Art. 5. Norme per la vinificazione e l'imbottigliamento 1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano» Riserva, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 2. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, delimitata al precedente art. 3. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' e la reputazione e garantire l'origine. 3. E' tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona in strutture situate in prossimita' del confine della zona di produzione, purche' entro 2000 metri in linea d'aria, ed appartenenti ad aziende che abbiano vinificato il vino «Morellino di Scansano» da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 23 luglio 2010. Tale autorizzazione dovra' essere richiesta e rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 4. Conformemente alla vigente normativa dell'unione europea, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni della vigente normativa nazionale. 5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», se destinato ad essere qualificato con la menzione Riserva, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botte di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. 6. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.