(Allegato-Relazione del Prefetto)
 
                       PREFETTURA DI CATANZARO 
 
                  Ufficio territoriale del Governo 
                       Gabinetto del Prefetto 
 
                                                      12 gennaio 2021 
Prot. n. 02/2021/S.d.S. 
 
                                      Al signor Ministro dell'interno 
                                                                 Roma 
 
Oggetto: Comune di Guardavalle (Cz) - proposta di scioglimento - art.
  143 del decreto legislativo n. 267/2000 
 
    In data 22 settembre 2020 la scrivente e' stata delegata dal sig.
Ministro dell'interno all'esercizio dei poteri di accertamento presso
il  Comune  di  Guardavalle  aventi  ad  oggetto  la  verifica  della
sussistenza di pericoli di infiltrazioni e/o condizionamenti da parte
della  delinquenza  di  tipo  organizzato  stilla  vita  politica  ed
amministrativa dell'ente locale. 
    In data  24  settembre  2020,  nell'esercizio  della  delega,  la
scrivente ha adottato il  decreto  di  nomina  della  commissione  di
indagine che si e' insediata  presso  il  Comune  di  Guardavalle  il
successivo 25 settembre 2020. 
    Gli esiti dei  lavori  della  Commissione  incaricata,  confluiti
nella relazione conclusiva del 18 dicembre 2020, hanno costituito  il
tema di confronto di un'apposita riunione di Comitato provinciale per
l'ordine e la  sicurezza  pubblica  tenutasi  in  data  odierna,  con
l'intervento del Procuratore della Repubblica di Catanzaro. 
    Di preliminare significativo rilievo, in quanto concorre a meglio
definire l'ambiente in cui si muovono gli amministratori locali e  le
dinamiche ad esso sottese, e' l'episodio, risalente  al  16  dicembre
2019 a seguito del quale il Comune di Guardavalle (Cz)  e'  stato  al
centro di un servizio giornalistico trasmesso dal  giornale  satirico
noto come «Striscia la notizia» avente ad oggetto la donazione di  un
simulacro religioso (statua di «Sant'Agazio martire»,  patrono  dello
stesso Comune)  posizionato  nello  spazio  antistante  la  sede  del
palazzo comunale e recante sulla base,  le  incisioni  «donata  dalla
fam. (omissis)» e «Sant'Agazio martire protettore di Guardavalle». 
    Durante  le  riprese  veniva  richiamata   dai   giornalisti   la
corrispondenza tra la famiglia (omissis) donatrice  del  manufatto  e
l'omonima cosca di 'ndrangheta. 
    A tale riguardo si rileva che il Comune di Guardavalle  e'  stato
interessato, sin dagli anni '70, dal verificarsi di gravissimi  fatti
di sangue riconducibili alle faide  scatenatesi  tra  i  vari  gruppi
criminali che si  contendevano  il  controllo  del  territorio  e  le
attivita' economiche e cha hanno portato alla netta affermazione  nel
territorio  guardavallese  della  cosca  di  'ndrangheta   denominata
«(omissis)»  facente  capo,  fino  al  luglio  2007,   a   (omissis),
soprannominato «(omissis)» e a (omissis) assassinato nel 2008. 
    Dopo il luglio 2007 si ritiene che la predetta cosca faccia  capo
al solo (omissis), attualmente ristretto in regime detentivo speciale
nel carcere di Tolmezzo (UD), a seguito dell'arresto avvenuto in data
13 luglio  2010,  nell'ambito  dell'operazione  «INFINITO»,  condotta
dalla Procura della Repubblica - DDA di Milano poiche' accusato,  tra
l'altro, di essere il mandante di  diversi  omicidi,  tra  cui  anche
quello del menzionato boss (omissis). 
    Per quanto  concerne  l'ambito  territoriale  di  riferimento  si
aggiunge che la struttura  'ndranghetista  nota  come  i  «(omissis)»
risulta  operante  nel   comprensorio   del   soveratese   (Cz)   con
collegamenti con altre aree del Paese (soprattutto Lazio e Lombardia)
nonche' all'estero (soprattutto in Germania)  cui  e'  attribuito  un
pervicace  attivismo  nella  perpetrazione  dei  reati  connessi   al
traffico di  armi  e  di  droga,  alle  estorsioni  e  danneggiamenti
finalizzati pure al controllo del territorio. In tal senso  depongono
le evidenze  giudiziarie  di  cui  alla  sentenza  del  Tribunale  di
Velletri (Rm) in data 22 aprile 2014, a conclusione di una indagine a
cura della Procura della Repubblica - D.D.A. di Roma  nonche'  quella
di cui al provvedimento del G.U.P. di Catanzaro del  24  marzo  2015,
riferito all'indagine della Procura  della  Repubblica  -  D.D.A.  di
Catanzaro nota come «FREE Boat Itaca». 
    Tali circostanze risultano  pienamente  note  al  (omissis)  che,
intervistato, dapprima  dichiarava  che  «la  presenza  della  statua
non e' un problema ... la famiglia (omissis) ha pagato il  suo  conto
con la giustizia ... ma se dei cittadini chiedessero di rimuoverla lo
farei ... basterebbe una lettera con le  firme...».  Successivamente,
al fine, di giustificare la propria condotta ed ignorando le  riprese
audio-video ancora in corso aggiungeva: «io non  posso  dire  che  mi
dissocio ... come fai, io mi levo la mattina, porto una  ruspa  e  la
caccio, il giorno dopo, la sera, vengono e mi sparano...». 
    Per quanto concerne l'origine del manufatto, di produzione a cura
di un laboratorio di  cittadini  cinesi  attivo  nel  Lazio,  secondo
quanto appreso informalmente, sarebbe stato realizzato su commissione
di alcuni componenti della famiglia (omissis) residenti ad Anzio (Rm)
e Nettuno (Rm). 
    L'episodio,  rilanciato  dai  media  locali   e   nazionali,   ha
registrato una vasta eco  tanto  da  compattare  i  locali  esponenti
politici nelle iniziative dirette alla rimozione della statua. 
    La Commissione d'accesso, nel  passare  in  rassegna  i  comparti
economici di rilievo locale ha riscontrato, quale elemento  costante,
ripetuti  contatti  tra  Amministrazione  locale  ed   il   malaffare
organizzato. In particolare, nel monitoraggio di questa  dinamica  ha
individuato, per singoli settori,  talora  le  forme  piu'  eclatanti
delle  menzionate  convergenze  talaltra  quelle  piu'   nascoste   e
sotterranee. 
    Si tratta di molteplici indicatori che, globalmente  considerati,
depongono per un livello di condizionamento dell'Ente,  ripetutamente
inciso nelle sue prerogative di liberta' che  si  ripercuotono  tanto
sull'indirizzo politico che su quello gestionale.  Tale  inquinamento
e' rinvenuto sia nei comparti economico-produttivi in cui  le  cosche
esercitano tradizionalmente la propria influenza,  quanto  in  quegli
ambiti che, anche sulla base delle ultime evidenze giudiziarie,  sono
identificate come le nuove frontiere affaristiche. 
    In  tale  prospettiva  comparativa  ha  trovato  approfondimento,
dapprima, il sistema degli affidamenti dei lavori comunali, nei quali
si  annidano  gli  interessi  delle  locali  consorterie  e  per   le
opportunita' lucrative che  offrono  e  perche'  riassumono  la  piu'
tipica espressione del controllo del territorio e di affermazione  di
posizioni di forza. 
    All'interno  degli  affidamenti  comunali  l'osservazione  si  e'
concentrata, in particolare, sulla condotta di un operatore economico
indiziato  di  contiguita'  con  ambienti  mafiosi  e  con  il  quale
l'Amministrazione comunale vanta antichi rapporti risalenti  gia'  al
(omissis). 
    In particolare, e' stato  rilevato  come  l'imprenditore  si  sia
ostinatamente adoperato, agendo direttamente  sulle  societa'  a  lui
riconducibili, con  l'unico  plausibile  intento  di  conservare  una
posizione di privilegio nei rapporti economici con l'Ente. 
    Di contro, L'amministrazione comunale consapevole  dell'identita'
dell'imprenditore, sotto il profilo  della  contiguita'  alle  locali
consorterie, ne ha consolidato un ruolo di  partnership  in  tema  di
lavori, tanto da renderlo destinatario di commesse, al di fuori degli
ordinari  schemi  procedurali  dell'evidenza  pubblica,   attribuendo
carattere di «somma urgenza»  finanche  ad  affidamenti  inizialmente
collocati,  con  espressa  formulazione  dell'Ente,   entro   rituali
programmazioni di intervento. 
    In tale ricostruzione, e' delineata l'identita' di (omissis)  (1)
, che e' anche l'artefice di operazioni societarie dietro le quali, a
fronte di un'apparente diversificazione delle offerte  prestazionali,
da parte di societa' formalmente distinte, si cela un unico centro di
interessi. 
    Ad avvalorare tale impostazione ricostruttiva e'  la  circostanza
che ben tre soggetti societari: 1 - la (omissis) (2) ; 2 -  (omissis)
(3) ; 3 - (omissis) (4) esprimono come  amministratori  o  lo  stesso
(omissis) o suoi stretti congiunti (figli) conviventi  (come  per  la
(omissis) (5) e per la (omissis)) (6) . 
    Circostanze  complessivamente  valutate  da  quest'Ufficio  nelle
motivazioni che conducono a tre distinti  provvedimenti  interdettivi
rispettivamente adottati in  data  29  aprile  2020  a  carico  della
(omissis), in data 27 agosto 2020 a carico di (omissis) ed in data  4
settembre 2020 a carico di (omissis), impresa individuale. 
    Dal quadro ricostruttivo degli  atti  interdittivi  si  evincono,
inoltre, plurimi rapporti, sia personali che di natura economica,  di
appartenenti  alla  famiglia  (omissis)  con  soggetti   gravati   da
precedenti  di  polizia  per  associazioni  di  stampo  mafioso.   In
particolare e' data evidenza che (omissis),  padre  di  (omissis)  e'
nipote di (omissis), assassinato in un  agguato  mafioso  l'11  marzo
2010 nell'ambito del  contrasto  sorto  tra  le  consorterie  mafiose
«(omissis)» che, obiettivamente considerati, supportano, in  base  al
noto criterio «del piu' probabile che non» un quadro  prognostico  di
rischio di permeabilita' delle  citate  ditte  agli  interessi  della
criminalita' organizzata essendo emersi  elementi  gravi,  precisi  e
concordanti che unitariamente considerati hanno disvelato il pericolo
di una  condizione  di  soggiacenza  o  comunque  di  contiguita'  ad
organizzazioni criminali di stampo mafioso. 
    Sul piano dei contatti tra (omissis) e l'Amministrazione comunale
di  Guardavalle  emerge  una  frenetica  attivita'  dell'imprenditore
rivolta, probabilmente, all'accaparramento delle commesse pubbliche e
all'esigenza di disporre di una certificazione antimafia  favorevole.
Quest'ultima  circostanza  spiegherebbe  il  ricorso  insistente  del
(omissis) allo schermo formale  del  conferimento  delle  cariche  ai
figli  posti  alla  guida  di   societa'   appositamente   create   o
trasformate. 
    In tale  prospettiva  si  coglie  un  complesso  disegno  elusivo
realizzato con la creazione  di  molteplici  societa',  tutte  a  lui
riferibili, ed aventi - non a  caso  -  lo  stesso  oggetto  sociale,
contrassegnato da  un  comune  «codice  ATECO»  che,  verosimilmente,
individua  il  tradizionale  settore  dell'operativita'  aziendale  e
quello entro cui riesce ad esercitare il  potere  di  penetrazione  e
condizionamento. 
    Rispetto a tali manovre, risalta il carattere rinunciatario degli
amministratori  comunali  rispetto  all'esercizio   di   qualsivoglia
vigilanza  non  mancando,  talora,  di   appalesarsi   perfino   come
agevolatori degli opachi disegni del (omissis). 
    In tal senso sembra andare l'approvazione di un  elenco  comunale
delle ditte di fiducia per l'affidamento lavori di importo  inferiore
ad euro 40.000,00,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 50/2016, con determina del responsabile  del  servizio
n. 3 del 12 gennaio 2017 in  cui  compaiono  soggetti  societari  del
tutto sovrapponibili, quanto ad  oggetto  sociale  (identita'  codice
«Ateco») e titolarita' sostanziale. Circostanze,  entrambe,  che  non
possono sfuggire all'intera Amministrazione comunale per la  evidente
ragione che chi vi compare e' perche' gode  della  fiducia  dell'Ente
che da quell'elenco direttamente attinge in  materia  di  affidamenti
senza gara  per  tipologia  di  spesa  o  per  natura  urgente  della
prestazione o del servizio. 
    Andando a soffermarsi  sulle  concrete  modalita'  di  interpello
delle imprese  in  questione,  ancor  piu'  sbalorditiva  e'  apparsa
l'azione amministrativa nelle fasi di selezione  del  contraente  per
l'esecuzione di lavori. Sono state  approfondite,  al  riguardo,  per
esempio, quelle per il rifacimento del manto stradale  comunale  dove
viene riproposta, non senza una certa spregiudicatezza,  una  sequela
di atti in cui il comune sembra svolgere addirittura un ruolo  attivo
rispetto alle «pratiche mimetiche» della famiglia di (omissis). 
    Emerge altresi' il ricorso reiterato alla diretta  individuazione
del contraente  e  come  questa  non  trovi  conforto  nelle  ragioni
rappresentate all'interno di atti programmatori che pure l'Ente si e'
dato a monte, secondo criteri  apparentemente  di  prudente  gestione
della cosa pubblica. 
    Ne e'  conseguito,  in  via  di  esemplificazione,  che  l'intera
attivita' interventistica sulla viabilita' e sulle infrastrutture  si
sia dipanata in disaggregati provvedimenti di diretta  individuazione
dell'impresa incaricata di volta in volta, con un esborso per  l'Ente
ben  superiore  alla  stima  iniziale  pari  a  50.000,00.  Con  cio'
sostanziando una spesa  complessiva,  quale  risultante  dalla  somma
delle determine  adottate  pari  ad  oltre  81.530,00  euro  e  tutti
refluiti sui conti di imprese ricondotte - per quanto prospettato  -,
ad un unico centro di interessi  sotto  il  profilo  sostanziale.  Ha
inoltre destato piu' di qualche sospetto la vicinanza  temporale  dei
provvedimenti e come alcuni siano addirittura consecutivi. 
    Non si puo' escludere, pertanto, che con l'intento  di  procurare
una utilita' economica a (omissis) ed al di fuori di ogni presupposto
di urgenza, rientrando, come detto, le  prestazioni  in  un  iniziale
programmato investimento sulla viabilita' poi,  di  fatto,  disatteso
nel concreto dispiegarsi  dell'azione  amministrativa,  l'Ente  abbia
operato un artificioso frazionamento  della  spesa.  Con  l'obiettivo
verosimile di mantenersi entro gli  importi  di  40.000,00  euro,  il
Comune, in tema di lavori pubblici, insegue cioe' quelle  soglie  che
consentono  di  eludere  le  procedure  aperte  o  ristrette,  previa
pubblicazione di un bando o avviso di gara  per  l'affidamento  degli
stessi. 
    Infine, e con riferimento sempre a (omissis), a spiegare  in  che
modo si atteggi un antico  sodalizio  concorrono  gli  indirizzi  che
l'Ente intende darsi, con  una  certa  determinazione,  per  comporre
contenziosi rimasti insoluti a lungo e proprio sino  all'avvento  del
(omissis). Illuminante e' a  tale  specifico  riguardo  il  riportato
episodio risalente a pochi mesi dopo l'insediamento della (omissis). 
    L'Amministrazione  da  subito  sensibile  rispetto  alle  pretese
avanzate dai (omissis), prospettava la volonta' di addivenire  ad  un
accordo  transattivo  imprimendo   una   sorprendente   accelerazione
all'azione amministrativa. 
    L'intera vicenda risulta emblematica di un intento di  compiacere
(omissis) tanto da indurre (omissis) a  collocare  l'accordo  proprio
agli esordi del proprio lavoro di Amministratore locale  allo  scopo,
probabilmente, di  far  risaltare  il  tratto  risoluto  del  proprio
indirizzo e di discontinuita' con il passato, nel  comporre  l'antica
controversia e di recuperare, per questa via, a vantaggio del  Comune
di Guardavalle, quel carattere fiduciario  della  collaborazione  con
(omissis) che (omissis) gia' gli riconosce, evidentemente, sul  piano
personale. 
    Da  ultimo,  sempre  all'interno  degli  affidamenti,  la  «somma
urgenza» sostanzia l'usuale modalita' procedurale di contrattare  con
soggetti  economici  borderline,  delineando   un'azione   gestionale
irragionevolmente basata sul carattere  estemporaneo  delle  commesse
non precedute da gara.  Al  riguardo,  in  un  contesto  territoriale
attraversato da un'estesa condizione di fragilita'  da  un  punto  di
vista idrogeologico, la mancata esecuzione degli  atti  programmatori
(talora pure deliberati) si presenta come un  comodo  espediente  per
introdurre pratiche elusive e scopi surrettizi. 
    Di non secondario  rilievo,  e  strettamente  connesso  a  quanto
appena prospettato, e' la ricorrente  modalita'  di  interpellare  le
imprese indiziate di vicinanza alla criminalita'  prescindendo  dalle
stesse norme regolamentari che l'Ente si e' dato. Il riferimento  e',
in questo caso, alle numerose commesse successive al  4  aprile  2016
cui risale  il  regolamento  comunale  che  impegna  il  comune  alla
preventiva  verifica  di  regolarita'  tributaria  rispetto  ad  ogni
ipotesi di affidamento. 
    A tale riguardo, il responsabile dell'ufficio  tecnico,  come  si
evince dal verbale di audizione del 3  dicembre  2020,  dallo  stesso
sottoscritto,  pur  dichiarando  di   ottemperare   regolarmente   al
prescritto adempimento, arriva a sostenere, rispetto agli affidamenti
a beneficio dei (omissis), di  non  averne  mai  riscontrato  ragioni
ostative, dal momento che non risultano censiti sulla piattaforma dei
contribuenti morosi,  all'uopo  predisposta.  Invero  risulta  che  i
(omissis)  siano  esposti  ad  una  consistente   evasione,   fondata
sull'assenza  di  ogni  riferimento  di   identificazione   catastale
immobiliare dei beni  utilizzati.  Lo  stesso  compendio  immobiliare
adibito a  sede  societaria,  pur  occupato  dai  (omissis),  risulta
intestato a terzi, senza che l'Ente intraveda in  queste  artificiose
operazioni di sottrazione al controllo tributario, alcun  impedimento
nelle relazioni commerciali. 
    L'ambito dei  lavori  pubblici  si  presenta  talora  come  anche
l'occasione per diversificare l'offerta da parte di taluni  operatori
commerciali di Guardavalle (Cz) che  pur  mantengono  salde  le  mire
affaristiche in ulteriori settori produttivi sui quali risulta  forte
- e oramai da tempo documentato - il richiamo  degli  appetiti  della
criminalita' organizzata. 
    In tal senso a fronte di delineate modalita' di penetrazione  nel
comparto del «taglio boschivo» tese a  ricavarne  indebiti  guadagni,
l'Amministrazione comunale, lungi da iniziative di contrasto,  sembra
intessere rapporti economici con soggetti di  ben  precisa  identita'
criminale. 
    A  tale  specifico  riguardo  assume   rilievo   l'attualita'   e
pervasivita' delle  consorterie  nell'«affare  boschivo»,  confermati
gia' dalla operazione di  polizia  giudiziaria  della  Procura  della
Repubblica - D.D.A. di Catanzaro - nota come «Stige» - che a  gennaio
2018 ha portato all'arresto di  169  persone,  presunte  appartenenti
alla 'ndrangheta scoperchiando un calderone di intrecci  illeciti  di
carattere eterogeneo. Tra  questi,  quello  a  danno  del  patrimonio
boschivo assumono, per dimensione economica ed estensione,  un  rango
pari ai tradizionali ambiti dell'infiltrazione mafiosa. 
    In questa direzione si  e'  colta  la  portata  della  «Relazione
sull'attivita' delle forze di polizia sullo stato dell'ordine e della
sicurezza, pubblica e sulla criminalita' organizzata», che risale  al
4 gennaio 2017, in occasione  della  presentazione  alla  Camera  dei
deputati ed e' relativa all'anno 2015, in cui, nella sezione dedicata
alle nuove minacce in ordine alla tutela ambientale, si legge di «una
recrudescenza di fenomeni di illegalita' nei confronti della  risorsa
forestale (...) Il taglio del bosco rappresenta infatti  una  risorsa
che, in tempo di crisi economica, riacquista un valore tutt'altro che
trascurabile soprattutto se attuato con prelievi molto  piu'  intensi
di quelli autorizzati o se condotti a seguito di aste  pubbliche  non
conformi alla  norma.  In  certe  aree  della  Calabria,  sono  state
accertate cosi' spesso infiltrazioni di criminalita' organizzata  nel
settore (...). Si instaurano cosi'  dei  monopoli  od  oligopoli  ove
pochi soggetti, di fatto, tengono in pugno pubbliche amministrazione,
anche mediante minacce o atti corruttivi,  e  determinano  il  prezzo
finale del lotto boschivo. Successivamente si verificano prelievi  di
legna   illegittimi,   sconfinamenti   di    superfici,    subappalti
illegittimi, utilizzo  di  manodopera  in  nero  se  non  addirittura
clandestina. Si deve constatare che dopo il passaggio  di  competenze
allo Stato e le Regioni, alcune di queste non sono state in grado  di
sviluppare un sistema armonico e funzionale  per  la  gestione  della
tutela della risorsa forestale ed hanno perso la visione d'insieme». 
    In tale prospettiva, l'apparato burocratico  dell'Ente  comunale,
in uno schema procedurale ricorrente ed al di  fuori  degli  ordinari
canoni dell'evidenza pubblica, tradisce quasi un  certo  favor  anche
verso chi persegue, in tale ambito, finalita' illecite. 
    Al fine di meglio circoscrivere le competenze del  comune  si  e'
inquadrata la risorsa boschiva sotto il profilo ordinamentale facendo
un espresso richiamo alla disciplina contenuta nella legge  regionale
12 ottobre  2012,  n.  45  «gestione,  tutela  e  valorizzazione  del
patrimonio forestale regionale». 
    Si tratta di uno strumento di regolamentazione che  introduce,  a
differenti  livelli,  obblighi  pianificatori  a  partire  da  quello
regionale per arrivare a quello comunale, con la  previsione  che  «i
boschi degli enti pubblici devono essere utilizzati in conformita' ad
un  piano  di  assestamento  o   di   gestione   adottato   dall'ente
proprietario  e  trasmesso  alla  Regione  Calabria,  ai  fini  della
necessaria approvazione.». Si evidenzia, al  riguardo,  il  carattere
obbligatorio  del  piano  di   gestione   forestale   e   come   fino
all'approvazione  del  piano  di  assestamento  o  di  gestione,   la
circostanza che i provvedimenti di autorizzazione delle utilizzazioni
siano adottati dal Dipartimento competente in materia  di  foreste  e
forestazione della Regione Calabria, secondo le procedure dettate dal
regolamento. 
    E' sempre la legge regionale n. 45/2012, all'art. 10, comma 5,  a
prevedere che gli enti titolari  del  patrimonio  forestale,  laddove
quest'ultimo sia gia'  stato  oggetto  di  pianificazione  forestale,
possono concedere, con provvedimento motivato,  attraverso  procedure
ad evidenza pubblica, l'uso temporaneo di tale patrimonio a  soggetti
privati, con priorita' per quelli  senza  fini  di  lucro,  o  aventi
finalita'   mutualistiche.   In   assenza   di   pianificazione,   il
provvedimento di  concessione  deve  prevedere  l'obbligo,  da  parte
dell'ente proprietario, di redazione  del  piano  di  gestione  entro
diciotto mesi dal rilascio della concessione, pena la decadenza della
stessa. 
    Rispetto a tale cornice di riferimenti normativi e'  emerso  come
l'Amministrazione  comunale  di  Guardavalle  (Cz)  abbia  da   tempo
rinunciato ad esercitare sui  boschi  ogni  funzione  pianificatoria,
benche' questa possa costituire una rinnovata occasione  di  rilancio
del patrimonio boschivo oltre che di immediato ritorno per  le  casse
dell'Ente, a tutt'oggi esposto alle conseguenze di risanamento dovute
alla dichiarazione di dissesto finanziario del gennaio del 2013. 
    L'inerzia  dell'Amministrazione  comunale   si   e'   manifestata
altresi'  nell'espletamento  dei  propri  doveri  di  vigilanza   del
territorio  e  nella  repressione  di  abusi   che   favoriscono   il
consolidamento di  «zone  franche»,  da  tempo  scevre  da  qualsiasi
controllo,  in  cui  trovano  facile  ed   indisturbata   manovra   i
«tagliatori  abusivi»  secondo  un  ordito  delittuoso  su   cui   la
'ndrangheta esercita una provata influenza. Peraltro, nel corso della
relazione, e' stato evidenziato come si tratti di soggetti  economici
che benche' si connotino per un background  nel  settore  del  taglio
boschivo non manchino poi di accreditarsi con una certa  versatilita'
nella  tipologia  dei  servizi  e   lavori   pur   di   intercettare,
probabilmente, le commesse pubbliche del Comune. 
    Si e' cosi' messo in risalto come l'Ente,  al  cospetto  di  tali
contraenti, si muova con una certa benevolenza, in ragione del tenore
dei provvedimenti adottati, generici e, immotivatamente, a  vantaggio
della controparte. Ne e' conseguito, per esempio, che alla formale  e
dichiarata gratuita' del servizio  di  potatura,  cimatura  o  taglio
alberi e arbusti (si e' riportata la determina n. 120 del  16  luglio
2020), secondo una formulazione  apparentemente  vantaggiosa  per  il
Comune, abbia trovato corrispondenza - invero - un probabile  ingente
danno  economico  per  l'Ente,  dal  momento  che  l'incarico  si  e'
sostanziato in un'indiscriminata elargizione del legname di  risulta,
senza l'apposizione di limiti volumetrici o di  estensione  dell'area
di taglio e raccolta e senza  alcuna  predeterminazione  contrattuale
della durata. 
    Del  tutto  assenti  -ancora  una  volta  -  le  espressioni  del
controllo  da  parte  degli  Amministratori  locali  i  quali,  nelle
dichiarazioni  rese,  hanno  lasciato  -  semmai  -  trapelare   come
interventi sul settore possano rappresentare una potenziale  minaccia
agli equilibri raggiunti, con recrudescenza delle manifestazioni piu'
violente del fenomeno mafioso (7) . 
    Quanto rappresentato, in uno ai precedenti penali  e  di  polizia
afferenti i soggetti dei menzionati assetti aziendali, e' sintomatico
di un  frenetico  attivismo  nell'approvvigionamento  illecito  della
risorsa boschiva che, lungi dal presentare un  significato  criminale
autonomo, rileva per costituire  un  probabile  segmento  affaristico
della locale criminalita' organizzata oggetto di rinnovate attenzioni
giudiziarie dal momento che non si puo' escludere, proprio in  virtu'
delle piu' aggiornate evidenze investigative, un'associazione con  il
business del cippato, vale a dire del combustibile ricavato dal legno
ridotto a scaglie ed utilizzato per alimentare le cosiddette centrali
a biomasse. 
    Del resto che i titolari delle imprese boschive - con i quali  il
comune si rapporta - condividano amicizie, e probabilmente interessi,
con esponenti della criminalita' e' desunto  anche  dalle  specifiche
frequentazioni documentate dalla Commissione. 
    Nel senso della contiguita' tra affare  boschivo  e  criminalita'
organizzata sono  stati  di  seguito  riportati  gli  approfondimenti
giudiziari, anche  successivi  all'operazione  «Stige»,  come  quelli
condotti nel giugno del  2020,  attraverso  acquisizioni  documentali
presso il Dipartimento ambiente della Regione Calabria sempre a  cura
della Procura della Repubblica - D.D.A.  di  Catanzaro  e  da  ultimo
quelli  dell'inchiesta  «Farmabusiness»  del  19  novembre  2020,  in
ragione di una  presunta  permeabilita'  mafiosa  della  filiera  del
legno. 
    Gli  interessi  delle  locali  consorterie,  nell'approfondimento
documentale, si sono pure  manifestati  in  quegli  ambiti,  come  le
concessioni demaniali, in cui lo sfruttamento turistico -  ricreativo
che ne  consegue,  reca  in  se'  i  profili  dell'utilita'  di  tipo
economico in uno alla espressione del controllo territoriale. 
    E' stata messa in risalto la circostanza che  la  gestione  degli
stabilimenti  e  dei  lidi,  nella  retorica   mafiosa,   costituisca
innanzitutto  un  irrinunciabile  palcoscenico   per   affermare   le
posizioni di forza dal momento che il  settore  balneare,  meglio  di
qualunque altro, si presta ad amplificarne gli effetti in ragione del
bacino di utenza raggiungibile, andando  ben  oltre  la  tradizionale
comunita' di riferimento. D'altra parte e' quello ove il  ritorno  e'
immediato e consistente nei termini  dei  benefici  economici  e  che
pertanto e prioritariamente esposto alla sfera  d'interferenza  delle
organizzazioni criminali. In tale settore, quindi, le cospicue  somme
riversate dai fruitori dei servizi durante la stagione  estiva  sono,
per le cosche  al  contempo,  fonte  di  accrescimento  economico  ed
occasione di consolidamento dell'immagine egemonica. 
    Sul piano della funzione pubblica si richiama la circostanza  che
con la concessione  demaniale  il  comune  rinuncia  all'espletamento
diretto di propri compiti per rimetterli  al  privato  concessionario
del  quale,  con  il  provvedimento  stesso,  riconosce   l'idoneita'
soggettiva oltre che quella organizzativa. 
    In tale ambito, pertanto, l'evidenza di controindicazioni  e'  un
diretto indicatore, quanto  meno  di  negligenza,  dei  tentativi  di
indebite interferenze e quindi di incapacita' dell'Amministrazione di
porvi un argine. 
    E' inoltre sintomatico di una certa determinazione nel  mantenere
salda la presenza nel sistema delle concessioni balneari di  soggetti
controindicati, la continuita' anche delle posizioni  soggettive  del
management  aziendale,  portate  avanti,  nella  casistica  rilevata,
mediante affitto del ramo d'azienda. 
    Tale  circostanza  ha  comportato  che  il  «LIDO  (omissis)   di
(omissis)»  sia  stato  gestito,  per  la  stagione  estiva  2020   e
temporaneamente fino  al  30  settembre  2020,  dalla  (omissis).  Ha
assunto significato cioe' che a (omissis), sorella di (omissis) alias
«(omissis)», (8)  ed affiliato alla cosca «(omissis)», sia subentrata
la (omissis). 
    Tale sostituzione formale sembra nascondere un'unica regia tenuto
conto del carattere costante della  presenza  dei  «(omissis)»  negli
sviluppi gestionali. A tale riguardo, di sicuro preminente  interesse
e' apparsa la posizione di alcuni dipendenti dell'azienda (omissis) a
partire da quella di (omissis), di  cui  risalta  l'elevato  spessore
criminale  e  l'acclarata  pericolosita'  sociale.  Il  predetto   e'
coinvolto  nell'ambito   dell'operazione   di   polizia   giudiziaria
convenzionalmente denominata  «ITACA-FREE  BOAT»  che  ha  riguardato
l'organizzazione 'ndranghetistica denominata «locale di Guardavalle»,
culminata in data 25 giugno 2013 con l'ordinanza di  custodia  emessa
dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro nei confronti di
25 soggetti, ritenuti affiliati ovvero  fiancheggiatori  della  cosca
(omissis) operante su tutto il basso soveratese,  ed  in  particolare
tra   Guardavalle   e   Badolato.   Si   aggiunge   come,    all'atto
dell'esecuzione dell'arresto, il (omissis) si sia reso  irreperibile,
permanendo nella condizione di  clandestinita'  sino  al  7  febbraio
2015, giorno in cui e' stato catturato, insieme ad  altro  latitante,
all'interno di un nascondiglio  ricavato  al  di  sotto  della  cella
frigorifero del  ristorante  «(omissis)»  successivamente  denominato
«(omissis)» gestito dalla madre (omissis). In questa ricostruzione la
storia  giudiziaria  della  (omissis),  anch'essa  dipendente   della
(omissis) si  lega  «a  doppio  filo»  a  quella  del  (omissis)  per
l'attribuita responsabilita' nella latitanza  del  figlio,  tanto  da
essere raggiunta da misura custodiale in data 8 febbraio 2015 per  il
reato di favoreggiamento personale aggravato. 
    L'intera vicenda depone, ancora una volta, per un Ente, locale in
balia di dinamiche oscure anche quando la norma  lo  impegni  ad  una
vigile  verifica  dei  requisiti  soggettivi  dei   beneficiari   dei
provvedimenti  amministrativi.  I  servizi  balneari  descrivono  uno
scenario  di  avvicendamenti  societari   soltanto   formali,   senza
soluzione   di   continuita'   delle   posizioni   sostanziali   che,
plausibilmente,  intercettano  le  logiche  e  gli  interessi   della
criminalita' organizzata. Nell'episodio prospettato e'  cosi'  emerso
come entrambe  le  societa'  (vale  a  dire  il  «Lido  (omissis)  di
(omissis)»,  quale  cedente  e  la  (omissis),   quale   subentrante)
convergano verso comuni collegamenti con  la  cosca  «(omissis)».  In
tale  direzione,  l'elemento  di  continuita'  e'   rinvenuto   nella
circostanza che (omissis), sorella di (omissis),  alias  «(omissis)»,
nato a (omissis), affiliato alla cosca «(omissis)» sia subentrata  la
(omissis) che annovera, tra il  personale  dipendente,  i  menzionati
(omissis). 
    Quanto alla (omissis)  rileva  lo  stesso  assetto  organizzativo
nella  misura  in  cui  prevede,  dei  6   lavoratori   assunti,   la
riconducibilita' di ben 2 di essi alle cosche. Tale configurazione e'
sintomatica, quanto meno, di un modo di  atteggiarsi  della  societa'
verso l'esterno dal momento che con la preposizione di  (omissis)  ai
rapporti con l'utenza (servizio ristorazione ed ombrelloni e  sdraio)
la  societa'  confida  -  plausibilmente  -  sul  fatto  di  rendersi
immediatamente riconoscibile attribuendosi,  con  cio',  una  precisa
identita'. 
    Si e' poi fatto cenno alla concessione  demaniale  di  (omissis),
anch' esso coinvolto in procedimento penale per associazione  mafiosa
nel Lazio, poi archiviato. 
    A tal proposito al di la'  degli  esiti  giudiziari,  la  vicenda
conferma il quadro indiziario complessivo di una gestione opaca della
cosa pubblica, proprio in un  settore  provvedimentale,  come  quello
delle concessioni demaniali, in cui la previa verifica dei  requisiti
soggettivi e' elemento fondante della legittimita' stessa del  titolo
concessorio, impegnando - di norma -  l'Amministrazione  comunale  ad
una compiuta ed attenta istruttoria. Lo scenario finale e' quello dal
quale si evincono consolidate  relazioni  affaristiche  di  esponenti
indiziati  di  collegamenti  con  la  criminalita'  e  che   lasciano
adombrare piu' di qualche ipotesi di «contatto  mafioso»  tra  l'Ente
comunale e i locali sodalizi 'ndranghetisti. 
    Anche la gestione dei tributi identifica l'Ente  locale,  in  una
posizione di vulnerabilita' rispetto ad  indebite,  interferenze.  Il
servizio risulta, in  quel  contesto  territoriale,  oggetto  di  una
specifica regolamentazione  per  effetto  della  quale  il  Consiglio
comunale di Guardavalle, con provvedimento  n.  30  del  27  novembre
2009, ha deliberato  il  trasferimento  delle  funzioni  inerenti  le
entrate tributarie e patrimoniali all'«Unione dei Comuni del Versante
Ionico». 
    Con la sottoscrizione  della  relativa  convenzione,  in  data  4
gennaio 2010, la menzionata Unione  dei  comuni  risulta  affidataria
dell'intera gestione del procedimento, sin dalla fase di accertamento
per arrivare a  quella  della  riscossione  residuando,  in  capo  ai
singoli Comuni, la potesta' regolamentare e tariffaria. 
    A fronte di tale disciplina  spiccano,  tuttavia,  le  sacche  di
evasione   tributaria,   laddove   per   IMU    e    SII    (servizio
idrico-integrato) i mancati pagamenti raggiungono soglie comprese tra
il 70 e l'80%. 
    In tale  contesto,  risuona  allarmante  la  circostanza  che  il
(omissis),   interpellato   sull'elevato   volume   della    evasione
tributaria, abbia declinato ogni  responsabilita',  addebitandola  al
servizio comune dell'Unione (9)  con indizianti  dichiarazioni  circa
la scarsa consapevolezza che il principio dell'autonomia  fiscale  ed
impositiva rappresenta la principale  fonte  di  finanziamento  delle
funzioni pubbliche,  nel  sistema  delle  autonomie  delineato  dalla
riforma del «Titolo V» della Costituzione. 
    In senso contrario e' appena il caso  di  osservare  che  compito
inderogabile  degli   Amministratori   sia   quello   di   monitorare
costantemente  l'efficienza  del  sistema  fiscale,  ancor  piu'  ove
rimesso a forme di regolamentazione cui partecipano piu' Enti  locali
riuniti in un'unica struttura burocratica,  onde  testare  la  stessa
utilita' del regime comune. 
    A cio' si aggiunge l'ambiguita'  delle  politiche  locali  di  un
intero territorio in  tema  di  apparato  organizzativo  dell'Ufficio
tributi intercomunale. 
    A tale specifico riguardo si  rileva  come  il  responsabile  del
procedimento  del  servizio  associato  sia  stato   individuato   in
(omissis), coniugato con (omissis) (10)   figlia  di  (omissis)  (11)
 alias «(omissis)» affiliato alla «'ndrina (omissis)» di Guardavalle. 
    Tale preposizione al servizio comune assume un rilievo indiziante
che non trova smentita nelle estese  omissioni  e  nei  significativi
ritardi  che  caratterizzano  le  iniziative  pubbliche  di  recupero
dell'imposizione tributaria. 
    Nel tentativo di  contestualizzare  meglio,  con  riferimento  al
territorio,  la  composizione  della  evasione,  quanto  a  posizioni
individuali, si rileva, all'esito di un controllo incrociato tra  gli
intestatari delle cosiddette «schede di famiglia» con gli intestatari
delle  «schede  contribuente»  (TARI  -  IMU  -  SII),  come  tra   i
contribuenti   morosi,   risultino   annoverati   numerosi   soggetti
appartenenti e/o contigui alla cosca (omissis). Ad analogo  risultato
ha condotto la verifica svolta sugli operatori economici. 
    A  tale  specifico  riguardo  sono  stati  individuati  specifici
soggetti societari - quanto alla (omissis) e  alla  impresa  boschiva
«(omissis)» - della cui vicinanza alla criminalita' si e' avuto  modo
di riferire. 
    Per completare l'esposizione circa la forza di condizionamento di
(omissis) rispetto  alla  compagine  politica  e  amministrativa  del
Comune si evidenziano gli aspetti di un  indebito  vantaggio  fiscale
delle aziende riconducibili alla famiglia (omissis)  e  come  sia  la
(omissis) (12)  che la ditta (omissis) (13)   non  risultino  censite
all'«Ufficio Tributi» comunale, ne' risultano intestatarie di  utenza
TARI, pur avendo la sede legale  a  Guardavalle  (CZ)  in  «localita'
Vescovado». Analogamente, sul  piano  delle  persone  fisiche,  tanto
(omissis) quanto (omissis), seppur residenti in Guardavalle (CZ), non
risultano intestatari di utenza «TARI». 
    Da approfondimenti svolti e' emerso che gli immobili di localita'
«Vescovado» sede delle  imprese  (omissis)  siano  di  proprieta'  di
(omissis) (14)  suocera di (omissis), anch'essa, peraltro, morosa nel
pagamento dei tributi locali. 
    L'insieme delle  verifiche  rispetto  all'imposizione  tributaria
sono state estese infine  ai  concessionari  demaniali  tra  i  quali
risultano morosi, per omesso o parziale  versamento,  i  titolari  di
concessione gia' oggetto di rassegna per la contiguita' agli ambienti
della criminalita' organizzata. 
    Il quadro ricostruttivo complessivo  che  si  evince  mostra  una
scarsa consapevolezza del (omissis),  risaltata  dal  verbale  del  3
dicembre 2020 dallo stesso sottoscritto, a  fronte  del  rilievo  che
presenta la capacita'  di  riscossione  del  Comune  nell'adempimento
delle funzioni fondamentali. 
    In tale direzione, la prescelta modalita' associata del servizio,
lungi  dal  rispondere  a  criteri   di   snellezza   ed   efficienza
procedurale, si risolve in  una  vera  e  propria  abdicazione  delle
funzioni tanto che - di fronte alla prospettazione  delle  importanti
sacche  di  evasione  in  sede   di   audizione   personale   -   gli
Amministratori locali finiscono con il ricavare l'occasione  per  una
pretesa di esonero di responsabilita' (15)  attribuita, quest'ultima,
alla inefficienza dell'organizzazione comune. 
    Infine  ha  trovato  trattazione  il   fenomeno   dell'abusivismo
edilizio, mediamente diffuso nel  territorio  comunale,  quest'ultimo
contraddistinto da un profilo morfologico eterogeneo all'interno  del
quale non mancano costruzioni prive di alcun  titolo  autorizzatorio.
Nel centro storico  il  carattere  abusivo  rilevato  e'  dato  dalla
realizzazione di opere pertinenziali alle abitazioni  quali  tettoie,
verande ed interventi ristrutturativi. 
    All'attivita'  documentata  di  contrasto  condotta  dal   locale
Comando Stazione dei Carabinieri di Guardavalle  ha  fatto  riscontro
troppo spesso, una meramente accennata reazione  dell'Amministrazione
comunale che sembra assumere «posizioni di facciata». Anche  rispetto
a tale ambito di illeciti, in cui il carattere abusivo  dell'opera  e
insieme  elemento  di  forza  ed  espressione   del   controllo   del
territorio, l'Amministrazione comunale e' cioe'  apparsa  lontana  da
quelle esigenze di deciso ripristino della legalita'  violata,  tanto
che gli atti  ingiuntivi  di  demolizione,  pure  adottati,  sembrano
poggiarsi sull'erroneo convincimento (o auspicio) di mettere, di  per
se', al riparo l'Ente da sospette contiguita' con i trasgressori.  In
tale scenario all'adozione formale dei provvedimenti segue  raramente
una opzione incisiva sotto il profillo dell'effettivita'  dell'ordine
di demolizione del manufatto. E in questo panorama  di  provvedimenti
rimasti «lettera morta» si  e'  registrata  una  ricca  casistica  di
violazioni in cui risaltano gli elementi di collegamento degli autori
degli abusi rispetto ai contesti criminali. 
    Si e' citata, al riguardo, la vicenda  giudiziaria  culminata  in
data 8 maggio 2020 nella esecuzione di Ordinanza di  applicazione  di
misure cautelari personali e reali emessa dal Tribunale Ordinario  di
Catanzaro in capo alla (omissis), moglie di  (omissis)  affiliato  al
clan «(omissis)» di Guardavalle. Secondo le evidenze  dell'ordinanza,
l'abuso edilizio risale al 30 agosto 1994, circostanza per  la  quale
(omissis)  (16)  ,  (fratello  della  menzionata  (omissis))   veniva
condannato  con  sentenza  dell'allora   Pretura   circondariale   di
Catanzaro - sezione  distaccata  di  Chiaravalle  centrale  (CZ).  In
relazione   all'abuso   in   esame,   sul    fronte    dell'attivita'
amministrativa comunale, in data  1°  settembre  1994  il  Comune  di
Guardavalle  emetteva  l'Ordinanza  di  sospensione  dei   lavori   e
ingiunzione a demolire mai  portata  ad  esecuzione,  innescando,  di
contro, una sfrontata reazione dell'ingiunto, con  la  perpetrazione,
per un lungo tempo,  del  proposito  criminoso  sino  all'ampliamento
dell'opera abusivamente eretta, ulteriormente adattata per  ricavarne
un  nuovo  appartamento.  Rispetto  a  tali   modalita'   reiterative
dell'illecito, l'Ente locale non ha documentato alcuna  attivita'  di
contrasto rimanendo, nel tempo, sostanzialmente indifferente a fronte
della progressione criminosa  commessa  in  spregio  dell'ambiente  e
delle disposizioni pianificatorie urbanistiche. 
    Non e mancata la documentazione di casi in cui  l'Amministrazione
comunale  si  sia  determinata  verso  soluzioni  amministrative   in
sanatoria accondiscendendo alle pretese di adeguamenti di conformita'
provenienti da soggetti legati a  'ndranghetisti  da  stretti  legami
familiari. 
    Si riporta il caso di (omissis), nato  a  (omissis)  e  (omissis)
nata a (omissis), legati da vincolo  di  coniugio,  (la  (omissis)  e
suocera del noto pregiudicato (omissis) cl. (omissis), affiliato alla
cosca (omissis), in quanto ha sposato, la di  lei  figlia,  (omissis)
cl. 81) che in data 24 febbraio 2020 si  sono  resi  responsabili  in
concorso delle ipotesi di reato e violazioni di legge urbanistica del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  «per
avere, nella qualita' di proprietari dell'immobile  ed  in  concorso,
eseguito lavori edili in assenza della prevista autorizzazione.». 
    Ancora  una  volta,  il  Comune  di  Guardavalle  ingiungeva   la
demolizione delle opere  realizzate  abusivamente  ed  il  ripristino
dello stato dei luoghi. 
    Anche in  tale  vicenda  l'attenzione  verso  i  profili  formali
dell'azione pubblica era tradita dal  risultato  pratico  conseguito,
rilevante, quest'ultimo, nella sostanza. Si assisteva  cosi'  ad  una
revisione dell'istruttoria che, sulla base di una mera  richiesta  di
riesame, induceva il Comune  di  Guardavalle,  con  provvedimento  di
«ripensamento» (17)  a determinarsi successivamente per una soluzione
in sanatoria favorevole agli istanti. 
    Gli esempi riportati descrivono insistentemente uno  scenario  in
cui  l'Amministrazione  comunale  si  mostra  inerte  di  soggiacenza
rispetto all'abuso riconducibile ai contesti familiari  delle  locali
consorterie.  In  tale  prospettiva,  le  ordinanze  demolitive   non
risultano  mai  state  eseguite  coattivamente  facendo  emergere  la
circostanza che il doveroso rispristino dello stato  dei  luoghi  sia
lasciato  sempre  alla  benevola   acquiscenza   dell'ingiunto,   con
l'auspicio  che  spontaneamente  vi  ottemperi.  Cio'  sul  probabile
assunto che tanto basti per assolvere l'Ente a fronte  delle  pretese
delle organizzazioni criminali, quasi che la semplice emissione degli
atti demolitivi racchiuda l'insieme dei compiti di cui il  Comune  e'
onerato. In senso  contrario  si  osserva  come  la  categoria  degli
illeciti ambientali, per il carattere permanente del  danno  arrecato
alla qualita' dell'ambiente e all'ordinato sviluppo  del  territorio,
richiami a tutte quelle immediate iniziative in cui si  sostanzia  la
potesta', coercitiva e sanzionatoria amministrativa, una volta che il
termine assegnato al trasgressore sia inutilmente decorso. 
    Conclusivamente   gli    elementi    raccolti    complessivamente
considerati, individuano un'Amministrazione comunale vulnerabile alle
interferenze della criminalita' organizzata, con un apparato politico
che si mostra condizionato, in forme talora eclatanti  talaltre  piu'
subdole e sofisticate ma comunque rilevate  in  ogni  ambito  in  cui
l'azione degli Organi locali  interseca  le  proiezioni  affaristiche
della criminalita' organizzata. 
    L'organizzazione stessa degli Uffici, in particolare tributario e
tecnico, si presenta del resto inidonea a garantire  quelle  esigenze
di libera determinazione che  precede  l'ordinario  espletamento  dei
servizi, affinche' questi siano immuni dall'influenza  mafiosa  e  su
cui si costruisce l'esercizio imparziale della funzione pubblica.  In
tale direzione non v'e' settore che non sia offuscato  dai  tentativi
delle locali consorterie di trarne indebite utilita' o consolidamento
delle manifestazioni di forza. 
    Per tutto quanto rappresentato, la scrivente, acquisito il parere
favorevole del Comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la  sicurezza
pubblica riunitosi in data odierna  e  con  il  concorde  avviso  del
Procuratore della Repubblica di Catanzaro, nell'allegare la relazione
della Commissione di accesso, propone voler valutare, nelle modalita'
che  la  legge  prescrive,  l'adozione  della   misura   dissolutoria
dell'Ente locale, ai sensi dell'art. 143 del decreto  legislativo  n.
267/2000, al fine di poter riportare in seno  all'Ente  le  ordinarie
condizioni di legalita' e di usuale erogazione  dei  servizi  secondo
standard di buona amministrazione. 
 
                                               Il Prefetto: Cucinotta 
 
__________ 

(1) (omissis). 

(2) (omissis). 

(3) (omissis). 

(4) (omissis). 

(5) (omissis). 

(6) (omissis). 

(7) In tal senso le dichiarazioni  rese  dal  (omissis)  nel  verbale
    sottoscritto in data 3 dicembre 2020. 

(8) nato a (omissis). 

(9) In tal  senso  verbale  sottoscritto  dal  (omissis)  in  data  3
    dicembre 2020 a seguito di audizione personale 

(10) (omissis) 

(11) (omissis) 

(12) (omissis). 

(13) (omissis). 

(14) (omissis). 

(15) verbale del 3 dicembre 2020 sottoscritto - tra gli altri  -  dal
     (omissis) in sede di audizione personale 

(16) (omissis) 

(17) n. 8/2020.