(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
           Norme per la vinificazione e l'imbottigliamento 
 
    1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al  vino
«Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano» Riserva, un  titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  di   12,00%   vol.   Nella
vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche  locali  e
costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 
    2. Le operazioni di  vinificazione  e  di  invecchiamento  devono
essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, delimitata al
precedente art. 3. Conformemente alla vigente  normativa  dell'Unione
europea, l'imbottigliamento o  il  condizionamento  deve  aver  luogo
nella  predetta  zona  geografica  delimitata  per  salvaguardare  la
qualita' e la reputazione e garantire l'origine. 
    3.  E'  tuttavia  autorizzata  la  vinificazione  fuori  zona  in
strutture  situate  in  prossimita'  del  confine   della   zona   di
produzione, purche' entro 2000 metri in linea d'aria, ed appartenenti
ad aziende che abbiano vinificato il vino «Morellino di Scansano»  da
almeno cinque anni  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale  23  luglio  2010.  Tale  autorizzazione  dovra'  essere
richiesta  e  rilasciata  dal  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali. 
    4. Conformemente alla vigente normativa  dell'unione  europea,  a
salvaguardia   dei   diritti   precostituiti   dei    soggetti    che
tradizionalmente hanno  effettuato  l'imbottigliamento  al  di  fuori
dell'area di  produzione  delimitata,  sono  previste  autorizzazioni
individuali alle condizioni della vigente normativa nazionale. 
    5. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Morellino di Scansano», se destinato ad essere  qualificato  con  la
menzione  Riserva,  deve  essere  sottoposto   ad   un   periodo   di
invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in  botte
di legno.  Il  periodo  di  invecchiamento  decorre  dal  1°  gennaio
successivo all'annata di produzione delle uve. 
    6. Per i vini a denominazione di origine controllata e  garantita
«Morellino  di  Scansano»,  l'immissione  al  consumo  e'  consentita
soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.