dell'espletamento  della  prestazione
stessa. 
    Il MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE  DIAGNOSTICA  accertera'
la regolarita' delle risposte, ed  escludera'  la  presenza  di  ogni
possibile condizione di  controindicazione  all'esame,  eventualmente
anche espletando una visita medica, o mediante ulteriori accertamenti
clinici necessari. 
    Il  CENTRO  DI  DIAGNOSTICA  PER  IMMAGINI  deve   conservare   i
questionari compilati per i pazienti ammessi all'ESAME RM per  cinque
anni. Tale obbligo puo' essere ottemperato anche in formato digitale.
Un modello di questionario anamnestico del paziente e'  riportato  in
Appendice 1: esso potra' eventualmente essere integrato  con  quesiti
supplementari frutto dell'evoluzione delle conoscenze  nonche'  delle
esperienze acquisite. 
    Nel caso di paziente in eta' minore o non in grado di collaborare
efficacemente, e' necessario il consenso di un genitore o di  chi  ne
fa le veci, ovvero di chi ne  ha  la  patria  podesta'.  In  caso  di
pazienti  critici  o  traumatizzati  in  cui  e'  richiesto   l'esame
d'urgenza  e  per  i  quali  nessuno  puo'  supportare  la   raccolta
dell'anamnesi, si raccomanda di valutare con attenzione caso per caso
eventualmente eseguendo preliminarmente altre verifiche  diagnostiche
al fine di escludere con certezza la  presenza  di  controindicazioni
all'ESAME RM. 
E) RESPONSABILI 
    Il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare con atto  formale  i
RESPONSABILI  PER  LA   SICUREZZA   prima   dell'avvio   della   fase
progettuale. 
    Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di  assicurare  i  mezzi
utili alla messa in atto del programma di garanzia della  qualita'  e
della sicurezza nell'uso clinico dell'Apparecchiatura RM definiti dai
RESPONSABILI PER LA SICUREZZA fornendo loro tutti i  mezzi  necessari
per la sua attuazione. 
    Il datore di lavoro puo' assolvere contemporaneamente  i  compiti
di MEDICO  RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  CLINICA  E  DELL'EFFICACIA
DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM  se  in  possesso  di  laurea  in
medicina  e  chirurgia  e  specializzazione  in  radiodiagnostica,  o
radiologia, o radiologia diagnostica o radiologia medica. 
  E1) Responsabili per la sicurezza e la qualita' 
    I RESPONSABILI PER LA SICUREZZA devono prestare la loro opera  in
forma assidua e puntuale, nonche' garantire il tempestivo  intervento
in tutti i casi  in  cui  le  esigenze  di  sicurezza  dei  pazienti,
lavoratori, volontari, accompagnatori e visitatori lo richiedano. 
    Ai  fini  della  qualita'  e  della  sicurezza  dell'uso  clinico
dell'APPARECCHIATURA RM tutti  gli  ESAMI  RM  devono  essere  svolti
assicurando la presenza all'interno del  CENTRO  DI  DIAGNOSTICA  PER
IMMAGINI di un medico specialista in radiodiagnostica o  in  possesso
di  un  diploma  di  specializzazione   in   una   delle   discipline
equipollenti durante l'esecuzione dell'esame RM. 
    Le attribuzioni dei RESPONSABILI PER LA SICUREZZA  devono  essere
espletate in via diretta e, solo nei casi  previsti,  possono  essere
delegate  alle  ulteriori  competenze  presenti  nella  struttura.  I
RESPONSABILI PER LA SICUREZZA devono  garantire  il  coordinamento  e
supervisione dei soggetti delegati. 
    Fatte  salve  le   responsabilita'   di   legge   relative   alla
progettazione,  realizzazione  e  collaudo  di  opere  ed   impianti,
l'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM: 
      approva il progetto definitivo ai  fini  della  conformita'  ai
requisiti di sicurezza di cui ai presenti Standard; 
      assicura la  verifica  della  corrispondenza  tra  il  progetto
realizzato e quello approvato; 
      acquisisce, al termine dei lavori, copia delle dichiarazioni di
conformita' alla regola dell'arte o  alle  relative  norme  di  buona
tecnica degli impianti e dei dispositivi di sicurezza installati; 
      acquisisce copia della documentazione  rilasciata  dalla  Ditta
fornitrice/produttrice/installatrice    comprovante    la    corretta
installazione e funzionalita' dell'APPARECCHIATURA RM; 
      effettua un'analisi del rischio all'interno del SITO RM; 
      identifica il percorso dei criogeni per il  raggiungimento  del
SITO RM dal luogo di arrivo della fornitura; 
      predispone le procedure da seguire in caso di emergenza; 
      assicura la  verifica  periodica  del  perdurare  del  corretto
funzionamento  dei  dispositivi  di  sicurezza   e   degli   impianti
accessori; 
      elabora le norme interne di sicurezza  per  quanto  attiene  la
gestione del rischio; 
      assicura  l'ETICHETTATURA  dei  dispositivi  medici   e   delle
attrezzature amovibili presenti all'interno del SITO RM; 
      elabora il programma di garanzia della qualita' per gli aspetti
fisici; 
      garantisce l'esecuzione periodica dei controlli di qualita'; 
      assicura le verifiche periodiche di efficacia schermante  della
gabbia di Faraday; 
      effettua la sorveglianza fisica dell'ambiente; 
      segnala al datore di  lavoro,  ovvero  ai  suoi  delegati,  gli
incidenti e mancati incidenti connessi  alle  tecnologie  all'interno
del SITO RM. 
    Le verifiche di collaudo e tutti i successivi controlli periodici
di qualita' e sicurezza di responsabilita' dell'ESPERTO  RESPONSABILE
DELLA SICUREZZA IN RM dovranno riportare l'approvazione dello  stesso
ed essere conservati in un registro  conservato  nel  presidio  nella
struttura. 
    L'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM  deve  registrare  e
conservare anche in formato digitale i risultati di almeno le  ultime
due  verifiche  periodiche  di  sicurezza   e   qualita'   effettuate
sull'APPARECCHIATURA RM  e  sugli  impianti  e  dispositivi  ad  essa
asserviti. 
    Il MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA  E  DELL'EFFICACIA
DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM: 
      redige le norme interne di sicurezza  per  quanto  attiene  gli
aspetti clinici; 
      redige i protocolli per la corretta esecuzione degli  esami  RM
(percorso  paziente)  anche  relativi  a  tutte   le   procedure   di
preparazione invasive in atto nel SITO RM e  dei  consensi  informati
per esse preposti; 
      redige  i  protocolli   relativi   all'accesso   di   eventuali
assistenti all'esame; 
      redige i protocolli, ove previsto, per l'esecuzione di esami su
soggetti in regime di detenzione e per l'eventuale accesso al sito di
forze dell'ordine, se richiesto, sia  per  aspetti  clinici  che  per
pratiche di medicina legale; 
      redige i protocolli per il pronto intervento sul  paziente  nei
casi di emergenza e relativa formazione del personale; 
      segnala gli incidenti di tipo medico al datore di lavoro; 
      garantisce    la    sussistenza    dell'idoneita'     specifica
all'attivita' nel SITO RM per tutto il personale addetto; 
      elabora il programma di garanzia della qualita' per gli aspetti
clinici; 
      redige ed aggiorna l'elenco del PERSONALE AUTORIZZATO; 
      collabora con l'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM  per
gli aspetti organizzativi relativi all'esecuzione  dei  controlli  di
sicurezza  e  qualita',  garantendo  appositi  tempi  di  accesso   e
collaborazione di  personale  per  la  corretta  realizzazione  degli
stessi. 
    I RESPONSABILI DELLA SICUREZZA, ciascuno per  quanto  di  propria
competenza, sono altresi' incaricati di provvedere a: 
      elaborare i protocolli di accesso di  tutto  il  personale  che
accede al SITO RM; 
      elaborare il REGOLAMENTO DI SICUREZZA; 
      redigere  i   protocolli   di   accesso   per   accompagnatori,
visitatori, manutentori e di chiunque altro dovesse accedere al  SITO
RM; 
      pianificare la formazione specifica del  PERSONALE  AUTORIZZATO
per la gestione clinica dei pazienti per gli aspetti di sicurezza  su
incarico del datore di lavoro. 
    Prima dell'avvio dell'attivita' diagnostica e  successivamente  a
ogni intervento di manutenzione rilevante o incidente i  RESPONSABILI
DELLA  SICUREZZA  rilasciano  al  datore  di  lavoro   il   benestare
all'utilizzo clinico dell'APPARECCHIATURA RM. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  sia  informato  su  un  avvenuto
incidente o su un mancato incidente fornire comunicazione  tempestiva
ai RESPONSABILI DELLA SICUREZZA. 
    Il MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA  E  DELL'EFFICACIA
DIAGNOSTICA  DELL'APPARECCHIATURA  RM   deve   tenere   conto   delle
competenze professionali e  delle  necessita'  operative  dei  medici
specialisti non di area radiologica che possono usufruire per la loro
attivita' dell'ESAME RM e prevedere il coinvolgimento del  cardiologo
nell'esecuzione di prestazioni diagnostiche su pazienti portatori  di
dispositivi cardiaci impiantabili. 
    L'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM  deve  tenere  conto
delle  ulteriori  competenze  tecniche  e   professionali   messe   a
disposizione dal datore di lavoro. 
    Tali figure sono tenute a collaborare sia in fase progettuale che
in fase di esercizio con l'ESPERTO RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  IN
RM. 
  E2) Requisiti formativi e qualificazione dei  RESPONSABILI  per  la
SICUREZZA e la QUALITA' 
      possono svolgere  la  funzione  di  MEDICO  RESPONSABILE  DELLA
SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA  DIAGNOSTICA  DELL'APPARECCHIATURA
RM,  i  laureati  in  medicina  e   chirurgia   in   possesso   della
specializzazione in  radiodiagnostica,  o  radiologia,  o  radiologia
diagnostica, o radiologia medica  e  con  documentata  esperienza  di
servizio  nel  settore  della  RISONANZA  MAGNETICA  di  durata   non
inferiore a tre anni. Coloro che alla data di entrata in  vigore  dei
presenti Standard abbiano ricoperto negli ultimi cinque anni il ruolo
di   Medico    Responsabile    dell'attivita'    dell'impianto    con
APPARECCHIATURE RM di campo magnetico statico superiore  a  2  tesla,
possono continuare a svolgere le relative attivita'. 
      possono svolgere la  funzione  di  ESPERTO  RESPONSABILE  DELLA
SICUREZZA IN RM i laureati magistrali in fisica o in  ingegneria,  in
possesso  di  comprovata  esperienza  almeno  triennale   nell'ambito
specifico della RISONANZA MAGNETICA. 
    Ai fini del mantenimento dei requisiti di  cui  sopra,  l'ESPERTO
RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  IN  RM  e'  tenuto  all'aggiornamento
professionale con la frequenza di corsi di formazione post-laurea  in
materia di qualita' e sicurezza in  RISONANZA  MAGNETICA  organizzati
dalle associazioni professionali delle categorie  interessate  o  dal
Ministero della salute, INAIL ed ISS. 
    Coloro che, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
hanno ricoperto negli ultimi cinque anni  o  ricoprono  il  ruolo  di
Esperto  Responsabile  possono  continuare  a  svolgere  le  relative
attivita'. 
 
F) GARANZIA DELLA QUALITA' E VERIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA 
 
  F.1 Garanzia della qualita' dell'APPARECCHIATURA RM 
    E' compito del MEDICO  RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  CLINICA  E
DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA  RM,  e  dell'ESPERTO
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM, predisporre e  mantenere  attivo,
sotto  la  loro  responsabilita',  un  programma  di  garanzia  della
qualita', al fine  di  ottimizzare  la  prestazione  diagnostica.  Il
programma deve prevedere la registrazione delle prove di accettazione
e dei controlli di qualita' periodici. 
    A tale scopo si dovranno seguire protocolli consolidati nazionali
ed internazionali per  la  valutazione  quantitativa  dei  principali
parametri fisici rappresentativi  della  qualita'  dell'immagine  RM,
eventualmente tenendo anche conto dell'utilizzo di tecniche  di  alta
specializzazione, le quali richiedono  protocolli  specifici  la  cui
esecuzione dovra' essere garantita  dall'ESPERTO  RESPONSABILE  DELLA
SICUREZZA IN RM. 
    La scelta del  protocollo,  dei  fantocci  da  utilizzare,  della
soluzione  di  loro  riempimento,  e  degli  altri   dispositivi   da
utilizzare sulla base della tipologia  del  sistema  e  suo  relativo
utilizzo, spetta in  via  esclusiva  all'ESPERTO  RESPONSABILE  DELLA
SICUREZZA IN RM, il  quale  dovra'  perseguire  quanto  eventualmente
raccomandato in materia nei riconosciuti documenti tecnici  nazionali
ed internazionali. 
    I risultati delle prove di accettazione e di  almeno  gli  ultimi
due controlli periodici di qualita' devono essere firmati dal ESPERTO
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM e conservati insieme  al  registro
dell'APPARECCHIATURA RM, anche in formato digitale. 
    Le prove di accettazione dovranno essere allegate al  verbale  di
collaudo dell'APPARECCHIATURA RM. 
    Il giudizio di idoneita' all'uso clinico dell'APPARECCHIATURA  RM
deve essere formalmente riportato sul  registro  dell'APPARECCHIATURA
RM congiuntamente all'esito dei controlli espletati,  e  deve  essere
sottoscritto sia dal MEDICO RESPONSABILE DELLA  SICUREZZA  CLINICA  E
DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM  che  dall'ESPERTO
RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  IN  RM,  ciascuno   per   quanto   di
competenza. 
    La  frequenza  minima  dei  controlli  di  qualita'   e'   almeno
semestrale. 
  F.2 Garanzia della qualita' della gabbia di Faraday 
    L'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM deve  predisporre  e
mantenere attivo un programma di verifica della tenuta  della  gabbia
di Faraday registrando gli esiti  dei  controlli  effettuati  sia  al
momento dell'installazione che quelli periodici. 
    La verifica della gabbia  di  Faraday  va  effettuata  prevedendo
misure di attenuazione negli stessi punti ed alle medesime  frequenze
gia' previsti ed utilizzate  in  sede  di  collaudo  oltre  che  alla
frequenza caratteristica di lavoro dell'APPARECCHIATURA RM. 
    I controlli dovranno essere eseguiti in conformita' alle norme di
buona  tecnica  di  settore  utilizzando  strumentazione  soggetta  a
taratura periodica presso centri autorizzati. 
    L'attenuazione  della  gabbia  di  Faraday  deve   mantenere   le
specifiche dichiarate  in  sede  di  installazione.  L'efficienza  di
tenuta della gabbia di  Faraday  deve  essere  eseguita  con  cadenza
almeno annuale. 
  F.3 Controlli relativi al permanere delle condizioni di sicurezza 
    I RESPONSABILI PER LA SICUREZZA  devono  garantire  il  permanere
delle caratteristiche  di  sicurezza  all'interno  del  SITO  RM.  E'
compito dell'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN  RM  predisporre
il protocollo per l'esecuzione periodica dei controlli  di  sicurezza
all'interno del SITO RM. Tali controlli,  effettuati  avvalendosi  di
altre competenze professionali messe a  disposizione  dal  datore  di
lavoro (con particolare riferimento all'APPARECCHIATURA  RM  presente
ed agli impianti ed ai dispositivi di sicurezza ad  essa  asserviti),
devono essere effettuati tenendo conto dell'evoluzione tecnologica. 
    A tal fine si tenga conto anche  delle  indicazioni  operative  e
documenti  tecnici  all'uopo  elaborati  dall'INAIL  e   dagli   enti
certificatori e di controllo. 
G) APPARECCHIATURE IBRIDE 
    In caso di apparecchiatura di diagnostica per immagini  «ibrida»,
ad esempio RM-PET, o nel caso di  apparecchiatura  ibrida  RM-RT,  e'
necessario affrontare le problematiche di  gestione  della  sicurezza
tenendo conto della diversita' degli scenari di rischio. 
    Il perseguimento della garanzia di sicurezza, sia per il paziente
che  per  l'operatore,  deve  fare  riferimento  ad   una   strategia
prevenzionistica   che   preveda   necessariamente   un    simultaneo
coinvolgimento delle figure professionali  specifiche  deputate  alla
valutazione di rischio per entrambi gli agenti  fisici  presenti.  La
sicurezza nel sito ove  sia  presente  un'apparecchiatura  ibrida  va
progettata utilizzando un insieme di allarmi e sensori di rilevazione
gestiti da un unico sistema integrato di controllo  e  attuazione  in
modo  che  sia  possibile  realizzare  una  compartimentazione  degli
ambienti. 
    Nel caso in cui si configuri un allarme generato dalla centralina
di controllo della concentrazione di ossigeno della sala RM  si  deve
poter intervenire in sala RM. 
    Nel caso in cui si inneschi un  incendio  nella  zona  calda  ove
avviene la preparazione del radiofarmaco  con  contemporaneo  allarme
radio, si deve poter assicurare l'isolamento di quel  singolo  locale
da quelli adiacenti. 
    Qualora l'APPARECCHIATURA RM faccia parte di  un  sistema  ibrido
valgono   le   stesse   modalita'   per   la    sua    autorizzazione
all'installazione e all'uso oltre  quelle  delle  altre  attrezzature
radiodiagnostiche o radioterapeutiche. 
H) APPARECCHIATURE RM SETTORIALI (Art. 3, comma  2  del  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 - Art. 2, comma 1
  del presente decreto ministeriale). 
    Fermo  restando  quanto  disposto  in  materia  dal decreto   del
Presidente della Repubblica 8  agosto  1994,  n.  542,  nel  caso  di
APPARECCHIATURE RM SETTORIALI, come definite  nel  paragrafo  A0,  e'
prevista comunque l'applicazione di tutti gli standard  di  sicurezza
in precedenza rappresentati, ove applicabili. 
    In particolare, devono intendersi del tutto validi  i  compiti  e
gli obblighi relativi alle problematiche di sicurezza  e  protezione,
compresa la necessita' della nomina formale del  MEDICO  RESPONSABILE
DELLA    SICUREZZA    CLINICA    E     DELL'EFFICACIA     DIAGNOSTICA
DELL'APPARECCHIATURA RM e dell'ESPERTO RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA
IN  RM,   nonche'   l'obbligo   della   comunicazione   di   avvenuta
installazione da effettuare attraverso  le  indicazioni  previste  al
successivo paragrafo I) COMUNICAZIONI. 
    Il SITO RM relativo alle predette apparecchiature  RM  settoriali
differisce dai siti RM per apparecchiatura a corpo intero, unicamente
per quanto segue: 
      NON necessita della ZONA DI PREPARAZIONE pazienti; 
      NON  vi  e'  obbligo  della  ZONA  DI  EMERGENZA,   sulla   cui
opportunita' e'  compito  del  MEDICO  RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA
CLINICA  E   DELL'EFFICACIA   DIAGNOSTICA   DELL'APPARECCHIATURA   RM
decidere. 
I) COMUNICAZIONI 
    Al  fine  di   facilitare   ed   uniformare   le   modalita'   di
comunicazione, anche alla luce dei compiti istituzionali di vigilanza
(Art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n.
542) e dei presenti standard di  sicurezza,  il  responsabile  legale
della struttura sanitaria che ha installato un'APPARECCHIATURA RM per
uso diagnostico con campo magnetico fino a 4 tesla, deve  comunicare,
entro  sessanta  giorni  dall'avvenuta  installazione,  il   completo
soddisfacimento dei  requisiti  previsti  dai  presenti  Standard  ai
seguenti enti o amministrazioni. 
    Gli enti  e  le  amministrazioni  in  indirizzo,  per  quanto  di
rispettiva  competenza,  definiscono  la  documentazione  tecnica  da
allegare alla comunicazione. 
 
                                         REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA 
 
                                      ASL territorialmente competente 
 
MINISTERO della SALUTE - Direzione generale dei dispositivi medici  e
del  servizio  farmaceutico,  Via  G.  Ribotta,  5  -  00144  Roma  -
                                            dgfdm@postacert.sanita.it 
 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - Viale Regina Elena, 299 - 00161  Roma
                                     - protocollo.centrale@pec.iss.it 
 
ISTITUTO NAZIONALE  PER  L'ASSICURAZIONE  CONTRO  GLI  INFORTUNI  SUL
LAVORO - Dipartimento di medicina epidemiologia igiene del  lavoro  e
ambientale  -  Sezione  «Supporto  tecnico  al  SSN  in  materia   di
radiazioni», Via Fontana Candida, 1 - 00078 Monte Porzio Catone  (RM)
                                            - dmil@postacert.inail.it