(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Morellino di Scansano» devono essere  quelle  tradizionali
della zona e comunque atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  le
specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi
idonei unicamente  i  terreni  collinari  di  buona  esposizione  con
esclusione di quelli di fondo valle. 
    2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento (a  spalliera,  ad
alberello e similari) ed i sistemi di potatura debbono essere  quelli
tradizionalmente  usati  e  comunque  atti  a   non   modificare   le
caratteristiche delle uve e del vino. 
    3. La densita' di impianto  e  reimpianto  dei  vigneti  messi  a
dimora successivamente al 14 novembre 2006  (data  di  riconoscimento
della DOCG Morellino di Scansano), non deve essere inferiore ai  4000
ceppi ad ettaro. 
    4.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.   E'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    5. La resa massima di uva ammessa dei vigneti per  la  produzione
dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e   garantita
«Morellino di Scansano» non deve essere superiore a t 9 per ettaro di
coltura specializzata e con una resa per ceppo non superiore a 3  kg.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, anche  la  resa  per
ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata,
rispetto  a  quella  specializzata,  in   rapporto   alla   effettiva
superficie coperta dalla vite. 
    6. In annate favorevoli, i quantitativi  di  uva  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  «Morellino  di  Scansano»  devono   essere
riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione  globale  non
superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando  i  limiti  uva/vino
per i quantitativi di cui trattasi. La resa massima delle uve in vino
finito non deve esser superiore al 70%. Qualora tale resa  superi  la
percentuale sopra indicata, ma non  oltre  il  75%,  l'eccedenza  non
avra' diritto alla denominazione di origine controllata e  garantita;
oltre detto limite percentuale decade il diritto  alla  denominazione
di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.